Reati e difesa in Italia
Cannabis light e infiorescenze: il divieto del 2025
In questa guida
- Cosa ha cambiato il divieto del 2025 sulle infiorescenze?
- È ancora legale vendere cannabis light in un negozio?
- Cosa rischia chi viene trovato con infiorescenze di cannabis light?
- I titolari di un cannabis shop rischiano un'accusa di spaccio?
- Cosa fare se la polizia sequestra la merce in negozio?
- Che differenza c'è tra cannabis light e cannabis con THC?
- Si può ancora coltivare canapa industriale?
- Domande frequenti
- Fonti
L'art. 18 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (decreto sicurezza, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80) ha modificato la L. 242/2016: sono vietati importazione, cessione, lavorazione, commercio, trasporto e consegna delle infiorescenze di canapa, anche essiccate o triturate, e dei prodotti che le contengono, compresi estratti, resine e oli. Alle violazioni si applicano le sanzioni penali del titolo VIII del DPR 309/1990.
In sintesi
- Fonte: art. 18 del D.L. 48/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025.
- Il nuovo art. 2, comma 3-bis, L. 242/2016 vieta 9 condotte sulle infiorescenze, dall'importazione alla consegna.
- Il divieto copre anche prodotti semilavorati, essiccati o triturati, estratti, resine e oli.
- Le sanzioni sono quelle del titolo VIII del DPR 309/1990, cioè le norme penali sugli stupefacenti (art. 73 e seguenti).
- La coltivazione delle varietà ammesse resta consentita senza autorizzazione (art. 2, comma 1, L. 242/2016).
- Contro il sequestro della merce il riesame si chiede entro 10 giorni (artt. 324 e 355 c.p.p.).
Cosa ha cambiato il divieto del 2025 sulle infiorescenze?
La L. 2 dicembre 2016, n. 242 promuove la coltivazione e la filiera della canapa. Fino al 2025 il settore si reggeva su due punti: la coltivazione delle varietà iscritte nel catalogo comune europeo è consentita senza autorizzazione (art. 2, comma 1) e, se il THC complessivo è tra lo 0,2% e lo 0,6%, "nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore" (art. 4, comma 5). Su questa base era cresciuto il commercio al dettaglio delle infiorescenze, la cosiddetta cannabis light, con un contrasto giurisprudenziale che nel 2019 la Quarta Sezione della Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite (ordinanza n. 8654/2019).
L'art. 18 del D.L. 48/2025 interviene dichiaratamente "al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa" possa favorire comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica "ovvero la sicurezza stradale". Le modifiche sono tre:
- art. 1, nuovo comma 3-bis: la L. 242/2016 non si applica all'importazione, lavorazione, detenzione, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, consegna, vendita al pubblico e consumo dei prodotti costituiti da infiorescenze, salvo la produzione di semi;
- art. 2, comma 2, lett. g): le coltivazioni destinate al florovivaismo diventano quelle per il florovivaismo "professionale"; la nuova lett. g-bis) riguarda la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti;
- art. 2, nuovo comma 3-bis: introduce il divieto espresso e il rinvio alle sanzioni del DPR 309/1990.
La norma — art. 2, comma 3-bis, L. 242/2016, introdotto dall'art. 18 D.L. 48/2025 (Gazzetta Ufficiale, estratti)
"Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa […] anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati […]. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".
| Attività | Fino all'11 aprile 2025 | Dal D.L. 48/2025 |
|---|---|---|
| Coltivazione di varietà ammesse | Consentita senza autorizzazione | Consentita senza autorizzazione |
| Vendita di infiorescenze al dettaglio | Oggetto di contrasto giurisprudenziale | Vietata, con sanzioni del DPR 309/1990 |
| Estratti, resine e oli dalle infiorescenze | Oggetto di contrasto giurisprudenziale | Vietati |
| Lavorazione delle infiorescenze per i semi | Consentita | Consentita (art. 2, comma 2, lett. g-bis) |
| Florovivaismo | Lett. g): coltivazioni per florovivaismo | Lett. g): solo florovivaismo qualificato come professionale |
È ancora legale vendere cannabis light in un negozio?
La vendita delle infiorescenze e dei prodotti che le contengono rientra ora tra le condotte vietate dall'art. 2, comma 3-bis. Restano fuori dal divieto i prodotti della filiera che non derivano dalle infiorescenze: fibre, semilavorati da fusto, alimenti e cosmetici prodotti secondo le rispettive discipline, semi per gli usi consentiti. Un negozio che continua a vendere infiorescenze, anche etichettate come "prodotto da collezione" o "uso tecnico", si espone alla contestazione dell'art. 73 DPR 309/1990: l'etichetta non modifica la natura del prodotto.
Cosa rischia chi viene trovato con infiorescenze di cannabis light?
Per il consumatore il divieto dell'art. 2, comma 3-bis, non elenca la detenzione, ma il nuovo art. 1, comma 3-bis, sottrae alla L. 242/2016 anche detenzione e consumo delle infiorescenze. Se il prodotto viene trattato come sostanza stupefacente, la detenzione per uso personale ricade nell'art. 75 DPR 309/1990: sanzioni amministrative del prefetto, come la sospensione della patente, del passaporto o del porto d'armi, da 1 a 3 mesi per le sostanze delle tabelle II e IV.
