Reati contro la persona
Cyberstalking: atti persecutori online e difesa
In questa guida
- Quando il cyberstalking diventa reato di atti persecutori?
- Messaggi continui su WhatsApp e sui social sono atti persecutori?
- Quali pene si rischiano per cyberstalking?
- Entro quando si presenta la querela per cyberstalking?
- Cosa fare se si riceve un ammonimento del questore?
- Come si raccolgono le prove di cyberstalking?
- Che differenza c'è con la molestia o disturbo alle persone?
- Chi è accusato di cyberstalking può avere il braccialetto elettronico?
- Domande frequenti
- Fonti
Il cyberstalking è lo stalking commesso con strumenti informatici o telematici: messaggi, chiamate, social network, email. Non è un reato autonomo ma un'aggravante degli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), puniti con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi. Serve una condotta reiterata che provochi ansia o paura, un fondato timore per l'incolumità o il cambiamento delle abitudini di vita.
In sintesi
- Gli atti persecutori sono puniti con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi (art. 612-bis, comma 1, c.p.).
- La pena è aumentata se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici o dall'ex coniuge o ex partner (comma 2).
- Con la L. 181/2025 le pene aumentano da 1/3 a 2/3 se il fatto è un atto di odio, controllo o dominio sulla donna in quanto donna.
- La querela va presentata entro 6 mesi; la remissione è solo processuale ed è esclusa in caso di minacce reiterate gravi.
- Chi è già stato ammonito dal questore è perseguibile d'ufficio, anche per fatti verso vittime diverse (L. 168/2023).
- Il divieto di avvicinamento impone una distanza non inferiore a 1.000 metri, con controllo elettronico (art. 282-ter c.p.p.).
Quando il cyberstalking diventa reato di atti persecutori?
L'art. 612-bis c.p. punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare uno di tre eventi alternativi: un perdurante e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva; l'alterazione delle proprie abitudini di vita. Basta uno solo dei tre eventi.
Il mezzo digitale non cambia la struttura del reato ma ne aumenta la pena: il secondo comma prevede un aumento se il fatto è commesso "attraverso strumenti informatici o telematici". La Cassazione (Sez. V, n. 33986/2024) ha ritenuto che la pubblicazione reiterata di contenuti minacciosi o molesti su un profilo social integri il reato anche se la persona offesa non ne è destinataria diretta, quando l'autore agisce nella ragionevole convinzione che la vittima ne sarà informata.
Rientrano nelle condotte tipiche, secondo le massime riportate da Brocardi, la creazione di profili falsi con contenuti molesti e la pubblicazione ripetuta di foto o messaggi denigratori. La singola offesa isolata, invece, non è stalking: può essere diffamazione, come spiegato nella pagina sulla diffamazione su WhatsApp e nei gruppi chat.
La norma — art. 612-bis, commi 1 e 2, c.p. (Brocardi, testo aggiornato al 16.7.2026)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Messaggi continui su WhatsApp e sui social sono atti persecutori?
Possono esserlo. Decisivi sono la reiterazione, il contenuto minaccioso o molesto e l'effetto sulla vittima. Decine di messaggi quotidiani dopo la fine di una relazione, chiamate da numeri diversi dopo un blocco, commenti ripetuti sotto ogni pubblicazione della persona offesa, account creati per aggirare i blocchi sono condotte che la giurisprudenza ha ricondotto all'art. 612-bis.
Non ogni insistenza, però, è stalking. Se la vittima non subisce alcuno degli eventi previsti, la condotta può restare una molestia. La Cassazione (Sez. V, n. 21006/2024) ha indicato che il discrimine fra atti persecutori e molestie sta nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta: l'ansia grave, il timore fondato o il cambiamento delle abitudini da un lato, il semplice fastidio dall'altro. Per la difesa, la ricostruzione integrale delle conversazioni, compresi i messaggi della persona offesa, è spesso il primo strumento per contestare la reiterazione unilaterale o l'evento.
Quali pene si rischiano per cyberstalking?
| Ipotesi | Comma | Pena |
|---|---|---|
| Atti persecutori semplici | 1 | Reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi |
| Con strumenti informatici o telematici, o da coniuge o ex partner | 2 | Pena aumentata |
| A danno di minore, donna in gravidanza, persona con disabilità, con armi o da persona travisata | 3 | Pena aumentata fino alla metà |
| Come atto di odio, discriminazione, controllo o dominio sulla donna in quanto donna | 4 | Pena aumentata da 1/3 a 2/3 |
Il quarto comma è stato introdotto dalla L. 2 dicembre 2025, n. 181 e comprende anche il fatto commesso in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo. Se la condotta integra un reato più grave, questo prevale per la clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato". Quando la persecuzione passa per la minaccia di diffondere immagini intime si sovrappone alla sextortion.
Entro quando si presenta la querela per cyberstalking?
