Italiani detenuti all'estero
Detenuto all'estero malato: cure e rimpatrio
In questa guida
- Cosa fare se un familiare detenuto all'estero è gravemente malato e non riceve cure?
- Il consolato può garantire assistenza sanitaria a un italiano in carcere all'estero?
- Come si chiede il trasferimento in Italia di un detenuto malato?
- Quali documenti medici servono per chiedere il rimpatrio?
- La famiglia può inviare farmaci a un detenuto in un carcere straniero?
- Un detenuto malato può ottenere la scarcerazione o misure alternative in quel Paese?
- A chi si può segnalare il trattamento inumano di un detenuto malato?
- Domande frequenti
- Fonti
Per un italiano detenuto all'estero e malato le strade sono tre: chiedere al consolato di intervenire presso il carcere, che può assicurare assistenza medica quando le norme locali lo consentono; attivare i rimedi del Paese che detiene; chiedere il trasferimento in Italia, possibile con la Convenzione di Strasburgo del 1983 se restano almeno 6 mesi di pena, allegando i rapporti medici (artt. 3 e 6).
In sintesi
- Il consolato può visitare il detenuto e assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto.
- Al detenuto non sufficientemente sostenuto dai familiari può essere concesso un sussidio per viveri, generi di prima necessità o medicinali (circolare MAECI n. 2/2018, art. 24 D.Lgs. 71/2011).
- Il trasferimento con la Convenzione di Strasburgo richiede sentenza definitiva, almeno 6 mesi di pena residua, consenso e accordo tra i due Stati (art. 3).
- Se le condizioni fisiche o mentali lo rendono necessario, il consenso può essere dato dal rappresentante legale del detenuto (art. 3, lett. d).
- Lo Stato di condanna trasmette, quando opportuno, i rapporti medici e le raccomandazioni per il trattamento successivo (art. 6, par. 2).
- Dopo il rientro, la grave infermità fisica consente di chiedere il differimento della pena in Italia (art. 147 c.p.).
Cosa fare se un familiare detenuto all'estero è gravemente malato e non riceve cure?
Il primo passo è documentare. La famiglia deve raccogliere tutto ciò che prova la malattia prima dell'arresto (cartelle cliniche, diagnosi, terapie in corso) e ciò che accade in carcere (richieste di visita rimaste senza risposta, peggioramenti riferiti al telefono o dall'avvocato). Senza documenti ogni istanza, locale o italiana, perde forza.
Il secondo passo è attivare contemporaneamente il consolato e l'avvocato locale. Il consolato ha una funzione di tutela: le pagine del Ministero degli Esteri indicano che può visitare il detenuto e assicurare assistenza medica quando necessario e consentito dalle norme locali. L'avvocato locale, invece, è l'unico che può chiedere al giudice o all'amministrazione penitenziaria del Paese una visita medica esterna, un ricovero esterno o una misura meno afflittiva. Il consolato non interviene in giudizio e non paga le spese legali.
Il contatto tra consolato e famiglia richiede il consenso del detenuto: in alcuni Paesi l'istituto penitenziario sottopone un formulario multilingue da firmare. Se il detenuto è troppo malato per comunicare, la famiglia deve segnalarlo espressamente all'ufficio consolare. Le regole generali sui diritti in carcere sono riassunte nella pagina sui diritti del detenuto.
Il consolato può garantire assistenza sanitaria a un italiano in carcere all'estero?
Può intervenire, non garantire. La formula usata dal Ministero degli Esteri è precisa: il consolato può «assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto». In concreto l'ufficio consolare segnala il caso alla direzione del carcere, chiede informazioni sulle cure, sollecita visite e, dove la legge locale lo permette, facilita l'accesso di un medico esterno. Il Consolato generale a Nizza, per esempio, indica tra i propri compiti la vigilanza sulla corretta applicazione della legge locale e delle convenzioni internazionali.
