Reati contro il patrimonio e la fede pubblica
Frode informatica art. 640-ter: pene e difesa
In questa guida
- Cos'è la frode informatica prevista dall'art. 640-ter?
- Che differenza c'è tra truffa online e frode informatica?
- Quali pene si rischiano per la frode informatica?
- Usare le credenziali bancarie di un'altra persona per un bonifico è frode informatica?
- La frode informatica è procedibile d'ufficio o serve la querela?
- Si può evitare il processo per frode informatica risarcendo la vittima?
- Cosa fare se si è indagati perché il proprio conto ha ricevuto i soldi della frode?
- Domande frequenti
- Fonti
La frode informatica (art. 640-ter c.p.) punisce chi altera un sistema informatico o interviene senza diritto su dati e programmi procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno: reclusione da 6 mesi a 3 anni, da 1 a 5 anni se il fatto produce un trasferimento di denaro o valuta virtuale, da 2 a 6 anni con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.
In sintesi
- L'ipotesi base prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 51 a 1.032 euro (art. 640-ter, comma 1, c.p.).
- Se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale la pena sale da 1 a 5 anni (comma 2).
- Con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale la pena è da 2 a 6 anni e la multa da 600 a 3.000 euro (comma 3).
- La querela basta solo per l'ipotesi base: con le aggravanti dei commi 2 e 3, o con la minorata difesa legata all'età, si procede d'ufficio (comma 4).
- Usare le credenziali di home banking altrui è frode informatica con identità digitale anche se il servizio è gestito da una banca privata (Cass. Sez. II n. 40862/2022).
- Chi riceve sul proprio conto il profitto senza aver concorso nella frode rischia il riciclaggio, da 4 a 12 anni (Cass. Sez. II n. 19125/2023).
Cos'è la frode informatica prevista dall'art. 640-ter?
La frode informatica è il reato di chi ottiene un ingiusto profitto con altrui danno manipolando un sistema informatico o telematico. Le condotte previste sono due: alterare in qualsiasi modo il funzionamento del sistema, oppure intervenire senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o a esso pertinenti. La norma copre le frodi che la truffa tradizionale non riesce a punire, perché nessuna persona viene ingannata.
La norma — art. 640-ter, comma 1, c.p. (Brocardi, testo vigente)
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
Esempi tipici: il bonifico disposto entrando nell'home banking di un altro con credenziali carpite; la modifica dei dati di un gestionale per incassare pagamenti non dovuti; l'alterazione di un contatore o di un software di gioco per generare vincite; la manipolazione di un'applicazione di pagamento per addebitare somme a terzi.
Che differenza c'è tra truffa online e frode informatica?
Il criterio è l'oggetto dell'inganno. Nella truffa (art. 640 c.p.) una persona viene indotta in errore con artifizi o raggiri e compie lei stessa l'atto di disposizione, ad esempio un bonifico a un falso venditore. Nella frode informatica nessuno viene ingannato: l'attività fraudolenta investe il sistema, che esegue l'operazione senza che il titolare la voglia. Tra le due norme c'è un rapporto di specialità che esclude il concorso sullo stesso fatto.
| Elemento | Truffa (art. 640 c.p.) | Frode informatica (art. 640-ter c.p.) |
|---|---|---|
| Chi viene ingannato | Una persona, indotta in errore | Nessuno: si manipola il sistema |
| Chi dispone del denaro | La vittima, con un atto volontario | Il sistema, su input non autorizzato |
| Pena base | Reclusione da 6 mesi a 3 anni | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
| Aggravante tipica online | Fatto a distanza con strumenti che ostacolano l'identificazione: da 1 a 5 anni, resta a querela | Trasferimento di denaro o valuta virtuale: da 1 a 5 anni, d'ufficio |
| Identità digitale | Nessuna aggravante specifica | Da 2 a 6 anni, d'ufficio |
Nella pratica le due fasi si combinano: il messaggio che convince la vittima a digitare i codici su un sito falso è l'inganno, l'uso successivo dei codici per svuotare il conto è la manipolazione del sistema. Le truffe in cui la vittima esegue di persona il pagamento, come quelle sentimentali, sono trattate nella pagina sulla truffa romantica online.
Quali pene si rischiano per la frode informatica?
| Ipotesi | Pena | Procedibilità |
|---|---|---|
| Base (comma 1) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 51 a 1.032 euro | Querela |
| Danno allo Stato o a un ente pubblico, trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale, abuso della qualità di operatore del sistema (comma 2) | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro | D'ufficio |
| Furto o indebito utilizzo dell'identità digitale (comma 3) | Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 600 a 3.000 euro | D'ufficio |
| Ipotesi base con approfittamento di circostanze di persona, anche per l'età (art. 61 n. 5) | Pena del comma 1 aumentata fino a un terzo (art. 64 c.p.) | D'ufficio |
Il comma 2, modificato dal D.Lgs. 184/2021, menziona espressamente la valuta virtuale: lo svuotamento di un wallet di criptovalute tramite accesso al sistema rientra quindi nell'ipotesi aggravata. Se l'accesso avviene con un duplicato della SIM della vittima, lo schema e i reati concorrenti sono descritti nella pagina sul SIM swap e furto di criptovalute.
