Reati contro la pubblica amministrazione e la giustizia
Frode processuale art. 374: cosa si rischia
In questa guida
- Che cos'è la frode processuale prevista dall'art. 374?
- Che pena si rischia per frode processuale?
- Modificare lo stato dei luoghi dopo un incidente è frode processuale?
- Cancellare messaggi dal telefono durante un'indagine è frode processuale?
- La frode processuale si commette anche in una causa civile?
- Si risponde anche se il giudice non è stato ingannato?
- Cosa fare se si è accusati di aver alterato prove?
- Domande frequenti
- Fonti
La frode processuale (art. 374 c.p.) punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi, per ingannare il giudice in un'ispezione o in un esperimento giudiziale, o il perito in una perizia, altera artificiosamente lo stato di luoghi, cose o persone. Vale nei processi civili, amministrativi e penali e, per il penale, anche prima che il procedimento inizi.
In sintesi
- La pena è la reclusione da 1 a 5 anni, se il fatto non è previsto come reato da una norma più specifica (art. 374, comma 1, c.p.).
- Nel penale la norma copre anche i fatti anteriori al procedimento, ma non si punisce se il reato di partenza è procedibile a querela e la querela manca (comma 2).
- Serve il dolo specifico di trarre in inganno il giudice o il perito; basta un'alterazione idonea, anche se l'inganno non riesce.
- Un'alterazione grossolana, riconoscibile a prima vista, non integra il reato secondo la massima Cass. Sez. Un. n. 45583/2007.
- Il pubblico ufficiale che altera prove per sviare un'indagine penale risponde di depistaggio (art. 375 c.p.), con reclusione da 3 a 8 anni.
- L'art. 384 c.p. esclude la punibilità di chi agisce per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
Che cos'è la frode processuale prevista dall'art. 374?
È un delitto contro l'attività giudiziaria, collocato nel Titolo III del Libro II del codice penale. Colpisce chi prepara una realtà materiale falsa perché il giudice o il perito la percepiscano come autentica. Il bene protetto è la genuinità della prova, non il patrimonio di una parte: per questo, secondo le massime riportate su Brocardi (Cass. pen., Sez. II, n. 43347/2023 e Sez. VI, n. 4026/2000), il raggiro del giudice non integra una truffa, perché il giudice esercita un potere pubblico e non compie un atto di disposizione patrimoniale.
La norma — art. 374, comma 1, c.p. (Brocardi, testo vigente dopo la L. 133/2016)
«Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni.»
Il comma 2 (sintesi) estende la stessa disciplina ai procedimenti penali, compresi quelli davanti alla Corte penale internazionale, e ai fatti commessi prima del loro avvio; esclude però la punibilità se si tratta di un reato per cui occorre querela, richiesta o istanza non presentata.
| Elemento | Contenuto | Riferimento |
|---|---|---|
| Soggetto | Chiunque: parte, terzo, difensore, familiare | Art. 374, comma 1 |
| Oggetto | Stato dei luoghi, delle cose o delle persone | Art. 374, comma 1 |
| Condotta | Immutazione artificiosa, cioè alterazione preordinata | Art. 374, comma 1 |
| Destinatario dell'inganno | Giudice in ispezione o esperimento giudiziale; perito in una perizia | Art. 374, comma 1 |
| Momento | Durante un procedimento civile o amministrativo; nel penale anche prima | Art. 374, commi 1 e 2 |
| Dolo | Specifico: fine di trarre in inganno | Massima Cass. Sez. III n. 23615/2005 |
| Limite | Non punibile se manca la querela per il reato di partenza | Art. 374, comma 2 |
Che pena si rischia per frode processuale?
La reclusione da 1 a 5 anni. La clausola «qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge» rende la norma sussidiaria: se la stessa condotta integra un reato più specifico, si applica quello. Il caso più rilevante è il depistaggio dell'art. 375 c.p., riservato al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio che, per impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, altera il corpo del reato o rende dichiarazioni false: la reclusione va da 3 a 8 anni, con aumenti per i procedimenti su terrorismo, mafia ed eversione.
Sul massimo di 5 anni si misurano le regole processuali. È un delitto non colposo punito nel massimo oltre 3 anni, quindi consente in astratto l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381, comma 1, c.p.p.) e le misure coercitive diverse dalla custodia in carcere (art. 280, comma 1, c.p.p.). La custodia in carcere, che richiede un massimo di almeno 5 anni (art. 280, comma 2, c.p.p.), è astrattamente possibile.
| Reato | Condotta | Chi lo commette | Pena |
|---|---|---|---|
| Frode processuale (art. 374) | Altera luoghi, cose o persone per ingannare giudice o perito | Chiunque | Reclusione da 1 a 5 anni |
| Depistaggio (art. 375) | Altera prove o dichiara il falso per sviare un'indagine penale | Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio | Reclusione da 3 a 8 anni |
| Falsa testimonianza (art. 372) | Afferma il falso, nega il vero o tace deponendo | Testimone | Reclusione da 2 a 6 anni |
| Falsa perizia (art. 373) | Dà parere mendace o afferma fatti non veri | Perito o interprete nominato dal giudice | Pene dell'art. 372, più interdizione |
| Favoreggiamento personale (art. 378) | Aiuta taluno a eludere le investigazioni | Chiunque, fuori dal concorso nel reato | Reclusione fino a 4 anni |
Le pressioni su testimoni, periti e consulenti per ottenere dichiarazioni false sono invece punite come intralcio alla giustizia.
