Reati contro la persona
Cyberbullismo: responsabilità penale dei minori
In questa guida
- Un minorenne può essere denunciato per cyberbullismo?
- Quali reati si possono commettere con il cyberbullismo?
- I genitori rispondono dei danni causati dal figlio che fa cyberbullismo?
- Cos'è l'ammonimento del questore per cyberbullismo e come si chiede?
- Cosa fare se il proprio figlio è vittima di cyberbullismo sui social?
- Come si ottiene la rimozione di contenuti offensivi pubblicati da cyberbulli?
- Cosa succede in un processo davanti al tribunale per i minorenni per cyberbullismo?
- Domande frequenti
- Fonti
Il cyberbullismo non è un reato autonomo: la L. 71/2017 lo definisce, ma la responsabilità penale nasce dai singoli reati commessi online, come diffamazione aggravata (reclusione da 6 mesi a 3 anni), minaccia, atti persecutori (da 1 anno a 6 anni e 6 mesi) o diffusione illecita di immagini. Il minore di 14 anni non è imputabile; tra i 14 e i 18 anni risponde se capace di intendere e di volere, con pena diminuita.
In sintesi
- Sotto i 14 anni il minore non è imputabile (art. 97 c.p.); tra i 14 e i 18 anni sì, se capace di intendere e di volere, con pena diminuita (art. 98 c.p.).
- La diffamazione con un mezzo di pubblicità, come un social network, è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a 516 euro (art. 595, comma 3, c.p.).
- Gli atti persecutori contro un minore sono procedibili d'ufficio e la pena è aumentata fino alla metà (art. 612-bis c.p.).
- Il gestore del social deve prendere in carico l'istanza di rimozione entro 24 ore e provvedere entro 48; in mancanza decide il Garante privacy entro 48 ore (art. 2 L. 71/2017).
- Prima della querela è possibile l'ammonimento del questore; se il minore ammonito commette nuovi reati, ai genitori si applica una sanzione da 200 a 1.000 euro (art. 7 L. 71/2017).
- I genitori rispondono civilmente dei danni del figlio minore convivente, salvo provare di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.).
Un minorenne può essere denunciato per cyberbullismo?
Sì, ma con effetti diversi secondo l'età. Chiunque può presentare denuncia o querela per i fatti commessi da un minorenne; quello che cambia è la possibilità di processarlo. L'art. 97 c.p. esclude l'imputabilità di chi, al momento del fatto, non aveva compiuto 14 anni: il procedimento penale non può concludersi con una condanna. Per chi ha tra 14 e 18 anni l'art. 98 c.p. richiede invece di accertare in concreto la capacità di intendere e di volere; se c'è, il minore risponde, ma la pena è diminuita e, sotto i 5 anni di pena detentiva, non conseguono pene accessorie.
Il procedimento si svolge secondo il D.P.R. 448/1988, con un pubblico ministero e un giudice minorili. Per molti episodi di cyberbullismo la prima risposta dell'ordinamento non è il processo ma l'ammonimento del questore, descritto più avanti.
La norma — art. 1, comma 2, L. 29 maggio 2017, n. 71 (Normattiva, testo vigente al 23.9.2026)
Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Il titolo vigente della legge riguarda ora sia il bullismo sia il cyberbullismo, e il comma 1-bis definisce anche il bullismo come aggressione o molestia reiterate in danno di minori, idonee a provocare ansia, timore, isolamento o emarginazione.
Quali reati si possono commettere con il cyberbullismo?
La definizione della L. 71/2017 è ampia e comprende anche condotte che non sono reato. Per il processo penale conta solo la corrispondenza con una norma incriminatrice. Le ipotesi più frequenti nelle chat di classe e sui social sono queste.
| Condotta | Norma | Pena e procedibilità |
|---|---|---|
| Post o commenti offensivi sulla reputazione di un compagno | Art. 595, comma 3, c.p. | Reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro; a querela |
| Messaggi minatori | Art. 612 c.p. | Multa fino a 1.032 euro; reclusione fino a 1 anno se la minaccia è grave |
| Persecuzione reiterata che provoca ansia, paura o cambio di abitudini | Art. 612-bis c.p. | Reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi, aumentata fino alla metà se la vittima è minore; d'ufficio |
| Diffusione di foto o video sessualmente espliciti senza consenso | Art. 612-ter c.p. | Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 5.000 a 15.000 euro; a querela entro 6 mesi, salvo eccezioni |
| Profilo falso a nome della vittima | Art. 494 c.p. | Reclusione fino a 1 anno, se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica |
| Offesa diretta alla vittima, senza altri presenti | Ingiuria, abrogata dal D.Lgs. 7/2016 | Non è più reato: illecito civile con sanzione pecuniaria da 100 a 8.000 euro |
Se le immagini diffuse ritraggono minorenni in contesti sessuali, la qualificazione può spostarsi sulla pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), con pene molto più alte. La diffusione di dati personali della vittima può rilevare anche come trattamento illecito di dati personali. Per le offese nei gruppi chat valgono le regole illustrate nella pagina sulla diffamazione su WhatsApp, e per le persecuzioni ripetute quelle sul cyberstalking.
