Reati d'impresa, societari e sicurezza sul lavoro
Falso in prospetto: art. 173-bis TUF
In questa guida
- Cos'è il reato di falso in prospetto previsto dall'art. 173-bis TUF?
- Che pena si rischia per aver inserito informazioni false in un prospetto informativo?
- Chi risponde di falso in prospetto oltre agli amministratori della società emittente?
- Omettere un rischio rilevante in un prospetto di offerta può essere reato?
- Che differenza c'è tra falso in prospetto e false comunicazioni sociali?
- Un investitore che ha perso soldi per un prospetto falso cosa può fare?
- Il falso in prospetto si applica anche ai white paper delle cripto-attività?
- Come si difende un advisor accusato di falso in prospetto?
- Domande frequenti
- Fonti
Il falso in prospetto è il reato dell'art. 173-bis TUF (D.Lgs. 58/1998): chi, per un ingiusto profitto e con l'intenzione di ingannare, espone informazioni false od occulta dati nei prospetti di offerta al pubblico, di quotazione o di OPA/OPS, in modo idoneo a indurre in errore, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Può commetterlo chiunque, non solo gli amministratori.
In sintesi
- La pena è la reclusione da 1 a 5 anni (art. 173-bis TUF).
- Il reato riguarda tre documenti: prospetti di offerta al pubblico di prodotti finanziari, prospetti di ammissione alla quotazione, documenti per OPA e OPS.
- Servono due finalità insieme: l'ingiusto profitto e l'intenzione di ingannare i destinatari.
- Le false comunicazioni sociali sono reati diversi: da 1 a 5 anni per le società non quotate (art. 2621 c.c.), da 3 a 8 anni per le quotate (art. 2622 c.c.).
- L'investitore può agire per il risarcimento entro 5 anni dalla pubblicazione del prospetto (art. 94 TUF).
- Il white paper sulle cripto-attività MiCAR ha un regime proprio: sanzioni amministrative fino a 700.000 euro per le persone fisiche (art. 31 D.Lgs. 129/2024).
Cos'è il reato di falso in prospetto previsto dall'art. 173-bis TUF?
Il prospetto è il documento che l'emittente o l'offerente pubblica quando chiede denaro al pubblico o l'ammissione dei propri titoli a un mercato regolamentato: descrive la società, i conti, i rischi, le condizioni dell'offerta. L'investitore decide su quella base, ed è per questo che la legge ne presidia la veridicità con una norma penale. Il reato era in origine nell'art. 2623 del codice civile, che oggi risulta abrogato; la disciplina vigente è nel testo unico della finanza.
Le condotte sono due: esporre false informazioni e occultare dati o notizie. In entrambi i casi il falso deve essere idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto: una svista irrilevante o un dato marginale non bastano. Il reato è di pericolo concreto: non serve che qualcuno abbia effettivamente comprato i titoli o perso denaro.
La norma — art. 173-bis D.Lgs. 58/1998, Falso in prospetto (Brocardi, testo vigente)
Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Che pena si rischia per aver inserito informazioni false in un prospetto informativo?
La reclusione da 1 a 5 anni. La norma non prevede soglie quantitative né distinzioni fra società quotate e non quotate: conta il tipo di documento. Il reato è procedibile d'ufficio e l'indagine nasce spesso da una segnalazione della Consob, che vigila sui prospetti, o dalle denunce degli investitori dopo un crollo del titolo.
Il profilo soggettivo è esigente. Servono il fine di ingiusto profitto (per sé o per altri) e l'intenzione di ingannare i destinatari. Chi ha inserito un dato sbagliato per negligenza, o ha sottovalutato un rischio in buona fede, non commette il reato, anche se può rispondere civilmente. Sul piano probatorio la differenza si gioca sulle carte di lavoro: bozze, email con i consulenti, verbali del consiglio che mostrano cosa si sapeva quando il prospetto è stato firmato.
