Reati e difesa in Italia
Blocco stradale e decreto sicurezza: i nuovi reati
In questa guida
- Il blocco stradale fatto con il proprio corpo è diventato reato?
- Quali pene prevede il decreto sicurezza per il blocco stradale durante una manifestazione?
- Cosa rischia un attivista per il clima che blocca il traffico sedendosi sulla strada?
- Il blocco stradale durante uno sciopero è punibile penalmente?
- Quali nuovi reati ha introdotto il decreto sicurezza oltre al blocco stradale?
- Quando viene contestata l'interruzione di pubblico servizio insieme al blocco stradale?
- Cosa fare se si viene identificati dalla polizia durante un blocco stradale?
- Domande frequenti
- Fonti
Sì: con il D.L. 48/2025, convertito senza modificazioni dalla L. 80/2025, il blocco stradale fatto con il proprio corpo è tornato reato. L'art. 1-bis del D.Lgs. 66/1948 prevede oggi la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, e la reclusione da 6 mesi a 2 anni se il fatto è commesso da più persone riunite. Prima era una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
In sintesi
- Dal 2018 al 2025 ostruire una strada ordinaria con il proprio corpo era un illecito amministrativo punito con una somma da 1.000 a 4.000 euro.
- L'art. 14 del D.L. 48/2025 ha trasformato l'illecito in reato: reclusione fino a un mese o multa fino a 300 euro.
- La norma ora riguarda anche la strada ferrata, cioè i binari.
- Se il blocco è commesso da più persone riunite la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
- La L. 80/2025 ha convertito il decreto senza modificazioni, come risulta dalla formula dell'art. 1.
- Il blocco può concorrere con l'interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), punita fino a 2 anni se commessa durante manifestazioni.
Il blocco stradale fatto con il proprio corpo è diventato reato?
Sì. La disciplina del blocco stradale è contenuta nel D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66. Il D.L. 113/2018, convertito dalla L. 132/2018, aveva riscritto l'art. 1-bis in questi termini: chi "impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo" era punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro, estesa a promotori e organizzatori.
L'art. 14 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 ha modificato l'art. 1-bis in due punti. Alla lettera a) ha aggiunto "o ferrata" dopo "ordinaria" e ha sostituito le parole relative alla sanzione amministrativa con "con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro". Alla lettera b) ha aggiunto un periodo sulla commissione del fatto da parte di più persone riunite. Il decreto è stato convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80, il cui art. 1 dispone la conversione senza richiamare modificazioni in allegato.
La norma — art. 14, comma 1, lett. b), D.L. 48/2025, periodo aggiunto all'art. 1-bis D.Lgs. 66/1948 (Gazzetta Ufficiale)
La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.
Il passaggio da illecito amministrativo a reato ha effetti concreti: si apre un procedimento penale, la condanna finisce nel casellario giudiziale e diventano applicabili gli istituti del processo penale, dall'identificazione alle misure cautelari nei casi consentiti.
Quali pene prevede il decreto sicurezza per il blocco stradale durante una manifestazione?
La pena dipende dal numero di persone coinvolte. Chi blocca da solo rischia la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. Durante una manifestazione, però, il blocco è quasi sempre commesso da più persone riunite, e in quel caso la pena sale alla reclusione da 6 mesi a 2 anni.
| Periodo | Fonte | Condotta con il proprio corpo | Sanzione |
|---|---|---|---|
| Dal 2018 all'11 aprile 2025 | Art. 1-bis D.Lgs. 66/1948, come sostituito dalla L. 132/2018 | Ostruzione di strada ordinaria | Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro |
| Dal D.L. 48/2025 | Art. 1-bis come modificato dall'art. 14, lett. a), D.L. 48/2025 | Ostruzione di strada ordinaria o ferrata | Reclusione fino a un mese o multa fino a 300 euro |
| Dal D.L. 48/2025 | Art. 1-bis come modificato dall'art. 14, lett. b), D.L. 48/2025 | Stesso fatto commesso da più persone riunite | Reclusione da 6 mesi a 2 anni |
Resta distinta la fattispecie dell'art. 1 dello stesso decreto del 1948, che nel testo riscritto nel 2018 riguarda chi "comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata": è un delitto più grave, contestato quando il blocco non è fatto soltanto con il corpo ma, per esempio, con barricate, veicoli o materiali.
Cosa rischia un attivista per il clima che blocca il traffico sedendosi sulla strada?
Il sit-in sulla carreggiata è esattamente la condotta descritta dall'art. 1-bis: impedire la circolazione ostruendo la strada con il proprio corpo. Le azioni di questi gruppi sono di norma collettive, quindi l'ipotesi più probabile è quella delle più persone riunite, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il secondo periodo della norma, nel testo del 2018, estende il trattamento sanzionatorio anche a promotori e organizzatori.
Spesso all'accusa di blocco si aggiungono altre contestazioni: l'interruzione di pubblico servizio se si ferma un mezzo pubblico o un servizio essenziale, la resistenza se ci si oppone con violenza o minaccia alla rimozione, il danneggiamento se si imbrattano beni. Per il singolo manifestante che blocca da solo la pena massima di un mese rende astrattamente applicabile la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), riservata ai reati con pena detentiva minima non superiore a 2 anni.
