Reati d'impresa, societari e sicurezza sul lavoro
Falso Made in Italy: fallace indicazione di origine
In questa guida
- Scrivere Made in Italy su un prodotto fatto all'estero è reato?
- Cos'è la fallace indicazione di origine e in cosa differisce dalla falsa indicazione?
- Cosa rischia un'azienda che vende prodotti con falsa etichetta italiana?
- Cosa cambia per alimenti e bevande dopo la legge 75/2026?
- Che differenza c'è tra falsa indicazione di origine e contraffazione del marchio?
- La dogana può sequestrare la merce e cosa fare dopo il sequestro?
- Quali lavorazioni bisogna fare in Italia per usare la dicitura Made in Italy?
- Domande frequenti
- Fonti
Sì: apporre «Made in Italy», o segni che fanno credere a un'origine italiana, su merce che italiana non è, e poi importarla o venderla, è reato. L'art. 4, comma 49, della legge 350/2003 rinvia alla pena dell'art. 517 c.p.: reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro. Dal 2026 per gli alimenti vale l'art. 517-septies c.p.
In sintesi
- La pena di riferimento è quella dell'art. 517 c.p.: reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro.
- Dal 2023 (L. 206/2023) l'art. 517 punisce anche chi si limita a detenere la merce per la vendita.
- Per alimenti e bevande la L. 75/2026 ha introdotto l'art. 517-septies c.p.: reclusione da 3 a 18 mesi e multa fino a 20.000 euro.
- La contraffazione del marchio è un reato diverso e più grave: l'introduzione in Italia di prodotti contraffatti è punita con la reclusione da 1 a 4 anni (art. 474 c.p.).
- La società può rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con una sanzione fino a 500 quote (art. 25-bis.1).
- Contro il sequestro della merce la richiesta di riesame va depositata entro 10 giorni (art. 324 c.p.p.).
Scrivere Made in Italy su un prodotto fatto all'estero è reato?
Lo è quando la merce viene importata per essere venduta, messa in vendita o comunque messa in circolazione. Il riferimento è l'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che punisce con la pena dell'art. 517 c.p. il commercio di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine. La Cassazione, nelle massime riportate su Brocardi, applica la norma proprio «in relazione all'art. 517 cod. pen.» e ritiene sufficiente, sul piano soggettivo, la consapevolezza di importare per commercializzare prodotti con indicazioni false o fallaci.
Il caso tipico è la scritta «Made in Italy» su beni fabbricati interamente fuori dall'Italia. Ma la giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato anche in situazioni meno evidenti: portafogli confezionati in Romania con pelle italiana e venduti come Made in Italy, capi d'abbigliamento prodotti all'estero con la sola dicitura «Italy», etichette con falsa attestazione di produzione in Italia apposte su merce realizzata in Cina. L'uso di materie prime italiane non basta, dunque, se la lavorazione che dà al prodotto la sua identità avviene altrove.
Cos'è la fallace indicazione di origine e in cosa differisce dalla falsa indicazione?
La falsa indicazione è la dichiarazione espressa e non vera: «Made in Italy», «prodotto in Italia», «Italy» su un bene di origine estera. La fallace indicazione è più sottile: non afferma nulla di falso in modo esplicito, ma attraverso segni, figure, colori o denominazioni induce il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana, a volte anche quando da qualche parte sulla confezione è indicato il Paese estero di produzione. Secondo la massima della Cassazione riportata da Brocardi, la fallace indicazione integra il reato «quando attraverso indicazioni false e fuorvianti il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana».
Il giudizio si fa guardando la confezione con gli occhi del consumatore medio, che compra in fretta e non legge le avvertenze in piccolo. Rilevano quindi la collocazione delle scritte, le dimensioni dei caratteri, l'uso del tricolore, di paesaggi o monumenti italiani, di nomi di fantasia che evocano città italiane.
Tricolore e nomi italiani su prodotti stranieri
Il tricolore o un nome italiano non sono vietati in sé. Diventano rilevanti quando, nell'insieme della presentazione, portano a credere che il prodotto sia italiano. Una bandiera accompagnata da un'indicazione chiara, visibile e ben leggibile dell'origine estera riduce il rischio; la stessa bandiera con l'origine estera stampata in un angolo del retro lo aumenta. La valutazione è sempre del singolo caso e passa per un esame materiale della confezione sequestrata.
