Reati e difesa in Italia
Droga di lieve entità: art. 73 comma 5 e pene
In questa guida
- Quando lo spaccio è considerato di lieve entità?
- Che pena prevede l'art. 73 comma 5 dopo il 2023?
- Il comma 5 è un reato autonomo o una circostanza attenuante?
- Che differenza c'è tra uso personale e spaccio di lieve entità?
- Si va in carcere per lieve entità alla prima condanna?
- Cosa succede con l'arresto in flagranza per lieve entità?
- Quali conseguenze ci sono su patente e beni?
- Domande frequenti
- Fonti
Il fatto di lieve entità previsto dall'art. 73, comma 5, del DPR 309/1990 è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro. Se la condotta non è occasionale la reclusione va da 18 mesi a 5 anni. Non esiste una soglia in grammi: decidono mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza.
In sintesi
- Pena base del comma 5: reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da 1.032 a 10.329 euro.
- Condotta non occasionale: reclusione da 18 mesi a 5 anni e multa da 2.500 a 10.329 euro.
- Il massimo è passato da 4 a 5 anni con l'art. 4, comma 3, del D.L. 123/2023 (decreto "Caivano").
- L'arresto in flagranza è facoltativo (art. 381 c.p.p.), perché l'art. 380, lett. h), esclude i delitti del comma 5.
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) resta applicabile ai delitti del comma 5.
- Con pena fino a 2 anni è possibile la sospensione condizionale; fino a 4 anni le pene sostitutive dell'art. 20-bis c.p.
Quando lo spaccio è considerato di lieve entità?
Il comma 5 dell'art. 73 si applica a chi commette uno dei fatti previsti dall'articolo (cessione, vendita, detenzione a fini di spaccio, trasporto, coltivazione) quando il fatto, "per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze", è di lieve entità. I parametri sono quindi cinque e vanno letti insieme: un quantitativo modesto non basta se, ad esempio, l'attività è organizzata con vedette, clienti fissi e un luogo di cessione stabile.
Il testo vigente nel 2026 aggiunge un criterio negativo: il fatto non è di lieve entità quando, "per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell'azione", le condotte risultano poste in essere "in modo continuativo e abituale". Chi gestisce un piccolo commercio stabile, anche con dosi minime, rischia così di uscire dal comma 5 e di ricadere nelle pene ordinarie dell'art. 73.
Non esiste una tabella di grammi che renda il fatto automaticamente lieve. I limiti fissati con decreto ministeriale e richiamati dall'art. 75, comma 1-bis, servono a un'altra valutazione: stabilire se la sostanza è destinata all'uso esclusivamente personale. Per la distinzione tra spaccio e consumo è utile la guida sulla detenzione di droga e sostanze stupefacenti.
Che pena prevede l'art. 73 comma 5 dopo il 2023?
Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 159/2023, ha sostituito le parole "da sei mesi a quattro anni" con "da sei mesi a cinque anni". Il comma 5 è stato poi toccato dal D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla L. 24 aprile 2026, n. 54 (art. 5, comma 1-bis), che ha modificato anche il comma 7-bis sulla confisca. Il testo vigente distingue due fasce di pena.
| Ipotesi | Reclusione | Multa |
|---|---|---|
| Comma 5, fatto di lieve entità | da 6 mesi a 5 anni | da 1.032 a 10.329 euro |
| Comma 5, condotta non occasionale | da 18 mesi a 5 anni | da 2.500 a 10.329 euro |
| Comma 1, sostanze delle tabelle I e III | da 6 a 20 anni (minimo fissato dalla Corte cost. n. 40/2019) | da 26.000 a 260.000 euro |
| Comma 4, sostanze delle tabelle II e IV | fino a 6 anni | secondo il comma 4 |
La norma — art. 73, comma 5, DPR 309/1990, testo vigente (Brocardi)
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità."
La differenza fra le due fasce riguarda soprattutto il minimo: 6 mesi contro 18 mesi. Il minimo più alto incide sulla pena concreta e quindi sull'accesso alla sospensione condizionale e alle pene sostitutive.
Il comma 5 è un reato autonomo o una circostanza attenuante?
Il comma 5 ha una pena propria, una clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") e la legge lo richiama come fattispecie a sé: l'art. 380, comma 2, lett. h), c.p.p. parla di "delitti di cui al comma 5" e lo stesso fa l'art. 131-bis, comma 3, c.p. È quindi trattato come delitto autonomo, non come attenuante del comma 1.
La qualificazione ha effetti pratici. Un'attenuante entrerebbe nel giudizio di bilanciamento dell'art. 69 c.p. con eventuali aggravanti e con la recidiva; un reato autonomo ha invece una cornice di pena propria, sulla quale si calcolano gli aumenti e le diminuzioni. Le aggravanti dell'art. 80, come quella della cessione vicino alle scuole, si innestano sulla pena del comma 5: il tema è approfondito nella pagina sullo spaccio vicino alle scuole e l'aggravante dell'art. 80.
