Diritti del detenuto
Indulto e amnistia: quando si applicano
Questo approfondimento fa parte della guida Diritti del detenuto - arresto all'estero.
In questa guida
- Che differenza c'è tra indulto e amnistia?
- Chi decide un'amnistia o un indulto e con quale maggioranza?
- A quali reati e a quali persone si applicano?
- Qual è stato l'ultimo indulto in Italia e come funzionava?
- Come si chiede l'applicazione dell'indulto a una pena già inflitta?
- L'indulto cancella la condanna dal casellario?
- Nel 2026 è in vigore un nuovo indulto?
- Domande frequenti
- Fonti
L'amnistia estingue il reato (art. 151 c.p.), l'indulto condona in tutto o in parte la pena senza cancellare il reato né gli effetti penali della condanna (art. 174 c.p.). Entrambi richiedono una legge approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera (art. 79 Cost.) e non si applicano ai reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge.
In sintesi
- Dal 1992 amnistia e indulto richiedono una legge votata dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, articolo per articolo e nel voto finale (art. 79 Cost.).
- L'amnistia vale, salvo diversa data, per i reati commessi fino al giorno precedente il provvedimento (art. 151, comma 3, c.p.).
- L'indulto non estingue le pene accessorie, salvo diversa previsione, né gli altri effetti penali della condanna (art. 174, comma 1, c.p.).
- In caso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo il cumulo delle pene (art. 174, comma 2).
- Il giudice dell'esecuzione applica amnistia e indulto senza formalità; l'opposizione va proposta entro 15 giorni (artt. 672 e 667, comma 4, c.p.p.).
- L'indulto della L. 241/2006, in vigore dal 1° agosto 2006, prevedeva la revoca con un termine di 5 anni decorrente da quella data.
Che differenza c'è tra indulto e amnistia?
La differenza sta nell'oggetto. L'amnistia colpisce il reato: lo estingue e, se c'è già stata condanna, fa cessare l'esecuzione della pena principale e delle pene accessorie (art. 151, comma 1, c.p.). L'indulto colpisce solo la pena: la condona in tutto o in parte, o la commuta in una pena di specie diversa, ma lascia intatti il reato, le pene accessorie e gli altri effetti penali (art. 174, comma 1).
| Aspetto | Amnistia | Indulto | Grazia |
|---|---|---|---|
| Norma | Art. 151 c.p. | Art. 174 c.p. | Art. 174 c.p.; art. 681 c.p.p. |
| Oggetto | Il reato | La pena | La pena |
| Destinatari | Generale, per categorie di reati | Generale, per categorie di reati | Individuale |
| Chi la concede | Parlamento, maggioranza dei due terzi (art. 79 Cost.) | Parlamento, maggioranza dei due terzi | Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.) |
| Pene accessorie | Cessano | Restano, salvo diversa previsione | Restano, salvo diversa previsione |
| Altri effetti penali | Cessano con l'amnistia propria | Restano | Restano |
La grazia è l'unico dei tre istituti che riguarda una singola persona: la procedura è descritta nella scheda sulla grazia presidenziale.
Amnistia propria e impropria
Si parla di amnistia propria quando interviene prima della condanna definitiva e di amnistia impropria quando interviene dopo. La differenza ha conseguenze pratiche: secondo la massima di Cass. pen., Sez. I, n. 198/1993, riportata su Brocardi, l'amnistia impropria non estingue gli effetti penali della condanna, che quindi continua a contare, per esempio, ai fini della recidiva.
Chi decide un'amnistia o un indulto e con quale maggioranza?
Li decide il Parlamento con una legge speciale. L'art. 79 della Costituzione, nel testo riscritto dalla legge costituzionale n. 1 del 1992, richiede una maggioranza qualificata sia nei singoli articoli sia nella votazione finale.
La norma — art. 79 Costituzione (Brocardi, testo vigente)
«L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.»
Il quorum si calcola sui componenti, non sui presenti: servono i due terzi dell'intera Camera e dell'intero Senato. Con una soglia così alta, i provvedimenti di clemenza generale richiedono un accordo che va oltre la maggioranza di governo. Il terzo comma impedisce che l'annuncio di un'amnistia diventi un incentivo a commettere reati durante l'iter parlamentare.
A quali reati e a quali persone si applicano?
Ogni legge di clemenza fissa il proprio perimetro: tipi di reato, limiti di pena, data di commissione, esclusioni. Il codice penale detta però alcune regole generali che valgono salvo diversa previsione della legge.
| Regola | Amnistia | Indulto |
|---|---|---|
| Data dei reati | Fino al giorno precedente la data del decreto, salvo data diversa (art. 151, comma 3) | Stessa regola, richiamata dall'art. 174, comma 3 |
| Condizioni e obblighi | Possono essere imposti (art. 151, comma 4) | Possono essere imposti (art. 174, comma 3) |
| Recidivi e delinquenti abituali, professionali o per tendenza | Esclusi i recidivi dei capoversi dell'art. 99 e i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo diversa previsione (art. 151, comma 5) | Stessa esclusione, per richiamo |
| Concorso di reati | Si applica ai singoli reati per cui è concessa (art. 151, comma 2) | Si applica una sola volta, dopo il cumulo delle pene (art. 174, comma 2) |
La regola del cumulo è decisiva per chi ha più condanne: l'indulto non si somma per ogni sentenza, ma si detrae una volta sola dalla pena complessiva. Le esclusioni per recidiva qualificata, abitualità e professionalità vanno verificate sul certificato del casellario prima di presentare qualsiasi istanza.
Qual è stato l'ultimo indulto in Italia e come funzionava?