Il blocco stradale durante uno sciopero è punibile penalmente?
Il testo dell'art. 1-bis non contiene eccezioni per gli scioperi o per le manifestazioni sindacali. L'art. 40 della Costituzione stabilisce che "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano": l'astensione dal lavoro è tutelata, ma il blocco della circolazione è una condotta diversa, che la legge penale descrive in modo autonomo. Un picchetto che occupa la carreggiata di una strada pubblica o i binari può quindi essere contestato come blocco stradale.
In questi casi la difesa valuta il contesto concreto: se la strada era effettivamente aperta al traffico, per quanto tempo la circolazione è stata impedita, se esistevano percorsi alternativi, chi ha materialmente ostruito la carreggiata. Il picchetto davanti a un cancello aziendale su area privata non integra di per sé la condotta, che riguarda la strada ordinaria o ferrata.
Quali nuovi reati ha introdotto il decreto sicurezza oltre al blocco stradale?
Il D.L. 48/2025 contiene 39 articoli divisi in sei capi. Fra le modifiche penali che riguardano l'ordine pubblico e le manifestazioni, quelle verificate nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono le seguenti.
| Articolo del decreto | Norma toccata | Contenuto | Pena |
|---|---|---|---|
| Art. 1 | Nuovo art. 270-quinquies.3 c.p. | Detenzione consapevole di materiale con istruzioni su congegni, armi o sostanze nocive, con finalità di terrorismo | Reclusione da 2 a 6 anni |
| Art. 1 | Art. 435 c.p., nuovo secondo comma | Diffusione di istruzioni per preparare o usare materie esplodenti o sostanze pericolose | Reclusione da 6 mesi a 4 anni |
| Art. 10 | Nuovo art. 634-bis c.p. | Occupazione arbitraria, con violenza o minaccia, di immobile destinato a domicilio altrui | Reclusione da 2 a 7 anni |
| Art. 12 | Art. 635, terzo comma, c.p. | Danneggiamento in manifestazione commesso con violenza alla persona o minaccia | Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e multa fino a 15.000 euro |
| Art. 14 | Art. 1-bis D.Lgs. 66/1948 | Blocco stradale o ferroviario con il proprio corpo | Fino a 1 mese o multa fino a 300 euro; da 6 mesi a 2 anni se in più persone riunite |
| Art. 19 | Artt. 336, 337 e 339 c.p. | Aggravamenti per violenza o minaccia contro agenti di polizia; aggravanti dell'art. 339 estese ai fatti per impedire la realizzazione di infrastrutture | Aumenti di pena |
L'art. 20 del decreto interviene anche sull'art. 583-quater c.p., relativo alle lesioni a pubblici ufficiali in servizio. Chi viene accusato in occasione di proteste contro grandi opere deve tenere presente l'estensione dell'art. 339: le aggravanti previste per violenza o minaccia a pubblico ufficiale si applicano anche quando il fatto è commesso per impedire la realizzazione di infrastrutture. Il danneggiamento in corteo è approfondito nella pagina su devastazione e saccheggio.
Quando viene contestata l'interruzione di pubblico servizio insieme al blocco stradale?
L'art. 340 c.p. punisce chi "cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità". La pena è la reclusione fino a 1 anno, che sale fino a 2 anni se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; per capi, promotori e organizzatori la reclusione va da 1 a 5 anni.
La contestazione si aggiunge al blocco quando l'ostruzione ferma un servizio pubblico: un autobus di linea, un tram, un treno, un'ambulanza, l'accesso a un ospedale. Il blocco dei binari, oggi espressamente previsto dall'art. 1-bis con le parole "o ferrata", è il caso tipico. Il commento all'art. 340 richiede un'alterazione effettiva del funzionamento del servizio: un semplice rallentamento del traffico privato non basta. L'art. 340 è sussidiario, cioè si applica fuori dei casi previsti da norme più specifiche.
Cosa fare se si viene identificati dalla polizia durante un blocco stradale?
Durante e dopo un blocco la polizia procede all'identificazione dei presenti e, nei casi più gravi, all'accompagnamento in questura. Alcune indicazioni pratiche:
- fornire le generalità e un documento di identità agli agenti che procedono;
- non opporsi fisicamente alla rimozione dalla carreggiata: la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), aggravata dal 2025 quando è diretta contro agenti di polizia, è molto più grave del blocco;
- non rilasciare dichiarazioni sul ruolo di organizzatore o promotore senza un difensore;
- annotare orari, durata del blocco e presenza di percorsi alternativi, utili per la difesa;
- verificare se è stato notificato un foglio di via o un avviso orale e quali sono i termini per impugnarlo.
