Difesa penale internazionale
E-evidence: prove elettroniche e dati cloud dall'estero
In questa guida
- Cosa sono le prove elettroniche e-evidence nel processo penale?
- Il pubblico ministero italiano può chiedere direttamente a Google o Meta i dati di un utente?
- Cosa sono gli ordini europei di produzione e di conservazione?
- Che differenza c'è tra ordine europeo di indagine e ordine di produzione?
- Come si ottengono dati conservati su un cloud all'estero?
- I messaggi di WhatsApp acquisiti dall'estero sono utilizzabili nel processo penale italiano?
- Come può la difesa contestare dati informatici acquisiti all'estero senza garanzie?
- Cosa fare se un provider comunica che i propri dati sono stati consegnati a un'autorità straniera?
- Domande frequenti
- Fonti
Le prove elettroniche (e-evidence) sono i dati digitali custoditi dai fornitori di servizi: dati degli abbonati, indirizzi IP, dati di traffico e contenuti. Dal 18 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2023/1543 consente all'autorità giudiziaria di uno Stato UE di ordinarne la produzione direttamente al fornitore, che risponde entro 10 giorni o, in emergenza, entro 8 ore. In Italia le autorità competenti sono fissate dal D.Lgs. 215/2025.
In sintesi
- Il Regolamento (UE) 2023/1543 si applica dal 18 agosto 2026 agli ordini europei di produzione e di conservazione.
- I D.Lgs. 30 dicembre 2025, nn. 215 e 216, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2026, sono in vigore dal 30 gennaio 2026.
- Il fornitore deve rispondere all'ordine di produzione entro 10 giorni, entro 8 ore nei casi di emergenza.
- L'ordine di conservazione congela i dati per 60 giorni, prorogabili di 30.
- Dati di abbonati e identificativi: ordine del pubblico ministero; dati di traffico e contenuto: competenza del giudice per le indagini preliminari.
- Le sanzioni per il fornitore che non designa uno stabilimento o un rappresentante legale arrivano a 1.500.000 euro (D.Lgs. 216/2025).
Cosa sono le prove elettroniche e-evidence nel processo penale?
Con e-evidence si indicano i dati in formato elettronico conservati da un fornitore di servizi e utili a un procedimento penale: chi è intestatario di un account, da quale indirizzo IP si è collegato, con chi ha comunicato e quando, che cosa ha scritto o caricato. Il problema pratico è la loro collocazione: i dati di un utente italiano si trovano spesso su server di società con sede in Irlanda, nei Paesi Bassi o negli Stati Uniti.
Il pacchetto europeo è composto da due atti del 12 luglio 2023. Il Regolamento (UE) 2023/1543 disciplina gli ordini europei di produzione e di conservazione. La Direttiva (UE) 2023/1544 obbliga i fornitori che offrono servizi nell'Unione a designare uno stabilimento o un rappresentante legale incaricato di ricevere gli ordini, dal 18 febbraio 2026. L'Italia ha dato attuazione con il D.Lgs. 215/2025 (autorità competenti ai sensi dell'art. 31 del regolamento) e con il D.Lgs. 216/2025 (stabilimenti designati e rappresentanti legali).
Il pubblico ministero italiano può chiedere direttamente a Google o Meta i dati di un utente?
Dal 18 agosto 2026 sì, con un ordine europeo di produzione indirizzato allo stabilimento designato o al rappresentante legale del fornitore nell'Unione. Prima di quella data la richiesta diretta era possibile solo come domanda di collaborazione volontaria; in alternativa servivano l'ordine europeo di indagine verso lo Stato di sede o, per i fornitori extra UE, la rogatoria.
La competenza non è uguale per tutti i dati. Per i dati relativi agli abbonati e per quelli richiesti al solo fine di identificare l'utente, come l'indirizzo IP, l'ordine è emesso dal pubblico ministero. Per i dati di traffico e di contenuto la competenza passa al giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero. Nelle emergenze l'ordine può essere emesso con procedura accelerata e convalida successiva. Gli ordini transitano sul sistema informatico decentrato istituito dall'art. 19 del regolamento.
