Diritti del detenuto
Grazia presidenziale: domanda e procedura
Questo approfondimento fa parte della guida Diritti del detenuto - arresto all'estero.
In questa guida
La grazia è il provvedimento con cui il Presidente della Repubblica condona in tutto o in parte la pena di un singolo condannato o la commuta in un'altra specie di pena (art. 87 Cost.; art. 174 c.p.). La domanda è diretta al Presidente, presentata al Ministro della giustizia e, se il condannato è detenuto, può passare dal magistrato di sorveglianza (art. 681 c.p.p.). La legge non fissa un termine per decidere.
In sintesi
- Il potere di grazia spetta al Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.) e riguarda una singola persona condannata.
- La domanda può essere firmata da 6 categorie di soggetti: condannato, prossimo congiunto, convivente, tutore, curatore, avvocato (art. 681, comma 1, c.p.p.).
- Per il detenuto o internato la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, che la trasmette al Ministro con parere motivato (art. 681, comma 2).
- La grazia può essere concessa anche senza domanda o proposta (art. 681, comma 4).
- Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, né gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.).
- Con la sentenza n. 200 del 2006 la Corte costituzionale ha chiarito che la decisione finale spetta al Presidente e che il Ministro non ha potere di veto.
Cos'è la grazia presidenziale e a cosa serve?
La grazia è un atto di clemenza individuale. L'art. 87 della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di «concedere grazia e commutare le pene»; l'art. 174 c.p. ne definisce gli effetti insieme all'indulto: la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006 (depositata il 18 maggio 2006), ne ha descritto la funzione: la grazia risponde a finalità essenzialmente umanitarie, per ragioni eccezionali, e si collega ai valori dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione sul senso di umanità della pena. Non è quindi un quarto grado di giudizio né un modo per rimettere in discussione la colpevolezza: per contestare una condanna esistono strumenti diversi, come la revisione della condanna.
La norma — art. 681, commi 1 e 4, c.p.p. (Brocardi, testo vigente)
«La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia.»
«La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato.»
Chi può presentare la domanda di grazia?
L'art. 681 c.p.p. individua tre canali: la domanda, la proposta e l'iniziativa d'ufficio.
| Canale | Chi firma | A chi si presenta | Norma |
|---|---|---|---|
| Domanda | Condannato, prossimo congiunto, convivente, tutore, curatore, avvocato | Ministro della giustizia | Art. 681, comma 1 |
| Domanda del detenuto o internato | Gli stessi soggetti | Magistrato di sorveglianza, che la trasmette al Ministro con parere motivato | Art. 681, comma 2 |
| Proposta | Presidente del consiglio di disciplina dell'istituto | Magistrato di sorveglianza | Art. 681, comma 3 |
| Iniziativa d'ufficio | Nessuna domanda necessaria | Presidente della Repubblica | Art. 681, comma 4 |
La firma dell'avvocato non è obbligatoria: il condannato o un familiare possono firmare da soli. La presenza del difensore serve però a costruire un fascicolo documentato e a coordinare la domanda con gli altri strumenti dell'esecuzione.
Come si svolge la procedura?
Se il condannato è detenuto o internato, il magistrato di sorveglianza acquisisce gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, poi trasmette tutto al Ministro con il proprio parere motivato (art. 681, comma 2). Per il condannato libero la domanda va direttamente al Ministro; secondo il commento all'articolo su Brocardi, in questo caso è il procuratore generale a svolgere l'istruttoria.
Tempi
- Presentazione della domanda al Ministro della giustizia o, per il detenuto, al magistrato di sorveglianza.
- Istruttoria: raccolta di informazioni e osservazioni del procuratore generale; parere motivato del magistrato di sorveglianza per il detenuto.
- Trasmissione degli atti al Ministro, che completa l'istruttoria e predispone il decreto.
- Decisione del Presidente della Repubblica, con controfirma ministeriale.
- Esecuzione del decreto a cura del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, con eventuale ordine di liberazione (art. 681, comma 4).
L'art. 681 c.p.p. non fissa un termine entro cui il Presidente debba decidere: la durata dipende dall'istruttoria. Il codice non prevede nemmeno che la domanda sospenda l'esecuzione, che quindi prosegue.
Chi decide davvero: Presidente o Ministro?