Il questore può infatti adottare misure di prevenzione nei confronti di chi partecipa ripetutamente a iniziative di questo tipo: gli effetti sono illustrati nella pagina su foglio di via e avviso orale. Se l'identificazione avviene a distanza di ore attraverso i video, i limiti dell'arresto sono descritti nella scheda sulla flagranza differita. Per il quadro generale delle accuse di ordine pubblico si può consultare la pagina di consulenza legale penale.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un gruppo di dodici persone si siede sulla carreggiata di una strada urbana all'ora di punta per venti minuti; un autobus di linea resta fermo. Tutti vengono identificati e denunciati per blocco stradale commesso da più persone riunite e per interruzione di pubblico servizio.
La difesa di una partecipante verifica che la donna era arrivata dopo l'inizio dell'azione e si era allontanata spontaneamente alla prima richiesta degli agenti, dopo pochi minuti. Sostiene l'assenza di un contributo all'interruzione del servizio e chiede, per il blocco, la valutazione della particolare tenuità del fatto.
Esito possibile: esclusione dell'art. 340 c.p. per la sua posizione e definizione del blocco con una pena contenuta o con la non punibilità, a seconda delle prove e dei precedenti.
Errori da evitare
- Credere che il blocco sia ancora un illecito amministrativo: dal D.L. 48/2025 è un reato e la condanna entra nel casellario.
- Opporsi alla rimozione con spinte o strattoni: la contestazione di resistenza porta pene ben superiori a quelle del blocco.
- Rivendicare sui social il ruolo di organizzatore: i promotori sono espressamente richiamati dalla norma.
- Trascurare il foglio di via: se non viene impugnato, il divieto di ritorno nel comune produce effetti anche su iniziative future.
- Sottovalutare il blocco dei binari: oltre all'art. 1-bis può concorrere l'interruzione di pubblico servizio, con pene fino a 2 anni in manifestazione.
Le fasi del procedimento che segue alla denuncia, dalla richiesta di archiviazione al giudizio, sono descritte nella sezione di procedura penale.
Domande frequenti
Il blocco stradale fatto con il proprio corpo è diventato reato con il decreto sicurezza?
Sì. L'art. 14 del D.L. 48/2025, convertito senza modificazioni dalla L. 80/2025, ha modificato l'art. 1-bis del D.Lgs. 66/1948: chi impedisce la circolazione su strada ordinaria o ferrata ostruendola con il proprio corpo è punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro.
Quali pene prevede il decreto sicurezza per il blocco stradale durante una manifestazione?
Se il blocco è commesso da più persone riunite, come avviene di solito nei cortei, l'art. 1-bis del D.Lgs. 66/1948 prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il singolo che blocca da solo rischia la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, secondo il D.L. 48/2025.
Cosa rischia un attivista per il clima che blocca il traffico sedendosi sulla strada?
Rischia l'accusa prevista dall'art. 1-bis del D.Lgs. 66/1948: reclusione da 6 mesi a 2 anni se l'azione è collettiva, fino a un mese o multa fino a 300 euro se agisce da solo. Possono aggiungersi interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) e resistenza, se si oppone con violenza alla rimozione.
Il blocco stradale durante uno sciopero è punibile penalmente?
L'art. 1-bis del D.Lgs. 66/1948 non prevede eccezioni per gli scioperi. L'art. 40 della Costituzione tutela lo sciopero nell'ambito delle leggi che lo regolano, ma l'ostruzione di una strada pubblica o dei binari è una condotta distinta dall'astensione dal lavoro e può essere contestata come blocco stradale.
Quali nuovi reati ha introdotto il decreto sicurezza oltre al blocco stradale?
Il D.L. 48/2025 ha introdotto, fra l'altro, l'occupazione arbitraria di immobile altrui (art. 634-bis c.p., da 2 a 7 anni), la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3, da 2 a 6 anni) e un danneggiamento aggravato in manifestazione con violenza o minaccia (art. 635 c.p.).
Cosa fare se si viene identificati dalla polizia durante un blocco stradale?
Occorre fornire le generalità e non opporsi fisicamente alla rimozione, perché la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) è molto più grave del blocco. Conviene non rilasciare dichiarazioni sul proprio ruolo senza difensore e controllare se il questore ha notificato un foglio di via, da impugnare nei termini.
Quando viene contestata l'interruzione di pubblico servizio insieme al blocco stradale?
Quando il blocco ferma un servizio pubblico o di pubblica necessità, come un autobus di linea, un treno o l'accesso a un ospedale. L'art. 340 c.p. prevede la reclusione fino a 1 anno, fino a 2 anni se il fatto avviene durante manifestazioni, e da 1 a 5 anni per capi e promotori.
Fonti
- D.L. 11 aprile 2025, n. 48 – scheda dell'atto (Gazzetta Ufficiale)
- Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.4.2025 (PDF), D.L. 48/2025 artt. 1, 10, 12, 14, 19, 20
- L. 9 giugno 2025, n. 80 – conversione del D.L. 48/2025 (Gazzetta Ufficiale)
- Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3.12.2018 (PDF), L. 132/2018 – modificazioni all'art. 23 D.L. 113/2018
- Codice penale, art. 340 – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico (Brocardi)
- Codice penale, art. 339 – Circostanze aggravanti (Brocardi)
- Codice penale, art. 131-bis – Particolare tenuità del fatto (Brocardi)
- Costituzione, art. 40 (Brocardi)