Cosa rischia un'azienda che vende prodotti con falsa etichetta italiana?
Le persone fisiche coinvolte (legale rappresentante, responsabile acquisti, procuratore che cura l'importazione) rischiano la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20.000 euro dell'art. 517 c.p. In una delle massime citate la Cassazione ha escluso che il procuratore speciale del legale rappresentante potesse difendersi sostenendo di non dover controllare le etichette: chi gestisce l'importazione ha l'onere di verificarle.
La società risponde in proprio, perché l'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 richiama l'art. 517 c.p. e prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Per le conseguenze cautelari sulla società, come il divieto di contrattare o la sospensione di autorizzazioni, si rinvia alla pagina sulle misure interdittive cautelari contro l'ente. Resta poi il danno commerciale: merce bloccata, contratti con la distribuzione sospesi, possibili azioni civili dei concorrenti.
| Norma | Condotta | Pena |
|---|---|---|
| Art. 4, c. 49, L. 350/2003 + art. 517 c.p. | Importare o commerciare prodotti con false o fallaci indicazioni di origine o provenienza | Reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro |
| Art. 517 c.p. | Detenere per la vendita o vendere prodotti con nomi, marchi o segni atti a ingannare su origine, provenienza o qualità | Reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro |
| Art. 517-septies c.p. (L. 75/2026) | Segni o indicazioni falsi o ingannevoli sull'origine, provenienza, qualità o quantità di alimenti, acque e bevande | Reclusione da 3 a 18 mesi e multa fino a 20.000 euro, con aggravanti dell'art. 517-octies |
| Art. 474 c.p. | Introdurre in Italia prodotti con marchi contraffatti; detenerli per la vendita | Da 1 a 4 anni e multa da 3.500 a 35.000 euro; fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro |
| Art. 517-ter c.p. | Fabbricare o commerciare beni usurpando un titolo di proprietà industriale | Fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro, a querela |
| Art. 514 c.p. | Vendere prodotti con marchi contraffatti cagionando nocumento all'industria nazionale | Da 1 a 5 anni e multa non inferiore a 516 euro |
La norma — art. 517 c.p., Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Brocardi, testo vigente)
Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Cosa cambia per alimenti e bevande dopo la legge 75/2026?
La legge 21 aprile 2026, n. 75 ha creato nel codice penale un capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare. L'art. 517-septies punisce chi, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di deposito doganale o di intermediazione di alimenti, acque e bevande, usa segni distintivi o indicazioni, anche figurative, che sa essere falsi o ingannevoli sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti, anche con vendita a distanza o online. La pena è la reclusione da 3 a 18 mesi e la multa fino a 20.000 euro.
L'art. 517-octies aumenta le pene se la condotta riguarda una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta, se è commessa con falsi documenti di trasporto, se la quantità è rilevante o se il prodotto è venduto come biologico senza certificazione; in caso di fatti gravi o recidiva specifica il giudice può chiudere lo stabilimento da 5 giorni a 3 mesi. La stessa legge prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente. Per l'olio, il vino o la pasta presentati come italiani, dunque, il riferimento non è più soltanto l'art. 517.
Che differenza c'è tra falsa indicazione di origine e contraffazione del marchio?
La contraffazione colpisce il marchio altrui: si riproduce il segno di un'impresa titolare di un diritto registrato. Le indicazioni false o fallaci di origine, invece, possono riguardare anche un marchio autentico e proprio dell'importatore, usato però in modo da far credere che il prodotto sia italiano. Il bene giuridico è diverso: nell'art. 474 c.p. la fede pubblica nei segni distintivi, nell'art. 517 la correttezza degli scambi commerciali.
La differenza pesa sulla pena. L'introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti è punita con la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 3.500 a 35.000 euro; la sola detenzione per la vendita, fino a 2 anni. L'art. 517, per la sua clausola di sussidiarietà, si applica solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione: quando c'è contraffazione, di regola prevale l'art. 474.
