Reati contro il patrimonio e la fede pubblica
Impiego di denaro illecito art. 648-ter
In questa guida
- Cos'è il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita?
- Che pena si rischia per impiego di denaro illecito?
- Che differenza c'è tra riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio?
- Investire in un'attività commerciale soldi di provenienza sospetta è reato?
- Chi riceve un finanziamento da un socio rischia l'accusa di reimpiego?
- Cosa succede se la Guardia di Finanza sequestra i beni e quando scatta la confisca?
- Come ci si difende dall'accusa di non conoscere l'origine illecita del denaro?
- Domande frequenti
- Fonti
L'art. 648-ter c.p. punisce chi, senza aver concorso nel reato d'origine e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro; in caso di condanna la confisca del profitto è obbligatoria (art. 648-quater c.p.).
In sintesi
- Reclusione da 4 a 12 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro se il denaro proviene da delitto (art. 648-ter, comma 1, c.p.).
- Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 2.500 a 12.500 euro se proviene da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi (comma 2).
- La pena aumenta se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e diminuisce nei fatti di particolare tenuità (commi 3 e 4).
- Il reato è residuale: si applica solo se il fatto non integra già ricettazione (art. 648) o riciclaggio (art. 648-bis) e se l'autore non ha concorso nel reato d'origine.
- Basta la consapevolezza, anche generica, della provenienza delittuosa dei capitali (Cass. Sez. II n. 14215/2025).
- Contro il sequestro disposto nelle indagini la richiesta di riesame va presentata entro 10 giorni (art. 324 c.p.p.).
Cos'è il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita?
È il delitto di chi investe capitali di origine criminale nell'economia legale: acquista quote di una società, finanzia un'attività commerciale, compra immobili da mettere a reddito, alimenta un'impresa con liquidità di provenienza delittuosa. La norma, introdotta nel 1990 e più volte riscritta, è stata modificata da ultimo dal D.Lgs. 195/2021, che l'ha estesa ai proventi di alcune contravvenzioni.
La norma — art. 648-ter, comma 1, c.p. (Brocardi, testo vigente)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La formula iniziale contiene una doppia clausola di riserva. Chi ha commesso o concorso a commettere il reato d'origine non risponde dell'art. 648-ter, ma eventualmente di autoriciclaggio. E se l'impiego è preceduto da una ricezione o da una sostituzione già punibili come ricettazione o riciclaggio, il reimpiego successivo resta assorbito: la Cassazione lo considera un post factum non punibile (Cass. Sez. II n. 4800/2010).
La nozione di attività economiche o finanziarie è ampia: comprende le attività produttive, lo scambio e la distribuzione di beni sul mercato e ogni attività riconducibile agli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. (Cass. Sez. II n. 33076/2016). Non conta che l'attività richieda l'iscrizione a un albo (Cass. Sez. II n. 3026/2017), né che sia lecita o svolta professionalmente, né che l'impiego abbia connotazioni dissimulatorie (Cass. Sez. II n. 9026/2014).
Che pena si rischia per impiego di denaro illecito?
| Ipotesi | Pena |
|---|---|
| Denaro o beni provenienti da delitto (comma 1) | Reclusione da 4 a 12 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro |
| Provenienza da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi (comma 2) | Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 2.500 a 12.500 euro |
| Fatto commesso nell'esercizio di un'attività professionale (comma 3) | Pena aumentata |
| Fatto di particolare tenuità, come previsto dall'art. 648, comma 4 (comma 4) | Pena diminuita |
L'ultimo comma rinvia all'art. 648, ultimo comma: il reato sussiste anche se l'autore del delitto d'origine non è imputabile o non è punibile, o se manca una condizione di procedibilità per quel delitto. Con un minimo edittale di 4 anni non sono applicabili né la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p., soglia di 2 anni nel minimo) né la messa alla prova (art. 168-bis c.p., soglia di 4 anni nel massimo).
Che differenza c'è tra riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio?
I quattro delitti del capo dedicato alla ricettazione e al riciclaggio si distinguono per chi agisce e per cosa fa con il denaro. Rispetto alla ricettazione, l'art. 648-ter ha un elemento specializzante: l'impiego in attività economiche, ulteriore rispetto alla semplice ricezione (Cass. Sez. II n. 25828/2007).
| Reato | Chi lo commette | Condotta | Pena base |
|---|---|---|---|
| Ricettazione (art. 648) | Terzo estraneo al reato d'origine | Acquista, riceve od occulta a fine di profitto | Reclusione da 2 a 8 anni |
| Riciclaggio (art. 648-bis) | Terzo estraneo | Sostituisce, trasferisce o compie operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza | Reclusione da 4 a 12 anni |
| Impiego (art. 648-ter) | Terzo estraneo, fuori dai casi precedenti | Impiega in attività economiche o finanziarie | Reclusione da 4 a 12 anni |
| Autoriciclaggio (art. 648-ter.1) | Autore o concorrente del delitto d'origine | Impiega, sostituisce o trasferisce in modo da ostacolare concretamente l'identificazione | Reclusione da 2 a 8 anni |
Per l'autoriciclaggio la giurisprudenza richiede un quid pluris che mostri l'attitudine dissimulatoria della condotta (Cass. Sez. V n. 38919/2019), e la legge esclude la punibilità quando i beni sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale (art. 648-ter.1, comma 5). Nell'art. 648-ter, invece, la finalità dissimulatoria non è richiesta. Quando i capitali attraversano più giurisdizioni, i profili si intrecciano con quelli del riciclaggio transnazionale.
