Crypto, DeFi e reati informatici
Segnali e copy trading crypto: abusivismo finanziario
In questa guida
- Quando vendere segnali crypto diventa abusivismo?
- Il copy trading su crypto è gestione di portafogli?
- Crypto o strumenti finanziari: quale norma si applica?
- L'influencer che consiglia criptovalute rischia la consulenza abusiva?
- Cosa fare se la Consob oscura il sito o il canale che vende segnali?
- Chi ha perso soldi seguendo i segnali può denunciare chi li vendeva?
- Come si difende chi gestisce un gruppo di segnali indagato?
- Domande frequenti
- Fonti
Vendere segnali di trading crypto diventa abusivismo quando l'attività integra un servizio riservato senza autorizzazione: consulenza personalizzata o gestione di portafoglio su cripto-attività, punite dall'art. 30 del D.Lgs. 129/2024 con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 2.066 a 10.329 euro. Se i segnali riguardano strumenti finanziari, come i CFD su bitcoin, si applica l'art. 166 TUF: reclusione da 1 a 8 anni.
In sintesi
- Il segnale generico diffuso a un canale non è, di per sé, consulenza: la consulenza richiede raccomandazioni personalizzate al singolo cliente.
- Consulenza e gestione di portafoglio su cripto-attività sono servizi che il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) riserva ai prestatori autorizzati.
- Prestarli senza autorizzazione è reato ai sensi dell'art. 30, lett. b), D.Lgs. 129/2024: reclusione da 6 mesi a 4 anni.
- Se l'oggetto sono CFD, futures o altri strumenti finanziari, la norma è l'art. 166 TUF, con reclusione da 1 a 8 anni e multa da 4.000 a 10.000 euro.
- La Consob può ordinare la cessazione dell'attività e l'oscuramento del sito (art. 4, comma 1, D.Lgs. 129/2024); il provvedimento si impugna davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni.
- Chi ha perso denaro può presentare querela per truffa entro 3 mesi (art. 124 c.p.) e costituirsi parte civile nel processo per abusivismo.
Quando vendere segnali crypto diventa abusivismo?
Un gruppo Telegram o Discord in cui, dietro abbonamento, si pubblicano indicazioni del tipo «compra ETH a questo prezzo, stop loss qui» non è automaticamente un'attività abusiva. Il diritto dei mercati distingue tra informazione o ricerca, liberamente esercitabile, e servizi riservati, che richiedono un'autorizzazione.
Il criterio decisivo è la personalizzazione. Il TUF definisce la consulenza in materia di investimenti come prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente (art. 1, comma 5-septies); il MiCAR costruisce la consulenza sulle cripto-attività sullo stesso concetto di raccomandazione personalizzata. Un segnale identico per migliaia di iscritti, che non tiene conto della situazione di nessuno, è una raccomandazione generica. Diventa consulenza quando l'operatore chiede al singolo iscritto patrimonio, obiettivi e propensione al rischio e gli indica che cosa comprare, in quale misura, in base a quei dati.
| Attività | Qualificazione | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Analisi di mercato e segnali uguali per tutti gli iscritti | Raccomandazione generica, non servizio riservato | Nessuna autorizzazione richiesta, salvo abusi di mercato |
| Raccomandazioni tarate sul patrimonio e sugli obiettivi del singolo iscritto | Consulenza sulle cripto-attività | MiCAR; art. 30, lett. b), D.Lgs. 129/2024 |
| Operatività sul conto dell'iscritto tramite chiavi API o deleghe, con scelte discrezionali | Gestione di portafoglio di cripto-attività | MiCAR; art. 30, lett. b), D.Lgs. 129/2024 |
| Segnali personalizzati su CFD, futures od opzioni su crypto | Consulenza in materia di investimenti | Art. 1, comma 5-septies, e art. 166 TUF |
| Raccolta di denaro degli iscritti in un conto o wallet dell'operatore | Gestione o raccolta abusiva, spesso con truffa | Art. 166 TUF o art. 30 D.Lgs. 129/2024; art. 640 c.p. |
Il copy trading su crypto è gestione di portafogli?
Il copy trading replica automaticamente sul conto dell'iscritto le operazioni di un trader «guida». La qualificazione dipende da chi decide e da chi ha il controllo del conto. Il TUF definisce la gestione di portafogli come gestione «su base discrezionale e individualizzata» di portafogli di investimento, «nell'ambito di un mandato conferito dai clienti» (art. 1, comma 5-quinquies); il MiCAR usa la stessa struttura per la gestione di portafoglio di cripto-attività.