Modificare lo stato dei luoghi dopo un incidente è frode processuale?
Può esserlo. Spostare un veicolo, cancellare tracce di frenata, sostituire un pezzo difettoso o ripulire una stanza sono condotte tipiche di immutazione dello stato dei luoghi o delle cose. Nel penale il comma 2 copre anche i fatti anteriori al procedimento, quindi non serve che l'indagine sia già iniziata. Contano però tre verifiche.
- Fine di ingannare. Spostare un'auto per liberare la carreggiata o soccorrere un ferito non ha lo scopo di trarre in inganno il giudice o il perito.
- Idoneità. La massima Cass. Sez. Un. n. 45583/2007 esclude il reato per una ripulitura della scena del delitto grossolana, priva di potenzialità ingannatoria; la Sez. VI, n. 9075/1985 parla di alterazione talmente grossolana da rivelare l'artificio a prima vista.
- Procedibilità. Se il reato di partenza è procedibile a querela, come le lesioni colpose semplici (art. 590, ultimo comma, c.p.), e la querela non è presentata, la frode processuale non è punibile (art. 374, comma 2).
Cancellare messaggi dal telefono durante un'indagine è frode processuale?
La risposta dipende da chi cancella e perché. L'art. 374 riguarda l'alterazione dello «stato delle cose» per ingannare il giudice o il perito; la cancellazione di dati da un dispositivo destinato a un accertamento tecnico può essere contestata in questi termini, ma non esiste una regola automatica. Per l'indagato pesa l'art. 384 c.p., che include l'art. 374 tra i reati per cui non è punibile chi agisce per salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Tra le massime riportate su Brocardi, la Cass. pen., Sez. III, n. 8699/1996 ritiene l'esimente invocabile da chi altera per eludere le investigazioni a proprio carico, richiamando il principio secondo cui nessuno è tenuto ad accusare sé stesso; la Sez. VI, n. 15327/2019 la ritiene applicabile anche quando il pericolo è stato causato volontariamente.
Diversa è la posizione del terzo che cancella per proteggere un'altra persona che non è un prossimo congiunto: qui l'esimente non opera e si possono profilare la frode processuale o il favoreggiamento. Per le prove digitali acquisite dall'estero si veda la guida sulle chat criptate come prova.
La frode processuale si commette anche in una causa civile?
Sì, anzi è l'ipotesi espressamente descritta dal comma 1: procedimento civile o amministrativo. Il fatto deve avvenire «nel corso» del procedimento: una massima del 1982 (Cass. pen., Sez. III, n. 9477/1982) considera sufficiente l'alterazione compiuta dopo l'instaurazione del giudizio civile, cioè dopo la notifica della citazione. L'inganno deve riguardare un'ispezione, un esperimento giudiziale o una perizia: la Sez. VI, n. 37409/2001 ha escluso il reato per documenti falsi allegati a un ricorso al prefetto, perché mancava un atto di ispezione. Un tipico caso civile è la lite su infiltrazioni o vizi di un immobile in cui una parte ripara o maschera il difetto prima del sopralluogo del consulente tecnico d'ufficio.
Si risponde anche se il giudice non è stato ingannato?
Sì. La frode processuale è un reato di pericolo: la massima Cass. Sez. III n. 23615/2005 afferma che basta un'immutazione idonea a ingannare, accompagnata dal dolo specifico. La Sez. VI, n. 13645/1998 aggiunge che l'alterazione rileva se percepibile solo con un esame non superficiale, anche se poi un occhio esperto la scopre. Il limite è l'inidoneità: se l'alterazione è irrilevante per l'accertamento (Sez. VI, n. 51681/2017) o grossolana, il reato non si configura. La ritrattazione dell'art. 376 c.p. non è prevista per l'art. 374, che non compare nell'elenco dei reati per cui opera.
Cosa fare se si è accusati di aver alterato prove?
La difesa lavora su quattro punti: la cronologia (l'alterazione è avvenuta in un procedimento o, nel penale, in vista di esso?), lo scopo (esistono ragioni diverse dall'inganno, come sicurezza, soccorso, ripristino obbligatorio?), l'idoneità (l'alterazione poteva davvero ingannare un perito?) e le cause di non punibilità (art. 384 c.p.; mancanza di querela per il reato di partenza). Le regole generali delle indagini sono nella guida alla procedura penale; il quadro dei delitti contro la giustizia è nella pagina sui reati contro la pubblica amministrazione e la giustizia.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
In una causa per vizi di un appartamento, il consulente tecnico d'ufficio fissa il sopralluogo. Pochi giorni prima il venditore fa tinteggiare la parete con le macchie di umidità. L'acquirente lo denuncia per frode processuale. La difesa documenta che la tinteggiatura era stata programmata mesi prima per un contratto di locazione, che le fotografie del danno erano già agli atti e che il consulente ha potuto rilevare l'umidità con strumenti. Si discute così sia il fine di ingannare sia l'idoneità della condotta. L'esito dipende dalla prova di questi elementi.