La norma — Regolamento (UE) 2023/1543 e D.Lgs. 215/2025 (sintesi, non testo letterale)
Il regolamento consente a un'autorità di emissione di uno Stato membro di ordinare a un fornitore di servizi che opera nell'Unione di produrre o conservare prove elettroniche, a prescindere dal luogo in cui i dati sono conservati. Il D.Lgs. 215/2025 individua le autorità italiane di emissione, convalida ed esecuzione; come autorità di esecuzione per gli ordini provenienti da altri Stati indica il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto.
Cosa sono gli ordini europei di produzione e di conservazione?
L'ordine di produzione obbliga il fornitore a consegnare dati già esistenti. L'ordine di conservazione impedisce la cancellazione dei dati in attesa della successiva richiesta di produzione o di un ordine europeo di indagine: serve contro la volatilità della prova digitale.
| Strumento | Dati | Autorità italiana di emissione | Termine per il fornitore |
|---|---|---|---|
| Ordine di produzione | Abbonati; dati per identificare l'utente (IP) | Pubblico ministero | 10 giorni; 8 ore in emergenza |
| Ordine di produzione | Traffico; contenuto | Giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero | 10 giorni; 8 ore in emergenza |
| Ordine di conservazione | Tutte le categorie | Pubblico ministero nelle indagini preliminari | Conservazione per 60 giorni, prorogabili di 30 |
Tempi
- 15 gennaio 2026: pubblicazione dei D.Lgs. 215 e 216/2025 nella Gazzetta Ufficiale n. 11.
- 30 gennaio 2026: entrata in vigore dei due decreti.
- 18 febbraio 2026: termine per la designazione di stabilimenti e rappresentanti legali.
- 18 agosto 2026: applicazione del Regolamento (UE) 2023/1543.
- Per ogni ordine: 10 giorni per la risposta ordinaria, 8 ore in emergenza, 60 giorni (più 30) di conservazione.
Che differenza c'è tra ordine europeo di indagine e ordine di produzione?
L'ordine europeo di indagine (Direttiva 2014/41/UE, D.Lgs. 108/2017) si rivolge a un'autorità giudiziaria di un altro Stato, che lo riconosce e lo esegue. L'ordine di produzione si rivolge direttamente al fornitore. Le differenze incidono sui tempi e sui controlli a disposizione della difesa.
| Aspetto | Ordine europeo di indagine | Ordine europeo di produzione |
|---|---|---|
| Destinatario | Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione | Stabilimento designato o rappresentante legale del fornitore |
| Oggetto | Qualsiasi atto di indagine, anche testimonianze e perquisizioni | Solo dati già conservati dal fornitore |
| Termini | 30 giorni per il riconoscimento e 90 per l'esecuzione | 10 giorni; 8 ore in emergenza |
| Controllo dello Stato estero | Decisione sul riconoscimento, con motivi di rifiuto | Notifica all'autorità di esecuzione solo in alcuni casi |
| Ambito soggettivo | Qualsiasi persona o ente | Fornitori di servizi; esclusi i prestatori di servizi finanziari |
L'esclusione dei servizi finanziari spiega perché, per banche e piattaforme di criptovalute, restino centrali l'ordine europeo di indagine e la rogatoria: il tema è sviluppato nella pagina sulle indagini su exchange esteri.
Come si ottengono dati conservati su un cloud all'estero?
Le strade sono quattro. La prima è la produzione diretta del fornitore con ordine europeo, dove il regolamento si applica. La seconda è l'art. 234-bis c.p.p., che consente di acquisire documenti e dati informatici conservati all'estero se disponibili al pubblico o con il consenso del legittimo titolare: è la regola interna corrispondente all'accesso transfrontaliero previsto dalla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, ratificata con la L. 48/2008. La terza è l'ordine europeo di indagine; la quarta, per fornitori senza stabilimento nell'Unione, la rogatoria.
Sul piano interno la L. 48/2008 ha introdotto anche la conservazione urgente dei dati di traffico telematico: gli organi di polizia indicati dalla legge possono ordinarla ai fornitori per non più di 90 giorni, prorogabili fino a sei mesi, con comunicazione al pubblico ministero entro 48 ore per la convalida.