C'è anche un aiuto economico. La circolare della Direzione generale per gli italiani all'estero n. 2 del 31 luglio 2018 prevede che ai cittadini detenuti non sufficientemente sostenuti dai familiari possa essere concesso un sussidio per viveri, generi di prima necessità o medicinali; l'indigenza è requisito indispensabile ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.Lgs. 71/2011. Alcune sedi, come l'Ambasciata a Lima, indicano sussidi per condizioni mediche che comportano spese mediche, dietetiche o farmaceutiche non coperte dall'assistenza locale. Per le modalità di invio di somme dalla famiglia si veda la pagina su come inviare denaro a un detenuto all'estero.
| Soggetto | Cosa può fare | Limiti |
|---|---|---|
| Consolato o ambasciata | Visite, segnalazioni al carcere, assistenza medica e generi di conforto se consentito, contatti con la famiglia | Non interviene in giudizio, non paga spese legali, serve il consenso del detenuto |
| Ministero degli Esteri (tramite la sede) | Sussidio per viveri, generi di prima necessità, medicinali | Solo in caso di indigenza e sostegno familiare insufficiente |
| Avvocato locale | Istanze al giudice e al carcere: visite di un medico esterno, ricovero, misure non detentive | Dipende dal diritto del Paese |
| Difensore italiano | Coordina, prepara la domanda di trasferimento, cura l'esecuzione in Italia | Non può agire davanti ai giudici stranieri |
| Famiglia | Raccoglie documenti medici, sostiene le spese, mantiene i contatti | Accesso al carcere secondo le regole locali |
Come si chiede il trasferimento in Italia di un detenuto malato?
Lo strumento dipende dallo Stato. Nei rapporti con gli Stati dell'Unione europea si applica la decisione quadro 2008/909/GAI, attuata in Italia con il D.Lgs. 161/2010. Con gli altri Paesi si usa la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983, oppure un accordo bilaterale. Il consolato può intervenire per il trasferimento solo se il Paese aderisce alla Convenzione o ha un accordo con l'Italia.
La Convenzione fissa sei condizioni (art. 3, par. 1): la persona deve essere cittadina dello Stato di esecuzione; la sentenza deve essere definitiva; al momento della richiesta devono restare almeno 6 mesi di pena, o la pena deve essere indeterminata; serve il consenso del condannato; il fatto deve essere reato anche nello Stato di esecuzione; i due Stati devono essere d'accordo. Il trasferimento può essere chiesto sia dallo Stato di condanna sia da quello di esecuzione (art. 2, par. 3), e le richieste devono essere scritte (art. 5, par. 1).
La malattia non è una condizione del trasferimento, ma pesa in due modi. Primo: se l'età o le condizioni fisiche o mentali lo rendono necessario, il consenso può essere prestato dal rappresentante legale (art. 3, lett. d). Secondo: tra i documenti che lo Stato di condanna fornisce ci sono, quando opportuno, i rapporti medici o sociali, le informazioni sul trattamento ricevuto e le raccomandazioni per il trattamento successivo (art. 6, par. 2, lett. d). Il quadro completo è nella guida sugli italiani detenuti all'estero e il trasferimento in Italia.
La norma — Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, Strasburgo 1983, art. 6, par. 2, lett. d (sintesi dal testo ufficiale inglese letto su rm.coe.int)
Lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione, quando opportuno, i rapporti medici o sociali sulla persona condannata, le informazioni sul trattamento ricevuto nello Stato di condanna e le eventuali raccomandazioni per il trattamento successivo nello Stato di esecuzione.
| Condizione | Contenuto | Rilievo per il detenuto malato |
|---|---|---|
| Cittadinanza | Cittadino dello Stato di esecuzione | Va provata con documenti italiani |
| Sentenza definitiva | Nessun ricorso pendente | Prima del giudicato il trasferimento non è possibile |
| Pena residua | Almeno 6 mesi alla ricezione della richiesta | Tempi lunghi possono erodere la soglia |
| Consenso | Del condannato o del rappresentante legale | Il rappresentante interviene se le condizioni fisiche o mentali lo richiedono |
| Doppia incriminazione | Fatto previsto come reato nello Stato di esecuzione | Nessuna deroga per ragioni di salute |
| Accordo tra Stati | Entrambi devono accettare | La documentazione medica sostiene la richiesta |
Tempi
- Subito: segnalazione al consolato e raccolta della documentazione clinica anteriore e successiva all'arresto.
- In corso di processo: istanze dell'avvocato locale per visite, ricovero o misure non detentive.
- Dopo la sentenza definitiva: domanda scritta di trasferimento, presentabile a entrambi gli Stati (artt. 2 e 5 della Convenzione).