Errori da evitare
- Riparare o rimuovere l'oggetto della lite prima di una perizia senza documentarlo: la condotta può essere letta come alterazione preordinata.
- Chiedere a un amico di «sistemare» luoghi o dispositivi: il terzo non gode dell'esimente dell'art. 384 riservata a sé stessi e ai prossimi congiunti.
- Confidare nella ritrattazione: per la frode processuale l'art. 376 non si applica.
- Trascurare la procedibilità del reato di partenza: se mancava la querela, il comma 2 esclude la punibilità.
- Rendere dichiarazioni spontanee sull'accaduto senza difensore: possono fornire proprio la prova del fine di ingannare.
Domande frequenti
Cos'è il reato di frode processuale previsto dall'art. 374?
È il delitto di chi altera artificiosamente lo stato di luoghi, cose o persone per ingannare il giudice in un'ispezione o in un esperimento giudiziale, o il perito in una perizia. L'art. 374 c.p. prevede la reclusione da 1 a 5 anni e si applica ai procedimenti civili, amministrativi e penali.
Modificare lo stato dei luoghi dopo un incidente è frode processuale?
Può esserlo se la modifica è fatta per ingannare il giudice o il perito ed è idonea a farlo. Nel penale l'art. 374, comma 2, c.p. copre anche i fatti anteriori al procedimento, ma esclude la punibilità se il reato di partenza richiede querela e questa non è stata presentata.
Che pena si rischia per frode processuale?
La reclusione da 1 a 5 anni (art. 374 c.p.), salvo che il fatto integri un reato più specifico. Se l'autore è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che vuole sviare un'indagine penale, si applica il depistaggio dell'art. 375 c.p., con reclusione da 3 a 8 anni.
Cancellare messaggi dal telefono durante un'indagine può essere frode processuale?
Può essere contestato se la cancellazione altera lo stato di cose destinate a un accertamento, con il fine di ingannare. Per l'indagato che agisce per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave nocumento alla libertà opera però l'art. 384 c.p., che richiama espressamente l'art. 374 tra i casi di non punibilità.
Che differenza c'è tra frode processuale e falsa testimonianza?
La frode processuale altera la realtà materiale (luoghi, cose, persone) e può commetterla chiunque, con reclusione da 1 a 5 anni. La falsa testimonianza dell'art. 372 c.p. consiste nel mentire o tacere deponendo come testimone ed è punita con la reclusione da 2 a 6 anni; per essa è prevista la ritrattazione.
La frode processuale si commette anche in una causa civile?
Sì. Il comma 1 dell'art. 374 c.p. riguarda proprio i procedimenti civili e amministrativi: è punito chi, nel corso del giudizio, altera luoghi o cose per ingannare il giudice in un'ispezione o il perito in una perizia, per esempio mascherando un difetto prima del sopralluogo del consulente tecnico d'ufficio.
Cosa fare se si è accusati di aver alterato prove in un processo?
Occorre ricostruire cronologia, scopo e idoneità della condotta e verificare le cause di non punibilità, come l'art. 384 c.p. e la mancanza di querela per il reato di partenza prevista dall'art. 374, comma 2. Conviene non rendere dichiarazioni senza difensore e raccogliere subito documenti e fotografie.
Si può essere accusati di frode processuale anche se il giudice non è stato ingannato?
Sì, perché è un reato di pericolo: secondo la massima Cass. Sez. III n. 23615/2005 basta un'alterazione idonea a ingannare, con il fine specifico di farlo. Non c'è reato se l'alterazione è grossolana o irrilevante per l'accertamento, come affermato nella massima Sez. Un. n. 45583/2007.
Fonti
- Codice penale, art. 374 – Frode processuale (Brocardi, massime Sez. Un. 45583/2007; Sez. III 23615/2005, 8699/1996, 9477/1982; Sez. VI 15327/2019, 51681/2017, 37409/2001, 13645/1998, 9075/1985; Sez. II 43347/2023)
- Codice penale, art. 375 – Frode in processo penale e depistaggio (Brocardi)
- Codice penale, art. 376 – Ritrattazione (Brocardi)
- Codice penale, art. 384 – Casi di non punibilità (Brocardi)
- Codice penale, art. 372 – Falsa testimonianza (Brocardi)
- Codice penale, art. 373 – Falsa perizia o interpretazione (Brocardi)
- Codice penale, art. 378 – Favoreggiamento personale (Brocardi)
- Codice penale, art. 590 – Lesioni personali colpose (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 280 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 381 (Brocardi)