Il consenso del titolare è il punto debole della seconda strada: se l'indagato fornisce le credenziali senza l'assistenza del difensore, la validità del consenso diventa oggetto di contestazione.
I messaggi di WhatsApp acquisiti dall'estero sono utilizzabili nel processo penale italiano?
Dipende da come sono stati acquisiti. I messaggi con cifratura end-to-end si ricavano di norma dal telefono sequestrato, con copia forense, e non dal fornitore; dal fornitore si ottengono piuttosto dati di registrazione e metadati. Se i messaggi arrivano da un'autorità straniera che li ha già raccolti, valgono le regole fissate dalle Sezioni Unite nel 2024 per le chat criptate, esaminate nella pagina su Sky ECC ed EncroChat: niente art. 234-bis, disciplina della circolazione delle prove, verifica del rispetto dei diritti fondamentali.
Come può la difesa contestare dati informatici acquisiti all'estero senza garanzie?
Le leve sono tre. La prima è la categoria del dato: un ordine su dati di traffico o di contenuto emesso senza l'intervento del giudice competente viola il riparto fissato dal D.Lgs. 215/2025, che prevede anche una clausola di inutilizzabilità per i dati acquisiti in modo irregolare. La seconda è il diritto a un rimedio effettivo della persona i cui dati sono stati richiesti, previsto dall'art. 18 del regolamento. La terza è il principio affermato dalla Corte di giustizia UE nella causa C-670/22 (30 aprile 2024): il giudice penale deve escludere gli elementi di prova sui quali l'imputato non può svolgere osservazioni efficaci, se incidono in modo preponderante sulla valutazione dei fatti.
Sul piano tecnico contano l'integrità dei file (hash), la completezza dell'esportazione, i fusi orari e la corrispondenza fra account e persona. Per il quadro delle eccezioni processuali si rinvia alla sezione procedura penale.
Cosa fare se un provider comunica che i propri dati sono stati consegnati a un'autorità straniera?
La comunicazione va conservata integralmente, con data e riferimenti dell'autorità richiedente. Occorre poi stabilire se esiste un procedimento penale, in quale Stato e con quale ruolo (indagato, persona offesa, terzo). Se l'ordine proviene da un'autorità italiana, il difensore può chiedere l'accesso agli atti quando cessa il segreto e valutare i rimedi; se proviene da un altro Stato, i rimedi si propongono in quello Stato, con un difensore locale. Rilasciare dichiarazioni o cancellare contenuti dopo la comunicazione può aggravare la posizione processuale.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un imprenditore indagato per accesso abusivo a un sistema informatico riceve dal proprio fornitore di posta elettronica un avviso: i contenuti della casella sono stati consegnati su ordine di un'autorità italiana. Dagli atti depositati alla chiusura delle indagini risulta che l'ordine per i contenuti è stato firmato dal solo pubblico ministero, senza richiesta al giudice per le indagini preliminari e senza procedura d'urgenza.
La difesa eccepisce l'inutilizzabilità dei contenuti per violazione del riparto di competenze del D.Lgs. 215/2025 e chiede l'esclusione delle email e degli atti che ne derivano.
Esito possibile: esclusione dei contenuti delle email, con permanenza nel fascicolo dei soli dati identificativi, acquisiti correttamente dal pubblico ministero.
Errori da evitare
- Cancellare account o contenuti dopo l'avviso del fornitore: l'ordine di conservazione ha già congelato i dati per 60 giorni e la cancellazione può essere valutata come inquinamento probatorio.
- Consegnare spontaneamente le credenziali: il consenso rende acquisibili i dati ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p.
- Non verificare quale autorità ha emesso l'ordine e per quale categoria di dati: è il primo controllo di legittimità.
- Trattare come uguali ordine europeo di indagine e ordine di produzione: termini, destinatari e rimedi sono diversi.
Per i procedimenti con più Stati coinvolti il quadro generale è nella pagina sulla difesa penale internazionale.
Domande frequenti
Cosa sono le prove elettroniche e-evidence nel processo penale?