Usare le credenziali bancarie di un'altra persona per un bonifico è frode informatica?
Sì. Chi entra nell'home banking di un altro con codici carpiti e dispone un bonifico interviene senza diritto sui dati del sistema e produce un trasferimento di denaro: si applica almeno il comma 2. La Cassazione ha chiarito che la nozione di identità digitale del comma 3 comprende anche le credenziali di accesso a servizi di home banking gestiti da privati, senza bisogno di una validazione della pubblica amministrazione (Cass. Sez. II n. 40862/2022). In questi casi la cornice sale a 2-6 anni.
Diverso è l'uso materiale di una carta di pagamento altrui, per esempio al POS o per un acquisto online: il reato tipico è l'indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p., reclusione da 1 a 5 anni). La Cassazione ha però ritenuto frode informatica, e non indebito utilizzo, la condotta di chi con una carta falsificata e un codice captato penetra nel sistema bancario ed effettua trasferimenti di fondi (Cass. Sez. II n. 26229/2017).
La frode informatica è procedibile d'ufficio o serve la querela?
Il comma 4, nella formulazione della riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), prevede la querela della persona offesa come regola. Le eccezioni però coprono gran parte dei casi concreti: si procede d'ufficio se ricorre una delle circostanze del comma 2 o del comma 3, oppure la minorata difesa dell'art. 61 n. 5 limitatamente all'approfittamento di circostanze di persona, anche in riferimento all'età. Poiché quasi ogni frode bancaria produce un trasferimento di denaro, la procedibilità a querela resta confinata alle manipolazioni senza spostamento di somme o con un profitto diverso.
Quando serve la querela, il termine è di 3 mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.). Quando si procede d'ufficio, la remissione della querela da parte della vittima risarcita non estingue il reato.
Si può evitare il processo per frode informatica risarcendo la vittima?
Dipende dall'ipotesi contestata. L'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.) vale solo per i reati procedibili a querela soggetta a remissione: si applica quindi alla sola ipotesi base, se il danno è riparato interamente entro l'apertura del dibattimento di primo grado. Per le ipotesi aggravate il risarcimento non estingue il reato, ma resta rilevante per:
- l'attenuante della riparazione integrale del danno prima del giudizio (art. 62 n. 6 c.p.);
- la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), applicabile ai reati con pena minima non superiore a 2 anni, soglia rispettata da tutti i commi dell'art. 640-ter;
- la messa alla prova (art. 168-bis c.p.), che richiede un massimo edittale non superiore a 4 anni: è possibile per l'ipotesi base, non per quelle dei commi 2 e 3, che non figurano nell'elenco dell'art. 550, comma 2, c.p.p.
Tempi
- Querela per l'ipotesi base: entro 3 mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.).
- Riesame del sequestro del conto o dei dispositivi: entro 10 giorni dall'esecuzione (art. 324 c.p.p.); il tribunale decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti.
- Avviso di conclusione delle indagini: 20 giorni per memorie, documenti o interrogatorio (art. 415-bis c.p.p.).
- Condotte riparatorie per l'ipotesi a querela: entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 162-ter c.p.).
Cosa fare se si è indagati perché il proprio conto ha ricevuto i soldi della frode?
Il titolare del conto su cui arriva il bonifico fraudolento è spesso il primo nome che gli inquirenti trovano. Se ha partecipato all'accordo risponde di concorso nella frode informatica; se non vi ha concorso ma ha messo a disposizione il conto e incassato o girato le somme, la Cassazione qualifica il fatto come riciclaggio (art. 648-bis c.p., reclusione da 4 a 12 anni), anche a titolo di dolo eventuale (Cass. Sez. II n. 19125/2023 e n. 8793/2024). Lo stesso vale per chi presta la propria carta prepagata: chi la usa senza esserne titolare risponde dell'art. 493-ter c.p., il titolare che la cede sapendo a cosa servirà può rispondere di concorso o di riciclaggio.
Gli indici di buona fede e la gestione dell'informazione di garanzia sono gli stessi descritti per i prestanome delle truffe sentimentali: conservare le chat, non movimentare più il conto, non restituire denaro a chi l'ha chiesto, far valutare al difensore se e quando rendere dichiarazioni.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un dipendente di un'azienda viene indagato perché dal suo PC aziendale è partito un bonifico non autorizzato verso un conto estero. L'accusa ipotizza la frode informatica aggravata dal trasferimento di denaro e dall'abuso della qualità di operatore del sistema. La difesa chiede una consulenza tecnica sui log di accesso, che mostra un accesso remoto da un indirizzo esterno tramite un malware installato con una mail di phishing.
La linea difensiva sostiene che l'indagato è stato a sua volta vittima dell'intrusione e che il suo account è stato usato come identità digitale altrui. L'esito possibile è la richiesta di archiviazione nei suoi confronti, con prosecuzione delle indagini verso ignoti; resta decisivo che i log siano stati acquisiti prima della sovrascrittura.
