Reati contro la pubblica amministrazione e la giustizia
Dipendente pubblico assenteista: falsa attestazione
In questa guida
- Cosa rischia un dipendente pubblico che timbra il cartellino e poi esce dall'ufficio?
- Timbrare il badge per un collega è reato di falsa attestazione della presenza?
- Il dipendente pubblico assenteista può essere licenziato prima della condanna penale?
- Che differenza c'è tra falsa attestazione della presenza e truffa ai danni dello Stato?
- Le videoriprese sono una prova valida contro un dipendente pubblico assenteista?
- Cosa fare se si riceve una contestazione disciplinare per assenteismo nella pubblica amministrazione?
- Il dipendente pubblico assenteista deve risarcire il danno all'immagine della pubblica amministrazione?
- Come funziona la sospensione cautelare dal servizio per i cosiddetti furbetti del cartellino?
- Domande frequenti
- Fonti
Il dipendente pubblico che attesta falsamente la propria presenza in servizio, alterando i sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente, commette il delitto dell'art. 55-quinquies D.Lgs. 165/2001: reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1.600 euro. Sul piano disciplinare rischia il licenziamento e, se colto in flagranza, la sospensione senza stipendio entro 48 ore.
In sintesi
- Reato: art. 55-quinquies D.Lgs. 165/2001, reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1.600 euro, anche per chi concorre (per esempio il collega che timbra).
- Resta ferma la possibile truffa aggravata ai danni dell'ente (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.): reclusione da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro.
- Disciplina: licenziamento ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), anche prima della sentenza penale.
- In flagranza o con strumenti di sorveglianza: sospensione cautelare senza stipendio entro 48 ore, audizione con preavviso di almeno 15 giorni, conclusione entro 30 giorni.
- Denuncia al pubblico ministero e segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti entro 20 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare.
- Il dipendente deve restituire la retribuzione dei periodi non lavorati e risarcire il danno all'immagine.
Cosa rischia un dipendente pubblico che timbra il cartellino e poi esce dall'ufficio?
Rischia tre procedimenti paralleli: penale, disciplinare e contabile. Uscire dopo la timbratura lasciando risultare la presenza è una delle condotte tipiche della falsa attestazione: l'art. 55-quater, comma 1-bis, qualifica come tale qualunque modalità fraudolenta, anche con l'aiuto di terzi, che faccia risultare il dipendente in servizio o inganni l'amministrazione sul rispetto dell'orario.
| Piano | Norma | Conseguenza |
|---|---|---|
| Penale | Art. 55-quinquies, comma 1, D.Lgs. 165/2001 | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1.600 euro |
| Penale (eventuale) | Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. | Truffa aggravata ai danni di ente pubblico: reclusione da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro |
| Disciplinare | Art. 55-quater, comma 1, lett. a), e commi 3-bis e 3-ter | Licenziamento; sospensione cautelare senza stipendio se accertata in flagranza |
| Patrimoniale | Art. 55-quinquies, comma 2 | Restituzione del compenso dei periodi di mancata prestazione e danno all'immagine |
| Contabile | Art. 55-quater, comma 3-quater | Segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti entro 20 giorni |
La durata dell'assenza conta per la valutazione del fatto, ma la norma non fissa una soglia minima: il punto su cui si concentra la difesa è se l'uscita fosse autorizzata, giustificata da ragioni di servizio o registrata in altro modo.
La norma — art. 55-quinquies, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (testo vigente, Brocardi)
«Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.»
Timbrare il badge per un collega è reato di falsa attestazione della presenza?
Sì. L'art. 55-quinquies estende la stessa pena, da 1 a 5 anni, a «chiunque altro concorre nella commissione del delitto». Il collega che timbra il badge altrui fornisce il contributo materiale alla falsa attestazione: risponde come concorrente, anche se non ne ricava alcun vantaggio. Sul piano disciplinare, l'art. 55-quater, comma 1-bis, considera la condotta fraudolenta posta in essere anche avvalendosi di terzi ed estende la responsabilità a chi l'abbia agevolata.
