Procedura penale: indagini, processo e impugnazioni
Accompagnamento coattivo: quando scatta
In questa guida
- Cos'è l'accompagnamento coattivo nel processo penale?
- Chi può essere accompagnato e chi lo dispone?
- Cosa succede se un testimone non si presenta dopo la citazione?
- La polizia può prelevare una persona a casa per portarla in procura?
- Quanto tempo può durare l'accompagnamento coattivo?
- L'imputato può essere accompagnato coattivamente in udienza?
- Che differenza c'è tra accompagnamento coattivo e arresto?
- Si può evitare l'accompagnamento giustificando l'assenza?
- Domande frequenti
- Fonti
L'accompagnamento coattivo è il decreto motivato con cui il giudice, o il pubblico ministero nei casi previsti, ordina di condurre davanti a sé, anche con la forza, chi non si è presentato senza legittimo impedimento. Riguarda imputati, testimoni, periti, consulenti, interpreti e custodi (artt. 132 e 133 c.p.p.) e non può trattenere la persona oltre il compimento dell'atto e comunque oltre 24 ore.
In sintesi
- Per l'imputato la misura è regolata dall'art. 132 c.p.p.: serve un decreto motivato e il trattenimento non supera le 24 ore.
- Per testimone, perito, consulente tecnico, interprete e custode l'art. 133 c.p.p. aggiunge una sanzione da 51 a 516 euro a favore della cassa delle ammende e le spese causate dall'assenza.
- Nelle indagini il pubblico ministero dispone l'accompagnamento dell'indagato per interrogatorio o confronto solo su autorizzazione del giudice (art. 376 c.p.p.).
- L'invito dell'indagato e la citazione dei testimoni in procura devono contenere l'avvertimento sull'accompagnamento coattivo (artt. 375 e 377 c.p.p.).
- In dibattimento l'imputato assente è accompagnato solo per assumere una prova diversa dal suo esame (art. 490 c.p.p.).
- Dal 2022 la sanzione dell'art. 133 non si applica al querelante la cui assenza vale come remissione tacita della querela (comma 1-bis, D.Lgs. 150/2022).
Cos'è l'accompagnamento coattivo nel processo penale?
L'accompagnamento coattivo è un provvedimento con cui l'autorità giudiziaria ordina alla forza pubblica di condurre una persona nel luogo in cui deve compiersi un atto del procedimento. L'art. 132 c.p.p. stabilisce che è disposto "nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato": non esiste quindi un potere generale di prelevare chiunque, ma solo ipotesi tipiche indicate dal codice.
La misura incide sulla libertà personale, ma non è un arresto né una misura cautelare. Serve a garantire la presenza fisica di chi deve partecipare a un atto (una testimonianza, un interrogatorio, una perizia, un confronto) e si esaurisce con quell'atto. Il codice distingue due gruppi di destinatari: l'imputato o indagato (art. 132 c.p.p.) e gli "altri soggetti" che il processo convoca per il loro contributo, cioè testimone, perito, persona da sottoporre a perizia diversa dall'imputato, consulente tecnico, interprete e custode di cose sequestrate (art. 133 c.p.p.).
Anche l'imputato di un procedimento connesso che deve essere esaminato in dibattimento ha l'obbligo di presentarsi e il giudice, "ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo" (art. 210, comma 2, c.p.p.). La posizione di questi dichiaranti è trattata nella pagina sul testimone assistito e sull'imputato di reato connesso.
La norma — art. 132 c.p.p., testo vigente (Brocardi, aggiornato al 21.8.2026)
1. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.
2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.
Chi può essere accompagnato e chi lo dispone?
