Difesa penale internazionale
Indagini su exchange esteri: come la procura ottiene i dati
In questa guida
- Come fa la procura italiana a ottenere i dati di un exchange estero?
- Un exchange con sede all'estero è obbligato a rispondere alla polizia italiana?
- Che differenza c'è tra rogatoria internazionale e ordine europeo di indagine?
- Si può congelare un conto su un exchange straniero su richiesta di un giudice italiano?
- Quanto tempo serve per ricevere i dati di un exchange estero?
- Gli exchange avvisano l'utente quando le autorità chiedono i suoi dati?
- Cosa fare se il proprio account su un exchange viene bloccato per un'indagine penale?
- Si possono contestare nel processo i dati ottenuti da un exchange estero?
- Domande frequenti
- Fonti
La procura italiana ottiene i dati di un exchange estero con un ordine europeo di indagine se la società ha sede in un altro Stato UE (Direttiva 2014/41/UE, D.Lgs. 108/2017), con una rogatoria ex art. 727 c.p.p. se la sede è fuori dall'UE, o con la collaborazione volontaria della piattaforma. Nell'UE lo Stato che riceve l'ordine decide in 30 giorni e lo esegue nei 90 successivi.
In sintesi
- Verso gli Stati UE si usa l'ordine europeo di indagine; Danimarca e Irlanda non partecipano alla Direttiva 2014/41/UE.
- Verso gli Stati extra UE si usa la rogatoria: il Ministro della giustizia la inoltra entro 30 giorni (art. 727 c.p.p.).
- Il regolamento e-evidence 2023/1543, applicabile dal 18 agosto 2026, esclude i prestatori di servizi finanziari.
- Il congelamento di fondi in un altro Stato UE segue il Regolamento (UE) 2018/1805, applicabile dal 19 dicembre 2020.
- Contro un sequestro disposto in Italia il riesame va chiesto entro 10 giorni (art. 324 c.p.p.).
- Dal 30 dicembre 2024 i prestatori di servizi per le cripto-attività operano con autorizzazione MiCAR.
Come fa la procura italiana a ottenere i dati di un exchange estero?
Il canale dipende da dove ha sede la società che gestisce la piattaforma e da quali dati servono: dati identificativi e di verifica dell'identità (KYC), indirizzi IP di accesso, storico dei depositi e dei prelievi, indirizzi dei portafogli collegati, saldi. La tabella riassume le strade possibili.
| Sede dell'exchange | Strumento | Chi decide nello Stato estero | Termini |
|---|---|---|---|
| Stato UE aderente alla Direttiva 2014/41/UE | Ordine europeo di indagine (OEI) | Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione | 30 giorni per il riconoscimento, 90 per l'esecuzione |
| Danimarca o Irlanda | Rogatoria secondo la Convenzione di assistenza giudiziaria del 1959 | Autorità indicate dalle convenzioni | Nessun termine fisso per lo Stato richiesto |
| Stato extra UE | Rogatoria internazionale (artt. 727 e ss. c.p.p.) o trattati bilaterali | Autorità centrale e giudice dello Stato richiesto | Inoltro ministeriale entro 30 giorni; poi tempi dello Stato estero |
| Qualsiasi Paese | Richiesta diretta alla piattaforma, con risposta volontaria | La società stessa, secondo la propria policy | Variabili |
Se l'exchange ha una società autorizzata in Italia, i dati detenuti nel territorio possono essere acquisiti con gli strumenti interni (ordine di esibizione, sequestro). Spesso però la società che gestisce i conti dei clienti europei ha sede in un altro Stato membro, e l'autorizzazione rilasciata lì consente di operare in tutta l'Unione. Per il reato di chi presta servizi senza autorizzazione si rinvia alla pagina sui servizi cripto senza autorizzazione MiCAR.
Un exchange con sede all'estero è obbligato a rispondere alla polizia italiana?
No, non in forza di una semplice richiesta della polizia italiana. L'obbligo nasce quando l'autorità dello Stato in cui la società ha sede riconosce l'ordine europeo di indagine o esegue la rogatoria. Fino ad allora la risposta è volontaria e dipende dalle regole interne della piattaforma e dalla legge del Paese di stabilimento, anche in materia di protezione dei dati.