La dogana può sequestrare la merce e cosa fare dopo il sequestro?
Sì. Poiché il reato riguarda anche l'importazione a fini di commercializzazione, la merce può essere fermata già al controllo doganale: Agenzia delle dogane e Guardia di Finanza procedono al sequestro come corpo del reato e trasmettono la notizia di reato alla procura. Il sequestro probatorio si impugna con la richiesta di riesame, anche nel merito, prevista dall'art. 257 c.p.p., che rinvia all'art. 324 c.p.p. Sulle regole generali di indagini e impugnazioni si veda la sezione procedura penale.
Tempi
- Giorno 0: esecuzione del sequestro e redazione del verbale, di cui va chiesta copia.
- Entro 10 giorni dall'esecuzione (o dalla conoscenza del sequestro): richiesta di riesame nella cancelleria del tribunale (art. 324, comma 1, c.p.p.).
- Entro 10 giorni dalla ricezione degli atti: decisione del tribunale del riesame.
- In parallelo: istanza di dissequestro al pubblico ministero se le esigenze probatorie sono venute meno.
| Passo | Contenuto | Obiettivo |
|---|---|---|
| Raccolta documenti | Fatture d'acquisto, contratti di fornitura, certificati di origine, schede di lavorazione, foto delle confezioni | Ricostruire dove è avvenuta la lavorazione che conta |
| Consulenza tecnica | Analisi del ciclo produttivo e delle etichette | Dimostrare l'origine o l'assenza di capacità ingannatoria |
| Riesame | Impugnazione entro 10 giorni | Ottenere la restituzione o ridurre il vincolo |
| Rietichettatura | Proposta di correggere le indicazioni sotto controllo | Sbloccare la merce limitando il danno commerciale |
| Verifica 231 | Controllo del modello organizzativo e delle procedure di etichettatura | Difendere la società dalla contestazione dell'art. 25-bis.1 |
Quali lavorazioni bisogna fare in Italia per usare la dicitura Made in Italy?
Per i prodotti non coperti da DOP o IGP la Cassazione, nella massima richiamata da Brocardi, rinvia ai criteri di origine del codice doganale europeo (all'epoca gli artt. 23-24 del Reg. CEE 2913/1992, oggi sostituito dal codice doganale dell'Unione): conta dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale, non da dove provengono le materie prime. Per i prodotti DOP e IGP l'origine coincide invece con la zona geografica del disciplinare. Una verifica pratica: se la fase che dà al prodotto la sua forma e funzione è stata svolta all'estero, la dicitura «Made in Italy» è a rischio anche se i materiali sono italiani, come nel caso dei portafogli in pelle italiana confezionati in Romania.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un'impresa di arredo importa sedie assemblate in un Paese extra UE e le rivende con un cartellino che riporta «Design italiano» accanto al tricolore, mentre il Paese di produzione compare solo sul fondo del cartone. La Guardia di Finanza sequestra 400 pezzi in magazzino. La difesa documenta che la progettazione è italiana, ma che nulla sul cartellino afferma la produzione in Italia; propone la rietichettatura con l'origine in evidenza e impugna il sequestro. Esito possibile: dissequestro condizionato alla correzione delle etichette e discussione, nel merito, della reale capacità ingannatoria del cartellino; se il giudice ritiene prevalente l'effetto evocativo del tricolore, resta la contestazione ai sensi dell'art. 517 c.p.
Errori da evitare
- Spostare o vendere la merce sotto sequestro: si aggiunge il reato di sottrazione di beni sottoposti a sequestro.
- Lasciar scadere i 10 giorni per il riesame: il vincolo resta fino alle determinazioni del pubblico ministero.
- Difendersi solo con l'origine delle materie prime: la giurisprudenza guarda alla lavorazione determinante.
- Delegare le etichette al fornitore estero senza controllo: il procuratore o il responsabile acquisti risponde comunque.
- Ignorare la posizione della società: senza un modello 231 adeguato l'ente rischia la sanzione pecuniaria.
