Difesa penale internazionale
Chat criptate Sky ECC ed EncroChat: le prove dall'estero
In questa guida
- Come sono arrivate in Italia le chat di Sky ECC ed EncroChat?
- Le chat Sky ECC sono intercettazioni o documenti ai fini della prova?
- Cosa ha deciso la Cassazione sull'uso delle chat Sky ECC?
- Cosa ha stabilito la Corte di giustizia UE nel caso EncroChat?
- La difesa può chiedere gli algoritmi di decrittazione?
- Cosa fare se si è accusati sulla base di messaggi attribuiti al proprio nickname?
- Le chat EncroChat bastano da sole per una condanna per traffico di droga?
- Domande frequenti
- Fonti
Sì: le chat Sky ECC ed EncroChat acquisite dall'estero con ordine europeo di indagine sono utilizzabili nel processo italiano. Le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 23755 e 23756 del 2024, le hanno ricondotte agli artt. 238 e 270 c.p.p., non all'art. 234-bis, e hanno escluso che serva l'autorizzazione preventiva di un giudice italiano. Restano contestabili attribuzione, integrità e completezza dei dati.
In sintesi
- Le sentenze gemelle delle Sezioni Unite nn. 23755 e 23756 sono state decise il 29 febbraio 2024 e depositate il 14 giugno 2024.
- Il pubblico ministero può chiedere con ordine europeo di indagine (Direttiva 2014/41/UE) prove già raccolte da un altro Stato senza autorizzazione del giudice.
- Le chat acquisite in tempo reale seguono la disciplina dell'art. 270 c.p.p.; l'art. 234-bis c.p.p. non si applica.
- La Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, causa C-670/22, impone di escludere le prove su cui l'imputato non può svolgere osservazioni efficaci.
- L'impossibilità di conoscere l'algoritmo di decrittazione, per le Sezioni Unite, non viola da sola i diritti fondamentali.
- Per il traffico di stupefacenti l'art. 73, comma 1, DPR 309/1990 prevede la reclusione da 6 a 20 anni: il peso delle chat va verificato con riscontri.
Come sono arrivate in Italia le chat di Sky ECC ed EncroChat?
Le due piattaforme vendevano telefoni modificati con messaggistica cifrata. Nel caso EncroChat, secondo il comunicato della Corte di giustizia sulla causa C-670/22, la polizia francese, con l'ausilio di esperti dei Paesi Bassi e l'autorizzazione di un tribunale francese, si è infiltrata nel servizio; i dati intercettati erano consultabili dalle polizie degli altri Stati attraverso un server di Europol e sono stati poi trasmessi su ordini europei di indagine, previa autorizzazione di un giudice francese.
Nel caso Sky ECC, Eurojust ha comunicato il 10 marzo 2021 che le autorità di Belgio, Francia e Paesi Bassi avevano superato la cifratura della piattaforma, arrivando a monitorare il flusso di informazioni di circa 70.000 utenti su circa 170.000 nel mondo. Eurojust ha organizzato 12 riunioni di coordinamento; il ruolo di queste strutture è descritto nella pagina su Eurojust e squadre investigative comuni.
Le procure italiane hanno ottenuto le conversazioni riferibili a utenti in Italia emettendo ordini europei di indagine verso le autorità francesi, che già le detenevano. Da qui la questione giuridica: il materiale è una prova raccolta altrove e trasferita, non un atto compiuto dagli inquirenti italiani.
Le chat Sky ECC sono intercettazioni o documenti ai fini della prova?
Prima del 2024 una parte della giurisprudenza qualificava i messaggi decrittati come documenti informatici acquisibili ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p., norma introdotta dal D.L. 7/2015. Le Sezioni Unite hanno chiuso il contrasto: la trasmissione delle comunicazioni scambiate con criptofonini tramite ordine europeo di indagine non rientra nell'art. 234-bis, che riguarda l'acquisizione diretta di dati conservati all'estero con il consenso del legittimo titolare.
La sentenza n. 23755 riconduce l'acquisizione alla disciplina della circolazione delle prove tra procedimenti (artt. 238 e 270 c.p.p.). La sentenza n. 23756, relativa ai risultati di intercettazioni svolte all'estero, li assoggetta all'art. 270 c.p.p., che limita l'uso delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate e impone il deposito di verbali e registrazioni.
