Reati contro il patrimonio e la fede pubblica
Monete e banconote false art. 453: spendita e pene
In questa guida
- Cosa punisce l'art. 453 del codice penale?
- Cosa rischia chi spende una banconota falsa senza saperlo?
- Cosa fare se al bancomat o in negozio si riceve una banconota falsa?
- Comprare banconote false online è reato anche se non si usano?
- Chi tiene banconote false in casa rischia l'accusa di falso nummario?
- Come si dimostra di non sapere che una banconota era falsa?
- Come si svolge il processo per falso nummario?
- Domande frequenti
- Fonti
L'art. 453 c.p. punisce con la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 516 a 3.098 euro chi contraffà o altera monete e banconote, o le spende d'intesa con il falsario. Chi le spende senza quell'intesa risponde dell'art. 455 (pena ridotta da un terzo alla metà); chi le ha ricevute in buona fede e poi le rimette in circolazione, dell'art. 457 (reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 1.032 euro).
In sintesi
- Le banconote sono parificate alle monete dall'art. 458 c.p.: valgono le stesse pene del falso nummario.
- Contraffazione, alterazione e spendita «di concerto» con il falsario: reclusione da 3 a 12 anni e multa da 516 a 3.098 euro (art. 453).
- Spendita, acquisto o detenzione senza concerto: pene dell'art. 453 o 454 ridotte da un terzo alla metà (art. 455).
- Chi riceve una banconota in buona fede e poi la spende sapendola falsa rischia fino a 6 mesi o la multa fino a 1.032 euro (art. 457).
- Chi la consegna subito in banca o alla Banca d'Italia non commette reato: se il biglietto risulta autentico è rimborsato per intero.
- Filigrane, programmi e strumenti per falsificare: reclusione da 1 a 5 anni e multa da 103 a 516 euro (art. 461).
Cosa punisce l'art. 453 del codice penale?
L'art. 453 c.p. apre il capo dedicato alla falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo. Punisce quattro condotte: la contraffazione di monete aventi corso legale, in Italia o all'estero; l'alterazione di monete genuine per far loro apparire un valore superiore; l'introduzione nello Stato, la detenzione e la spendita di monete false «di concerto» con chi le ha falsificate o con un intermediario; l'acquisto o la ricezione dal falsario, al fine di metterle in circolazione.
La norma — art. 453 c.p., primo comma (Brocardi, testo aggiornato al 16.7.2026)
«E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.»
La norma parla di «monete», ma l'art. 458 c.p. parifica alle monete le carte di pubblico credito, cioè anzitutto le banconote con corso legale. Il secondo comma dell'art. 453 estende la stessa pena a chi, autorizzato a produrre moneta, ne fabbrica abusivamente quantità eccedenti; il terzo comma riduce la pena di un terzo se le monete non hanno ancora corso legale ma la data di emissione è già fissata.
Il «concerto» con il falsario è il discrimine tra l'art. 453 e l'art. 455. Secondo la massima Cass. Sez. V n. 39779/2023, riportata su Brocardi, non serve un'organizzazione: basta «qualunque consapevole rapporto» tra spenditore e falsificatore, anche mediato da uno o più intermediari (Sez. III n. 882/1993).
| Articolo | Condotta | Pena |
|---|---|---|
| Art. 453 c.p. | Contraffazione, alterazione verso l'alto, spendita o detenzione di concerto con il falsario, acquisto dal falsario | Reclusione da 3 a 12 anni e multa da 516 a 3.098 euro |
| Art. 454 c.p. | Alterazione che riduce il valore della moneta e condotte collegate | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 103 a 516 euro |
| Art. 455 c.p. | Spendita, introduzione, acquisto o detenzione a fine di circolazione, senza concerto | Pene degli artt. 453 o 454 ridotte da un terzo alla metà |
| Art. 457 c.p. | Spendita di monete false ricevute in buona fede | Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 1.032 euro |
| Art. 461 c.p. | Filigrane, programmi, dati informatici, strumenti e ologrammi destinati alla falsificazione | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 103 a 516 euro, se il fatto non è più grave reato |
Cosa rischia chi spende una banconota falsa senza saperlo?