La difesa del collega verifica la consapevolezza: timbrare con un badge lasciato in un cassetto comune, credendolo il proprio, è diverso da timbrare su richiesta. Contano anche gli accordi interni sulle timbrature di gruppo, se documentati.
La stessa norma punisce chi giustifica l'assenza con un certificato medico falso o che attesta falsamente una malattia, e il medico che lo rilascia: il tema è approfondito nella pagina sui certificati medici falsi.
Il dipendente pubblico assenteista può essere licenziato prima della condanna penale?
Sì. Il procedimento disciplinare che riguarda fatti per cui procede l'autorità giudiziaria è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale (art. 55-ter, comma 1, D.Lgs. 165/2001). L'amministrazione può sospenderlo fino alla fine del processo solo per le infrazioni più gravi, nei casi di particolare complessità dell'accertamento e quando non dispone di elementi sufficienti; può riattivarlo se sopraggiungono nuovi elementi.
Per la falsa attestazione accertata in flagranza o con strumenti di sorveglianza, il procedimento è accelerato: contestazione contestuale alla sospensione, audizione con preavviso di almeno 15 giorni e conclusione entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione (art. 55-quater, comma 3-ter). Il licenziamento può quindi arrivare mentre il processo penale è ancora nelle indagini preliminari.
Che differenza c'è tra falsa attestazione della presenza e truffa ai danni dello Stato?
L'art. 55-quinquies è una norma specifica del pubblico impiego; la truffa aggravata dell'art. 640, comma 2, n. 1, è una norma generale che protegge il patrimonio dell'ente. La clausola iniziale «Fermo quanto previsto dal codice penale» lascia spazio alla contestazione anche della truffa, quando ne ricorrono gli elementi.
| Aspetto | Art. 55-quinquies D.Lgs. 165/2001 | Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. |
|---|---|---|
| Chi lo commette | Dipendente pubblico, medico e chi concorre | Chiunque |
| Condotta | Falsa attestazione della presenza o giustificazione con certificato falso | Artifizi o raggiri che inducono in errore |
| Danno patrimoniale | Non indicato tra gli elementi del reato | Necessario: ingiusto profitto con altrui danno |
| Pena | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1.600 euro | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro |
La Cassazione (Sez. II, n. 29628/2019) ha ritenuto la truffa ai danni dell'ente nella falsa attestazione del dirigente medico sulla propria presenza, perché incideva sul monte ore in eccedenza e, attraverso il sistema dei recuperi orari, produceva un danno immediato e diretto per l'amministrazione. Per la truffa in generale si veda l'hub reati contro il patrimonio.
Le videoriprese sono una prova valida contro un dipendente pubblico assenteista?
La legge le prevede espressamente come strumento di accertamento. L'art. 55-quater, comma 3-bis, collega la sospensione cautelare alla falsa attestazione «accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze». Sul piano disciplinare, quindi, le riprese e i dati dei sistemi di accesso sono presupposto della sospensione.
Nel processo penale l'utilizzabilità dipende da chi ha effettuato le riprese e con quali atti: quelle disposte nell'ambito delle indagini seguono le regole del codice di procedura penale. La difesa verifica:
- l'identificazione certa della persona ripresa e la corrispondenza con il badge usato;
- la continuità delle registrazioni, perché un'uscita ripresa senza il rientro non prova la durata dell'assenza;
- la sincronizzazione tra orologio delle telecamere e orologio del rilevatore;
- l'esistenza di autorizzazioni, permessi o incarichi esterni che spieghino l'uscita.
Per le regole generali su prove e indagini si rinvia alla sezione procedura penale.
Cosa fare se si riceve una contestazione disciplinare per assenteismo nella pubblica amministrazione?
La contestazione, nei casi di flagranza, arriva insieme alla sospensione e alla convocazione. I tempi sono stretti e le dichiarazioni rese nel procedimento disciplinare possono essere acquisite anche in quello penale.
Tempi
- Entro 48 ore dalla conoscenza del fatto: sospensione cautelare senza stipendio, con diritto all'assegno alimentare, disposta senza audizione preventiva (art. 55-quater, comma 3-bis).