La norma — art. 234-bis c.p.p., Acquisizione di documenti e dati informatici (Brocardi)
È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.
La qualificazione ha effetti pratici. Se le chat valgono come intercettazioni, la difesa può verificare i presupposti dell'art. 270 c.p.p.: in particolare, per l'uso in un procedimento diverso, la rilevanza e l'indispensabilità per l'accertamento di reati per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Cosa ha deciso la Cassazione sull'uso delle chat Sky ECC?
Le due sentenze, presidente Cassano ed estensore Corbo, fissano quattro principi comuni. La tabella li mette a confronto con la sentenza della Corte di giustizia sul caso EncroChat, pronunciata su rinvio del Landgericht di Berlino.
| Questione | Cass. Sez. Un. nn. 23755 e 23756/2024 | CGUE, C-670/22, 30 aprile 2024 |
|---|---|---|
| Chi può emettere l'ordine europeo di indagine | Il pubblico ministero, senza autorizzazione preventiva del giudice italiano | Il pubblico ministero, se competente a ordinare la trasmissione di prove già raccolte in un caso interno analogo |
| Norma interna di riferimento | Artt. 238 e 270 c.p.p.; esclusa l'applicazione dell'art. 234-bis | Condizioni sostanziali previste per la trasmissione di prove simili in una situazione puramente nazionale |
| Intercettazione di persone in un altro Stato | Non richiesta l'autorizzazione del giudice italiano per l'emissione | La misura va notificata allo Stato membro in cui si trova la persona intercettata |
| Accesso all'algoritmo | La sua indisponibilità non viola di per sé i diritti fondamentali | Il giudice esclude le prove se l'imputato non può commentarle efficacemente e se incidono in modo preponderante sui fatti |
Le Sezioni Unite non hanno dichiarato le chat sempre utilizzabili: hanno stabilito il quadro normativo in cui il giudice di merito verifica, caso per caso, provenienza, integrità e rispetto dei diritti fondamentali. Per l'impostazione generale delle eccezioni di inutilizzabilità si rinvia alla sezione su indagini, processo e impugnazioni.
Cosa ha stabilito la Corte di giustizia UE nel caso EncroChat?
La sentenza C-670/22 interpreta la Direttiva 2014/41/UE sull'ordine europeo di indagine. Tre passaggi interessano direttamente la difesa italiana. Primo: l'ordine per ottenere prove già in possesso dello Stato di esecuzione non deve rispettare le condizioni previste per la raccolta originaria, ma quelle previste per la trasmissione di prove simili in un caso interno. Secondo: un'intercettazione che riguarda persone presenti in un altro Stato membro va notificata a quello Stato, che può chiederne la cessazione se non sarebbe autorizzabile in un caso interno analogo. Terzo: il giudice penale deve escludere gli elementi di prova quando l'interessato non è in grado di svolgere osservazioni su di essi e questi possono influire in modo preponderante sulla valutazione dei fatti.
Il terzo principio è il punto d'appoggio per chiedere l'accesso ai dati grezzi, ai registri di estrazione e alla documentazione tecnica: se la difesa non può verificarli, l'esclusione diventa un esito previsto dal diritto dell'Unione.
La difesa può chiedere gli algoritmi di decrittazione?
La richiesta è ammissibile, ma l'esito è incerto. Le Sezioni Unite hanno affermato che l'impossibilità di accedere all'algoritmo non viola i diritti fondamentali, perché il contenuto del messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura: un errore di decrittazione produrrebbe un testo incomprensibile, non un testo diverso e plausibile.
Restano però verificabili elementi diversi dall'algoritmo: l'integrità dei file trasmessi (valori di hash), la completezza delle conversazioni, la corrispondenza fra orari, identificativi dei dispositivi e dati di cella, le eventuali lacune nella catena di custodia fra Francia, Europol e Italia. Le richieste vanno formulate per iscritto, con indicazione specifica dei dati mancanti, così da documentare l'eventuale rifiuto ai fini del principio fissato dalla Corte di giustizia.
Cosa fare se si è accusati sulla base di messaggi attribuiti al proprio nickname?
