Procedura penale: indagini, processo e impugnazioni
Giudizio immediato: quando si salta l'udienza
In questa guida
- Cos'è il giudizio immediato nel processo penale?
- Quando il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato?
- Cos'è il giudizio immediato custodiale per chi è in custodia cautelare?
- Cosa succede se si riceve un decreto di giudizio immediato?
- Con il giudizio immediato si può ancora chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento?
- Che differenza c'è tra giudizio immediato e giudizio direttissimo?
- L'imputato può chiedere lui stesso il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare?
- Domande frequenti
- Fonti
Il giudizio immediato (artt. 453-458-bis c.p.p.) porta l'imputato direttamente al dibattimento, senza udienza preliminare, quando la prova appare evidente e l'indagato è stato interrogato o invitato a presentarsi. Il PM lo chiede entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato o, se l'indagato è in custodia cautelare, entro 180 giorni dall'esecuzione della misura. Dopo la notifica del decreto, l'imputato ha 15 giorni per chiedere un rito alternativo.
In sintesi
- Presupposti del rito tipico: prova evidente e interrogatorio sui fatti, o invito a comparire non rispettato senza legittimo impedimento (art. 453, comma 1).
- Termine per la richiesta del PM: 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 454, comma 1).
- Rito custodiale: per l'indagato in custodia cautelare, richiesta entro 180 giorni dall'esecuzione della misura, dopo il riesame (art. 453, commi 1-bis e 1-ter).
- Il GIP decide entro 5 giorni con decreto; il decreto è notificato almeno 30 giorni prima del dibattimento (artt. 455 e 456).
- Abbreviato, patteggiamento e messa alla prova si chiedono entro 15 giorni dalla notifica del decreto, a pena di decadenza (art. 458, comma 1).
- L'imputato può chiedere lui il giudizio immediato, rinunciando all'udienza preliminare almeno 3 giorni prima (art. 419, comma 5).
Cos'è il giudizio immediato nel processo penale?
È un procedimento speciale che salta l'udienza preliminare: il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, emette un decreto che manda l'imputato direttamente davanti al giudice del dibattimento. La logica è che, quando la prova è già evidente al termine di indagini brevi, il filtro dell'udienza preliminare non serve. Il rito si applica anche ai reati a citazione diretta: l'art. 558-bis c.p.p. richiama le norme sul giudizio immediato e precisa che, emesso il decreto, non si tiene l'udienza predibattimentale.
La norma — art. 453, comma 1, c.p.p. (Brocardi, testo aggiornato al 21.8.2026)
«Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.»
Il testo usa il verbo «chiede»: in presenza dei presupposti, la richiesta è per il pubblico ministero la strada ordinaria, salvo che pregiudichi gravemente le indagini. Il giudizio immediato è quindi uno sbocco frequente delle indagini per fatti documentati, come quelli emersi da intercettazioni, sequestri o riprese video.
Quando il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato?
Il codice prevede due forme. Il giudizio immediato tipico richiede l'evidenza della prova, l'interrogatorio dell'indagato sui fatti da cui l'evidenza emerge (o la sua mancata comparizione all'invito, senza legittimo impedimento) e il rispetto del termine di 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato (art. 454, comma 1). Il giudizio immediato custodiale si lega invece alla custodia cautelare in corso per quel reato, con un termine più lungo.
| Aspetto | Immediato tipico | Immediato custodiale |
|---|---|---|
| Norma | Art. 453, comma 1, c.p.p. | Art. 453, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p. |
| Presupposto | Prova evidente; interrogatorio o invito a comparire non rispettato | Indagato in custodia cautelare per quel reato |
| Termine per il PM | 90 giorni dall'iscrizione nel registro dell'art. 335 | 180 giorni dall'esecuzione della misura, anche oltre i 90 giorni |
| Momento della richiesta | Dopo l'interrogatorio o la mancata comparizione | Dopo la decisione sul riesame o la scadenza del termine per chiederlo |
| Rigetto obbligatorio | Se mancano i presupposti | Se la custodia è stata revocata o annullata per insussistenza dei gravi indizi (art. 455, comma 1-bis) |
Se il reato è connesso con altri per i quali mancano le condizioni del rito, si procede separatamente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini; se la riunione è indispensabile, prevale il rito ordinario (art. 453, comma 2).