Che differenza c'è tra uso personale e spaccio di lieve entità?
La linea di confine è la destinazione della sostanza. Chi detiene per farne uso personale commette un illecito amministrativo (art. 75); chi detiene per cedere a terzi, anche in piccole quantità, commette un delitto. Per l'art. 75, comma 1-bis, la destinazione all'uso personale si valuta considerando i limiti massimi del decreto ministeriale, la modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento frazionato e le altre circostanze dell'azione.
| Aspetto | Art. 75 (uso personale) | Art. 73, comma 5 (lieve entità) |
|---|---|---|
| Natura | Illecito amministrativo | Delitto |
| Autorità | Prefetto | Giudice penale |
| Sanzioni | Sospensione di patente (fino a 3 anni), porto d'armi, passaporto, permesso di soggiorno | Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa |
| Durata delle sanzioni | Da 2 mesi a 1 anno (tabelle I e III); da 1 a 3 mesi (tabelle II e IV) | Secondo la condanna |
| Prima violazione tenue | Possibile formale invito a non fare più uso (comma 14) | Possibile non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) |
Indizi tipici dello spaccio sono il bilancino, le dosi già confezionate, il denaro in banconote di piccolo taglio e i messaggi con richieste di acquisto. Nessuno di questi elementi è decisivo da solo: vanno valutati insieme alla quantità e alle abitudini di consumo documentabili.
Si va in carcere per lieve entità alla prima condanna?
Non è l'esito ordinario, ma dipende dalla pena concreta. Gli strumenti disponibili sono diversi:
- Sospensione condizionale: l'art. 163 c.p. la consente per condanne alla reclusione non superiori a 2 anni.
- Pene sostitutive: l'art. 20-bis c.p. prevede semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive fino a 4 anni, lavoro di pubblica utilità sostitutivo fino a 3 anni, pena pecuniaria sostitutiva fino a 1 anno.
- Lavoro di pubblica utilità dell'art. 73, comma 5-bis: per la persona tossicodipendente o assuntrice, su sua richiesta, quando non si concede la sospensione condizionale; la durata corrisponde alla pena detentiva e la sostituzione è possibile non più di due volte.
- Particolare tenuità: l'art. 131-bis c.p. esclude la punibilità se l'offesa è minima e il comportamento non abituale; il comma 3 esclude i delitti dell'art. 73 "salvo che per i delitti di cui al comma 5".
La messa alla prova incontra invece un limite testuale. L'art. 168-bis c.p. la ammette per reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni o compresi nell'elenco dell'art. 550, comma 2, c.p.p.; con il massimo del comma 5 portato a 5 anni nel 2023, e in assenza dell'art. 73 in quell'elenco, la via ordinaria è chiusa.
Cosa succede con l'arresto in flagranza per lieve entità?
L'art. 380, comma 2, lett. h), c.p.p. impone l'arresto per i delitti dell'art. 73 "salvo che per i delitti di cui al comma 5". Per la lieve entità l'arresto è quindi facoltativo ai sensi dell'art. 381 c.p.p., che riguarda i delitti puniti con reclusione superiore nel massimo a 3 anni. La polizia può anche non arrestare e limitarsi alla denuncia a piede libero.
Tempi
- Entro 48 ore dall'arresto il pubblico ministero, se non ordina la liberazione, chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari (art. 390, comma 1, c.p.p.).
- Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive (art. 390, comma 2).
- In alternativa il pubblico ministero può presentare l'arrestato al giudice del dibattimento, per convalida e giudizio direttissimo, entro 48 ore dall'arresto (art. 449, comma 1).
- In udienza la difesa può chiedere un termine a difesa o scegliere un rito alternativo come il patteggiamento.
La scelta sul rito si fa spesso nelle prime ore: per questo il colloquio con il difensore prima dell'interrogatorio conta più di qualsiasi dichiarazione spontanea.
Quali conseguenze ci sono su patente e beni?
L'art. 120 del Codice della strada esclude dal conseguimento della patente le persone condannate per i reati degli artt. 73 e 74 DPR 309/1990 e prevede la revoca da parte del prefetto quando la condanna interviene dopo il rilascio. Con la sentenza n. 22/2018 la Corte costituzionale ha reso la revoca discrezionale ("può provvedere") per le condanne in materia di stupefacenti; la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di 3 anni dal passaggio in giudicato.
Il comma 7-bis dell'art. 73 prevede la confisca del profitto e del prodotto del reato; la confisca per equivalente è esclusa per il delitto del comma 5. Il testo vigente dispone anche la confisca dei veicoli e degli altri beni mobili usati per commettere il fatto o che lo hanno agevolato, salvo che appartengano a terzi estranei.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Una persona viene fermata in auto con 12 grammi di hashish divisi in sei involucri e un bilancino. L'accusa contesta la detenzione a fini di spaccio. La difesa documenta un consumo abituale, l'assenza di contatti con acquirenti sul telefono e la mancanza di denaro contante; in subordine chiede la qualificazione nel comma 5 e la particolare tenuità.
