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Incidente con auto a guida autonoma o ADAS: chi risponde
In questa guida
- Chi risponde penalmente di un incidente con un'auto a guida autonoma?
- Che differenza c'è tra guida assistita e guida autonoma?
- Il conducente è responsabile se il cruise control adattivo era attivo?
- Che pene rischia il conducente dopo un incidente con ADAS inserito?
- Il costruttore di un'auto con ADAS può essere indagato?
- Un difetto della frenata automatica può escludere la colpa del conducente?
- I dati registrati dall'auto possono essere usati come prova?
- Cosa fare dopo un incidente con l'Autopilot o un altro assistente inserito?
- Chi è al volante di un'auto con guida assistita può usare il telefono?
- Domande frequenti
- Fonti
Con i sistemi di assistenza alla guida (ADAS) risponde di regola il conducente: il Codice della strada gli impone di «conservare sempre il controllo» del veicolo (art. 141, comma 2) e, se l'incidente è mortale, l'accusa è di omicidio stradale (art. 589-bis c.p., reclusione da 2 a 7 anni). Il costruttore risponde solo se un difetto del sistema ha causato l'evento.
In sintesi
- Al settembre 2026 il Codice della strada vigente non disciplina la guida automatizzata: presuppone sempre un conducente umano che mantiene il controllo del mezzo.
- L'omicidio stradale base è punito con la reclusione da 2 a 7 anni; con eccesso di velocità, semaforo rosso o sorpasso vietato da 5 a 10 anni.
- L'uso del telefono al volante resta vietato anche con l'assistente attivo: sanzione da 250 a 1.000 euro e sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
- Dal 7 luglio 2024 le auto di nuova immatricolazione nell'UE montano il registratore di dati di evento (Reg. UE 2019/2144, art. 6).
- Un difetto tecnico esclude la responsabilità del conducente solo se è stato da solo sufficiente a causare l'evento (art. 41, comma 2, c.p.).
- Se l'evento non è conseguenza esclusiva della condotta del conducente, la pena dell'omicidio stradale è diminuita fino alla metà (art. 589-bis, comma 7).
Chi risponde penalmente di un incidente con un'auto a guida autonoma?
La responsabilità penale è personale: non risponde «l'auto» né il software, ma una persona fisica alla quale si possa rimproverare una condotta colposa. Nel diritto italiano vigente al settembre 2026 questa persona è, in primo luogo, chi siede al posto di guida. L'art. 141, comma 2, del Codice della strada stabilisce che «il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza». Nessuna norma in vigore sospende questo obbligo quando è inserito un sistema di assistenza.
La guida senza conducente, in Italia, è ammessa solo nella sperimentazione autorizzata dal D.M. 28 febbraio 2018, n. 70 («Smart Road»). Anche lì l'art. 10 del decreto richiede un supervisore in grado di passare in ogni momento dalla modalità automatica a quella manuale. Il testo base del nuovo Codice della strada (delega della L. 25 novembre 2024, n. 177), in consultazione pubblica fino al 13 settembre 2026, introduce il «veicolo automatizzato» e la figura del «controllore», responsabile della circolazione anche in modalità automatizzata. Si tratta di un testo non ancora approvato e non in vigore.
Che differenza c'è tra guida assistita e guida autonoma?
La distinzione tecnica più usata è quella dei livelli di automazione (da 0 a 5). Ai fini penali conta una distinzione più semplice: se il sistema aiuta il conducente, che resta tenuto a sorvegliare la strada, oppure se sostituisce il conducente nell'intera attività di guida. Il cruise control adattivo, il mantenimento di corsia, la frenata automatica d'emergenza e l'adattamento intelligente della velocità sono sistemi di assistenza: il conducente conserva ogni dovere di attenzione e di intervento.
| Situazione | Norma di riferimento | Chi guida per la legge | Posizione del produttore |
|---|---|---|---|
| ADAS (cruise adattivo, mantenimento corsia, frenata d'emergenza) | Art. 141 C.d.S.; Reg. UE 2019/2144 | Il conducente, che deve sorvegliare e intervenire | Risponde solo per un difetto causale e colposo |
| Sperimentazione su strada autorizzata | D.M. 70/2018, art. 10 | Il supervisore a bordo, pronto a riprendere il controllo | Il richiedente l'autorizzazione assume obblighi di sicurezza e assicurativi |
| Guida automatizzata senza supervisione | Bozza del nuovo Codice della strada (settembre 2026, non in vigore) | Nella bozza, il «controllore» | Da definire nel testo definitivo |
Il punto difensivo decisivo, quindi, non è il nome commerciale del sistema («autopilot», «pilota automatico»), ma le istruzioni d'uso e i limiti dichiarati dal costruttore: se il manuale impone di tenere le mani sul volante e gli occhi sulla strada, il conducente che si affida al sistema oltre quei limiti viola una regola cautelare.