Cos'è il giudizio immediato custodiale per chi è in custodia cautelare?
È la forma prevista dall'art. 453, comma 1-bis, c.p.p.: il pubblico ministero chiede il giudizio immediato per il reato per cui l'indagato si trova in custodia cautelare, entro 180 giorni dall'esecuzione della misura, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. La richiesta è formulata dopo che il tribunale del riesame ha deciso, o dopo che è scaduto il termine per chiedere il riesame (comma 1-ter).
Il legame con la misura cautelare è stretto. L'art. 455, comma 1-bis, impone al giudice di rigettare la richiesta se l'ordinanza di custodia è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Per questo il riesame e l'eventuale ricorso per cassazione sulla misura incidono anche sul rito: sul tema si veda la pagina sui gravi indizi di colpevolezza. La revoca della misura per venir meno delle sole esigenze cautelari, invece, non è indicata dalla norma come causa di rigetto.
Cosa succede se si riceve un decreto di giudizio immediato?
Il decreto fissa la data del dibattimento e contiene, a pena di nullità, l'avvertimento che l'imputato che non compare sarà giudicato in assenza. Contiene inoltre l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento o la sospensione con messa alla prova, e l'informazione sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 456, commi 2 e 2-bis). All'imputato e alla persona offesa è notificata, insieme al decreto, anche la richiesta del pubblico ministero.
Tempi
- Il PM trasmette la richiesta al GIP entro 90 giorni dall'iscrizione (rito tipico) o entro 180 giorni dall'esecuzione della custodia (rito custodiale).
- Il GIP decide entro 5 giorni: emette il decreto o rigetta e restituisce gli atti al PM (art. 455, comma 1).
- Il decreto è notificato all'imputato e alla persona offesa almeno 30 giorni prima della data del giudizio; entro lo stesso termine è avvisato il difensore (art. 456, commi 3 e 5).
- Entro 15 giorni dalla notifica l'imputato può chiedere abbreviato, patteggiamento o messa alla prova (artt. 458, comma 1, 446, comma 1, e 464-bis, comma 2).
- Se il procedimento comprende intercettazioni, il difensore può indicare entro 15 giorni ulteriori registrazioni rilevanti, termine prorogabile di 10 giorni (art. 454, comma 2-bis).
- Scaduto il termine senza richieste, il fascicolo passa al giudice del dibattimento (art. 457).
I 15 giorni sono il punto critico. In quel periodo la difesa deve studiare il fascicolo trasmesso con la richiesta, valutare la solidità della prova e decidere se affrontare il dibattimento o un rito premiale. Chi lascia passare il termine perde la riduzione di pena legata all'abbreviato e al patteggiamento.
Con il giudizio immediato si può ancora chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento?
Sì, ma entro 15 giorni dalla notifica del decreto. L'art. 458, comma 1, c.p.p. prevede che l'imputato, a pena di decadenza, depositi la richiesta di abbreviato nella cancelleria del GIP, con la prova della notifica al pubblico ministero. Per il patteggiamento l'art. 446, comma 1, rinvia allo stesso termine e alle stesse forme; per la messa alla prova provvede l'art. 464-bis, comma 2.