La sentenza n. 200/2006 della Corte costituzionale ha risolto un conflitto di attribuzione tra Presidente della Repubblica e Ministro della giustizia. La Corte ha affermato che il potere di decidere spetta al Presidente, organo super partes; il Ministro deve curare l'istruttoria e predisporre il decreto, ma non può impedire la prosecuzione del procedimento avviato dal Capo dello Stato. La controfirma ministeriale ha valore formale: attesta la completezza e la regolarità dell'istruttoria, non un assenso nel merito.
Cosa scrivere e quali documenti allegare?
La legge non prevede un modulo né un elenco di allegati. Poiché la grazia risponde a ragioni umanitarie eccezionali, la domanda è tanto più utile quanto più documenta fatti nuovi o gravi che la sentenza non poteva considerare. In pratica si allegano:
- copia della sentenza definitiva e posizione giuridica aggiornata (pena espiata, pena residua);
- documentazione sanitaria, se la domanda si fonda su condizioni di salute;
- prova del risarcimento o di iniziative riparatorie verso la persona offesa;
- relazioni sul percorso trattamentale, attività di lavoro o studio in carcere;
- documenti sulla situazione familiare (figli minori, familiari non autosufficienti).
La domanda deve spiegare perché gli strumenti ordinari non bastano. Se il condannato può accedere a una misura alternativa o alla liberazione condizionale, la grazia difficilmente è la strada più rapida.
La grazia cancella la condanna dal casellario?
No. La grazia incide sulla pena, non sulla condanna. L'art. 174 c.p. stabilisce che non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, né gli altri effetti penali della condanna. La sentenza resta e continua a produrre effetti, per esempio ai fini della recidiva.
| Istituto | Chi decide | Effetto principale | Effetti penali della condanna |
|---|---|---|---|
| Grazia | Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.) | Condono o commutazione della pena del singolo | Restano (art. 174 c.p.) |
| Indulto | Parlamento, due terzi dei componenti (art. 79 Cost.) | Condono generale della pena | Restano (art. 174 c.p.) |
| Amnistia | Parlamento, due terzi dei componenti | Estinzione del reato (art. 151 c.p.) | Cessano con l'amnistia propria |
| Riabilitazione | Tribunale di sorveglianza (art. 683 c.p.p.) | Estinzione di pene accessorie ed effetti penali (art. 178 c.p.) | Cessano, salvo diversa previsione |
Per eliminare gli effetti penali occorre la riabilitazione, chiedibile quando sono trascorsi almeno 3 anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena principale (8 per i recidivi dei capoversi dell'art. 99 c.p., 10 per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza), con prova di buona condotta effettiva e costante (art. 179 c.p.). Sugli istituti di clemenza generale si rinvia alla scheda su indulto e amnistia.
Si può chiedere la grazia prima di iniziare a scontare la pena?
Sì, purché ci sia una condanna. L'art. 681 parla di «condannato» e prevede la presentazione al magistrato di sorveglianza solo per chi è detenuto o internato: chi è libero, per esempio perché l'ordine di esecuzione è sospeso, presenta la domanda al Ministro. La grazia può anche essere sottoposta a condizioni; in tal caso si applica l'art. 672, comma 5, c.p.p., che sospende l'esecuzione fino al termine fissato nel decreto o, in mancanza, fino al quarto mese dalla pubblicazione.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un condannato in via definitiva a una pena medio-lunga, detenuto, sviluppa dopo la sentenza una patologia grave. La difesa verifica prima gli strumenti ordinari, come il rinvio dell'esecuzione e la detenzione domiciliare, e in parallelo prepara una domanda di grazia indirizzata al Presidente e depositata al magistrato di sorveglianza, con documentazione clinica, prova del risarcimento alla persona offesa e relazioni dell'istituto. Un esito possibile è un parere favorevole del magistrato e un decreto di commutazione o riduzione della pena; un altro è il rigetto, che non preclude una nuova domanda fondata su fatti sopravvenuti.
Errori da evitare
- Usare la domanda di grazia per contestare la colpevolezza: la finalità è umanitaria e una domanda impostata come un appello ha poche possibilità di accoglimento.
- Presentare la domanda senza documenti: il parere del magistrato di sorveglianza si forma sugli elementi acquisiti, e un fascicolo vuoto produce un parere generico.