| Norma | Documento | Chi | Pena |
|---|---|---|---|
| Art. 173-bis TUF | Prospetti di offerta al pubblico e di quotazione; documenti OPA/OPS | Chiunque | Reclusione da 1 a 5 anni |
| Art. 2621 c.c. | Bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge | Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci, liquidatori | Reclusione da 1 a 5 anni |
| Art. 2622 c.c. | Comunicazioni sociali di società quotate o equiparate | Stessi soggetti | Reclusione da 3 a 8 anni |
| Art. 185 TUF | Notizie false o operazioni simulate idonee ad alterare il prezzo | Chiunque | Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 20.000 euro a 5 milioni |
| Art. 31 D.Lgs. 129/2024 | White paper sulle cripto-attività (titolo II MiCAR) | Offerente, persone fisiche e giuridiche | Sanzione amministrativa da 5.000 a 700.000 euro (persone fisiche) |
Chi risponde di falso in prospetto oltre agli amministratori della società emittente?
L'art. 173-bis si apre con «chiunque»: è un reato comune. Oltre agli amministratori dell'emittente possono rispondere l'offerente (ad esempio il socio che vende la propria partecipazione), i dirigenti che hanno predisposto le parti finanziarie, i consulenti e gli advisor che hanno redatto o validato sezioni del documento, se hanno agito con consapevolezza del falso e con le finalità richieste. La responsabilità passa per il concorso nel reato: bisogna dimostrare che il singolo ha dato un contributo consapevole al contenuto falso, non soltanto che ha lavorato all'operazione.
Sul piano civile l'art. 94 TUF individua i responsabili: l'emittente o l'offerente, l'eventuale garante e le persone responsabili delle singole parti delle informazioni, indicate per nome e funzione nel prospetto. Per le falsità nelle relazioni del revisore la norma è diversa e si rinvia alla pagina sul revisore legale e l'art. 27 del D.Lgs. 39/2010.
Omettere un rischio rilevante in un prospetto di offerta può essere reato?
Sì. La norma punisce anche chi «occulta dati o notizie». Tacere un contenzioso in grado di compromettere i conti, un debito in scadenza, la perdita imminente del cliente principale o un'indagine in corso sull'emittente può integrare il reato, se l'omissione è idonea a indurre in errore e se è voluta per ingannare. Il fattore di rischio sepolto in un elenco generico, descritto in modo da renderlo invisibile, pone lo stesso problema: il giudizio riguarda il prospetto nel suo insieme, letto da un investitore ragionevole.
Non ogni silenzio è penalmente rilevante. Un'informazione che l'emittente non conosceva, o la cui rilevanza non era apprezzabile alla data del prospetto, esclude l'intenzione di ingannare. Per questo la ricostruzione cronologica di cosa sapeva chi, e quando, è il cuore della difesa.
Che differenza c'è tra falso in prospetto e false comunicazioni sociali?
Cambiano il documento, gli autori e la pena. Le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) riguardano bilanci, relazioni e comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico; possono commetterle solo amministratori, direttori generali, dirigenti preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori; servono «fatti materiali rilevanti» non rispondenti al vero od omessi. La pena è da 1 a 5 anni, da 3 a 8 anni per le società quotate (art. 2622 c.c.).
Il falso in prospetto riguarda solo i prospetti e i documenti di OPA/OPS, può essere commesso da chiunque e richiede, oltre al fine di profitto, l'intenzione di ingannare. I due reati possono presentarsi nello stesso caso: se il prospetto riproduce un bilancio falso, la contestazione può riguardare entrambi. Quando lo stesso falso ha ostacolato la Consob, si aggiunge il reato dell'art. 2638 c.c., trattato nella pagina sull'ostacolo alla vigilanza.
Un investitore che ha perso soldi per un prospetto falso cosa può fare?
Ha due strade, cumulabili. In sede penale può presentare denuncia e, nel processo, costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento al responsabile del reato. In sede civile può agire ai sensi dell'art. 94 TUF contro l'emittente o l'offerente, il garante e le persone responsabili delle informazioni: la responsabilità scatta se l'investitore ha fatto ragionevole affidamento sulle informazioni false o incomplete, e i convenuti devono provare di aver adottato ogni diligenza per assicurare la veridicità del prospetto.