Il potere spetta di regola al giudice. Nella fase delle indagini preliminari, però, il codice attribuisce un ruolo anche al pubblico ministero, con un limite preciso: quando si tratta di interrogatorio o confronto dell'indagato, l'accompagnamento "è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice" (art. 376 c.p.p.). Il controllo del giudice è la garanzia per l'atto più delicato, quello in cui l'indagato è chiamato a difendersi.
| Destinatario | Fase | Chi dispone | Norma |
|---|---|---|---|
| Imputato | Processo, nei casi previsti dalla legge | Giudice, con decreto motivato | Art. 132 c.p.p. |
| Imputato assente in dibattimento | Dibattimento, per una prova diversa dall'esame | Giudice | Art. 490 c.p.p. |
| Indagato per interrogatorio o confronto | Indagini preliminari | Pubblico ministero su autorizzazione del giudice | Artt. 375 e 376 c.p.p. |
| Persona offesa e persone informate sui fatti citate dal PM | Indagini preliminari | Pubblico ministero, previo avvertimento nel decreto di citazione | Art. 377 c.p.p. |
| Testimone, perito, consulente, interprete, custode | Incidente probatorio e giudizio | Giudice | Art. 133 c.p.p. |
| Imputato in procedimento connesso da esaminare | Dibattimento | Giudice | Art. 210, comma 2, c.p.p. |
Cosa succede se un testimone non si presenta dopo la citazione?
Il testimone ha "l'obbligo di presentarsi al giudice" e di rispondere secondo verità (art. 198, comma 1, c.p.p.). Se, regolarmente citato, omette di comparire senza un legittimo impedimento nel luogo, giorno e ora stabiliti, l'art. 133 c.p.p. consente al giudice due reazioni cumulabili: ordinare l'accompagnamento coattivo per l'udienza successiva o per lo stesso giorno; condannarlo con ordinanza al pagamento di una somma da 51 a 516 euro a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese a cui la mancata comparizione ha dato causa.
Il giudice non è obbligato a disporre l'accompagnamento: la norma usa il verbo "può". Di solito la prima assenza porta a una nuova citazione; l'accompagnamento arriva quando l'assenza si ripete o quando la deposizione è decisiva e non rinviabile. Il comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 150/2022, esclude la sanzione per il querelante citato come testimone, quando la sua assenza integra remissione tacita di querela nei casi in cui è consentita.
La polizia può prelevare una persona a casa per portarla in procura?
Sì, ma solo in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e dopo una convocazione rimasta senza risposta. Il pubblico ministero che deve sentire la persona offesa o chi può riferire circostanze utili emette un decreto di citazione che deve contenere, tra l'altro, l'avvertimento sulla possibilità di accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento (art. 377, comma 2, lett. c, c.p.p.). Per l'indagato vale lo stesso schema: l'invito a presentarsi contiene l'avvertimento che il pubblico ministero può disporre l'accompagnamento coattivo a norma dell'art. 132 (art. 375, comma 2, lett. d, c.p.p.) e va notificato almeno 3 giorni prima, salvo urgenza (art. 375, comma 4).
Senza un decreto la polizia giudiziaria non può condurre forzatamente una persona in procura per farla testimoniare. Chi riceve la visita degli agenti ha diritto di sapere quale provvedimento stanno eseguendo e di informare il proprio difensore. Chi risiede all'estero e riceve citazioni in Italia trova indicazioni specifiche nella pagina sulle notifiche al residente all'estero indagato in Italia.
Quanto tempo può durare l'accompagnamento coattivo?
La durata ha due limiti, fissati dall'art. 132, comma 2, c.p.p. e richiamati per tutti gli altri soggetti dall'art. 133, comma 2. Il primo è funzionale: la persona non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto per cui è stata accompagnata e degli atti conseguenziali che richiedono ancora la sua presenza. Il secondo è assoluto: in nessun caso il trattenimento può superare le 24 ore.
Il termine decorre dal momento in cui la persona viene presa in consegna dalla forza pubblica. Se l'atto si conclude in un'ora, la persona deve essere lasciata libera subito dopo, anche se le 24 ore non sono trascorse. Un trattenimento oltre questi limiti non ha base legale.
Tempi
- Invito all'indagato: notifica almeno 3 giorni prima della comparizione, salvo urgenza (art. 375, comma 4, c.p.p.).
- Mancata comparizione senza legittimo impedimento: il giudice o il PM, nei rispettivi casi, emette il decreto di accompagnamento.