Sono i dati digitali conservati dai fornitori di servizi e utili a un procedimento penale: dati degli abbonati, indirizzi IP, dati di traffico e contenuti. Il Regolamento (UE) 2023/1543, applicabile dal 18 agosto 2026, ne disciplina la produzione e la conservazione su ordine delle autorità giudiziarie degli Stati membri.
Il pubblico ministero italiano può chiedere direttamente a Google o Meta i dati di un utente?
Sì, dal 18 agosto 2026, con un ordine europeo di produzione inviato allo stabilimento designato o al rappresentante legale del fornitore. Il pubblico ministero può chiedere dati di abbonati e indirizzi IP; per traffico e contenuti serve il giudice per le indagini preliminari, secondo il D.Lgs. 215/2025.
Come si ottengono dati conservati su un cloud all'estero in un'indagine penale?
Con un ordine europeo di produzione al fornitore, con un ordine europeo di indagine verso l'autorità dello Stato di sede, con una rogatoria per i fornitori extra UE, oppure ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p. quando i dati sono pubblici o il legittimo titolare presta il consenso all'acquisizione.
Cosa sono gli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche?
Sono gli strumenti del Regolamento (UE) 2023/1543. L'ordine di produzione obbliga il fornitore a consegnare dati entro 10 giorni, o 8 ore in emergenza. L'ordine di conservazione impone di non cancellarli per 60 giorni, prorogabili di 30, in attesa della richiesta di consegna.
I messaggi di WhatsApp acquisiti dall'estero sono utilizzabili nel processo penale italiano?
Possono esserlo, ma dipende dal canale. Se sono trasmessi da un'autorità straniera che li ha già raccolti, si applicano le regole delle Sezioni Unite nn. 23755 e 23756 del 2024 sulla circolazione delle prove. Più spesso i messaggi cifrati vengono estratti dal telefono sequestrato con copia forense.
Che differenza c'è tra ordine europeo di indagine e ordine di produzione di prove elettroniche?
L'ordine europeo di indagine, previsto dalla Direttiva 2014/41/UE, è rivolto a un'autorità giudiziaria straniera, riguarda qualsiasi atto e prevede 30 giorni per il riconoscimento e 90 per l'esecuzione. L'ordine di produzione è rivolto direttamente al fornitore, riguarda solo dati esistenti e va eseguito entro 10 giorni.
Come può la difesa contestare dati informatici acquisiti all'estero senza garanzie?
Può verificare che l'autorità competente abbia emesso l'ordine per quella categoria di dati, invocare l'inutilizzabilità prevista dal D.Lgs. 215/2025 e il rimedio dell'art. 18 del Regolamento (UE) 2023/1543, e chiedere l'esclusione delle prove non verificabili secondo la sentenza CGUE C-670/22 del 30 aprile 2024.
Cosa fare se un provider comunica che i propri dati sono stati consegnati a un'autorità straniera?
Conviene conservare la comunicazione, individuare l'autorità e lo Stato richiedente e verificare, con un difensore, se esiste un procedimento e con quale ruolo. Non vanno cancellati account o contenuti: un ordine di conservazione può averli già congelati per 60 giorni. I rimedi si propongono nello Stato che ha emesso l'ordine.
Fonti
- Gazzetta Ufficiale, D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 215 (autorità competenti Reg. UE 2023/1543), GU n. 11 del 15 gennaio 2026
- Testo dei D.Lgs. 215 e 216/2025 (Gazzetta Ufficiale, copia pubblicata da Sistema Penale)
- C. De Lazzaro, L'acquisizione delle prove elettroniche nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Sistema Penale)
- ICT Security Magazine, E-evidence: cosa cambia con i d.lgs. 215 e 216 del 2025
- Codice di procedura penale, art. 234-bis (Brocardi)
- Garante privacy, L. 18 marzo 2008, n. 48 (ratifica Convenzione di Budapest)
- Ministero della giustizia, Relazione al DDL di ratifica della Convenzione di Budapest
- Corte di giustizia UE, comunicato stampa n. 77/24 sulla causa C-670/22, 30 aprile 2024
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