Chi spende una banconota falsa senza sapere che è falsa non commette reato: tutte le ipotesi del capo richiedono il dolo, cioè la consapevolezza della falsità. Il problema nasce quando la falsità viene scoperta dopo averla ricevuta. Qui il codice distingue secondo il momento in cui si acquisisce la conoscenza, come chiarisce la massima Cass. Sez. V n. 11489/1990, riportata sia sotto l'art. 455 sia sotto l'art. 457.
- Se la persona sapeva della falsità già quando ha ricevuto la banconota, e poi la spende, risponde dell'art. 455 c.p. Rispetto alla contraffazione dell'art. 453, la pena ridotta da un terzo alla metà si colloca tra 1 anno e 6 mesi e 8 anni di reclusione.
- Se l'ha ricevuta in buona fede, si è accorta dopo della falsità e la rimette comunque in circolazione, risponde della sola ipotesi attenuata dell'art. 457 c.p.: reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 1.032 euro.
La massima Sez. V n. 73/1982 applica l'art. 457 anche a chi trova per caso una banconota falsa e poi la spende. Per la massima Sez. V n. 43840/2022 ogni singolo atto di spendita integra un reato autonomo: chi paga più volte con biglietti falsi risponde di più reati, eventualmente uniti dalla continuazione.
Cosa fare se al bancomat o in negozio si riceve una banconota falsa?
La regola pratica è una sola: non rimetterla in circolazione. La Banca d'Italia indica di far esaminare la banconota sospetta dagli sportelli di banche, uffici postali o delle filiali della stessa Banca d'Italia. Spenderla dopo averne scoperto la falsità integra almeno l'art. 457 c.p.
Tempi
- Chi ha il sospetto porta la banconota a una banca, a un ufficio postale o a una filiale della Banca d'Italia, senza tentare di spenderla.
- Il gestore del contante ritira il biglietto e rilascia una ricevuta che documenta il ritiro.
- Il gestore trasmette la banconota alla Banca d'Italia immediatamente e comunque entro il ventesimo giorno lavorativo dal ritiro, con il verbale di ritiro.
- Il Centro nazionale di analisi della Banca d'Italia esegue la perizia: se il biglietto è autentico, il valore è rimborsato per intero; se è falso, non spetta alcun rimborso.
Il quadro è fissato dal Regolamento (CE) n. 1338/2001, che obbliga banche, Poste e operatori professionali a ritirare dalla circolazione le banconote sospette, e dal provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019 sulle procedure operative. Se la banconota è uscita da uno sportello automatico, conviene segnalarlo subito alla banca, conservando lo scontrino del prelievo e annotando data, ora e sportello.
Comprare banconote false online è reato anche se non si usano?
Sì, se l'acquisto è fatto al fine di metterle in circolazione. L'art. 455 c.p. punisce chi «acquista o detiene» monete contraffatte con quello scopo, anche se non ne ha ancora speso nessuna; se il venditore è il falsario stesso o un suo intermediario, la condotta ricade nell'art. 453 n. 4, con la pena piena da 3 a 12 anni. La massima Sez. V n. 14002/2021 qualifica il reato come reato di pericolo, che si consuma con la detenzione.
Il fine di circolazione è un dolo specifico: la massima Sez. V n. 10539/2015 ammette che si ricavi da elementi sintomatici, come la quantità, la custodia insieme a denaro vero, i messaggi con il venditore. Un acquisto in rete lascia traccia di pagamenti e spedizioni: sui pacchi intercettati alla dogana o in consegna valgono considerazioni analoghe a quelle illustrate per la droga ordinata sul dark web.
Diverso è il caso delle riproduzioni vistosamente false, vendute come oggetti di scena o giocattoli. Secondo le massime Cass. n. 4254/1999 (sotto l'art. 458) e Sez. I n. 41108/2011, il falso è grossolano, e quindi non punibile, solo se la non genuinità è riconoscibile «ictu oculi da qualsiasi persona di comune discernimento», non da un esperto.
Chi tiene banconote false in casa rischia l'accusa di falso nummario?