Il messaggio prova ciò che è stato scritto, non chi l'ha scritto. L'attribuzione di un nickname o di un identificativo del dispositivo a una persona è un passaggio autonomo, che l'accusa deve dimostrare con elementi esterni alla chat.
| Elemento usato dall'accusa | Verifica della difesa |
|---|---|
| Sequestro del criptofonino all'indagato | Corrispondenza fra identificativo del dispositivo sequestrato e quello presente nei dati trasmessi |
| Riferimenti personali nei messaggi (nomi, luoghi, familiari) | Se gli stessi dettagli erano noti ad altri utenti o ad altri membri del gruppo |
| Posizione del dispositivo | Compatibilità con spostamenti documentati (biglietti, lavoro, testimoni) |
| Servizi di osservazione o sequestri di droga | Coincidenza effettiva di orari e luoghi con quanto scritto in chat |
| Dichiarazioni di coindagati | Riscontri esterni e interesse del dichiarante |
Un telefono condiviso, ceduto o usato da più persone rende l'attribuzione il punto centrale del processo. In fase cautelare il tema incide sulla soglia dei gravi indizi di colpevolezza richiesta per la custodia in carcere.
Le chat EncroChat bastano da sole per una condanna per traffico di droga?
Il giudice valuta la prova dando conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (art. 192 c.p.p.). Una chat che parla di quantità e prezzi, senza sequestri, pesature o riscontri, lascia aperti due problemi: la prova del fatto e la qualificazione. Il quantitativo incide sulla pena, sulla distinzione con la lieve entità e sull'eventuale contestazione associativa.
| Ipotesi | Norma | Pena |
|---|---|---|
| Cessione, trasporto, detenzione di droghe della tabella I | Art. 73, comma 1 | Reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26.000 a 260.000 euro |
| Promozione, direzione, organizzazione o finanziamento di un'associazione | Art. 74, comma 1 | Reclusione non inferiore a 20 anni |
| Partecipazione all'associazione | Art. 74, comma 2 | Reclusione non inferiore a 10 anni |
| Associazione armata | Art. 74, comma 4 | Non inferiore a 24 anni per i capi, 12 per i partecipanti |
Per le difese sul merito del traffico si rinvia alla guida sulla difesa per traffico e spaccio di stupefacenti. Il tema delle prove digitali raccolte presso i fornitori di servizi, diverso da quello delle piattaforme criptate smantellate, è trattato nella pagina sulle prove elettroniche e i dati cloud dall'estero.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un indagato è raggiunto da un'ordinanza cautelare per partecipazione a un'associazione dedita al traffico di cocaina. L'unico elemento a suo carico è un utente Sky ECC che, secondo la polizia giudiziaria, gli appartiene perché nei messaggi compare il nome del suo quartiere. Nessun criptofonino è stato sequestrato.
La difesa chiede al tribunale del riesame di verificare l'attribuzione: l'identificativo del dispositivo non è collegato ad alcun apparecchio sequestrato, il quartiere è citato anche da altri utenti e le date di due presunte consegne coincidono con giorni di lavoro documentati all'estero. Chiede inoltre i dati di estrazione completi, segnalando che le conversazioni prodotte presentano interruzioni.
Esito possibile: il tribunale può ritenere insufficiente l'attribuzione ai fini dei gravi indizi e annullare o attenuare la misura, lasciando alle indagini la ricerca di riscontri.
Errori da evitare
- Eccepire solo la violazione dell'art. 234-bis c.p.p.: dopo le Sezioni Unite del 2024 l'eccezione è superata e fa perdere il momento utile per le contestazioni tecniche.
- Non chiedere per iscritto dati grezzi e documentazione di estrazione: senza una richiesta documentata è difficile invocare il principio della sentenza C-670/22.
- Ammettere in interrogatorio l'uso generico di un criptofonino: la dichiarazione può diventare il riscontro che mancava all'attribuzione del nickname.
- Trascurare il tema del quantitativo: senza sequestri, la qualificazione del fatto dipende dall'interpretazione delle chat e incide sulla pena.
Quando il procedimento coinvolge più Paesi, la strategia va coordinata con difensori negli altri ordinamenti; il quadro è descritto nella pagina sulla difesa penale internazionale.
Domande frequenti
Le chat criptate di Sky ECC ed EncroChat sono utilizzabili come prova nei processi italiani?
Sì, se acquisite con ordine europeo di indagine nel rispetto delle regole sulla circolazione delle prove. Le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 23755 e 23756 del 2024, le hanno ricondotte agli artt. 238 e 270 c.p.p. Il giudice deve comunque verificarne integrità, attribuzione e rispetto dei diritti della difesa nel singolo processo.