I genitori rispondono dei danni causati dal figlio che fa cyberbullismo?
Sul piano penale no: la responsabilità penale è personale e il genitore non risponde del reato del figlio. Sul piano civile sì. L'art. 2048 c.c. rende il padre e la madre responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con loro; si liberano solo se provano di non aver potuto impedire il fatto. La giurisprudenza civile, secondo le massime riportate da Brocardi, legge questa prova come dimostrazione di un'educazione e di una vigilanza adeguate all'età e al carattere del figlio, e tende a desumere l'inadeguatezza educativa dalle stesse modalità del fatto.
Lo stesso articolo, al secondo comma, rende responsabili i precettori per i fatti degli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza: se gli episodi avvengono durante l'orario scolastico, anche la scuola può essere chiamata a rispondere. Nel testo vigente, inoltre, la L. 71/2017 prevede una conseguenza diretta per i genitori del minore già ammonito dal questore: una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro, irrogata dal prefetto, se il figlio commette di nuovo uno dei reati indicati nell'art. 7.
Cos'è l'ammonimento del questore per cyberbullismo e come si chiede?
È un avvertimento formale, di natura amministrativa, che evita il processo. L'art. 7 della L. 71/2017 lo consente finché non è stata proposta querela o presentata denuncia per diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.) o trattamento illecito di dati (art. 167 Codice privacy), commessi anche via internet da un minorenne con più di 14 anni contro un altro minorenne. La norma cita ancora l'ingiuria (art. 594 c.p.), che però dal 2016 non è più reato.
La procedura è quella dell'ammonimento per atti persecutori (art. 8, commi 1 e 2, D.L. 11/2009), richiamata espressamente: la vittima, tramite i genitori, espone i fatti e chiede al questore di ammonire l'autore. Il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento dei 18 anni.
| Aspetto | Ammonimento (art. 7 L. 71/2017) | Querela o denuncia |
|---|---|---|
| Quando | Solo prima di querela o denuncia | Querela entro il termine di legge; per il 612-ter entro 6 mesi |
| Chi decide | Il questore | Pubblico ministero e giudice minorili |
| Età dell'autore | Più di 14 anni | Imputabile dai 14 anni |
| Effetti | Cessano a 18 anni; sanzione ai genitori da 200 a 1.000 euro se il minore ricade | Processo, con possibile messa alla prova o condanna |
Cosa fare se il proprio figlio è vittima di cyberbullismo sui social?
Anzitutto va preservata la prova: schermate con data, nome dei profili, indirizzi (URL) dei contenuti, nomi dei gruppi e dei partecipanti. Poi conviene scegliere lo strumento in base alla gravità. Per contenuti offensivi isolati basta spesso la richiesta di rimozione al gestore; per episodi ripetuti fra ragazzi con più di 14 anni si può valutare l'ammonimento; per persecuzioni, minacce gravi o diffusione di immagini intime la strada è la denuncia-querela. Gli atti persecutori contro un minore si perseguono d'ufficio (art. 612-bis c.p.), quindi basta la notizia di reato. Se il ricatto riguarda immagini intime, si veda la pagina sulla sextortion.
Come si ottiene la rimozione di contenuti offensivi pubblicati da cyberbulli?
L'art. 2 della L. 71/2017 consente al minore con più di 14 anni, o al genitore, di chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito o del social l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete, indicando l'URL di ciascun contenuto. La richiesta è ammessa anche se la condotta non costituisce reato.
Tempi
- Istanza al gestore del social o del sito, con l'URL di ogni contenuto e previa conservazione dei dati originali.
- Entro 24 ore dal ricevimento il gestore deve comunicare di aver preso in carico la richiesta.
- Entro 48 ore deve aver oscurato, rimosso o bloccato il contenuto.
- Se non lo fa, o se il gestore non è identificabile, segnalazione o reclamo al Garante privacy (modulo sul sito del Garante, indirizzo cyberbullismo@gpdp.it).
- Il Garante provvede entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.
Cosa succede in un processo davanti al tribunale per i minorenni per cyberbullismo?
Il processo minorile ha finalità educative. Il minore è assistito dai genitori in ogni fase (art. 12 D.P.R. 448/1988) e il giudice acquisisce elementi sulla sua personalità e sulle condizioni familiari (art. 9). La vittima non può costituirsi parte civile: l'art. 10 esclude l'azione civile nel processo minorile, e il risarcimento va chiesto al giudice civile, di regola anche ai genitori in base all'art. 2048 c.c.
| Istituto | Norma | Presupposti ed effetti |
|---|---|---|
| Irrilevanza del fatto | Art. 27 D.P.R. 448/1988 | Fatto tenue e comportamento occasionale, quando il processo pregiudicherebbe le esigenze educative: sentenza di non luogo a procedere |
| Messa alla prova | Art. 28 D.P.R. 448/1988 | Sospensione fino a 1 anno, o fino a 3 anni per reati puniti con un massimo di almeno 12 anni; affidamento ai servizi minorili |
| Esito positivo della prova | Art. 29 D.P.R. 448/1988 | Il giudice dichiara estinto il reato |
| Condanna | Art. 98 c.p. | Pena diminuita; niente pene accessorie sotto i 5 anni di pena detentiva |
Le misure cautelari e la detenzione dei minorenni sono descritte nella pagina sull'istituto penale per minorenni. Il quadro generale è nell'area sui reati contro la persona.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
In un gruppo di classe viene creato un profilo falso a nome di uno studente, con fotomontaggi e commenti denigratori. I genitori della vittima chiedono la rimozione al social e, dopo 48 ore senza risposta, si rivolgono al Garante. Due compagni ultraquattordicenni vengono individuati come autori.