Il conducente è responsabile se il cruise control adattivo era attivo?
Sì, nella generalità dei casi. Il cruise control adattivo regola velocità e distanza, ma non esonera il conducente dall'obbligo di regolare la velocità secondo le condizioni della strada e del traffico (art. 141, comma 1, C.d.S.) né da quello di arrestare tempestivamente il veicolo «dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile» (comma 2). Il delitto colposo, secondo l'art. 43 c.p., si realizza anche per «inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»: l'affidamento acritico all'automatismo può integrare negligenza.
La difesa può invece valorizzare circostanze concrete: il sistema ha reagito in modo anomalo e imprevedibile, il conducente è intervenuto appena percepito il pericolo, il tempo di reazione disponibile era inferiore a quello tecnicamente necessario.
La norma — art. 589-bis, comma 1, c.p. (testo vigente, Brocardi)
«Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.»
Che pene rischia il conducente dopo un incidente con ADAS inserito?
| Ipotesi | Norma | Pena |
|---|---|---|
| Omicidio stradale base | Art. 589-bis, comma 1, c.p. | Reclusione da 2 a 7 anni |
| Omicidio stradale con eccesso di velocità, semaforo rosso, inversione o sorpasso vietati | Art. 589-bis, comma 5, c.p. | Reclusione da 5 a 10 anni |
| Omicidio stradale con tasso alcolemico oltre 1,5 g/l o sotto effetto di stupefacenti | Art. 589-bis, comma 2, c.p. | Reclusione da 8 a 12 anni |
| Morte di più persone o morte e lesioni | Art. 589-bis, comma 8, c.p. | Aumento fino al triplo, massimo 18 anni |
| Lesioni stradali gravi o gravissime | Art. 590-bis, comma 1, c.p. | Da 3 mesi a 1 anno (gravi); da 1 a 3 anni (gravissime); a querela nell'ipotesi base |
| Omicidio colposo non stradale (ipotesi per chi ha progettato il sistema) | Art. 589, comma 1, c.p. | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
| Fuga dopo incidente con feriti | Art. 189, comma 6, C.d.S. | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
| Omissione di soccorso | Art. 189, comma 7, C.d.S. | Reclusione da 1 a 3 anni |
L'art. 589-bis, comma 7, prevede una diminuzione della pena fino alla metà quando l'evento non è conseguenza esclusiva dell'azione o omissione del colpevole.
Il costruttore di un'auto con ADAS può essere indagato?
Possono essere indagate le persone fisiche che, nell'organizzazione del costruttore o dei fornitori del sistema, avevano il dovere di progettare, collaudare o correggere la funzione difettosa. L'accusa deve dimostrare tre elementi: un difetto riconoscibile secondo lo stato delle conoscenze tecniche, la violazione di una regola di prudenza o di una norma tecnica, e il nesso causale tra quel difetto e l'evento.
Quanto alla qualificazione, l'omicidio stradale dell'art. 589-bis richiede la violazione di norme sulla circolazione stradale, che si rivolgono tipicamente a chi circola. Per chi progetta un sistema l'ipotesi più lineare è l'omicidio colposo comune dell'art. 589 c.p. (da 6 mesi a 5 anni).
Le indagini sul produttore hanno spesso una dimensione estera: i dati telemetrici possono trovarsi su server fuori dall'Italia. Per l'acquisizione valgono gli strumenti di cooperazione descritti nella pagina sulle prove elettroniche e dati cloud acquisiti dall'estero.
Un difetto della frenata automatica può escludere la colpa del conducente?
Può escluderla, ma solo a condizioni rigorose. L'art. 41, comma 2, c.p. stabilisce che le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità «quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento». Una frenata fantasma improvvisa, che provoca un tamponamento senza che il conducente potesse prevederla o contrastarla, può rientrare in questa ipotesi. Una mancata frenata automatica davanti a un ostacolo visibile, invece, di regola non esclude la colpa: il conducente doveva frenare comunque, perché il sistema è un ausilio e non un sostituto.