Tempi
- Azione risarcitoria civile: entro 5 anni dalla pubblicazione del prospetto (art. 94 TUF).
- Eccezione: se l'investitore prova di aver scoperto le falsità o le omissioni nei 2 anni precedenti l'azione, il termine si calcola da lì.
- Costituzione di parte civile nel processo penale: per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti sulla costituzione delle parti, o, se manca l'udienza preliminare, fino agli adempimenti dell'art. 484 o dell'art. 554-bis, comma 2, c.p.p. (art. 79 c.p.p.).
Il falso in prospetto si applica anche ai white paper delle cripto-attività?
Di regola il riferimento non è l'art. 173-bis. Il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) disciplina il white paper, il documento informativo delle offerte di cripto-attività, e il D.Lgs. 129/2024 sanziona le violazioni del titolo II MiCAR in via amministrativa: per le persone fisiche da 5.000 a 700.000 euro; per le persone giuridiche da 30.000 euro a 5 milioni o, se superiore, al 3% del fatturato annuo (art. 31). Il decreto non prevede un reato specifico di falso nel white paper.
Le eccezioni sono due. Se il token è in realtà uno strumento finanziario, si applicano le regole sul prospetto e quindi l'art. 173-bis. Se la raccolta avviene senza autorizzazione o con artifici per carpire denaro, entrano in gioco l'abusivismo dell'art. 30 D.Lgs. 129/2024 (reclusione da 6 mesi a 4 anni), trattato nella pagina sui servizi cripto senza autorizzazione MiCAR, o la truffa. Le manipolazioni di prezzo successive all'offerta sono trattate nella pagina sul pump and dump sui token.
Come si difende un advisor accusato di falso in prospetto?
La linea difensiva dell'advisor ruota attorno a tre domande. Quale parte del prospetto era sua? L'art. 94 TUF richiede che le persone responsabili siano indicate per nome e funzione: se la sezione contestata era attribuita ad altri, il perimetro si restringe. Cosa sapeva? Le informazioni ricevute dall'emittente, le lettere di attestazione e le due diligence svolte mostrano se il falso era riconoscibile. Perché avrebbe voluto ingannare? L'onorario pattuito non coincide con il fine di ingiusto profitto, e l'intenzione di ingannare va provata in positivo.
| Elemento | Documenti utili | Rilievo |
|---|---|---|
| Ruolo nel prospetto | Mandato, sezioni firmate, attestazioni ex art. 94 TUF | Delimita il contributo personale |
| Conoscenza del falso | Due diligence, email, management letter dell'emittente | Esclude o prova la consapevolezza |
| Intenzione di ingannare | Modalità di redazione, segnalazioni interne, riserve espresse | Elemento soggettivo specifico richiesto dalla norma |
| Idoneità ingannatoria | Prospetto completo, informazioni già pubbliche | Un dato noto al mercato può non essere idoneo a indurre in errore |
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Una società non quotata colloca obbligazioni presso il pubblico. Due anni dopo entra in crisi e gli investitori scoprono che il prospetto non menzionava la revoca, già comunicata, di una concessione da cui dipendeva gran parte del fatturato. La procura indaga amministratori e advisor finanziario per falso in prospetto. La difesa dell'advisor produce la due diligence, da cui risulta che la lettera di revoca non era stata consegnata, e le email in cui chiedeva conferma sull'assenza di contestazioni. Esito possibile: archiviazione per l'advisor per mancanza di consapevolezza, mentre la posizione degli amministratori, che conoscevano la revoca, prosegue.
Errori da evitare
- Distruggere o riordinare le bozze del prospetto dopo l'avvio dell'indagine: si perde la prova della buona fede e si rischiano altri reati.
- Confondere responsabilità civile e penale: la negligenza può bastare per il risarcimento, non per la condanna ex art. 173-bis.
- Lasciar decorrere i 5 anni dalla pubblicazione senza agire in sede civile, contando solo sul processo penale.
- Rispondere alla Consob senza assistenza: le dichiarazioni rese in vigilanza entrano spesso nel fascicolo penale.