Come sono arrivate in Italia le chat di Sky ECC acquisite dalle autorità francesi?
Tramite ordini europei di indagine emessi dalle procure italiane verso le autorità francesi, che già detenevano i dati. Secondo Eurojust, Belgio, Francia e Paesi Bassi avevano superato la cifratura di Sky ECC, con annuncio del 10 marzo 2021. Si tratta quindi di prove raccolte all'estero e trasmesse, non di atti compiuti in Italia.
La difesa può chiedere gli algoritmi di decrittazione delle chat EncroChat?
Può chiederli, ma le Sezioni Unite del 2024 hanno escluso che la loro indisponibilità violi di per sé i diritti fondamentali, perché il messaggio è legato alla chiave di cifratura. Restano però verificabili integrità dei file, completezza delle conversazioni e catena di custodia, anche alla luce della sentenza CGUE C-670/22.
Che cos'è l'ordine europeo di indagine usato per acquisire le chat criptate dall'estero?
È lo strumento della Direttiva 2014/41/UE, attuata in Italia dal D.Lgs. 108/2017, con cui un'autorità giudiziaria chiede a un altro Stato membro di compiere un atto di indagine o di trasmettere prove già raccolte. Per le chat criptate il pubblico ministero può emetterlo senza autorizzazione preventiva del giudice.
Le chat Sky ECC sono intercettazioni o documenti ai fini della prova?
Secondo le Sezioni Unite del 2024 non sono documenti acquisibili ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p. La sentenza n. 23755 applica gli artt. 238 e 270 c.p.p. alla trasmissione delle comunicazioni; la n. 23756 assoggetta i risultati delle intercettazioni svolte all'estero all'art. 270 c.p.p., che regola l'uso in procedimenti diversi.
Cosa fare se si è accusati sulla base di messaggi EncroChat attribuiti al proprio nickname?
Occorre contestare l'attribuzione, che l'accusa deve provare con elementi esterni alla chat: sequestro del dispositivo, dati di posizione, osservazioni, riscontri. È utile evitare dichiarazioni sull'uso di criptofonini prima di aver esaminato gli atti e chiedere per iscritto i dati completi di estrazione, come consente l'art. 192 c.p.p. sulla valutazione della prova.
Le chat criptate di EncroChat bastano da sole per una condanna per traffico di droga?
Non esiste una regola che lo escluda, ma il giudice deve motivare sui risultati acquisiti e sui criteri adottati (art. 192 c.p.p.). Senza sequestri o riscontri restano incerti attribuzione e quantitativo, che incide sulla pena: l'art. 73, comma 1, DPR 309/1990 prevede la reclusione da 6 a 20 anni.
Cosa ha deciso la Cassazione sull'uso delle chat Sky ECC nei processi penali?
Con le sentenze nn. 23755 e 23756, decise il 29 febbraio e depositate il 14 giugno 2024, le Sezioni Unite hanno escluso l'art. 234-bis c.p.p., applicato gli artt. 238 e 270 c.p.p., ammesso l'ordine europeo di indagine del pubblico ministero senza autorizzazione del giudice e ritenuto non decisiva l'indisponibilità dell'algoritmo.
Fonti
- Sistema Penale, Ordine europeo di indagine e criptofonini: le due pronunce delle Sezioni Unite (Cass. SU nn. 23755 e 23756/2024)
- Corte di giustizia UE, comunicato stampa n. 77/24 sulla causa C-670/22 (EncroChat), 30 aprile 2024
- Eurojust, New major interventions to block encrypted communications of criminal networks (Sky ECC), 10 marzo 2021
- Codice di procedura penale, art. 234-bis (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 270 (Brocardi)
- DPR 309/1990, art. 73 (Brocardi)
- DPR 309/1990, art. 74 (Brocardi)
- Ministero della giustizia, Circolare 26 ottobre 2017 sull'ordine europeo di indagine penale (D.Lgs. 108/2017)
Approfondimenti
- E-evidence: prove elettroniche e dati cloud dall'estero
- Eurojust e squadre investigative comuni
- Indagini su exchange esteri: come la procura ottiene i dati
- Foreign fighters art. 270-quater.1: accusa e difesa
- Gravi indizi di colpevolezza: la soglia del carcere
- Tutte le guide: Difesa penale internazionale