Si possono distinguere tre situazioni:
- Piattaforma autorizzata con funzione di copia: l'iscritto sceglie liberamente chi seguire, può interrompere in ogni momento e l'intermediario è autorizzato.
- Bot o chiavi API consegnati all'operatore: l'iscritto genera chiavi con permesso di trading e le fornisce al gestore del gruppo, che opera sul suo conto a propria discrezione. È lo schema più vicino alla gestione di portafoglio non autorizzata.
- Versamento dei fondi al gestore: l'iscritto trasferisce cripto-attività o denaro a un wallet dell'operatore, che promette di farli fruttare. Qui all'abusivismo si affianca spesso la contestazione di truffa o di appropriazione indebita.
Il considerando 22 del MiCAR esclude dall'ambito del regolamento i servizi prestati «in modo completamente decentrato senza alcun intermediario». L'eccezione non copre un gruppo di segnali gestito da persone identificabili che incassano abbonamenti.
La norma — art. 1, commi 5-quinquies e 5-septies, D.Lgs. 58/1998 (TUF), testo vigente (Brocardi)
«Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.»
«Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari.»
Per le cripto-attività la sanzione penale è nell'art. 30 del D.Lgs. 129/2024 (sintesi): è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 2.066 a 10.329 euro chi presta servizi per le cripto-attività in violazione dell'art. 59, par. 1, lett. a), del MiCAR, cioè senza autorizzazione.
Crypto o strumenti finanziari: quale norma si applica?
Bitcoin, ether o altri token acquistati «a pronti» sono cripto-attività disciplinate dal MiCAR. I contratti derivati che hanno le crypto come sottostante (CFD, futures, opzioni) sono invece strumenti finanziari disciplinati dal TUF. Molti gruppi di segnali operano proprio su CFD e futures con leva, e questo sposta la contestazione verso l'abusivismo finanziario dell'art. 166 TUF, con pene sensibilmente più alte.
| Elemento | Art. 30 D.Lgs. 129/2024 | Art. 166 TUF |
|---|---|---|
| Oggetto | Servizi per le cripto-attività (MiCAR) | Servizi e attività di investimento su strumenti finanziari |
| Condotta tipica nei gruppi di segnali | Consulenza o gestione di portafoglio su token senza autorizzazione | Consulenza o gestione su CFD, futures, opzioni senza abilitazione |
| Reclusione | Da 6 mesi a 4 anni | Da 1 a 8 anni |
| Multa | Da 2.066 a 10.329 euro | Da 4.000 a 10.000 euro |
| Autorità di vigilanza | Consob e Banca d'Italia, secondo il tipo di prestatore | Consob e Banca d'Italia |
| Fonte | D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129, attuativo del MiCAR | D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, modificato da ultimo nel 2022 |
Le due norme possono concorrere quando lo stesso gruppo offre sia segnali su token sia operatività su derivati. Per un quadro del reato introdotto con il recepimento del MiCAR si veda la pagina sui servizi cripto senza autorizzazione MiCAR.
L'influencer che consiglia criptovalute rischia la consulenza abusiva?
Un video o un post che esprime un'opinione su un token, rivolto a un pubblico indistinto, di regola non è consulenza: manca la raccomandazione personalizzata. Il rischio cresce in tre casi. Il primo: l'influencer passa dal contenuto pubblico ai messaggi privati, in cui suggerisce a singoli follower quanto investire. Il secondo: rimanda a un canale a pagamento dove presta, di fatto, consulenza o gestione. Il terzo: promuove un token in cui ha una posizione e la liquida dopo l'aumento di prezzo provocato dai suoi stessi contenuti.
Quest'ultimo schema riguarda gli abusi di mercato più che l'abusivismo. Il D.Lgs. 129/2024 prevede come delitto soltanto l'art. 30; la manipolazione e l'abuso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività sono colpiti con sanzioni amministrative. Quando però il meccanismo serve a vendere un token a follower ingannati, possono entrare in gioco la truffa o l'aggiotaggio, come illustrato nella pagina sul pump and dump sui token.
Cosa fare se la Consob oscura il sito o il canale che vende segnali?