Dipende dallo scopo e dall'origine. La semplice detenzione è punita dall'art. 455 c.p. solo se finalizzata a mettere le banconote in circolazione; se la detenzione avviene di concerto con il falsario, si applica l'art. 453 n. 3. Una banconota falsa ricevuta per caso e conservata senza spenderla non integra, di per sé, nessuna delle due ipotesi, ma espone a contestazioni: la via corretta resta consegnarla a una banca o alla Banca d'Italia.
Diverso è il caso di chi custodisce, oltre alle banconote, filigrane, ologrammi, programmi o stampanti destinate alla falsificazione: l'art. 461 c.p. punisce fabbricazione, acquisto, detenzione e alienazione di questi strumenti con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 103 a 516 euro, anche senza che sia stata prodotta alcuna banconota.
| Situazione | Norma applicabile | Elemento decisivo |
|---|---|---|
| Biglietti ricevuti dal falsario per spenderli | Art. 453 n. 3 o n. 4 c.p. | Rapporto consapevole con il falsario o l'intermediario |
| Biglietti acquistati o detenuti per spenderli, senza contatto con il falsario | Art. 455 c.p. | Fine di metterli in circolazione |
| Biglietto ricevuto in buona fede e poi speso | Art. 457 c.p. | Conoscenza della falsità successiva alla ricezione |
| Biglietto ricevuto in buona fede e consegnato in banca | Nessun reato | Assenza di spendita e di fine di circolazione |
| Strumenti, filigrane, programmi | Art. 461 c.p. | Destinazione alla falsificazione |
Come si dimostra di non sapere che una banconota era falsa?
La prova della buona fede passa per elementi concreti: la provenienza lecita del denaro (un prelievo, un resto, un incasso documentato), il numero ridotto di biglietti, il comportamento al momento della scoperta. La massima Sez. V n. 32914/2011 considera rilevante, in senso contrario, l'assenza di indicazioni sulla provenienza delle banconote; la massima Sez. V n. 19465/2010 aggiunge che, per escludere la buona fede, basta il dubbio sulla falsità, senza che occorra la certezza.
Nella pratica difensiva contano gli scontrini di prelievo, gli estratti conto, le registrazioni di cassa, le testimonianze di chi ha consegnato il denaro e, per i commercianti, le procedure di controllo adottate. Chi riceve un biglietto sospetto e lo consegna spontaneamente in banca documenta da sé la propria buona fede.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un commerciante viene fermato mentre versa in banca l'incasso della giornata, nel quale compaiono tre banconote da 50 euro false. La procura contesta l'art. 455 c.p., ipotizzando che le abbia accettate sapendole false per rimetterle in circolazione.
La difesa produce il registro di cassa, gli scontrini emessi nella giornata e le immagini della videosorveglianza del negozio, da cui risulta che i biglietti sono stati incassati in pagamenti diversi. Sottolinea inoltre che il versamento in banca è l'opposto della messa in circolazione tra privati. Se il quadro regge, l'esito possibile è l'archiviazione o il proscioglimento per mancanza del dolo; se emerge che il commerciante aveva già scoperto la falsità e ha cercato di «smaltire» i biglietti, la contestazione può essere riqualificata nell'art. 457 c.p.
Come si svolge il processo per falso nummario?
Il rito dipende dalla pena. Per gli artt. 454, 460 e 461 c.p. l'art. 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale monocratico, con l'udienza predibattimentale. Per l'art. 453 c.p., punito fino a 12 anni, e per l'art. 455 c.p. nella forma collegata all'art. 453, si passa per l'udienza preliminare, dove il giudice valuta se gli elementi consentono una ragionevole previsione di condanna. L'art. 457 c.p., punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa, rientra nel limite di pena dell'art. 550, comma 1, c.p.p. e segue anch'esso la citazione diretta.
Il falso nummario rientra tra i reati contro la fede pubblica, trattati insieme ai reati patrimoniali nella sezione dedicata ai reati contro il patrimonio e la fede pubblica. Quando la falsificazione avviene all'estero, la punibilità in Italia segue le regole descritte nella pagina sul reato commesso all'estero. Altre risposte brevi sui reati economici sono raccolte nelle FAQ sui reati economici.