La linea difensiva per uno degli indagati distingue il suo ruolo (un solo commento) da quello di chi ha creato il profilo, ricostruisce le chat per intero e documenta il ritiro del contenuto e le scuse. Esito possibile: richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o, in alternativa, messa alla prova con un progetto che includa attività riparative verso la vittima.
Errori da evitare
- Presentare querela senza valutare l'ammonimento: dopo la querela l'ammonimento per quei reati non è più possibile.
- Chiedere la rimozione senza aver salvato i contenuti: si perde la prova per il processo.
- Cercare di costituirsi parte civile nel processo minorile: non è ammesso, il risarcimento si chiede in sede civile.
- Per i genitori dell'autore, cancellare chat o profili del figlio: può essere letto come inquinamento delle prove e pesa sulle valutazioni del giudice minorile.
- Rispondere alle offese con altre offese pubbliche: la vittima può diventare a sua volta querelata per diffamazione.
Domande frequenti
Un minorenne può essere denunciato per cyberbullismo?
Sì. Chiunque può denunciare i fatti, ma il minore di 14 anni non è imputabile (art. 97 c.p.). Tra i 14 e i 18 anni il ragazzo risponde se aveva capacità di intendere e di volere, con pena diminuita (art. 98 c.p.), davanti agli organi giudiziari minorili secondo il D.P.R. 448/1988.
Quali reati si possono commettere con il cyberbullismo?
I più frequenti sono la diffamazione con mezzo di pubblicità (art. 595, comma 3, c.p., reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa), la minaccia (art. 612), gli atti persecutori (art. 612-bis, da 1 anno a 6 anni e 6 mesi), la diffusione illecita di immagini (art. 612-ter) e la sostituzione di persona (art. 494).
I genitori rispondono dei danni causati dal figlio che fa cyberbullismo?
Sul piano civile sì: l'art. 2048 c.c. li rende responsabili dei danni del figlio minore convivente, salvo provare di non aver potuto impedire il fatto. Penalmente non rispondono del reato del figlio, ma se il minore ammonito ricade subiscono una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro (art. 7 L. 71/2017).
Cos'è l'ammonimento del questore per cyberbullismo e come si chiede?
È un avvertimento formale al minore con più di 14 anni che ha commesso diffamazione, minaccia, diffusione illecita di immagini o trattamento illecito di dati contro un altro minore (art. 7 L. 71/2017). Si chiede al questore prima di presentare querela; il minore viene convocato con un genitore e gli effetti cessano a 18 anni.
Cosa fare se il proprio figlio è vittima di cyberbullismo sui social?
Occorre salvare schermate, profili e URL, poi chiedere al gestore la rimozione (art. 2 L. 71/2017) e, se non provvede entro 48 ore, rivolgersi al Garante privacy. Per episodi gravi si valuta ammonimento o querela; gli atti persecutori contro un minore sono procedibili d'ufficio (art. 612-bis c.p.).
Come si ottiene la rimozione di contenuti offensivi pubblicati da cyberbulli?
Il minore con più di 14 anni o il genitore invia al gestore del social un'istanza con gli URL dei contenuti. Il gestore deve prenderla in carico entro 24 ore e provvedere entro 48; altrimenti si presenta segnalazione al Garante privacy, che decide entro 48 ore (art. 2 L. 71/2017).
Cosa succede in un processo davanti al tribunale per i minorenni per cyberbullismo?
Il processo ha finalità educative: il minore è assistito dai genitori e il giudice valuta la sua personalità. Sono possibili il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e la messa alla prova fino a 1 o 3 anni, che se positiva estingue il reato (artt. 27-29 D.P.R. 448/1988). La parte civile non è ammessa.
Fonti
- L. 29 maggio 2017, n. 71, artt. 1, 2 e 7, testo vigente (Normattiva)
- Garante privacy, Cyberbullismo: modulo di segnalazione
- Codice penale, art. 98 (Brocardi)
- Codice penale, art. 595 (Brocardi, aggiornato al 16.7.2026)
- Codice penale, art. 612-bis (Brocardi, aggiornato al 16.7.2026)
- Codice penale, art. 594 abrogato dal D.Lgs. 7/2016 (Brocardi)
- Codice civile, art. 2048 e massime (Brocardi)
- D.P.R. 448/1988, artt. 10, 27, 28 e 29 (Brocardi)
