Reati contro la persona
Interruzione di gravidanza non consensuale art. 593-ter
In questa guida
- Che cos'è il reato di interruzione di gravidanza non consensuale?
- Che pena rischia chi provoca un aborto senza consenso?
- Picchiare una donna incinta e causare un aborto rientra nell'art. 593-ter?
- Che differenza c'è con le lesioni personali gravissime?
- Un medico può essere accusato di interruzione di gravidanza non consensuale?
- L'interruzione di gravidanza è punita anche se il fatto è colposo?
- Cosa fare se si è vittima di un aborto provocato senza consenso?
- La donna può chiedere il risarcimento nel processo penale?
- Domande frequenti
- Fonti
L'art. 593-ter c.p. punisce con la reclusione da 4 a 8 anni chi cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna, o con un consenso estorto con violenza o minaccia o carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chi provoca l'interruzione con azioni dirette a ledere la donna. Se ne deriva la morte della donna, la reclusione va da 8 a 16 anni.
In sintesi
- L'interruzione di gravidanza senza consenso è punita con la reclusione da 4 a 8 anni (art. 593-ter, comma 1, c.p.).
- Il consenso estorto con violenza o minaccia o carpito con l'inganno si considera non prestato.
- Chi aggredisce una donna incinta con azioni dirette a provocarle lesioni e ne causa l'aborto risponde con la stessa pena (comma 2).
- Se deriva la morte della donna la pena è da 8 a 16 anni; se deriva una lesione gravissima, da 6 a 12 anni (comma 4).
- Con la L. 181/2025 le pene aumentano da 1/3 alla metà se il fatto è commesso come atto di odio, controllo o dominio sulla donna in quanto donna.
- L'interruzione colposa è un reato diverso: reclusione da 3 mesi a 2 anni (art. 593-bis c.p.).
Che cos'è il reato di interruzione di gravidanza non consensuale?
L'art. 593-ter è stato inserito nel codice penale dall'art. 2 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018, nell'attuazione del principio della riserva di codice. La norma ha riportato nel codice fattispecie in precedenza previste dalla legge sull'interruzione volontaria della gravidanza (L. 194/1978) e si colloca nel Capo I-bis del Titolo XII, insieme all'interruzione colposa dell'art. 593-bis.
Il reato tutela due interessi: la libertà di autodeterminazione della donna sulla prosecuzione della gravidanza e la sua integrità fisica, oltre alla vita prenatale. Il fatto tipico è l'interruzione della gravidanza cagionata senza consenso. La legge equipara all'assenza di consenso quello estorto con violenza o minaccia e quello carpito con l'inganno, ad esempio facendo credere alla donna che il trattamento abbia una finalità diversa.
Secondo la massima riportata da Brocardi (Cass. Sez. V, n. 19596/2024), il reato richiede il dolo generico, e la validità del consenso va verificata con riferimento al momento dell'intervento. Il delitto è procedibile d'ufficio: la norma non richiede querela.
La norma — art. 593-ter, commi 1-4, c.p. (Brocardi, testo aggiornato al 16.7.2026)
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.
Che pena rischia chi provoca un aborto senza consenso?
La cornice edittale cambia in base all'evento e alle circostanze. Il comma sulle aggravanti di genere è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), della L. 2 dicembre 2025, n. 181.
| Ipotesi | Comma | Pena |
|---|---|---|
| Interruzione senza consenso o con consenso viziato | 1 | Reclusione da 4 a 8 anni |
| Interruzione provocata con azioni dirette a ledere la donna | 2 | Reclusione da 4 a 8 anni |
| Dalle lesioni deriva solo l'acceleramento del parto | 3 | Pena diminuita fino alla metà |
| Ne deriva la morte della donna | 4 | Reclusione da 8 a 16 anni |
| Ne deriva una lesione personale gravissima | 4 | Reclusione da 6 a 12 anni |
| Ne deriva una lesione personale grave | 4 | Pena da 6 a 12 anni diminuita |
| Donna minore di 18 anni | 5 | Pene aumentate |
| Atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna | 6 | Pene aumentate da 1/3 alla metà |
L'aggravante del sesto comma riguarda anche il fatto commesso in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Il riferimento è ai contesti di violenza nelle relazioni, nei quali il fatto può concorrere con altri reati come maltrattamenti o atti persecutori.
Picchiare una donna incinta e causare un aborto rientra nell'art. 593-ter?
Sì, quando l'aggressione consiste in azioni dirette a provocare lesioni alla donna e da esse deriva l'interruzione della gravidanza: il secondo comma applica la stessa pena del primo, da 4 a 8 anni. Non è necessario che l'aggressore volesse l'aborto; basta la volontà di ledere e il nesso causale tra la condotta e l'interruzione. Secondo il commento di Brocardi, questa ipotesi ha assorbito, almeno per le lesioni, la figura dell'aborto preterintenzionale prima prevista dall'art. 18 della L. 194/1978.