- Esecuzione: la polizia giudiziaria conduce la persona davanti all'autorità.
- Fine: al compimento dell'atto e degli atti conseguenziali, e comunque entro 24 ore (art. 132, comma 2, c.p.p.).
L'imputato può essere accompagnato coattivamente in udienza?
Solo in un caso delimitato. L'imputato ha il diritto di non partecipare al proprio processo e, se è stato regolarmente citato, il giudice procede in sua assenza. L'art. 490 c.p.p., sostituito dalla L. 67/2014, consente l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente "quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame": un riconoscimento, un confronto, un'ispezione personale.
L'esame dell'imputato resta invece una scelta sua: nessuno può essere portato con la forza in aula per rispondere alle domande. Nella fase delle indagini, l'accompagnamento per interrogatorio o confronto richiede l'autorizzazione del giudice (art. 376 c.p.p.), ma anche in quella sede l'indagato conserva la facoltà di non rispondere.
Che differenza c'è tra accompagnamento coattivo e arresto?
Le due misure incidono entrambe sulla libertà personale ma hanno funzioni diverse. L'arresto è una misura precautelare collegata a un reato e alla sua flagranza o a un'esigenza cautelare; porta la persona in custodia e apre il procedimento di convalida. L'accompagnamento coattivo non presuppone alcun sospetto di reato a carico di chi lo subisce: il testimone accompagnato non è accusato di nulla, deve solo rendere la sua deposizione.
| Aspetto | Accompagnamento coattivo | Arresto |
|---|---|---|
| Presupposto | Mancata comparizione senza legittimo impedimento | Flagranza o altri casi previsti per un reato |
| Destinatari | Imputato, testimone, perito, consulente, interprete, custode | Persona sospettata di un reato |
| Atto | Decreto motivato del giudice o del PM nei casi previsti | Iniziativa della polizia giudiziaria, poi convalida |
| Durata | Fino al compimento dell'atto, massimo 24 ore | Fino alla decisione del giudice sulla convalida |
| Esito | Rilascio dopo l'atto | Possibile applicazione di una misura cautelare |
Si può evitare l'accompagnamento giustificando l'assenza?
Sì. Tutte le norme subordinano l'accompagnamento all'assenza "senza un legittimo impedimento". Chi non può presentarsi deve comunicarlo prima dell'udienza o dell'atto, all'autorità che ha emesso la citazione, allegando la documentazione: un certificato medico che descriva un'impossibilità concreta, un documento di viaggio già programmato, un impegno istituzionale inderogabile. Il giudice valuta la giustificazione e, se la ritiene fondata, rinvia senza sanzione.
La giustificazione presentata dopo aiuta a evitare la condanna al pagamento, ma non sempre l'accompagnamento già disposto. Per l'imputato e il difensore i criteri sull'impedimento sono quelli dell'art. 420-ter c.p.p., illustrati nella pagina sul legittimo impedimento a comparire in udienza. Secondo la massima riportata da Brocardi, il rigetto della richiesta di accompagnamento coattivo non è impugnabile (Cass. pen., Sez. III, n. 34224/2010).
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un testimone di un incidente sul lavoro non si presenta per due volte all'udienza dibattimentale: la prima citazione gli è arrivata mentre era all'estero per lavoro, la seconda l'ha ignorata. Alla seconda assenza il giudice dispone l'accompagnamento per la successiva udienza e lo condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende. Il difensore del testimone deposita la documentazione della trasferta relativa alla prima data e chiede la revoca della condanna pecuniaria per quell'assenza. Il testimone si presenta spontaneamente alla nuova udienza, rendendo superflua l'esecuzione forzata. Esito possibile: la deposizione si svolge regolarmente e il giudice valuta se ridurre o revocare le spese, in base alla giustificazione prodotta.
Errori da evitare
- Ignorare una citazione perché "si è solo testimoni": l'assenza ingiustificata espone a una sanzione fino a 516 euro, alle spese e all'accompagnamento (art. 133 c.p.p.).