Il punto difensivo centrale resta la concreta efficacia drogante del prodotto sequestrato: il rinvio del D.L. 48/2025 riguarda le sanzioni, mentre la prova che il campione abbia un contenuto di principio attivo idoneo a produrre effetti è compito dell'accusa e passa per l'analisi di laboratorio. La stessa logica di offensività ha guidato le Sezioni Unite nella sentenza n. 12348/2020 sulla coltivazione domestica di cannabis.
I titolari di un cannabis shop rischiano un'accusa di spaccio?
Sì. Le condotte vietate (cessione, commercio, distribuzione, trasporto, spedizione) sono le stesse che l'art. 73 DPR 309/1990 punisce, e il rinvio al titolo VIII rende applicabili quelle pene. Con quantità contenute e un'attività di vendita al pubblico senza altri indici criminali, la difesa può puntare alla qualificazione nel fatto di lieve entità dell'art. 73, comma 5, punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni; va però considerato che il testo vigente esclude la lieve entità per le condotte "continuative e abituali", categoria nella quale l'accusa tende a far rientrare un esercizio commerciale. Le regole del comma 5 sono spiegate nella pagina sul fatto di lieve entità.
| Soggetto | Condotta tipica | Norma richiamata |
|---|---|---|
| Consumatore | Detenzione di infiorescenze per uso personale | Art. 75 DPR 309/1990 (illecito amministrativo) |
| Titolare di negozio | Vendita, detenzione per la vendita | Art. 73 DPR 309/1990, eventualmente comma 5 |
| E-commerce | Invio e spedizione di infiorescenze | Art. 2, comma 3-bis, L. 242/2016 e art. 73 DPR 309/1990 |
| Grossista o importatore | Importazione, distribuzione | Art. 73 DPR 309/1990 |
| Agricoltore | Coltivazione di varietà ammesse | Consentita (art. 2, comma 1, L. 242/2016) |
Cosa fare se la polizia sequestra la merce in negozio?
Il sequestro può essere probatorio (per analizzare i campioni) o preventivo (per impedire la vendita). In entrambi i casi il primo passo è ottenere e leggere il verbale, verificando cosa è stato sequestrato, con quali campionamenti e se il sequestro riguarda anche prodotti che non derivano dalle infiorescenze.
Tempi
- Il verbale di sequestro della polizia giudiziaria va trasmesso al pubblico ministero entro 48 ore (art. 355, comma 1, c.p.p.).
- Il pubblico ministero convalida o dispone la restituzione nelle 48 ore successive (art. 355, comma 2).
- La richiesta di riesame si presenta entro 10 giorni dalla notifica del decreto o dalla conoscenza del sequestro (artt. 355, comma 3, e 324, comma 1, c.p.p.).
- Il tribunale del riesame decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti (art. 324, comma 7, che rinvia all'art. 309).
La merce sotto sequestro non va toccata né venduta, anche se affidata in custodia al titolare: sottrarla o disperderla integra un reato autonomo, descritto nella pagina sulla sottrazione di beni sotto sequestro (art. 334 c.p.).
Che differenza c'è tra cannabis light e cannabis con THC?
La distinzione, per la legge penale, non dipende più dall'etichetta "light" ma dall'oggetto: le infiorescenze sono escluse dalla L. 242/2016 qualunque sia la loro origine, e le sanzioni sono quelle del DPR 309/1990. La percentuale di THC conserva rilievo in due ambiti. Per l'agricoltore, l'art. 4 della L. 242/2016 esclude la responsabilità tra 0,2% e 0,6% e prevede il sequestro della coltivazione solo oltre lo 0,6%. Nel processo, il contenuto di principio attivo incide sulla prova dell'efficacia drogante e sulla valutazione della lieve entità.
Si può ancora coltivare canapa industriale?
Sì. L'art. 2, comma 1, L. 242/2016 continua a consentire senza autorizzazione la coltivazione delle varietà ammesse, per gli usi elencati nel comma 2: alimenti, cosmetici, semilavorati, materiale per bioedilizia e bonifica, attività didattiche e di ricerca, florovivaismo nei limiti della lett. g). La lavorazione delle infiorescenze è ammessa solo per la produzione agricola di semi (lett. g-bis). Chi coltiva deve quindi documentare la destinazione del raccolto e la gestione delle infiorescenze, che non possono essere cedute come prodotto da fumo o da estrazione.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
In un negozio vengono sequestrati barattoli di infiorescenze, oli e tisane. Il titolare riceve un avviso per detenzione a fini di vendita. La difesa chiede il riesame limitatamente ai prodotti non derivati da infiorescenze, allegando le schede tecniche, e deposita consulenza sul contenuto di principio attivo dei campioni di infiorescenze.