Il nuovo pacchetto sulle prove elettroniche non cambia questo quadro per gli exchange. Il Regolamento (UE) 2023/1543 consente ordini di produzione rivolti direttamente ai prestatori di servizi, ma l'ambito esclude i prestatori di servizi finanziari. L'Italia ha individuato le autorità competenti con il D.Lgs. 215/2025, in vigore dal 30 gennaio 2026. Il funzionamento generale è descritto nella pagina sulle prove elettroniche e i dati cloud dall'estero.
Diverso è il circuito antiriciclaggio: i prestatori di servizi per le cripto-attività sono sottoposti alla vigilanza antiriciclaggio della Banca d'Italia e, dal 30 dicembre 2024, alle regole del Regolamento (UE) 2023/1113 sui dati che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività. Le informazioni raccolte in quel circuito possono arrivare agli inquirenti attraverso le segnalazioni e la cooperazione fra unità di informazione finanziaria.
Che differenza c'è tra rogatoria internazionale e ordine europeo di indagine?
La circolare del Ministero della giustizia del 26 ottobre 2017 definisce l'ordine europeo di indagine come l'equivalente, nella raccolta delle prove, di ciò che il mandato di arresto europeo è stato per le consegne: il superamento del sistema rogatoriale fra Stati membri.
| Aspetto | Rogatoria | Ordine europeo di indagine |
|---|---|---|
| Fondamento | Artt. 727 e ss. c.p.p., convenzioni multilaterali e bilaterali | Direttiva 2014/41/UE e D.Lgs. 108/2017 |
| Principio | Assistenza su richiesta, con ampia discrezionalità dello Stato richiesto | Mutuo riconoscimento, con motivi di rifiuto tassativi |
| Trasmissione | Tramite il Ministro della giustizia, che inoltra entro 30 giorni; trasmissione diretta nei casi previsti | Fra autorità giudiziarie |
| Termini | Non fissati per lo Stato estero | 30 giorni per decidere, 90 per eseguire |
| Rimedi in Italia quando l'Italia esegue | Secondo le regole interne dell'atto | Opposizione dell'indagato entro 5 giorni al giudice per le indagini preliminari del capoluogo di distretto (art. 13 D.Lgs. 108/2017) |
Si può congelare un conto su un exchange straniero su richiesta di un giudice italiano?
Sì. In Italia il giudice dispone il sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato o confiscabili (art. 321 c.p.p.); in caso di urgenza può provvedere il pubblico ministero, con convalida del giudice. Per eseguirlo su criptovalute custodite da un exchange in un altro Stato UE si applica il Regolamento (UE) 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Secondo la circolare ministeriale del 18 febbraio 2021, in Italia emettono il provvedimento il pubblico ministero o il giudice che lo ha disposto, e il Ministero della giustizia è l'autorità centrale.
Fuori dall'Unione il congelamento passa per la rogatoria o per i trattati bilaterali, con tempi che dipendono dallo Stato richiesto. Nel frattempo i fondi possono essere spostati: per questo le procure chiedono spesso alla piattaforma un blocco cautelativo volontario, in attesa del provvedimento formale. Le tecniche di sequestro dei portafogli sono trattate nella pagina su sequestro e confisca di criptovalute; il riconoscimento della confisca nell'UE in quella sui beni sequestrati all'estero.
Quanto tempo serve per ricevere i dati di un exchange estero?
Nessuna norma fissa la durata complessiva. I termini certi sono quelli interni alle procedure.
Tempi
- Ordine europeo di indagine: l'autorità che lo riceve ne dà notizia all'autorità di emissione (in Italia entro 7 giorni, art. 6 D.Lgs. 108/2017).
- Decisione sul riconoscimento: entro 30 giorni dalla ricezione, o prima in caso di urgenza.
- Esecuzione dell'atto: entro 90 giorni dal riconoscimento.