Se dall'aggressione deriva soltanto un parto prematuro, la pena è diminuita fino alla metà. Se deriva la morte della donna o una lesione gravissima, si applicano le pene più elevate del quarto comma. Resta decisivo, per la difesa, l'accertamento medico-legale del nesso causale: una gravidanza a rischio o una patologia preesistente possono rendere incerto il collegamento tra la condotta e l'evento.
Che differenza c'è con le lesioni personali gravissime?
In passato l'art. 583 c.p. considerava lesione grave l'acceleramento del parto e lesione gravissima l'aborto della persona offesa. Quei numeri risultano oggi abrogati e l'interruzione di gravidanza cagionata con violenza trova la sua sede propria nell'art. 593-ter. L'art. 583 resta applicabile alle altre conseguenze sulla donna: la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ad esempio, è una lesione gravissima punita con la reclusione da 6 a 12 anni.
| Norma | Elemento soggettivo | Evento | Pena base |
|---|---|---|---|
| Art. 593-ter, comma 1 | Dolo | Interruzione senza consenso | Reclusione da 4 a 8 anni |
| Art. 593-ter, comma 2 | Dolo di lesione | Interruzione derivata dalle lesioni | Reclusione da 4 a 8 anni |
| Art. 593-bis | Colpa | Interruzione della gravidanza | Reclusione da 3 mesi a 2 anni |
| Art. 593-bis | Colpa | Parto prematuro | Pena precedente diminuita fino alla metà |
| Art. 583, comma 2 | Dolo di lesione | Lesione gravissima alla donna | Reclusione da 6 a 12 anni |
Per un'altra lesione gravissima oggi prevista come reato autonomo si veda la pagina sulla deformazione del viso ex art. 583-quinquies.
Un medico può essere accusato di interruzione di gravidanza non consensuale?
Sì. Il reato è comune e può essere commesso da chiunque, quindi anche da un medico o da altro sanitario che esegua o induca l'interruzione senza il consenso della donna, oppure con un consenso ottenuto con l'inganno sulla natura del trattamento. La presenza di un consenso informato valido e documentato, riferito proprio all'interruzione, esclude il reato del primo comma.
Se invece l'interruzione deriva da un errore professionale, senza volontà di interrompere la gravidanza, la condotta ricade nell'art. 593-bis c.p., che punisce l'interruzione colposa con la reclusione da 3 mesi a 2 anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violazione delle norme a tutela del lavoro. Il confine tra dolo e colpa, e la qualità del consenso raccolto, sono i temi centrali della difesa del sanitario.
L'interruzione di gravidanza è punita anche se il fatto è colposo?
Sì, ma con una norma diversa. L'art. 593-ter punisce solo il fatto doloso; la condotta colposa è prevista dall'art. 593-bis, introdotto dallo stesso D.Lgs. 21/2018: reclusione da 3 mesi a 2 anni per chi cagiona per colpa l'interruzione della gravidanza, pena diminuita fino alla metà per chi cagiona per colpa un parto prematuro. Rientrano in questa norma, ad esempio, un incidente stradale causato per imprudenza o un errore sanitario.
Cosa fare se si è vittima di un aborto provocato senza consenso?
La persona offesa può presentare denuncia ai carabinieri, alla polizia o direttamente alla Procura. Poiché il reato è procedibile d'ufficio, non ci sono termini di querela da rispettare, ma la tempestività incide sulla qualità delle prove mediche. Il sanitario che presta assistenza deve comunque fare referto all'autorità giudiziaria: il meccanismo è descritto nella pagina sull'omissione di referto.
Nel procedimento la donna può chiedere misure di protezione. Quando il fatto avviene in una relazione, il giudice può disporre il divieto di avvicinamento, la cui violazione costituisce reato autonomo, come spiegato nella pagina sulla violazione del divieto di avvicinamento.
Tempi
- Subito: accesso a una struttura sanitaria, conservazione di referti, esami e cartella clinica.
- Denuncia: senza termine di querela, trattandosi di reato procedibile d'ufficio.
- Indagini: nomina di un difensore e, se necessario, di un consulente medico-legale di parte.
- Costituzione di parte civile: per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti sulla costituzione delle parti, oppure, se l'udienza preliminare manca, fino agli adempimenti di apertura del dibattimento (art. 79 c.p.p.), a pena di decadenza.
La donna può chiedere il risarcimento nel processo penale?
Sì. L'art. 185 c.p. stabilisce che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che ne rispondono civilmente. L'art. 74 c.p.p. consente di esercitare l'azione civile nel processo penale al soggetto danneggiato dal reato, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, che nel caso di un sanitario può essere la struttura.