Esito possibile: restituzione dei prodotti estranei al divieto; per le infiorescenze il procedimento prosegue, con la difesa concentrata sull'assenza di efficacia drogante e, in subordine, sulla qualificazione nel comma 5 dell'art. 73.
Errori da evitare
- Continuare a vendere dopo un primo sequestro: il fatto successivo rafforza la tesi della condotta continuativa e abituale, che esclude la lieve entità.
- Affidarsi alle etichette "uso tecnico" o "da collezione": il divieto riguarda il prodotto, non la sua descrizione commerciale.
- Lasciar passare i 10 giorni per il riesame: dopo, la merce resta bloccata fino alla decisione del pubblico ministero o del giudice.
- Non chiedere di assistere ai campionamenti o di ottenere un controcampione: senza, la contestazione del dato di laboratorio diventa difficile.
- Spostare o consumare la merce affidata in custodia: si aggiunge l'accusa dell'art. 334 c.p.
Altre risposte brevi sono nelle FAQ droga; per l'esame di un sequestro o di un avviso di garanzia è disponibile la consulenza legale penale dello studio.
Domande frequenti
Cosa ha cambiato il divieto del 2025 sulla cannabis light e sulle infiorescenze di canapa?
L'art. 18 del D.L. 48/2025, convertito dalla L. 80/2025, ha escluso le infiorescenze dalla L. 242/2016 e ne ha vietato importazione, cessione, lavorazione, commercio, trasporto, spedizione e consegna, anche in forma essiccata o triturata e come estratti, resine e oli. Alle violazioni si applicano le sanzioni del titolo VIII del DPR 309/1990.
È ancora legale vendere cannabis light in un negozio in Italia?
No, per le infiorescenze e i prodotti che le contengono. Dal D.L. 48/2025 il nuovo art. 2, comma 3-bis, L. 242/2016 ne vieta cessione e commercio, con le sanzioni del DPR 309/1990. Restano vendibili i prodotti della filiera non derivati dalle infiorescenze, secondo le rispettive discipline, come fibre, semilavorati e semi.
Cosa rischia chi viene trovato con infiorescenze di cannabis light dopo il divieto del 2025?
Il consumatore rischia di regola le sanzioni amministrative dell'art. 75 DPR 309/1990, come la sospensione della patente o del passaporto disposta dal prefetto, se il prodotto è trattato come stupefacente. Resta centrale la prova dell'efficacia drogante del campione, che va accertata con analisi di laboratorio.
I titolari di un cannabis shop rischiano un'accusa di spaccio?
Sì. Vendita, distribuzione e spedizione di infiorescenze rientrano nelle condotte vietate dal D.L. 48/2025, che rinvia alle sanzioni del DPR 309/1990: la contestazione tipica è l'art. 73. Con quantità contenute può essere invocato il fatto di lieve entità del comma 5, con reclusione da sei mesi a cinque anni.
Cosa fare se la polizia sequestra la merce in un negozio di cannabis light?
Farsi consegnare il verbale, non vendere né spostare la merce in custodia e valutare con il difensore il riesame. Il pubblico ministero convalida entro 48 ore dalla ricezione del verbale (art. 355 c.p.p.); il riesame si chiede entro 10 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del sequestro (art. 324 c.p.p.).
Che differenza c'è tra cannabis light e cannabis con THC per la legge penale italiana?
Dal D.L. 48/2025 le infiorescenze sono escluse dalla L. 242/2016 qualunque sia la varietà, e il loro commercio è sanzionato con il DPR 309/1990. La percentuale di THC conta ancora per l'agricoltore, esente da responsabilità tra 0,2% e 0,6% (art. 4 L. 242/2016), e nel processo per provare l'efficacia drogante.
Si può coltivare canapa industriale in Italia dopo il divieto del 2025 sulle infiorescenze?
Sì. L'art. 2, comma 1, L. 242/2016 consente ancora senza autorizzazione la coltivazione delle varietà ammesse per alimenti, cosmetici, semilavorati, bioedilizia, ricerca e florovivaismo nei limiti di legge. Le infiorescenze possono essere lavorate solo per la produzione agricola di semi, secondo la lettera g-bis introdotta dal D.L. 48/2025.
Il sequestro di infiorescenze di canapa si può impugnare davanti al tribunale del riesame?
Sì. Contro il decreto di convalida del sequestro l'indagato, il difensore e chi ha diritto alla restituzione possono chiedere il riesame entro 10 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del sequestro (artt. 355 e 324 c.p.p.). Il tribunale decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti.
Fonti
- D.L. 11 aprile 2025, n. 48, art. 18 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 85 dell'11.4.2025, PDF)
- L. 9 giugno 2025, n. 80, conversione del D.L. 48/2025 (Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9.6.2025, PDF)
- L. 2 dicembre 2016, n. 242 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016, PDF)
- DPR 309/1990, art. 73 (Brocardi)
- DPR 309/1990, art. 75 (Brocardi)
- Brocardi, notizia: cannabis light, rimessione alle Sezioni Unite (Cass. Sez. IV, ord. n. 8654/2019)
- Codice di procedura penale, art. 355 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 324 (Brocardi)