Investire in un'attività commerciale soldi di provenienza sospetta è reato?
Lo è se chi investe sa, anche in modo generico, che il denaro proviene da un delitto. Il dolo consiste nella coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile capitali illeciti, unita alla consapevolezza, anche solo generica, della loro provenienza delittuosa (Cass. Sez. II n. 14215/2025). Non serve conoscere il reato preciso, la data o la vittima. Il semplice sospetto non accompagnato da questa consapevolezza non basta, ma l'accusa lo ricostruisce spesso da indizi: capitali in contanti non giustificati, apportatori senza redditi dichiarati, prezzi fuori mercato, schermi societari esteri.
Chi invece attribuisce fittiziamente a un altro la titolarità di denaro o beni per agevolare ricettazione, riciclaggio o impiego risponde di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p., reclusione da 2 a 6 anni), salvo che il fatto costituisca più grave reato. È la contestazione tipica per il prestanome che figura come socio o titolare di un'impresa finanziata con capitali altrui.
Chi riceve un finanziamento da un socio rischia l'accusa di reimpiego?
Il rischio esiste quando l'amministratore che riceve e impiega nella società il finanziamento conosce l'origine delittuosa dei fondi. La società che incassa è il luogo dell'impiego; l'amministratore che decide di usare quei fondi nell'attività è l'autore tipico. Se il socio finanziatore è anche l'autore del reato d'origine, per lui la contestazione sarà l'autoriciclaggio.
La difesa dell'amministratore passa dalla documentazione dei controlli fatti al momento dell'apporto: tracciabilità bancaria dei fondi, provenienza dichiarata e coerente con il profilo del socio, delibere e contratti di finanziamento, verifiche dei professionisti obbligati alla normativa antiriciclaggio. Gli obblighi e i reati dei professionisti coinvolti sono descritti nella pagina sui reati della normativa antiriciclaggio.
Cosa succede se la Guardia di Finanza sequestra i beni e quando scatta la confisca?
Nelle indagini il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.). La Guardia di Finanza esegue il decreto su conti, quote, immobili e aziende. Contro il sequestro si può chiedere il riesame entro 10 giorni dall'esecuzione o dalla conoscenza; il tribunale decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti (art. 324 c.p.p.).
In caso di condanna o patteggiamento per l'art. 648-ter la confisca del prodotto o del profitto è sempre ordinata, salvo che i beni appartengano a persone estranee al reato; se non è possibile, si confiscano somme e beni per un valore equivalente, anche se detenuti per interposta persona (art. 648-quater c.p.). L'art. 648-ter rientra inoltre tra i reati per cui è prevista la confisca in casi particolari dell'art. 240-bis c.p., che colpisce i beni di cui il condannato non giustifica la provenienza e che risultano di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica. Quando il sequestro colpisce un'impresa, possono entrare in gioco anche il controllo giudiziario e l'amministrazione giudiziaria.
Tempi
- Esecuzione del decreto di sequestro preventivo da parte della polizia giudiziaria (art. 321 c.p.p.).
- Richiesta di riesame: entro 10 giorni dall'esecuzione o dalla conoscenza del sequestro (art. 324, comma 1, c.p.p.).
- Decisione del tribunale del riesame: entro 10 giorni dalla ricezione degli atti (art. 324, comma 5, c.p.p.).
- Avviso di conclusione delle indagini: 20 giorni per memorie, documenti e interrogatorio (art. 415-bis c.p.p.).
Come ci si difende dall'accusa di non conoscere l'origine illecita del denaro?
La difesa lavora su tre piani. Il primo è il reato presupposto: l'accusa deve indicare da quale delitto provengono i capitali, anche senza una sentenza definitiva su quel reato; se la provenienza resta indeterminata, la contestazione è fragile. Il secondo è la consapevolezza: occorre dimostrare che, con le informazioni disponibili al momento dell'investimento, l'origine delittuosa non era riconoscibile, producendo i controlli fatti e le ragioni commerciali dell'operazione. Il terzo è la qualificazione: se l'indagato ha partecipato al reato d'origine, l'art. 648-ter non si applica; se l'impiego segue una ricettazione o un riciclaggio già consumati, resta assorbito.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un ristoratore accetta l'ingresso in società di un nuovo socio che versa 200.000 euro in più tranche, alcune da conti esteri. Due anni dopo il socio è indagato per bancarotta in un'altra società e la procura contesta al ristoratore l'impiego di denaro illecito, con sequestro delle quote.