Quando il difetto concorre con un errore del conducente, la responsabilità resta, ma il concorso di cause entra nella determinazione della pena (art. 589-bis, comma 7) e nel riparto del risarcimento con il produttore.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
In autostrada, con cruise control adattivo e mantenimento di corsia attivi, un'auto tampona un furgone fermo in coda: il conducente del furgone muore. La procura contesta l'omicidio stradale al conducente dell'auto, che sostiene di aver confidato nella frenata automatica.
La difesa chiede di partecipare all'accertamento tecnico sul registratore di dati di evento e fa emergere che la frenata d'emergenza si è disattivata pochi secondi prima dell'urto, senza segnalazione visibile, e che il conducente ha frenato manualmente con un ritardo compatibile con i tempi di percezione. Esito possibile: il riconoscimento di un concorso di cause con la diminuzione prevista dal comma 7, oppure, se la consulenza dimostra che l'urto era inevitabile anche con una reazione pronta, l'esclusione della colpa e l'apertura di una verifica sulla responsabilità di chi ha progettato il sistema.
I dati registrati dall'auto possono essere usati come prova?
Sì. Il Regolamento (UE) 2019/2144, art. 6, rende obbligatorio il registratore di dati di evento: per le auto di nuovo tipo omologate dal 6 luglio 2022 e per tutte quelle di nuova immatricolazione dal 7 luglio 2024. Il dispositivo registra, nel periodo immediatamente precedente, durante e dopo una collisione, la velocità, la frenata, la posizione e l'inclinazione del veicolo e lo stato e la frequenza di attivazione dei sistemi di sicurezza. Il regolamento prevede che i dati siano anonimizzati e resi disponibili alle autorità nazionali ai fini dell'analisi dell'incidente.
Nel processo penale la centralina viene sequestrata e i dati vengono estratti con un accertamento tecnico. Se l'operazione altera lo stato del supporto, si applica l'art. 360 c.p.p.: il pubblico ministero deve avvisare senza ritardo l'indagato, la persona offesa e i difensori, che possono nominare consulenti, assistere e formulare osservazioni e riserve. L'indagato può formulare riserva di incidente probatorio prima del conferimento dell'incarico.
Cosa fare dopo un incidente con l'Autopilot o un altro assistente inserito?
Tempi
- Subito: fermarsi e prestare assistenza ai feriti (art. 189, comma 1, C.d.S.); la fuga con feriti è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
- Nelle prime ore: non aggiornare il software, non reimpostare il veicolo e non cancellare dati dall'app collegata; annotare quali sistemi erano attivi e quali avvisi sono comparsi.
- Prima dell'accertamento tecnico sui dati: nominare un difensore e un consulente tecnico, per partecipare all'estrazione ai sensi dell'art. 360 c.p.p. e valutare la riserva di incidente probatorio.
- Entro 3 mesi dalla notizia del fatto: termine per la querela della persona offesa nelle lesioni stradali procedibili a querela (art. 124 c.p.).
Sulle conseguenze dell'uso del telefono al volante in caso di evento mortale si veda la pagina sull'omicidio stradale e il cellulare alla guida; per i mezzi leggeri, quella sull'incidente con monopattino.
Chi è al volante di un'auto con guida assistita può usare il telefono?
No. L'art. 173, comma 2, C.d.S. vieta durante la marcia l'uso di smartphone, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante; sono ammessi solo vivavoce e auricolare. La sanzione è da 250 a 1.000 euro con sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi; in caso di nuova violazione entro due anni, da 350 a 1.400 euro e sospensione da 1 a 3 mesi. La norma non prevede eccezioni per i veicoli con ADAS.
Errori da evitare
- Aggiornare il software dell'auto dopo l'incidente: si rischia di perdere o alterare dati utili alla difesa e di esporsi a contestazioni sulla genuinità della prova.
- Rinunciare a partecipare all'accertamento tecnico sulla centralina: se è irripetibile, il risultato entra nel fascicolo del dibattimento senza possibilità di ripeterlo.
- Impostare la difesa solo sul difetto del sistema senza una consulenza cinematica: il giudice verifica comunque se il conducente poteva evitare l'urto.
- Dichiarare a verbale di essersi affidati completamente all'automatismo: equivale ad ammettere la violazione dell'obbligo di controllo dell'art. 141 C.d.S.
Gli altri profili penali delle tecnologie digitali sono raccolti nella sezione crypto, DeFi e reati informatici; le domande ricorrenti sui reati della circolazione sono nelle FAQ sui reati stradali.
Domande frequenti
Chi risponde penalmente di un incidente causato da un'auto a guida autonoma?