- Istruttoria: trasmissione della sentenza, del computo della pena, del consenso e dei rapporti medici (art. 6).
- Dopo il rientro: eventuale istanza di differimento o misura alternativa al tribunale di sorveglianza italiano.
Quali documenti medici servono per chiedere il rimpatrio?
Non esiste un modulo unico, ma la domanda è più solida se contiene: le cartelle cliniche italiane precedenti l'arresto; i referti del servizio sanitario del carcere; eventuali perizie di un medico indipendente, se la legge locale ne consente l'accesso; una relazione che spieghi quali cure sono necessarie e perché non sono disponibili nel luogo di detenzione. I documenti italiani destinati all'autorità straniera vanno tradotti e, di regola, legalizzati o apostillati secondo le regole del Paese di destinazione.
Gli stessi documenti servono dopo il rientro. L'art. 147, comma 1, n. 2, c.p. consente di differire l'esecuzione della pena nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermità fisica. L'art. 146, comma 1, n. 3, c.p. rende il differimento obbligatorio per chi è affetto da malattia particolarmente grave in fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno.
La famiglia può inviare farmaci a un detenuto in un carcere straniero?
Dipende dalle regole del carcere e del Paese. In molti sistemi i farmaci possono entrare solo attraverso il servizio sanitario dell'istituto, con prescrizione medica, e non in pacchi personali. Il consolato fornisce ai familiari chiarimenti sulle formalità per inviare denaro o generi di prima necessità, come indica il Consolato generale a Nizza, e può concedere un sussidio per medicinali al detenuto indigente. Prima di spedire qualsiasi medicinale è necessario chiedere al consolato o all'avvocato locale la procedura ammessa: un invio non autorizzato viene respinto e, per alcune sostanze, può esporre a contestazioni doganali o penali.
Un detenuto malato può ottenere la scarcerazione o misure alternative in quel Paese?
Molti ordinamenti prevedono la sospensione della detenzione, il ricovero esterno o la liberazione per motivi umanitari, ma presupposti, autorità competenti e tempi cambiano da Stato a Stato. Va chiesto all'avvocato locale quali istituti esistono e con quale procedura. Il consolato può anche sostenere, in casi particolari, domande di grazia presentate dal detenuto o dal suo legale all'autorità del Paese. Per chi rientra in Italia, gli strumenti italiani sono il differimento della pena (artt. 146 e 147 c.p.), le misure alternative della L. 354/1975 e, in casi eccezionali, la grazia presidenziale.
A chi si può segnalare il trattamento inumano di un detenuto malato?
Il canale immediato è l'ufficio consolare, che può intervenire presso le autorità locali e ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione della legge locale e delle convenzioni internazionali. Il secondo canale è giudiziario: l'avvocato locale può presentare reclami al giudice competente per l'esecuzione o denunce per i maltrattamenti. Se lo Stato è parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, esauriti i rimedi interni è possibile rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo; negli altri casi occorre valutare i meccanismi internazionali a cui quello Stato aderisce. Ogni segnalazione deve essere accompagnata da documenti: date, referti, testimonianze.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un italiano condannato in via definitiva in un Paese extra UE, aderente alla Convenzione di Strasburgo, sviluppa in carcere una patologia cardiaca. Le visite cardiologiche vengono rinviate. La famiglia raccoglie la cartella clinica italiana, il consolato sollecita la direzione del carcere e l'avvocato locale ottiene un ricovero esterno. Il difensore italiano prepara la domanda di trasferimento: la pena residua supera i 6 mesi, il fatto è reato anche in Italia e il detenuto presta il consenso. Alla domanda sono allegati i referti e la richiesta che lo Stato di condanna trasmetta i rapporti medici previsti dall'art. 6. Esito possibile: accordo tra i due Stati e rientro in Italia, dove la difesa valuta un'istanza di differimento per grave infermità (art. 147 c.p.).
Errori da evitare
- Chiedere il trasferimento prima della sentenza definitiva: la domanda non è ricevibile (art. 3, lett. b, della Convenzione).
- Aspettare troppo: se la pena residua scende sotto i 6 mesi, la Convenzione non si applica più.
- Presentare istanze senza documentazione clinica: né il giudice straniero né lo Stato di esecuzione hanno elementi per valutare.