Il delitto è punito a querela della persona offesa, da proporre entro 6 mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale, cioè resa davanti all'autorità giudiziaria, ed è esclusa se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi dell'art. 612, secondo comma. Si procede d'ufficio se la vittima è minorenne o persona con disabilità, se il fatto è connesso con un altro delitto procedibile d'ufficio e, dopo la L. 24 novembre 2023, n. 168, se l'autore è già stato ammonito dal questore, anche quando la persona offesa è diversa da quella che aveva chiesto l'ammonimento.
Tempi
- Entro 6 mesi: querela alla polizia, ai carabinieri o alla Procura; il termine decorre dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.) e, per condotte reiterate, la decorrenza va verificata caso per caso.
- In alternativa o prima della querela: richiesta di ammonimento al questore (art. 8 D.L. 11/2009).
- Nelle indagini: il pubblico ministero può chiedere al giudice misure cautelari come il divieto di avvicinamento.
- Dopo la querela: remissione possibile solo in sede processuale, e non nei casi di minacce reiterate gravi.
Cosa fare se si riceve un ammonimento del questore?
L'ammonimento previsto dall'art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 è un provvedimento amministrativo di prevenzione: il questore, su richiesta della persona offesa, invita formalmente l'autore delle condotte a cessarle. Non è una condanna, ma ha effetti penali concreti: chi è già stato ammonito è perseguibile d'ufficio per gli atti persecutori successivi, anche se la nuova vittima è diversa.
Chi riceve un ammonimento deve anzitutto rispettarlo in modo rigoroso, evitando qualsiasi contatto diretto o indiretto con la persona che l'ha richiesto, anche tramite social o conoscenti. Se il provvedimento si fonda su fatti inesatti, va valutata con un difensore la sua impugnazione nelle sedi amministrative. È utile anche conservare la documentazione delle proprie comunicazioni, che potrà servire se la vicenda arriverà in sede penale. Per le misure di prevenzione del questore in altri ambiti si veda la pagina sul foglio di via e avviso orale.
Come si raccolgono le prove di cyberstalking?
I messaggi e le pubblicazioni sono documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., che consente l'acquisizione di scritti e documenti che rappresentano fatti mediante fotografia o qualsiasi altro mezzo. La Cassazione (Sez. VI, n. 22417/2022) ha ritenuto acquisibili mediante riproduzione fotografica i messaggi conservati nella memoria del telefono. Un'altra pronuncia (Sez. V, n. 49016/2017) ha però precisato che, per l'utilizzabilità della trascrizione delle chat, è necessario acquisire anche il supporto che le contiene, per verificarne attendibilità e provenienza.
| Prova | Come conservarla | Funzione |
|---|---|---|
| Chat e messaggi | Screenshot con data, ora e numero, senza cancellare l'originale sul telefono | Reiterazione e contenuto delle condotte |
| Post, commenti, profili falsi | Screenshot con URL e nome del profilo, prima che vengano rimossi | Riconducibilità all'autore e diffusione |
| Registro delle chiamate | Schermate del registro e dei numeri bloccati | Frequenza e orari |
| Diario degli episodi | Annotazioni datate di fatti, luoghi, cambi di abitudini | Prova dell'evento (ansia, timore, abitudini) |
| Certificati medici o psicologici | Copia delle visite e delle terapie | Riscontro dello stato di ansia |
| Testimoni | Nomi di chi ha assistito a episodi o cambiamenti | Riscontro esterno |
Gli screenshot da soli possono essere contestati: il telefono o l'account da cui provengono va conservato integro per un'eventuale copia forense. Anche per la difesa vale la stessa regola: il dispositivo dell'indagato contiene spesso il contesto completo delle conversazioni.
Che differenza c'è con la molestia o disturbo alle persone?
L'art. 660 c.p. punisce, a querela, con l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda fino a 516 euro chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo reca a taluno molestia o disturbo. La differenza con lo stalking sta negli effetti: la molestia non richiede alcuno degli eventi dell'art. 612-bis.
| Elemento | Atti persecutori (612-bis) | Molestia (660) |
|---|---|---|
| Natura | Delitto | Contravvenzione |
| Condotta | Minacce o molestie reiterate | Molestia anche episodica, in luogo pubblico o col telefono |
| Evento | Ansia grave, timore fondato o alterazione delle abitudini | Nessun evento ulteriore |
| Pena | Reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi, aumentata se online | Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 516 euro |
| Querela | 6 mesi, remissione solo processuale | 3 mesi (art. 124 c.p.); d'ufficio se la vittima è incapace per età o infermità |
Chi è accusato di cyberstalking può avere il braccialetto elettronico?