Errori da evitare
- Spendere la banconota appena ci si accorge che è falsa: la condotta integra l'art. 457 c.p. e, se la conoscenza risale alla ricezione, l'art. 455.
- Distruggere il biglietto sospetto: si perde la possibilità del rimborso se è autentico e si elimina la prova della propria buona fede.
- Comprare «banconote da scena» realistiche online: se sono idonee a ingannare una persona comune, il falso non è grossolano e l'acquisto per spenderle è reato.
- Dare spiegazioni vaghe sulla provenienza del denaro: la giurisprudenza ne trae un indizio del dolo (Sez. V n. 32914/2011).
- Rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria senza difensore dopo il sequestro: le ricostruzioni imprecise sulla provenienza pesano sulla valutazione del fine di circolazione.
Domande frequenti
Cosa rischia chi spende una banconota falsa senza saperlo?
Nessun reato, perché il falso nummario richiede la consapevolezza della falsità. Se però la falsità viene scoperta dopo averla ricevuta e la banconota è spesa lo stesso, si applica l'art. 457 c.p.: reclusione fino a sei mesi o multa fino a 1.032 euro. Chi sapeva della falsità già al momento della ricezione risponde dell'art. 455.
Qual è la pena per la falsificazione di monete e banconote prevista dall'art. 453?
L'art. 453 c.p. prevede la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 516 a 3.098 euro per chi contraffà o altera monete e banconote con corso legale, e per chi le spende o le acquista d'intesa con il falsario. La pena è ridotta di un terzo per monete non ancora in corso legale.
Cosa fare se al bancomat o in negozio si riceve una banconota falsa?
Non va spesa: va consegnata a una banca, a un ufficio postale o a una filiale della Banca d'Italia, che la ritirano con ricevuta. Il gestore la trasmette alla Banca d'Italia entro venti giorni lavorativi; se la perizia la riconosce autentica, il valore è rimborsato per intero, altrimenti nessun rimborso.
Comprare banconote false online è reato anche se non si usano?
Sì, se l'acquisto è finalizzato a metterle in circolazione: l'art. 455 c.p. punisce l'acquisto e la detenzione con questo scopo, anche prima di qualsiasi spendita. Se il venditore è il falsario o un suo intermediario si applica l'art. 453 n. 4, con reclusione da tre a dodici anni. Le riproduzioni grossolane non sono punibili.
Chi tiene banconote false in casa rischia l'accusa di falso nummario?
Sì, se le detiene per spenderle: l'art. 455 c.p. punisce la detenzione a fine di circolazione, l'art. 453 n. 3 quella d'intesa con il falsario. Una banconota ricevuta per caso e conservata non integra di per sé reato, ma conviene consegnarla in banca. Chi detiene filigrane o strumenti di stampa rischia l'art. 461 c.p.
Come si dimostra di non sapere che una banconota era falsa?
Con elementi sulla provenienza lecita del denaro: scontrini di prelievo, estratti conto, registri di cassa, testimoni, numero ridotto di biglietti e consegna spontanea in banca. La Cassazione, Sez. V n. 32914/2011, considera indizio contrario la mancanza di indicazioni sulla provenienza; anche il solo dubbio sulla falsità basta a escludere la buona fede.
La banca può trattenere una banconota sospetta di falsità senza rimborsarla?
Sì, deve ritirarla: il Regolamento CE 1338/2001 obbliga banche e Poste a ritirare dalla circolazione i biglietti sospetti e a trasmetterli alla Banca d'Italia entro venti giorni lavorativi, rilasciando una ricevuta. Il rimborso integrale arriva solo se la perizia del Centro nazionale di analisi conferma l'autenticità; per un falso non è dovuto.
Fonti
- Codice penale, art. 453 (Brocardi)
- Codice penale, art. 454 (Brocardi)
- Codice penale, art. 455 (Brocardi)
- Codice penale, art. 457 (Brocardi)
- Codice penale, art. 458 (Brocardi)
- Codice penale, art. 461 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 550 (Brocardi)
- Banca d'Italia, contraffazione dell'euro e banconote sospette
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