- Rogatoria: il Ministro della giustizia inoltra la richiesta entro 30 giorni; se non lo fa e non la blocca, l'autorità giudiziaria può trasmetterla direttamente per via diplomatica (art. 727 c.p.p.).
- Esecuzione della rogatoria: nessun termine a carico dello Stato estero.
Gli exchange avvisano l'utente quando le autorità chiedono i suoi dati?
Non esiste una regola generale. L'avviso dipende dalla policy della piattaforma, dalla legge del Paese in cui ha sede e soprattutto dall'eventuale richiesta di riservatezza dell'autorità procedente: in Italia gli atti di indagine sono coperti dal segreto fino a quando l'indagato non ne può avere conoscenza (art. 329 c.p.p.). Nei procedimenti antiriciclaggio la comunicazione al cliente di una segnalazione è vietata. Il primo segnale per l'utente è spesso il blocco del conto o la notifica di un atto, non una comunicazione della piattaforma.
Cosa fare se il proprio account su un exchange viene bloccato per un'indagine penale?
Il primo passo è capire chi ha disposto il blocco. Un blocco interno per verifiche di conformità si gestisce con la piattaforma, fornendo documentazione sulla provenienza dei fondi. Un blocco disposto da un'autorità richiede di individuare lo Stato, l'ufficio e il numero del procedimento: la piattaforma di solito indica almeno l'autorità di riferimento.
La norma — art. 324, comma 1, c.p.p., Procedimento di riesame (Brocardi)
La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro
Se il sequestro è italiano, il termine di 10 giorni decorre anche dalla conoscenza effettiva: conviene documentare la data in cui la piattaforma ha comunicato il blocco. Se il provvedimento è straniero, i rimedi si propongono nello Stato che lo ha emesso, con un difensore locale. Il quadro dei reati informatici e cripto è nella sezione crypto e reati informatici.
Si possono contestare nel processo i dati ottenuti da un exchange estero?
Sì, su tre piani. Utilizzabilità: se lo Stato estero ha posto condizioni all'uso degli atti, l'autorità giudiziaria italiana è vincolata a rispettarle (art. 729 c.p.p.), e non possono essere utilizzate le dichiarazioni sul contenuto di atti inutilizzabili. Attendibilità tecnica: formato di esportazione, fusi orari, completezza dello storico, corrispondenza fra hash delle transazioni e registro pubblico della blockchain. Attribuzione: un conto verificato con documenti altrui, un accesso da IP condivisi o un portafoglio collegato ad altri utenti indeboliscono il collegamento con l'indagato.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un indagato per frode informatica scopre dal proprio exchange, con sede in un altro Stato UE, che il conto è congelato su richiesta di un'autorità italiana. Il provvedimento non gli è stato notificato. La difesa chiede alla procura copia del decreto e individua la data in cui la piattaforma ha comunicato il blocco.
Entro 10 giorni da quella data propone riesame, sostenendo che il saldo congelato deriva da acquisti anteriori ai fatti, documentati con estratti bancari e storico degli ordini. Sul piano probatorio chiede lo storico completo degli accessi, perché l'IP attribuitogli corrisponde a una rete condivisa.
Esito possibile: dissequestro parziale della quota riferibile a fondi di provenienza documentata, con mantenimento del vincolo sul resto in attesa degli accertamenti.
Errori da evitare
- Trasferire i fondi residui su altri portafogli dopo aver saputo dell'indagine: può integrare nuovi reati e motivare misure più gravi.
- Lasciar decorrere i 10 giorni dell'art. 324 c.p.p. attendendo spiegazioni dalla piattaforma: il riesame diventa tardivo.
- Rispondere alle richieste di informazioni dell'exchange senza valutare che le risposte possono finire nel fascicolo.
- Non chiedere la documentazione completa di trasmissione: senza di essa è difficile far valere le condizioni poste dallo Stato estero.
Quando l'indagine coinvolge più giurisdizioni, la difesa va coordinata fra i Paesi interessati: il quadro è descritto nella pagina sulla difesa penale internazionale.
Domande frequenti
Come fa la procura italiana a ottenere dati da un exchange di criptovalute estero?