- Rinunciare alle misure alternative in attesa della grazia: la domanda non sospende l'esecuzione e non ha un termine di risposta.
- Confondere grazia e riabilitazione: dopo la grazia la condanna resta nel casellario con i suoi effetti penali.
Per le altre tutele durante l'esecuzione, dai colloqui alle misure alternative, si può consultare la guida sui diritti del detenuto.
Domande frequenti
Come si fa la domanda di grazia al Presidente della Repubblica?
Si redige una domanda indirizzata al Presidente della Repubblica e la si presenta al Ministro della giustizia (art. 681, comma 1, c.p.p.). Se il condannato è detenuto o internato, può essere depositata al magistrato di sorveglianza, che raccoglie gli elementi utili e la trasmette al Ministro con parere motivato.
Chi può presentare la domanda di grazia per un condannato?
Possono firmarla il condannato, un prossimo congiunto, il convivente, il tutore, il curatore o un avvocato (art. 681, comma 1, c.p.p.). Esiste anche la proposta del presidente del consiglio di disciplina dell'istituto, e il Presidente della Repubblica può concedere la grazia senza alcuna domanda (art. 681, commi 3 e 4).
Quanto tempo ci vuole per ottenere una risposta sulla domanda di grazia?
Nessuna norma fissa un termine: l'art. 681 c.p.p. regola chi presenta la domanda e come si svolge l'istruttoria, non la durata. I tempi dipendono dalla raccolta delle informazioni, dal parere del magistrato di sorveglianza e dall'esame ministeriale. Nel frattempo la pena continua a essere eseguita.
La grazia cancella la condanna dal casellario giudiziale?
No. Per l'art. 174 c.p. la grazia condona o commuta la pena ma non estingue le pene accessorie, salvo diversa previsione del decreto, né gli altri effetti penali della condanna. Per eliminarli serve la riabilitazione (art. 178 c.p.), chiedibile di regola dopo 3 anni dall'esecuzione o estinzione della pena.
Che differenza c'è tra grazia, amnistia e indulto?
La grazia è individuale e la concede il Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.). Amnistia e indulto sono generali e richiedono una legge approvata dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera (art. 79 Cost.). L'amnistia estingue il reato; indulto e grazia incidono solo sulla pena (artt. 151 e 174 c.p.).
Serve un avvocato per chiedere la grazia presidenziale?
Non è obbligatorio: l'art. 681 c.p.p. consente la firma al condannato, a un prossimo congiunto, al convivente, al tutore o al curatore, oltre che all'avvocato. Il difensore è utile per documentare le ragioni umanitarie e coordinare la domanda con misure alternative, rinvio dell'esecuzione o altri strumenti.
Quali documenti allegare alla domanda di grazia?
La legge non prevede allegati obbligatori. Di solito si allegano sentenza definitiva e posizione giuridica, documentazione sanitaria se rilevante, prova del risarcimento alla persona offesa, relazioni sul percorso in istituto e documenti familiari. La Corte costituzionale (sent. 200/2006) collega la grazia a ragioni umanitarie eccezionali.
Si può chiedere la grazia se non si è ancora iniziato a scontare la pena?
Sì, se c'è una condanna. L'art. 681 c.p.p. riguarda il condannato: chi non è detenuto presenta la domanda al Ministro della giustizia, mentre il passaggio dal magistrato di sorveglianza è previsto per detenuti e internati. La domanda però non sospende l'ordine di esecuzione.
Fonti
- Codice di procedura penale, art. 681 – Provvedimenti relativi alla grazia (Brocardi)
- Corte costituzionale, sentenza n. 200/2006 (conflitto di attribuzione sul potere di grazia)
- Costituzione, art. 87 (Brocardi)
- Codice penale, art. 174 – Indulto e grazia (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 672 (Brocardi)
- Codice penale, artt. 178 e 179 – Riabilitazione (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 683 – Riabilitazione (Brocardi)
- Costituzione, art. 79 (Brocardi)
Approfondimenti
- Guida completa: Diritti del detenuto - arresto all'estero
- Indulto e amnistia: quando si applicano
- Estinzione della pena per decorso del tempo
- Ordine di esecuzione sospeso: i 30 giorni dell'art. 656
- Revisione della condanna art. 629 c.p.p.
- Estradizione passiva: quando l'Italia consegna uno straniero
- Tutte le guide: Diritti del detenuto