- Spedire farmaci senza conoscere la procedura del carcere: il pacco viene respinto e può creare problemi al detenuto.
- Aspettarsi che il consolato paghi l'avvocato o faccia uscire il detenuto: non rientra nei suoi poteri.
Domande frequenti
Cosa fare se un familiare detenuto all'estero è gravemente malato e non riceve cure adeguate?
Occorre segnalare subito il caso al consolato italiano, che può assicurare assistenza medica quando consentito dalle norme locali, e far presentare dall'avvocato locale istanze per visite o ricovero. La famiglia deve raccogliere cartelle cliniche e referti: serviranno anche per un'eventuale domanda di trasferimento in Italia (Convenzione di Strasburgo 1983, art. 6).
Il consolato italiano può intervenire per garantire assistenza sanitaria a un italiano in carcere all'estero?
Può intervenire, non garantire: secondo il Ministero degli Esteri il consolato assicura assistenza medica e generi di conforto quando necessario e consentito dalle norme locali. Al detenuto indigente può concedere un sussidio per medicinali (circolare MAECI n. 2/2018, art. 24 D.Lgs. 71/2011). Non paga le spese legali.
Come si chiede il trasferimento in Italia di un detenuto malato che sta scontando la pena all'estero?
Con la decisione quadro 2008/909/GAI negli Stati UE o con la Convenzione di Strasburgo del 1983 negli altri Stati aderenti. Servono sentenza definitiva, almeno 6 mesi di pena residua, consenso e accordo tra gli Stati (art. 3). Se la malattia lo richiede, il consenso può darlo il rappresentante legale.
Quali documenti medici servono per chiedere il rimpatrio di un detenuto italiano malato all'estero?
Cartelle cliniche precedenti l'arresto, referti del servizio sanitario del carcere, eventuali perizie indipendenti e una relazione sulle cure necessarie. La Convenzione di Strasburgo prevede che lo Stato di condanna trasmetta, quando opportuno, i rapporti medici e le raccomandazioni per il trattamento successivo (art. 6, par. 2).
La famiglia può inviare farmaci a un detenuto italiano in un carcere straniero?
Dipende dalle regole del carcere: spesso i farmaci entrano solo tramite il servizio sanitario dell'istituto e con prescrizione. Il consolato spiega le formalità per inviare denaro o generi di prima necessità e può concedere un sussidio per medicinali al detenuto indigente (circolare MAECI n. 2/2018). Un invio non autorizzato viene respinto.
Un detenuto all'estero con una malattia grave può ottenere la scarcerazione o misure alternative in quel Paese?
Dipende dal diritto locale: molti Stati prevedono sospensione della pena, ricovero esterno o rilascio umanitario, da chiedere tramite l'avvocato del luogo. Il consolato può sostenere domande di grazia. Dopo il trasferimento in Italia si può chiedere il differimento per grave infermità fisica (art. 147 c.p.).
A chi si può segnalare il trattamento inumano di un detenuto italiano malato in un carcere straniero?
Al consolato, che interviene presso le autorità locali e vigila sull'applicazione della legge e delle convenzioni internazionali, e al giudice locale tramite l'avvocato. Se lo Stato aderisce alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, esauriti i rimedi interni è possibile ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Fonti
- Ministero degli Affari Esteri, Assistenza ai detenuti
- Consolato generale d'Italia a Nizza, Assistenza ai detenuti
- Ambasciata d'Italia a Budapest, Assistenza ai cittadini all'estero
- Ambasciata d'Italia a L'Avana, Assistenza
- Ambasciata d'Italia a Lima, Assistenza ai cittadini all'estero
- MAECI, DGIT, Circolare n. 2 del 31 luglio 2018 sull'assistenza ai connazionali
- Consiglio d'Europa, Convention on the Transfer of Sentenced Persons (ETS 112)
- Codice penale, art. 146 - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena (Brocardi)
- Codice penale, art. 147 - Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena (Brocardi)
Approfondimenti
- Inviare denaro a un detenuto all'estero: canali e limiti
- Cauzione all'estero: come pagarla dall'Italia e recuperarla
- Documenti per l'avvocato estero: traduzioni e apostille
- Lavoratori italiani in trasferta indagati all'estero
- Arresto a San Marino: fermo e consegna all'Italia
- Tutte le guide: Italiani detenuti all'estero