Per gli altri reati commessi nell'attività d'impresa, dalla concorrenza illecita ai reati societari, si veda la sezione reati d'impresa; chi subisce intimidazioni da un concorrente trova le regole nella pagina sulla concorrenza con violenza o minaccia.
Domande frequenti
Scrivere Made in Italy su un prodotto fatto all'estero è reato?
Sì, se la merce è importata o venduta con quella dicitura. L'art. 4, comma 49, della legge 350/2003 punisce il commercio di prodotti con false o fallaci indicazioni di origine con la pena dell'art. 517 c.p.: reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro. Rileva anche la sola importazione a fini di vendita.
Cos'è la fallace indicazione di origine dei prodotti?
È l'uso di segni, figure, colori o nomi che, senza affermare apertamente il falso, inducono il consumatore a credere che un prodotto estero sia italiano. La Cassazione la ritiene reato ai sensi dell'art. 4, comma 49, L. 350/2003 quando la presentazione complessiva porta a ritenere italiana la merce, anche se l'origine estera compare in piccolo.
Cosa rischia un'azienda che vende prodotti con falsa etichetta italiana?
Chi decide o gestisce la vendita rischia la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20.000 euro (art. 517 c.p.). La società può rispondere ai sensi dell'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 con una sanzione fino a 500 quote. A ciò si aggiungono il sequestro della merce e le possibili azioni civili dei concorrenti.
La dogana può sequestrare merce con indicazione Made in Italy non veritiera?
Sì. Poiché il reato comprende l'importazione a fini di commercializzazione, la merce può essere fermata al controllo doganale e sequestrata come corpo del reato, con trasmissione degli atti alla procura. Il sequestro probatorio si impugna con la richiesta di riesame prevista dagli artt. 257 e 324 c.p.p., entro 10 giorni dall'esecuzione.
Usare il tricolore o nomi italiani su prodotti stranieri può essere punito?
Sì, se nel complesso inducono a credere che il prodotto sia italiano: è la fallace indicazione punita dall'art. 4, comma 49, L. 350/2003 con la pena dell'art. 517 c.p. Il tricolore non è vietato in sé; conta la presentazione complessiva, compresa la visibilità dell'indicazione dell'origine estera sulla confezione.
Cosa fare se la guardia di finanza sequestra un carico per falso Made in Italy?
Chiedere copia del verbale, non toccare la merce e raccogliere fatture, contratti e documenti sul luogo di lavorazione. Entro 10 giorni dall'esecuzione si può proporre riesame (art. 324 c.p.p.); in parallelo si può chiedere al pubblico ministero il dissequestro, anche offrendo la rietichettatura controllata delle confezioni.
Che differenza c'è tra falsa indicazione di origine e contraffazione del marchio?
La contraffazione riproduce il marchio registrato di un altro e, se si introducono in Italia prodotti contraffatti, è punita con la reclusione da 1 a 4 anni (art. 474 c.p.). La falsa indicazione di origine può riguardare anche un marchio proprio e autentico ed è punita, più lievemente, con la pena dell'art. 517 c.p.
Quali lavorazioni bisogna fare in Italia per poter usare legalmente la dicitura Made in Italy?
Per i prodotti non DOP o IGP la giurisprudenza rinvia ai criteri di origine del diritto doganale europeo: conta il luogo dell'ultima trasformazione sostanziale, non la provenienza delle materie prime. La Cassazione ha ritenuto reato vendere come Made in Italy portafogli di pelle italiana confezionati in Romania.
Fonti
- Codice penale, art. 517 – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, con massime su art. 4 c. 49 L. 350/2003 (Brocardi)
- Codice penale, art. 517-septies – Commercio di alimenti con segni mendaci (Brocardi)
- Codice penale, art. 517-octies – Pena accessoria e circostanze aggravanti (Brocardi)
- Codice penale, art. 474 – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Brocardi)
- Codice penale, art. 517-ter (Brocardi)
- Codice penale, art. 514 – Frodi contro le industrie nazionali (Brocardi)
- D.Lgs. 231/2001, art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 324 – Procedimento di riesame (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 257 – Riesame del decreto di sequestro (Brocardi)
Approfondimenti
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