| Richiesta | Termine | Norma | Se è respinta |
|---|---|---|---|
| Abbreviato | 15 giorni dalla notifica del decreto | Art. 458, comma 1 | Se era condizionato, nella stessa udienza si può chiedere l'abbreviato semplice, il patteggiamento o la messa alla prova (comma 2-bis) |
| Patteggiamento | 15 giorni, con le forme dell'art. 458 | Artt. 446, comma 1, e 458-bis | In caso di dissenso del PM o di rigetto, nella stessa udienza si può chiedere messa alla prova o abbreviato |
| Messa alla prova | 15 giorni, con le forme dell'art. 458 | Art. 464-bis, comma 2 | Si procede con il dibattimento |
Su una richiesta di abbreviato il giudice fissa sempre un'udienza in camera di consiglio, con avviso di almeno 5 giorni (art. 458, comma 2). Lo stesso vale per il patteggiamento (art. 458-bis, comma 1). Se nessuna richiesta è accolta, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento (art. 458, comma 2-ter).
Che differenza c'è tra giudizio immediato e giudizio direttissimo?
Entrambi saltano l'udienza preliminare, ma partono da presupposti diversi. Il direttissimo (art. 449 c.p.p.) nasce dall'arresto in flagranza o dalla confessione: il pubblico ministero presenta l'arrestato al giudice del dibattimento entro 48 ore per la convalida e il contestuale giudizio, oppure, se l'arresto è già convalidato, entro il trentesimo giorno dall'arresto; per chi ha confessato durante l'interrogatorio, la citazione è a un'udienza non successiva al trentesimo giorno dall'iscrizione. Il giudizio immediato nasce invece da un'indagine che ha raccolto prove evidenti, anche senza arresto.
| Aspetto | Giudizio immediato | Giudizio direttissimo |
|---|---|---|
| Presupposto | Prova evidente e interrogatorio, oppure custodia cautelare | Arresto in flagranza o confessione |
| Chi decide sul rito | GIP, con decreto entro 5 giorni | Giudice del dibattimento, direttamente |
| Tempi | Richiesta entro 90 o 180 giorni | 48 ore dall'arresto, o entro 30 giorni |
| Riti alternativi | Entro 15 giorni dalla notifica del decreto | Fino all'apertura del dibattimento |
Sui casi in cui l'arresto avviene dopo il fatto sulla base di video, e quindi sulla possibilità di un direttissimo anche in quelle ipotesi, si veda la pagina sulla flagranza differita.
L'imputato può chiedere lui stesso il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare?
Sì. L'art. 453, comma 3, rinvia all'art. 419, comma 5, c.p.p.: l'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato con una dichiarazione depositata in cancelleria, personalmente o tramite procuratore speciale, almeno 3 giorni prima della data dell'udienza. È una scelta che si fa quando si ritiene che il confronto dibattimentale sia più utile del filtro preliminare, per esempio per ottenere tempi più rapidi o per portare subito la prova davanti al giudice del merito. In questo caso non si applicano le regole dell'art. 458 sull'abbreviato (comma 3).
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un indagato per rapina è in custodia cautelare da due mesi; il tribunale del riesame ha confermato la misura. Il pubblico ministero chiede il giudizio immediato custodiale e il GIP emette il decreto, notificato con la richiesta e l'elenco delle prove.
Nei 15 giorni la difesa analizza i filmati e i riconoscimenti su cui si regge l'accusa. Se ritiene la prova solida, valuta l'abbreviato, anche condizionato a una perizia sulle immagini; se ritiene fragili i riconoscimenti, può scegliere il dibattimento. In parallelo, se emergono elementi che fanno venir meno i gravi indizi, può chiedere la revoca della custodia, che determinerebbe anche il rigetto della richiesta di immediato se intervenuta prima del decreto.
Errori da evitare
- Lasciar scadere i 15 giorni dalla notifica: la decadenza fa perdere abbreviato, patteggiamento e messa alla prova.
- Depositare la richiesta di abbreviato senza la prova della notifica al pubblico ministero: l'art. 458, comma 1, la richiede.
- Non presentarsi all'interrogatorio senza comunicare un legittimo impedimento: la mancata comparizione può aprire la strada all'immediato tipico.