La difesa presenta riesame contestando il fumus sulla consapevolezza: il finanziamento era regolato da contratto, tracciato e verificato dal professionista incaricato, a un prezzo coerente con il valore dell'azienda. L'esito possibile è la riduzione del sequestro o la sua revoca, mentre il merito resta da decidere all'esito delle indagini.
Errori da evitare
- Restituire in fretta i fondi al socio dopo l'avvio delle indagini: l'operazione può essere letta come nuovo trasferimento e aggravare la posizione.
- Lasciar decorrere i 10 giorni senza chiedere il riesame: il vincolo sui beni resta e si perde il primo controllo del giudice sul fumus.
- Non conservare contratti, bonifici e verifiche antiriciclaggio del momento dell'apporto: la buona fede si dimostra solo con documenti coevi.
- Intestare quote o beni a familiari dopo la notizia dell'indagine: può integrare il trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) e la confisca colpisce comunque i beni per interposta persona.
Per il quadro dei reati vicini si rinvia alla sezione sui reati contro il patrimonio; per i beni situati in un altro Stato UE, alla pagina sulla confisca riconosciuta nell'Unione europea.
Domande frequenti
Cos'è il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsto dall'art. 648-ter?
È il delitto di chi, senza aver concorso nel reato d'origine e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità provenienti da delitto. L'art. 648-ter c.p. punisce l'investimento di capitali illeciti nell'economia legale, per esempio in quote societarie, imprese o immobili a reddito.
Che pena si rischia per impiego di denaro illecito ai sensi dell'art. 648-ter?
La reclusione da 4 a 12 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro. Se il denaro proviene da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, la pena è da 2 a 6 anni. Aumenta per chi agisce nell'esercizio di un'attività professionale.
Che differenza c'è tra riciclaggio, reimpiego di denaro illecito e autoriciclaggio?
Il riciclaggio (art. 648-bis c.p.) punisce il terzo che sostituisce o trasferisce denaro ostacolandone l'origine; il reimpiego (art. 648-ter) il terzo che lo investe in attività economiche; l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) l'autore del reato d'origine che impiega i proventi in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione. Pene base: 4-12, 4-12 e 2-8 anni.
Investire in un'attività commerciale soldi di provenienza sospetta è reato?
È reato se chi investe è consapevole, anche solo genericamente, che il denaro proviene da un delitto (Cass. Sez. II n. 14215/2025). Il semplice sospetto non basta, ma l'accusa può desumere la consapevolezza da indizi come contanti non giustificati, prezzi fuori mercato o schermi societari. La pena prevista dall'art. 648-ter c.p. è da 4 a 12 anni.
Chi riceve un finanziamento da un socio rischia l'accusa di reimpiego di denaro illecito?
Sì, se l'amministratore che impiega i fondi nella società conosce la loro origine delittuosa. Se il socio finanziatore ha commesso il reato d'origine, per lui si ipotizza l'autoriciclaggio. La difesa si fonda su documenti coevi: contratto di finanziamento, tracciabilità bancaria, verifiche antiriciclaggio e coerenza dell'apporto con il profilo del socio.
Cosa fare se la Guardia di Finanza sequestra i beni per impiego di denaro illecito?
Si può chiedere il riesame del sequestro preventivo entro 10 giorni dall'esecuzione o dalla conoscenza del provvedimento (art. 324 c.p.p.); il tribunale decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti. Nel riesame si contestano il fumus del reato, la consapevolezza della provenienza e la proporzione tra beni sequestrati e profitto ipotizzato.
Per l'impiego di denaro di provenienza illecita è prevista la confisca dei beni?
Sì. Con la condanna o il patteggiamento la confisca del prodotto o del profitto è obbligatoria e, se non possibile, si confiscano beni di valore equivalente, anche per interposta persona (art. 648-quater c.p.). È applicabile anche la confisca dell'art. 240-bis c.p. sui beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato.
Come ci si difende dall'accusa di non conoscere l'origine illecita del denaro investito?
Dimostrando che al momento dell'investimento l'origine delittuosa non era riconoscibile: contratti, bonifici tracciati, verifiche svolte e ragioni commerciali dell'operazione. La difesa verifica anche che l'accusa individui il delitto d'origine e che la qualificazione sia corretta, perché l'art. 648-ter c.p. non si applica a chi ha concorso nel reato presupposto.
Fonti
- Codice penale, art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Brocardi)
- Codice penale, art. 648 - Ricettazione (Brocardi)
- Codice penale, art. 648-bis - Riciclaggio (Brocardi)
- Codice penale, art. 648-ter.1 - Autoriciclaggio (Brocardi)
- Codice penale, art. 648-quater - Confisca (Brocardi)
- Codice penale, art. 240-bis - Confisca in casi particolari (Brocardi)
- Codice penale, art. 512-bis - Trasferimento fraudolento di valori (Brocardi)
- Codice penale, art. 131-bis - Particolare tenuità del fatto (Brocardi)
- Codice penale, art. 168-bis - Messa alla prova (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 321 - Sequestro preventivo (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 324 - Riesame del sequestro (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 415-bis - Avviso di conclusione delle indagini (Brocardi)