- Giustificare l'assenza solo a voce o dopo l'udienza: la mancanza di documentazione tempestiva rende più probabile il decreto di accompagnamento.
- Pensare che l'accompagnamento obblighi l'imputato a parlare: l'esame resta facoltativo e l'art. 490 c.p.p. copre solo prove diverse dall'esame.
- Accettare un trattenimento oltre il compimento dell'atto: il limite di 24 ore è assoluto e il difensore può farlo valere subito.
Per gli altri istituti che regolano la presenza delle parti e dei dichiaranti, la pagina di riferimento è la guida alla procedura penale italiana dalle indagini alle impugnazioni, mentre le risposte brevi sono raccolte nelle domande frequenti sulla procedura penale.
Domande frequenti
Cos'è l'accompagnamento coattivo nel processo penale?
È il decreto motivato con cui il giudice, o il pubblico ministero nei casi previsti, ordina alla forza pubblica di condurre davanti a sé una persona che non si è presentata senza legittimo impedimento. Lo disciplinano gli artt. 132 e 133 c.p.p. e riguarda imputati, testimoni, periti, consulenti, interpreti e custodi di cose sequestrate.
Cosa succede se un testimone non si presenta in tribunale dopo la citazione?
Se l'assenza non è giustificata da un legittimo impedimento, il giudice può ordinare l'accompagnamento coattivo e condannare il testimone al pagamento di una somma da 51 a 516 euro a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese causate dalla mancata comparizione. Lo prevede l'art. 133 c.p.p., che rinvia all'art. 132 per le modalità.
La polizia può prelevarmi a casa per portarmi in procura a testimoniare?
Solo eseguendo un provvedimento dell'autorità giudiziaria dopo una citazione non rispettata. Il decreto di citazione del pubblico ministero deve avvertire della possibilità di accompagnamento coattivo in caso di assenza senza legittimo impedimento (art. 377 c.p.p.). Senza quel presupposto la polizia giudiziaria non può condurre qualcuno in procura con la forza.
Quanto tempo può durare l'accompagnamento coattivo?
La persona accompagnata non può essere trattenuta oltre il compimento dell'atto per cui è stata condotta e degli atti conseguenziali che richiedono ancora la sua presenza. In ogni caso il limite massimo è di 24 ore, come stabilisce l'art. 132, comma 2, c.p.p., applicabile anche a testimoni e periti tramite l'art. 133.
L'imputato può essere accompagnato coattivamente in udienza?
Sì, ma solo quando la sua presenza serve per assumere una prova diversa dall'esame, come un riconoscimento o un confronto (art. 490 c.p.p.). L'imputato non può essere costretto a sottoporsi all'esame. Nelle indagini l'accompagnamento per interrogatorio o confronto richiede l'autorizzazione del giudice al pubblico ministero (art. 376 c.p.p.).
Si può evitare l'accompagnamento coattivo giustificando l'assenza al giudice?
Sì. Gli artt. 132 e 133 c.p.p. presuppongono un'assenza senza legittimo impedimento. Chi non può presentarsi deve comunicarlo prima dell'atto all'autorità che lo ha citato, con documentazione concreta come un certificato medico dettagliato. Se il giudice ritiene fondato l'impedimento, rinvia l'atto senza disporre accompagnamento né sanzione pecuniaria.
Che differenza c'è tra accompagnamento coattivo e arresto?
L'arresto riguarda chi è sospettato di un reato e porta a un giudizio di convalida con possibile misura cautelare. L'accompagnamento coattivo non presuppone alcuna accusa: serve solo a garantire la presenza di imputati, testimoni o periti per un atto e cessa al suo compimento, entro 24 ore (art. 132 c.p.p.).
Fonti
- Codice di procedura penale, art. 132 (Brocardi, aggiornato al 21.8.2026)
- Codice di procedura penale, art. 133 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 375 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 376 e Cass. pen. Sez. III n. 34224/2010 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 377 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 490 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 198 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 210 (Brocardi)