Sì. Con il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'indagato di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa o di mantenere una distanza non inferiore a 1.000 metri da tali luoghi o dalla persona, disponendo le particolari modalità di controllo dell'art. 275-bis c.p.p., cioè mezzi elettronici (art. 282-ter c.p.p.). Se l'indagato nega il consenso al controllo elettronico, il giudice applica una misura più grave; lo stesso può avvenire se il controllo risulta tecnicamente impossibile. Il divieto può estendersi ai luoghi frequentati dai congiunti della vittima e comprendere il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo.
La violazione delle prescrizioni costituisce reato autonomo, descritto nella pagina sulla violazione del divieto di avvicinamento. Sull'arresto fondato su video e fotografie si veda la pagina sulla flagranza differita.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Dopo la fine di una relazione, una persona riceve per settimane messaggi da numeri diversi e commenti sui social da profili appena creati; cambia percorso per andare al lavoro e chiude i propri account. Presenta querela allegando screenshot e un diario degli episodi, e il giudice dispone il divieto di avvicinamento con controllo elettronico.
La difesa chiede la copia forense dei dispositivi e verifica la riconducibilità dei profili all'indagato, contestando quelli non attribuibili con certezza. Un esito possibile è la condanna per i soli episodi provati, con esclusione dei profili di dubbia provenienza; se i messaggi attribuibili risultano pochi e privi di effetto sulla vittima, la riqualificazione nella molestia dell'art. 660 c.p.
Errori da evitare
- Per la vittima, cancellare le chat dopo averne fatto lo screenshot: l'originale sul dispositivo serve a verificarne l'autenticità.
- Lasciar passare i 6 mesi senza querela quando non si procede d'ufficio: il reato diventa improcedibile.
- Rispondere alle provocazioni con messaggi offensivi: possono essere usati per sostenere una conflittualità reciproca.
- Per l'ammonito o l'indagato, contattare la persona offesa "per chiarire": ogni contatto può aggravare la posizione e giustificare misure cautelari.
- Rifiutare il braccialetto elettronico senza valutarne le conseguenze: il giudice applica una misura più grave.
Il quadro degli altri reati contro la libertà morale e la persona è nell'hub sui reati contro la persona.
Domande frequenti
Che cos'è il cyberstalking e quando diventa reato di atti persecutori?
È lo stalking commesso con strumenti informatici o telematici. Diventa reato quando minacce o molestie reiterate causano ansia o paura grave, un fondato timore per l'incolumità o il cambiamento delle abitudini di vita (art. 612-bis c.p.). Il mezzo digitale è un'aggravante: pena base da 1 anno a 6 anni e 6 mesi, aumentata.
Messaggi continui su WhatsApp e sui social possono configurare atti persecutori online?
Sì, se sono reiterati, hanno contenuto minaccioso o molesto e causano uno degli eventi dell'art. 612-bis c.p. Per Cass. Sez. V n. 33986/2024 basta anche la pubblicazione ripetuta sui social, se l'autore sa che la vittima ne sarà informata. Senza quegli effetti la condotta può essere solo molestia.
Quali pene si rischiano per cyberstalking in Italia?
La reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi, aumentata perché il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici (art. 612-bis, comma 2, c.p.). L'aumento arriva fino alla metà se la vittima è minorenne o incinta e da un terzo a due terzi per gli atti di dominio sulla donna (L. 181/2025).
Cosa fare se si riceve un ammonimento del questore per cyberstalking?
Rispettarlo evitando ogni contatto, anche indiretto o via social, con chi l'ha richiesto. L'ammonimento dell'art. 8 D.L. 11/2009 non è una condanna, ma dopo la L. 168/2023 rende perseguibili d'ufficio gli atti persecutori successivi, anche verso altre vittime. Se si fonda su fatti inesatti, va valutata l'impugnazione amministrativa.
Come si raccolgono le prove di cyberstalking da allegare alla denuncia?
Con screenshot di chat, post e chiamate completi di data, ora e mittente, un diario datato degli episodi e i certificati medici. Gli originali vanno conservati sul dispositivo: per Cass. Sez. V n. 49016/2017 l'utilizzabilità delle chat richiede l'acquisizione del supporto che le contiene, secondo l'art. 234 c.p.p.
Che differenza c'è tra cyberstalking e molestia o disturbo alle persone?
Lo stalking (art. 612-bis c.p.) è un delitto che richiede condotte reiterate e un evento: ansia grave, timore fondato o cambiamento delle abitudini. La molestia (art. 660 c.p.) è una contravvenzione, punita con arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 516 euro, e non richiede quegli effetti.
Chi è accusato di cyberstalking può essere sottoposto al braccialetto elettronico?
Sì. Con il divieto di avvicinamento il giudice impone una distanza non inferiore a 1.000 metri dalla persona offesa e dai luoghi che frequenta, con controllo tramite mezzi elettronici (artt. 282-ter e 275-bis c.p.p.). Se l'indagato nega il consenso al braccialetto, il giudice dispone una misura cautelare più grave.
Fonti
Approfondimenti
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