Gli altri reati dei mercati e dell'impresa sono raccolti nella sezione reati d'impresa; per la raccolta senza autorizzazione si veda la pagina sull'abusivismo finanziario.
Domande frequenti
Cos'è il reato di falso in prospetto previsto dall'art. 173-bis del TUF?
È il reato di chi, per un ingiusto profitto e con l'intenzione di ingannare, espone informazioni false od occulta dati nei prospetti di offerta al pubblico di prodotti finanziari, di quotazione o nei documenti di OPA e OPS, in modo idoneo a indurre in errore. L'art. 173-bis TUF prevede la reclusione da 1 a 5 anni.
Che pena si rischia per aver inserito informazioni false in un prospetto informativo?
La reclusione da 1 a 5 anni, secondo l'art. 173-bis del D.Lgs. 58/1998. Non ci sono soglie di rilevanza economica, ma il falso deve essere idoneo a ingannare e commesso con il fine di ingiusto profitto e l'intenzione di ingannare. Il semplice errore colposo non è reato, anche se può fondare un risarcimento.
Chi risponde di falso in prospetto oltre agli amministratori della società emittente?
Chiunque abbia contribuito consapevolmente al falso: l'art. 173-bis TUF è un reato comune. Possono rispondere l'offerente, i dirigenti, i consulenti e gli advisor che hanno redatto parti del prospetto conoscendone la falsità. Sul piano civile l'art. 94 TUF chiama in causa emittente, offerente, garante e responsabili delle informazioni.
Omettere un rischio rilevante in un prospetto di offerta può essere reato?
Sì. L'art. 173-bis TUF punisce anche chi «occulta dati o notizie» in modo idoneo a indurre in errore, con la reclusione da 1 a 5 anni. Tacere un contenzioso decisivo o la perdita di un cliente essenziale può integrare il reato, se l'omissione è consapevole e mira a ingannare gli investitori.
Che differenza c'è tra falso in prospetto e false comunicazioni sociali?
Il falso in prospetto (art. 173-bis TUF) riguarda prospetti e documenti di OPA, può commetterlo chiunque ed è punito da 1 a 5 anni. Le false comunicazioni sociali riguardano bilanci e comunicazioni sociali, sono reati degli amministratori e degli altri organi e sono punite da 1 a 5 anni (art. 2621 c.c.) o da 3 a 8 (art. 2622).
Un investitore che ha perso soldi per un prospetto falso cosa può fare?
Può costituirsi parte civile nel processo penale e agire in sede civile ai sensi dell'art. 94 TUF contro emittente, offerente, garante e responsabili delle informazioni, che devono provare di aver usato ogni diligenza. L'azione va proposta entro 5 anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo scoperta del falso nei 2 anni precedenti.
Il falso in prospetto si applica anche ai white paper delle cripto-attività?
Di regola no. Il white paper MiCAR ha un regime proprio e le sue violazioni sono punite con sanzioni amministrative dall'art. 31 D.Lgs. 129/2024: per le persone fisiche da 5.000 a 700.000 euro. L'art. 173-bis TUF torna applicabile se il token è uno strumento finanziario soggetto a prospetto.
Come si difende un advisor accusato di falso in prospetto?
Dimostrando il perimetro del proprio incarico, cosa sapeva alla data del prospetto e l'assenza dell'intenzione di ingannare richiesta dall'art. 173-bis TUF. Due diligence, email con l'emittente e attestazioni ricevute sono le prove principali. La sola partecipazione all'operazione, o l'onorario percepito, non basta a fondare il concorso nel reato.
Fonti
- TUF, art. 173-bis – Falso in prospetto (Brocardi)
- TUF, art. 94 – Obblighi informativi e responsabilità per il prospetto (Brocardi)
- Codice civile, art. 2621 – False comunicazioni sociali (Brocardi)
- Codice civile, art. 2622 – False comunicazioni sociali delle società quotate (Brocardi)
- Codice civile, titolo XI (indice, art. 2623 abrogato) (Brocardi)
- TUF, art. 185 – Manipolazione del mercato (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 79 (Brocardi)
- D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129, artt. 30 e 31 (Edizioni Europee)