- Trascurare le intercettazioni: il termine di 15 giorni per indicare ulteriori registrazioni rilevanti corre in parallelo.
- Considerare il decreto un semplice rinvio a giudizio: il dibattimento può arrivare dopo appena 30 giorni dalla notifica.
Il giudizio immediato è uno dei procedimenti speciali descritti nella sezione di procedura penale; per gli impedimenti a comparire si veda la pagina sul legittimo impedimento.
Domande frequenti
Cos'è il giudizio immediato nel processo penale?
È un procedimento speciale, disciplinato dagli artt. 453 e seguenti c.p.p., che porta l'imputato direttamente al dibattimento senza udienza preliminare. Il GIP lo dispone con decreto su richiesta del pubblico ministero quando la prova appare evidente e l'indagato è stato interrogato, oppure quando l'indagato è in custodia cautelare.
Quando il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato?
Quando la prova appare evidente e l'indagato è stato interrogato sui fatti o non si è presentato all'invito senza legittimo impedimento, entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato (artt. 453 e 454 c.p.p.). Per l'indagato in custodia cautelare, entro 180 giorni dall'esecuzione della misura, dopo la decisione sul riesame.
Cosa succede se si riceve un decreto di giudizio immediato?
Il decreto fissa la data del dibattimento, notificata almeno 30 giorni prima, e avvisa della possibilità di chiedere riti alternativi e di essere giudicati in assenza se non si compare (art. 456 c.p.p.). Da quel momento corrono 15 giorni per chiedere abbreviato, patteggiamento o messa alla prova.
Con il giudizio immediato si può ancora chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento?
Sì. L'art. 458 c.p.p. consente di chiedere l'abbreviato entro 15 giorni dalla notifica del decreto, depositando la richiesta nella cancelleria del GIP con la prova della notifica al pubblico ministero. Lo stesso termine vale per il patteggiamento (art. 446) e per la messa alla prova (art. 464-bis). Il giudice fissa un'udienza in camera di consiglio.
Entro quanti giorni bisogna chiedere un rito alternativo dopo la notifica del giudizio immediato?
Entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, a pena di decadenza, secondo l'art. 458, comma 1, c.p.p. Il termine vale per abbreviato, patteggiamento e messa alla prova. Scaduto il termine senza richieste, il fascicolo viene trasmesso al giudice del dibattimento e i riti premiali non sono più disponibili.
Che differenza c'è tra giudizio immediato e giudizio direttissimo?
Il direttissimo (art. 449 c.p.p.) nasce da un arresto in flagranza o da una confessione e porta l'imputato davanti al giudice entro 48 ore o entro 30 giorni. Il giudizio immediato nasce da indagini con prova evidente o dalla custodia cautelare, e richiede un decreto del GIP entro 5 giorni dalla richiesta del pubblico ministero.
L'imputato può chiedere lui stesso il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare?
Sì. L'art. 419, comma 5, c.p.p., richiamato dall'art. 453, comma 3, consente all'imputato di rinunciare all'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato con dichiarazione depositata in cancelleria, personalmente o tramite procuratore speciale, almeno tre giorni prima dell'udienza. In questo caso non si applicano le regole dell'art. 458.
Cos'è il giudizio immediato custodiale per chi è in custodia cautelare?
È la forma prevista dall'art. 453, comma 1-bis, c.p.p.: il pubblico ministero chiede il giudizio immediato per il reato per cui l'indagato è in custodia cautelare, entro 180 giorni dall'esecuzione della misura e dopo il riesame. Il GIP deve rigettarla se la custodia è stata revocata o annullata per insussistenza dei gravi indizi.
Fonti
- Codice di procedura penale, art. 453 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 454 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 455 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 456 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 457 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 458 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 458-bis (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 446 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 464-bis (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 449 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 419 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 558-bis (Brocardi)
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