- Con lo stesso provvedimento: contestazione scritta dell'addebito e convocazione, con preavviso di almeno 15 giorni (comma 3-ter).
- Fino all'audizione: memoria scritta; in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, rinvio motivato non superiore a 5 giorni, concedibile una sola volta.
- Entro 20 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare: denuncia al pubblico ministero e segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti (comma 3-quater).
- Entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione: conclusione del procedimento disciplinare.
Il dipendente può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale. Una strategia coordinata tra difesa disciplinare e penale evita dichiarazioni contraddittorie. Il superamento dei termini da parte dell'amministrazione non determina, di regola, la decadenza dall'azione disciplinare, salvo che sia irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa.
Il dipendente pubblico assenteista deve risarcire il danno all'immagine della pubblica amministrazione?
Sì. L'art. 55-quinquies, comma 2, obbliga il lavoratore a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione accertati, e il danno all'immagine di cui all'art. 55-quater, comma 3-quater. La competenza sul danno all'immagine è della Corte dei conti, su iniziativa della procura regionale.
Il comma 3-quater prevedeva anche termini speciali per l'azione e un risarcimento minimo di 6 mensilità dell'ultimo stipendio. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2020, ha dichiarato illegittimi il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma: resta in vigore il primo periodo, con l'obbligo di denuncia e di segnalazione entro 20 giorni, mentre la quantificazione del danno segue le regole ordinarie della responsabilità amministrativa.
Come funziona la sospensione cautelare dal servizio per i cosiddetti furbetti del cartellino?
È una misura disciplinare immediata, introdotta dal D.Lgs. 116/2016 con i commi 3-bis e seguenti dell'art. 55-quater. Presupposti e regole:
- presupposto: falsa attestazione accertata in flagranza o mediante strumenti di sorveglianza o registrazione degli accessi;
- chi la dispone: il responsabile della struttura o, se ne viene a conoscenza per primo, l'ufficio per i procedimenti disciplinari;
- termine: in via immediata e comunque entro 48 ore dalla conoscenza del fatto; il superamento del termine non rende inefficace la sospensione;
- effetti: niente stipendio, salvo l'assegno alimentare;
- obblighi del dirigente: l'omessa attivazione del procedimento o l'omessa sospensione senza giustificato motivo sono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e vengono comunicate all'autorità giudiziaria (comma 3-quinquies).
Accanto alla sospensione disciplinare, nel procedimento penale il giudice può applicare misure interdittive come la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, descritte nella pagina sulle misure interdittive. Sull'obbligo del dirigente di trasmettere la notizia di reato si veda la pagina sull'omessa denuncia del pubblico ufficiale; il quadro generale è nell'hub reati contro la pubblica amministrazione.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un dipendente di un ente locale viene ripreso mentre timbra in entrata e poi esce per circa un'ora, tre mattine in un mese. Riceve sospensione, contestazione e, qualche settimana dopo, un avviso di conclusione delle indagini per l'art. 55-quinquies e per truffa aggravata.
La difesa acquisisce il registro delle missioni e scopre che due uscite coincidono con consegne di documenti presso un altro ufficio, disposte a voce dal responsabile. Per quelle due giornate la linea è l'assenza di falsità; per la terza si discute l'entità del fatto. L'esito possibile è un ridimensionamento dell'accusa, con effetti anche sulla proporzionalità della sanzione disciplinare.
Errori da evitare
- Rendere nell'audizione disciplinare dichiarazioni non concordate con la difesa penale: possono essere acquisite nel processo.
- Lasciare decorrere i 15 giorni senza memoria né richiesta di accesso agli atti: si perde l'occasione di contestare le riprese.
- Pensare che il licenziamento chiuda la vicenda: restano il processo penale e l'azione della Corte dei conti.
- Per il collega che timbra: ritenere di non rischiare nulla perché non ha tratto vantaggio. La norma lo punisce con la stessa pena.
- Per il dirigente: non attivare la sospensione entro 48 ore. L'omissione ingiustificata è a sua volta causa di licenziamento.