Errori da evitare
- Reinstallare o formattare il dispositivo prima di una copia forense: si perdono i log che possono dimostrare l'intrusione di terzi.
- Contare sulla remissione della querela quando il fatto ha prodotto un trasferimento di denaro: si procede d'ufficio e il processo va avanti.
- Chiedere la messa alla prova per un'imputazione ai sensi dei commi 2 o 3: il massimo edittale supera 4 anni e la richiesta è inammissibile, salvo riqualificazione.
- Risarcire senza documentare il pagamento alla persona offesa: l'attenuante dell'art. 62 n. 6 richiede una riparazione integrale e verificabile prima del giudizio.
- Continuare a girare somme ricevute da sconosciuti dopo il primo blocco della banca: ogni operazione è un nuovo episodio di riciclaggio contestabile.
Gli altri reati informatici, dall'accesso abusivo al ransomware, sono raccolti nella sezione crypto e reati informatici; la frode informatica rientra anche tra i reati contro il patrimonio.
Domande frequenti
Cos'è la frode informatica prevista dall'art. 640-ter del codice penale?
È il reato di chi, alterando il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto su dati e programmi, si procura un ingiusto profitto con altrui danno. L'art. 640-ter c.p. prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni, da 1 a 5 anni con trasferimento di denaro, da 2 a 6 con identità digitale.
Che differenza c'è tra truffa online e frode informatica?
Nella truffa (art. 640 c.p.) una persona viene ingannata e compie lei stessa il pagamento. Nella frode informatica (art. 640-ter c.p.) nessuno viene indotto in errore: si manipola il sistema, che esegue l'operazione senza la volontà del titolare. Il bonifico a un falso venditore è truffa; il bonifico dall'home banking altrui è frode informatica.
Quali pene si rischiano per la frode informatica?
L'art. 640-ter c.p. prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 51 a 1.032 euro; da 1 a 5 anni se il fatto produce un trasferimento di denaro o valuta virtuale; da 2 a 6 anni e multa da 600 a 3.000 euro con indebito utilizzo dell'identità digitale.
Usare le credenziali bancarie di un'altra persona per fare un bonifico è frode informatica?
Sì. Entrare nell'home banking altrui con codici carpiti e disporre un bonifico è frode informatica aggravata dal trasferimento di denaro. Per la Cassazione le credenziali di home banking rientrano nell'identità digitale anche se il servizio è privato (Sez. II n. 40862/2022): si applica il comma 3, con reclusione da 2 a 6 anni.
La frode informatica è procedibile d'ufficio o serve la querela?
La regola è la querela (art. 640-ter, comma 4, c.p., modificato dalla riforma Cartabia). Si procede però d'ufficio se il fatto produce un trasferimento di denaro o valuta virtuale, se c'è uso indebito dell'identità digitale o se l'autore ha approfittato di circostanze di persona, anche legate all'età, della vittima.
Cosa fare se si è indagati per frode informatica perché il proprio conto è stato usato per ricevere soldi?
Nominare un difensore, conservare chat ed estratti conto, non movimentare più il conto e non restituire denaro a chi l'ha chiesto. Chi non ha concorso nella frode ma ha incassato o girato le somme rischia il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), anche per dolo eventuale: la difesa deve documentare l'assenza di consapevolezza.
Si può evitare il processo per frode informatica risarcendo la vittima?
Solo per l'ipotesi base procedibile a querela: l'art. 162-ter c.p. estingue il reato se il danno è riparato interamente prima dell'apertura del dibattimento. Nelle ipotesi aggravate dei commi 2 e 3 il risarcimento vale come attenuante (art. 62 n. 6 c.p.) e può incidere sulla particolare tenuità del fatto.
Cosa rischia chi fa da money mule prestando la propria carta per una frode informatica?
Chi usa una carta senza esserne titolare risponde di indebito utilizzo (art. 493-ter c.p., da 1 a 5 anni). Il titolare che la presta consapevolmente può rispondere di concorso nella frode o, se si limita a ricevere e far transitare il profitto, di riciclaggio (art. 648-bis c.p., da 4 a 12 anni).
Fonti
- Codice penale, art. 640-ter - Frode informatica (Brocardi)
- Codice penale, art. 640 - Truffa (Brocardi)
- Codice penale, art. 493-ter - Indebito utilizzo di strumenti di pagamento (Brocardi)
- Codice penale, art. 648-bis - Riciclaggio (Brocardi)
- Codice penale, art. 61 - Circostanze aggravanti comuni (Brocardi)
- Codice penale, art. 124 - Termine per proporre la querela (Brocardi)
- Codice penale, art. 162-ter - Estinzione del reato per condotte riparatorie (Brocardi)
- Codice penale, art. 62 - Circostanze attenuanti comuni (Brocardi)
- Codice penale, art. 131-bis - Particolare tenuità del fatto (Brocardi)
- Codice penale, art. 168-bis - Messa alla prova (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 550 - Citazione diretta a giudizio (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 324 - Riesame del sequestro (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 415-bis - Avviso di conclusione delle indagini (Brocardi)
- Codice penale, art. 64 - Aumento di pena per una sola circostanza aggravante (Brocardi)
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