Per i servizi per le cripto-attività la Consob fonda i propri provvedimenti sull'art. 94, par. 1, lett. h), del MiCAR e sull'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 129/2024: può ordinare la cessazione immediata dell'attività e chiedere ai fornitori di connettività di inibire l'accesso dall'Italia al sito. Per i servizi di investimento su strumenti finanziari l'oscuramento si basa sull'art. 36, comma 2-terdecies, del D.L. 34/2019.
L'oscuramento è un provvedimento amministrativo, ma ha due effetti che interessano la difesa penale. Rende pubblica la contestazione di attività non autorizzata. E si accompagna spesso alla trasmissione degli atti alla procura: per l'abusivismo del TUF l'art. 166, comma 3, impone a Consob e Banca d'Italia di informare il pubblico ministero quando hanno notizia di violazioni.
Tempi
- Giorno 0: la delibera di cessazione od oscuramento viene adottata e comunicata; va conservata la copia integrale con la data di notifica o di pubblicazione.
- Entro 60 giorni: ricorso al TAR del Lazio, come indicato nelle delibere Consob.
- Da subito: sospensione di ogni nuova attività verso utenti italiani, per non aggravare la posizione penale; nessuna cancellazione di chat o archivi, che sono prova anche a discarico.
- In caso di sequestro o perquisizione: richiesta di riesame entro 10 giorni dall'esecuzione (art. 324 c.p.p.).
Chi ha perso soldi seguendo i segnali può denunciare chi li vendeva?
La perdita di denaro, da sola, non è reato: chi segue un segnale sbagliato di un operatore autorizzato subisce il rischio di mercato. La denuncia ha fondamento quando ricorre almeno uno di questi elementi:
- l'operatore prestava consulenza personalizzata o gestiva il conto senza autorizzazione (art. 30 D.Lgs. 129/2024 o art. 166 TUF);
- i risultati erano falsificati, le «prove di profitto» costruite o i fondi versati mai investiti: è la truffa dell'art. 640 c.p., punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 51 a 1.032 euro;
- il denaro dei partecipanti serviva a pagare i rendimenti di altri partecipanti, secondo lo schema Ponzi in criptovalute.
La truffa semplice è procedibile a querela, da presentare entro 3 mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.). Dopo una perdita si moltiplicano i contatti di sedicenti società di recupero: sono spesso una seconda frode, come descritto nella pagina sul recovery scam dei falsi recuperatori.
Come si difende chi gestisce un gruppo di segnali indagato?
La difesa lavora anzitutto sulla qualificazione del servizio. Occorre ricostruire che cosa ricevevano concretamente gli iscritti: contenuti identici per tutti o indicazioni individuali; accesso ai conti o nessun potere operativo; fondi custoditi dall'operatore o sempre nella disponibilità dell'iscritto.
Il secondo profilo è l'oggetto: token o derivati. Dalla risposta dipende l'alternativa tra 6 mesi-4 anni e 1-8 anni di reclusione. Il terzo profilo è la posizione del singolo: amministratori del canale, moderatori, affiliati che rilanciano i link e trader seguiti hanno ruoli diversi, e il concorso nel reato va provato per ciascuno. Il quadro degli altri reati del settore è nell'hub crypto, DeFi e reati informatici.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un canale a pagamento pubblica segnali su token con abbonamento mensile. Agli iscritti del livello più caro l'amministratore chiede di generare chiavi API con permesso di trading e di collegarle a un bot che gestisce. La Consob ordina la cessazione dell'attività e trasmette gli atti alla procura, che contesta l'art. 30 D.Lgs. 129/2024.
La difesa distingue due gruppi di iscritti: per quelli del livello base, che ricevevano solo segnali uguali per tutti, sostiene l'assenza di un servizio riservato; per quelli collegati al bot verifica se le scelte fossero discrezionali o predeterminate dall'iscritto. Esito possibile: la contestazione si restringe alla sola operatività tramite chiavi API, con effetti sulla pena e sulle richieste risarcitorie.
Errori da evitare
- Chiudere il canale e cancellare la cronologia dopo l'ordine Consob: si perde la prova del carattere generico dei segnali e il comportamento può essere letto come inquinamento probatorio.
- Continuare ad accettare iscrizioni dall'Italia tramite un nuovo dominio: la prosecuzione dopo l'ordine di cessazione pesa sulla valutazione del dolo e sulle misure cautelari.
- Farsi consegnare chiavi API con permesso di prelievo o di trading: è l'elemento che più avvicina l'attività alla gestione di portafoglio.
- Per chi ha perso denaro, lasciar scadere i 3 mesi per la querela di truffa confidando solo nella denuncia per abusivismo.