Domande frequenti
Cosa rischia un dipendente pubblico che timbra il cartellino e poi esce dall'ufficio?
Rischia il delitto di falsa attestazione della presenza (art. 55-quinquies D.Lgs. 165/2001), punito con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 400 a 1.600 euro, oltre al licenziamento disciplinare, alla restituzione della retribuzione non dovuta e alla segnalazione alla Corte dei conti per il danno all'immagine.
Timbrare il badge per un collega è reato di falsa attestazione della presenza?
Sì. L'art. 55-quinquies D.Lgs. 165/2001 applica la stessa pena, reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1.600 euro, a chiunque concorre nel delitto. Il collega che timbra risponde anche senza vantaggio personale; sul piano disciplinare l'art. 55-quater, comma 1-bis, estende la responsabilità a chi agevola la condotta.
Il dipendente pubblico assenteista può essere licenziato prima della condanna penale?
Sì. L'art. 55-ter D.Lgs. 165/2001 prevede che il procedimento disciplinare prosegua anche in pendenza del processo penale. In caso di flagranza, l'art. 55-quater, comma 3-ter, impone la conclusione entro 30 giorni dalla contestazione, per cui il licenziamento può precedere di anni la sentenza penale.
Che differenza c'è tra falsa attestazione della presenza in servizio e truffa ai danni dello Stato?
La falsa attestazione (art. 55-quinquies D.Lgs. 165/2001) punisce la falsità sulla presenza, senza indicare il danno tra gli elementi. La truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) richiede artifizi, errore e danno patrimoniale per l'ente. Entrambe prevedono la reclusione da 1 a 5 anni e possono essere contestate insieme.
Le videoriprese sono una prova valida contro un dipendente pubblico assenteista?
La legge le prevede: l'art. 55-quater, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001 fonda la sospensione sulla falsa attestazione accertata anche mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi. Nel processo penale occorre verificare chi ha disposto le riprese, l'identificazione della persona, la continuità delle immagini e la sincronizzazione degli orari.
Cosa fare se si riceve una contestazione disciplinare per assenteismo nella pubblica amministrazione?
Occorre preparare la difesa per l'audizione, fissata con preavviso di almeno 15 giorni ai sensi dell'art. 55-quater, comma 3-ter, D.Lgs. 165/2001, depositando una memoria e chiedendo gli atti. Le dichiarazioni disciplinari possono entrare nel processo penale, quindi vanno coordinate con il difensore.
Il dipendente pubblico assenteista deve risarcire il danno all'immagine della pubblica amministrazione?
Sì. L'art. 55-quinquies, comma 2, D.Lgs. 165/2001 impone di risarcire la retribuzione dei periodi non lavorati e il danno all'immagine. Il minimo di 6 mensilità previsto dall'art. 55-quater, comma 3-quater, è caduto con la sentenza n. 61/2020 della Corte costituzionale: la quantificazione spetta alla Corte dei conti.
Come funziona la sospensione cautelare dal servizio per i cosiddetti furbetti del cartellino?
Se la falsa attestazione è accertata in flagranza o con strumenti di sorveglianza, il responsabile della struttura sospende il dipendente senza stipendio, salvo assegno alimentare, entro 48 ore e senza audizione preventiva (art. 55-quater, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001). Il dirigente che omette la sospensione rischia il licenziamento.
Fonti
- D.Lgs. 165/2001, art. 55-quinquies - False attestazioni o certificazioni (Brocardi)
- D.Lgs. 165/2001, art. 55-quater - Licenziamento disciplinare, con nota su C. cost. n. 61/2020 (Brocardi)
- D.Lgs. 165/2001, art. 55-ter - Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (Brocardi)
- Codice penale, art. 640 - Truffa, con massima Cass. n. 29628/2019 (Brocardi)
Approfondimenti
- Omessa denuncia del pubblico ufficiale art. 361
- Frode nelle pubbliche forniture art. 356
- Usurpazione di funzioni pubbliche art. 347
- Certificati medici falsi: reato del medico e del paziente
- Lavoratori italiani in trasferta indagati all'estero
- Tutte le guide: Reati contro la pubblica amministrazione e la giustizia