Con un ordine europeo di indagine se l'exchange ha sede in uno Stato UE aderente alla Direttiva 2014/41/UE, con una rogatoria ai sensi degli artt. 727 e seguenti c.p.p. se ha sede fuori dall'Unione, oppure chiedendo alla piattaforma una collaborazione volontaria. I dati tipici sono identità, indirizzi IP, depositi, prelievi e portafogli collegati.
Un exchange con sede all'estero è obbligato a rispondere alla polizia italiana?
No, una richiesta diretta della polizia italiana non lo obbliga. L'obbligo sorge quando l'autorità dello Stato di sede riconosce l'ordine europeo di indagine o esegue la rogatoria. Il Regolamento (UE) 2023/1543 sulle prove elettroniche, applicabile dal 18 agosto 2026, esclude dal suo ambito i prestatori di servizi finanziari.
Si può congelare un conto su un exchange straniero su richiesta di un giudice italiano?
Sì. Il giudice italiano dispone il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e, se l'exchange ha sede in un altro Stato UE, il provvedimento viene eseguito lì con il Regolamento (UE) 2018/1805, applicabile dal 19 dicembre 2020. Fuori dall'Unione occorre la rogatoria o un trattato bilaterale, con tempi più lunghi.
Quanto tempo serve per ricevere i dati di un exchange estero tramite rogatoria?
Non esiste un termine per lo Stato estero. L'art. 727 c.p.p. obbliga solo il Ministro della giustizia a inoltrare la richiesta entro 30 giorni. Tra Stati UE l'ordine europeo di indagine prevede invece 30 giorni per il riconoscimento e 90 per l'esecuzione, secondo il D.Lgs. 108/2017 di attuazione della Direttiva 2014/41/UE.
Gli exchange avvisano l'utente quando le autorità chiedono i suoi dati?
Non sempre e non per obbligo generale. Decidono la policy della piattaforma, la legge del Paese di sede e l'eventuale richiesta di riservatezza dell'autorità: in Italia gli atti di indagine restano segreti finché l'indagato non può conoscerli (art. 329 c.p.p.). Spesso il primo segnale è il blocco del conto.
Cosa fare se il proprio account su un exchange viene bloccato per un'indagine penale?
Occorre accertare chi ha disposto il blocco e, se si tratta di un sequestro italiano, proporre riesame entro 10 giorni dall'esecuzione o dalla conoscenza del provvedimento (art. 324 c.p.p.). Se il blocco è straniero, i rimedi vanno esperiti nello Stato che lo ha disposto. È sconsigliato spostare altri fondi nel frattempo.
Che differenza c'è tra rogatoria internazionale e ordine europeo di indagine per i dati degli exchange?
La rogatoria (artt. 727 e seguenti c.p.p.) è una richiesta di assistenza che lo Stato estero valuta con ampia discrezionalità e senza termini fissi. L'ordine europeo di indagine della Direttiva 2014/41/UE si basa sul mutuo riconoscimento, ha motivi di rifiuto limitati e termini di 30 e 90 giorni. Danimarca e Irlanda non vi partecipano.
Si possono contestare nel processo i dati ottenuti da un exchange estero?
Sì. Si possono far valere le condizioni poste dallo Stato estero all'uso degli atti, che vincolano il giudice ai sensi dell'art. 729 c.p.p., l'attendibilità tecnica dei dati esportati e l'attribuzione del conto all'indagato, ad esempio in presenza di documenti altrui, IP condivisi o portafogli usati da più persone.
Fonti
- Ministero della giustizia, Circolare 26 ottobre 2017 sull'ordine europeo di indagine penale (D.Lgs. 108/2017)
- Ministero della giustizia, Circolare 18 febbraio 2021 sul Regolamento (UE) 2018/1805
- Codice di procedura penale, art. 727 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 729 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 321 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 324 (Brocardi)
- Banca d'Italia, Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR): comunicazione
- Gazzetta Ufficiale, D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 215 (autorità competenti Reg. UE 2023/1543)
- ICT Security Magazine, E-evidence: i d.lgs. 215 e 216 del 2025 (esclusione dei prestatori di servizi finanziari)
Approfondimenti
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