- Pagare una «società di recupero» contattata dopo la perdita senza verificarne l'identità.
Domande frequenti
Vendere segnali di trading crypto a pagamento è abusivismo finanziario?
Non sempre. Segnali identici per tutti gli iscritti sono raccomandazioni generiche. Diventa abusivismo se l'operatore presta consulenza personalizzata o gestisce i conti senza autorizzazione: per le cripto-attività l'art. 30 D.Lgs. 129/2024 prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni; per CFD e derivati l'art. 166 TUF prevede da 1 a 8 anni.
Che cos'è il copy trading e quando richiede un'autorizzazione?
Il copy trading replica automaticamente sul conto dell'utente le operazioni di un altro trader. Richiede un'autorizzazione quando chi lo organizza decide in modo discrezionale sul conto altrui o fornisce raccomandazioni personalizzate: in tal caso presta gestione di portafoglio o consulenza, servizi che il MiCAR e il TUF riservano ai soggetti autorizzati.
Quali pene rischia chi gestisce un gruppo di segnali crypto senza autorizzazione?
Se il gruppo presta consulenza o gestione su cripto-attività senza autorizzazione, l'art. 30 D.Lgs. 129/2024 prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 2.066 a 10.329 euro. Se opera su strumenti finanziari come i CFD, l'art. 166 TUF prevede la reclusione da 1 a 8 anni e la multa fino a 10.000 euro.
Un influencer che consiglia criptovalute sui social rischia l'accusa di consulenza abusiva?
Di regola no, se esprime opinioni rivolte a un pubblico indistinto: manca la raccomandazione personalizzata richiesta dalla definizione di consulenza. Il rischio nasce quando passa a indicazioni individuali in chat private, rimanda a canali a pagamento che gestiscono conti o promuove token già detenuti per rivenderli dopo il rialzo.
Che differenza c'è tra informazione finanziaria e consulenza in materia di investimenti sulle crypto?
L'informazione è rivolta a tutti e non considera la situazione del singolo. La consulenza, secondo l'art. 1, comma 5-septies, TUF e la definizione del MiCAR, consiste in raccomandazioni personalizzate a un cliente su specifiche operazioni. Solo la consulenza è un servizio riservato che richiede l'autorizzazione della Consob o della Banca d'Italia.
Cosa fare se la Consob oscura il sito o il canale che vende segnali crypto?
Occorre conservare la delibera, sospendere l'attività verso utenti italiani e non cancellare chat o archivi. La delibera, fondata sull'art. 4 D.Lgs. 129/2024 e sull'art. 94 MiCAR, è impugnabile davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni. Conviene valutare subito con un difensore anche il possibile procedimento penale per abusivismo.
Chi ha perso soldi seguendo segnali di copy trading può denunciare chi li vendeva?
Sì, se c'erano un servizio abusivo o un inganno: risultati falsificati, fondi mai investiti, rendimenti pagati con il denaro di altri iscritti. La truffa dell'art. 640 c.p. richiede la querela entro 3 mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.); per l'abusivismo la vittima può costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento.
Il copy trading su criptovalute rientra nella gestione di portafogli ai fini dell'abusivismo?
Può rientrarvi. La gestione di portafogli è la gestione discrezionale e individualizzata su mandato del cliente. Se l'utente consegna chiavi API o fondi a un operatore che decide al suo posto, lo schema si avvicina alla gestione di portafoglio di cripto-attività, punita senza autorizzazione dall'art. 30 D.Lgs. 129/2024.
Fonti
- D.Lgs. 58/1998 (TUF), art. 166 – Abusivismo (Brocardi)
- D.Lgs. 58/1998 (TUF), art. 1 – Definizioni (Brocardi)
- Il nuovo reato di abusivismo all'art. 30 del d.lgs. 129/2024 (Diritto.it)
- J. Della Torre, G. Ponteprino, Commento al d.lgs. 129/2024 (La legislazione penale)
- Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), testo italiano (EUR-Lex)
- Consob – Ordini di oscuramento di siti abusivi
- Consob – Delibera n. 23764 del 20.11.2025 (cessazione servizi per cripto-attività)
- Banca d'Italia – Prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP)
- ESMA/ESAs – Scheda informativa aggiornata sulle cripto-attività (2025)
- Codice penale, art. 124 – Termine per la querela (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 324 – Riesame (Brocardi)