Risponde di regola il conducente, perché l'art. 141 del Codice della strada gli impone di conservare sempre il controllo del veicolo e nessuna norma vigente al settembre 2026 lo esonera. Il produttore, tramite le persone fisiche responsabili, risponde solo se un difetto colposo del sistema ha causato l'incidente.
Il conducente è responsabile se l'incidente avviene con il cruise control adattivo attivo?
Sì, nella generalità dei casi. Il cruise control adattivo è un sistema di assistenza: il conducente deve comunque regolare la velocità e fermarsi davanti a ostacoli prevedibili (art. 141 C.d.S.). La colpa può essere esclusa solo se un malfunzionamento imprevedibile è stato da solo sufficiente a causare l'evento (art. 41 c.p.).
Il costruttore di un'auto con sistemi ADAS può essere indagato per omicidio stradale?
Possono essere indagate le persone fisiche che hanno progettato o validato il sistema difettoso, se il difetto ha causato l'incidente. Poiché l'art. 589-bis c.p. richiede la violazione di norme sulla circolazione, per chi progetta l'ipotesi più lineare è spesso l'omicidio colposo comune dell'art. 589 c.p., punito da 6 mesi a 5 anni.
Che differenza c'è tra guida assistita e guida autonoma ai fini della responsabilità penale?
Nella guida assistita il sistema aiuta e il conducente conserva ogni dovere di sorveglianza, quindi risponde degli incidenti. La guida senza supervisione umana non è disciplinata dal Codice della strada vigente al settembre 2026; è ammessa solo in sperimentazione (D.M. 70/2018) con un supervisore pronto a riprendere il controllo.
Cosa fare dopo un incidente con l'Autopilot o un altro assistente alla guida inserito?
Occorre fermarsi e soccorrere i feriti (art. 189 C.d.S.), non aggiornare né reimpostare il veicolo, annotare i sistemi attivi e gli avvisi comparsi e nominare subito difensore e consulente tecnico, così da partecipare all'estrazione dei dati della centralina prevista dall'art. 360 c.p.p. ed evitare dichiarazioni affrettate.
I dati registrati dall'auto possono essere usati come prova in un processo per incidente stradale?
Sì. Dal 7 luglio 2024 le auto nuove immatricolate nell'UE hanno il registratore di dati di evento (Reg. UE 2019/2144, art. 6), che memorizza velocità, frenata e stato dei sistemi di sicurezza. I dati si estraggono con accertamento tecnico, al quale la difesa può partecipare con un proprio consulente.
Chi sta al volante di un'auto a guida autonoma può usare il telefono senza rischiare?
No. L'art. 173 C.d.S. vieta durante la marcia l'uso di smartphone e tablet che allontanano le mani dal volante, senza eccezioni per le auto con ADAS. La sanzione va da 250 a 1.000 euro con sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi; se ne deriva un incidente mortale, la distrazione fonda l'omicidio stradale.
Un difetto del sistema di frenata automatica può escludere la colpa del conducente?
Sì, ma solo se il difetto è stato da solo sufficiente a causare l'evento (art. 41, comma 2, c.p.), come una frenata improvvisa e imprevedibile. Se il conducente poteva comunque evitare l'urto, la colpa resta; il concorso del difetto può ridurre la pena fino alla metà (art. 589-bis, comma 7).
Fonti
- Codice penale, art. 589-bis – Omicidio stradale (Brocardi)
- Codice penale, art. 589 – Omicidio colposo (Brocardi)
- Codice penale, art. 590-bis – Lesioni personali stradali (Brocardi)
- Codice penale, art. 41 – Concorso di cause (Brocardi)
- Codice penale, art. 43 – Elemento psicologico del reato (Brocardi)
- Codice della strada, art. 141 – Velocità (Brocardi)
- Codice della strada, art. 173 – Uso di apparecchi durante la guida (Brocardi)
- Codice della strada, art. 189 – Comportamento in caso di incidente (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 360 – Accertamenti tecnici non ripetibili (Brocardi)
- Rivista giuridica ACI – Reg. UE 2019/2144 e registratore di dati di evento (art. 6)
- Rivista giuridica ACI – Decreto Smart Road (D.M. 70/2018) e sperimentazione della guida automatica
- L'Automobile (ACI) – Il nuovo Codice della Strada apre alla guida autonoma (1 settembre 2026)
- PMI.it – Nuovo codice della strada 2026: delega L. 177/2024 e consultazione