Esito possibile: se il giudice ritiene provato l'uso personale, il fatto passa al prefetto ai sensi dell'art. 75; se ritiene provata la cessione, la qualificazione nel comma 5 apre alla non punibilità per tenuità o a una pena contenuta con sospensione condizionale. Se l'auto risulta usata per le cessioni, entra in gioco la confisca del comma 7-bis.
Errori da evitare
- Ammettere cessioni "occasionali" a conoscenti durante l'arresto: la frase diventa la prova della destinazione a terzi e può escludere l'art. 75.
- Consegnare lo sblocco del telefono senza valutazione difensiva: chat e rubrica sono il materiale da cui l'accusa ricava la non occasionalità, che porta il minimo a 18 mesi.
- Rinunciare al termine a difesa nel direttissimo senza aver esaminato i rilievi di peso e principio attivo.
- Non chiedere il lavoro di pubblica utilità del comma 5-bis quando la sospensione condizionale non è concedibile: la richiesta spetta all'imputato.
- Trascurare le conseguenze amministrative: la condanna incide sulla patente anche anni dopo, entro il limite di 3 anni per la revoca.
Per le domande ricorrenti sugli stupefacenti è disponibile la sezione FAQ droga; per la coltivazione domestica di cannabis le regole sulla lieve entità si combinano con i criteri fissati dalle Sezioni Unite. Una valutazione del singolo fascicolo rientra nella consulenza legale penale dello studio.
Domande frequenti
Esiste una quantità di droga sotto la quale lo spaccio è sempre considerato di lieve entità?
No. L'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 non fissa soglie in grammi: la lieve entità dipende da mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre che da qualità e quantità della sostanza. I limiti ministeriali richiamati dall'art. 75, comma 1-bis, servono a valutare l'uso personale, non a qualificare automaticamente lo spaccio come lieve.
Che differenza c'è tra detenzione di droga per uso personale e spaccio di lieve entità?
La detenzione per uso personale (art. 75 DPR 309/1990) comporta solo sanzioni amministrative del prefetto, come la sospensione della patente fino a tre anni. Lo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5) è un delitto punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni: è decisiva la destinazione della sostanza a terzi.
Per lo spaccio di lieve entità si può chiedere la messa alla prova?
In base al testo vigente, di regola no. L'art. 168-bis c.p. ammette la messa alla prova per reati con pena massima fino a quattro anni o compresi nell'art. 550, comma 2, c.p.p.; dal 2023 il comma 5 prevede fino a cinque anni e non figura in quell'elenco. Restano pene sostitutive e lavoro di pubblica utilità.
Si va in carcere per spaccio di lieve entità alla prima condanna?
Non necessariamente. Con una condanna fino a due anni il giudice può concedere la sospensione condizionale (art. 163 c.p.); fino a quattro anni può applicare pene sostitutive come la detenzione domiciliare sostitutiva (art. 20-bis c.p.). Per chi fa uso di sostanze l'art. 73, comma 5-bis, consente il lavoro di pubblica utilità.
Cosa fare se si viene arrestati in flagranza per spaccio di lieve entità?
Nominare subito un difensore di fiducia e non rendere dichiarazioni senza di lui. Per il comma 5 l'arresto è facoltativo (art. 381 c.p.p.); il pubblico ministero chiede la convalida entro 48 ore e il giudice fissa l'udienza nelle 48 ore successive, oppure si procede con giudizio direttissimo (art. 449 c.p.p.).
Lo spaccio di lieve entità dell'art. 73 comma 5 è un reato autonomo o una circostanza attenuante?
È trattato come reato autonomo. Il comma 5 ha una pena propria e una clausola di riserva, e il codice lo richiama come fattispecie a sé: gli artt. 380 c.p.p. e 131-bis c.p. parlano di delitti di cui al comma 5. Per questo non entra nel bilanciamento dell'art. 69 c.p. come farebbe un'attenuante.
Fonti
- DPR 309/1990, art. 73 (Brocardi, testo vigente)
- DPR 309/1990, art. 75 (Brocardi)
- D.L. 15 settembre 2023, n. 123, art. 4, comma 3 (Gazzetta Ufficiale n. 216/2023)
- Corte costituzionale, sentenza n. 40/2019
- Codice di procedura penale, art. 380 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 381 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 390 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 449 (Brocardi)
- Codice penale, art. 131-bis (Brocardi)
- Codice penale, art. 168-bis (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 550 (Brocardi)
- Codice penale, art. 163 (Brocardi)
- Codice penale, art. 20-bis (Brocardi)
- Codice della strada, art. 120 (Brocardi)