La costituzione deve avvenire entro i termini dell'art. 79 c.p.p., stabiliti a pena di decadenza. Il danno non patrimoniale comprende la sofferenza per la perdita della gravidanza e le conseguenze sulla salute; la sua quantificazione richiede documentazione medica e, spesso, una consulenza. Il quadro degli altri reati contro la persona è nell'hub sui reati contro la persona.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Durante una lite in casa un uomo spinge e colpisce la compagna, incinta di pochi mesi. Nei giorni successivi la donna perde la gravidanza. La Procura contesta l'art. 593-ter, comma 2, con l'aggravante del sesto comma, e il giudice dispone il divieto di avvicinamento.
La difesa chiede una consulenza ginecologica e medico-legale sul nesso causale tra le lesioni e l'interruzione, valutando la storia clinica della gravidanza. La persona offesa si costituisce parte civile. Un esito possibile, se il nesso causale è provato, è la condanna per il reato contestato; se resta incerto, la riqualificazione del fatto nelle sole lesioni personali.
Errori da evitare
- Per la vittima, non conservare cartella clinica ed esami: senza documentazione il nesso causale è difficile da provare.
- Lasciar passare la fase di verifica della costituzione delle parti: la costituzione di parte civile tardiva è inammissibile (art. 79, comma 2, c.p.p.).
- Per il sanitario, ritenere sufficiente un consenso generico: deve riferirsi all'interruzione e non essere ottenuto con l'inganno.
- Per la difesa, non contestare subito il nesso causale: le patologie preesistenti vanno documentate già nelle indagini.
- Confondere il fatto colposo con quello doloso: la pena passa da un massimo di 2 anni a un minimo di 4.
Domande frequenti
Cos'è il reato di interruzione di gravidanza non consensuale previsto dall'art. 593-ter?
È il delitto di chi cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna, o con un consenso estorto con violenza o minaccia o carpito con l'inganno. È stato inserito nel codice penale dal D.Lgs. 21/2018, riprendendo fattispecie prima contenute nella L. 194/1978, ed è procedibile d'ufficio.
Che pena rischia chi provoca un aborto senza il consenso della donna?
La reclusione da 4 a 8 anni (art. 593-ter, comma 1, c.p.). Se ne deriva la morte della donna la pena va da 8 a 16 anni, se deriva una lesione gravissima da 6 a 12 anni. Le pene aumentano se la donna è minorenne e, dalla L. 181/2025, da un terzo alla metà per gli atti di dominio in quanto donna.
Picchiare una donna incinta e causare un aborto è interruzione di gravidanza non consensuale?
Sì. Il secondo comma dell'art. 593-ter c.p. applica la reclusione da 4 a 8 anni a chi provoca l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Non serve che l'aggressore volesse l'aborto; occorre provare il nesso causale tra le lesioni e l'interruzione.
Che differenza c'è tra interruzione di gravidanza non consensuale e lesioni personali gravissime?
L'aborto della persona offesa non è più una lesione gravissima dell'art. 583 c.p.: l'interruzione cagionata con violenza rientra nell'art. 593-ter, punito da 4 a 8 anni. L'art. 583 resta applicabile alle altre conseguenze, come la perdita della capacità di procreare, con reclusione da 6 a 12 anni.
Un medico può essere accusato di interruzione di gravidanza non consensuale?
Sì, se esegue l'interruzione senza il consenso della donna o con un consenso carpito con l'inganno: il reato dell'art. 593-ter c.p. può essere commesso da chiunque. Se invece l'interruzione deriva da un errore professionale colposo, si applica l'art. 593-bis c.p., con reclusione da 3 mesi a 2 anni.
Cosa fare se si è vittima di un aborto provocato senza consenso?
Conservare cartella clinica, referti ed esami e presentare denuncia a polizia, carabinieri o Procura. Il reato è procedibile d'ufficio, quindi non c'è termine di querela. Nel procedimento si possono chiedere misure di protezione, come il divieto di avvicinamento, e costituirsi parte civile nei termini dell'art. 79 c.p.p.
L'interruzione di gravidanza non consensuale è punita anche se il fatto è colposo?
Il fatto colposo non rientra nell'art. 593-ter ma nell'art. 593-bis c.p.: reclusione da 3 mesi a 2 anni per chi cagiona per colpa l'interruzione della gravidanza, pena diminuita fino alla metà per il parto prematuro colposo, aumentata se il fatto viola le norme a tutela del lavoro.
La donna che subisce un'interruzione di gravidanza non consensuale può chiedere il risarcimento nel processo penale?
Sì. Ogni reato che cagiona un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento (art. 185 c.p.) e il danneggiato può esercitare l'azione civile nel processo penale contro imputato e responsabile civile (art. 74 c.p.p.). La costituzione di parte civile va fatta entro i termini dell'art. 79 c.p.p., a pena di decadenza.