Il provvedimento di indulto generale su cui si è formata la giurisprudenza di legittimità più recente è la L. 241/2006, entrata in vigore il 1° agosto 2006. Le massime della Corte di cassazione riportate su Brocardi ne ricostruiscono alcuni tratti. Il termine di 5 anni per la revoca decorre dall'entrata in vigore della legge e non dalla data in cui il beneficio è stato applicato al singolo condannato (Cass. pen., Sez. I, n. 11344/2020). Sono esclusi i delitti aggravati dalla circostanza dell'art. 7 del D.L. 152/1991, legata al metodo mafioso (Cass. pen., Sez. I, n. 38325/2008), esclusione che vale anche per i delitti tentati (Sez. I, n. 43037/2008). Per altre categorie di reati elencate all'art. 1, comma 2, lett. b), della legge l'esclusione riguarda invece solo i delitti consumati (Sez. I, n. 8316/2010).
Chi ha beneficiato dell'indulto del 2006 e ha commesso un nuovo delitto nel quinquennio può aver subito la revoca: è un controllo da fare sul fascicolo dell'esecuzione quando si calcola la pena residua, anche in vista dell'estinzione della pena per decorso del tempo.
Come si chiede l'applicazione dell'indulto a una pena già inflitta?
Se la legge di clemenza entra in vigore quando la condanna è già definitiva, l'applicazione spetta al giudice dell'esecuzione. L'art. 672 c.p.p. rinvia alla procedura semplificata dell'art. 667, comma 4: il giudice decide senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza pubblico ministero, interessato e difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice entro 15 giorni, a pena di decadenza; in quel caso si apre il procedimento in camera di consiglio dell'art. 666, con avviso alle parti almeno 10 giorni prima dell'udienza.
Tempi
- Istanza al giudice dell'esecuzione dell'interessato o del difensore (art. 666, comma 1, c.p.p.), oppure iniziativa del pubblico ministero.
- Decisione senza formalità con ordinanza (art. 667, comma 4); nel frattempo il pubblico ministero può disporre provvisoriamente la liberazione (art. 672, comma 3).
- Opposizione entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione.
- Udienza camerale con avviso almeno 10 giorni prima; memorie fino a 5 giorni prima (art. 666, comma 3).
- Per amnistia o indulto condizionati, l'esecuzione resta sospesa fino al termine fissato dalla legge o, in mancanza, fino al quarto mese dalla pubblicazione (art. 672, comma 5).
L'art. 672, comma 4, stabilisce che amnistia e indulto vanno applicati su richiesta del condannato anche se l'esecuzione della pena è terminata. Conta, per esempio, per ricalcolare un cumulo successivo. Le questioni sul titolo esecutivo si affrontano con lo strumento descritto nella scheda sull'incidente di esecuzione.
L'indulto cancella la condanna dal casellario?
No. L'indulto, per l'art. 174 c.p., non estingue gli effetti penali della condanna: la sentenza resta e continua a contare per recidiva, benefici e procedimenti futuri. Lo strumento che estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale è la riabilitazione (art. 178 c.p.), che si può chiedere quando sono decorsi almeno 3 anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena principale, 8 anni per i recidivi dei capoversi dell'art. 99 e 10 per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, con prova di buona condotta effettiva e costante (art. 179 c.p.). L'indulto conta come causa di estinzione della pena da cui far decorrere il termine.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un condannato ha due sentenze definitive per reati commessi prima della data fissata da una legge di indulto. La procura emette un ordine di esecuzione per la pena cumulata senza detrarre il condono. La difesa presenta istanza al giudice dell'esecuzione: verifica le date dei fatti, l'assenza delle cause di esclusione e chiede che l'indulto sia applicato una sola volta sulla pena complessiva, come impone l'art. 174, comma 2. Un esito possibile è l'ordinanza che ridetermina la pena residua, con effetti anche sulla sospensione dell'ordine di esecuzione descritta nella scheda sull'art. 656 c.p.p..
Errori da evitare
- Lasciar scadere i 15 giorni per l'opposizione all'ordinanza del giudice dell'esecuzione: il termine è a pena di decadenza (art. 667, comma 4, c.p.p.).
- Credere che l'indulto renda «pulito» il certificato: gli effetti penali restano e serve la riabilitazione (artt. 174 e 178 c.p.).
- Chiedere l'indulto separatamente per ogni sentenza: si applica una sola volta dopo il cumulo, e un calcolo sbagliato porta a istanze respinte.
- Trascurare le condizioni imposte dalla legge di clemenza: con amnistia o indulto condizionati l'applicazione diventa definitiva solo se è provato l'adempimento (art. 672, comma 5).
Nel 2026 è in vigore un nuovo indulto?
Alla data del 23 settembre 2026 le fonti consultate non riportano una legge di amnistia o di indulto successiva alla L. 241/2006. Le proposte discusse nel dibattito pubblico sul sovraffollamento non producono effetti finché non sono approvate con la maggioranza dei due terzi richiesta dall'art. 79 Cost. Chi è detenuto oggi ha a disposizione gli strumenti ordinari: misure alternative, liberazione anticipata e rimedi per le condizioni di detenzione, illustrati nella guida sui diritti del detenuto. Un eventuale provvedimento futuro, per il terzo comma dell'art. 79, non potrebbe comunque applicarsi ai reati commessi dopo la presentazione del relativo disegno di legge.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra indulto e amnistia?
L'amnistia estingue il reato e, se c'è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e le pene accessorie (art. 151 c.p.). L'indulto condona in tutto o in parte solo la pena e non cancella né le pene accessorie, salvo diversa previsione, né gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.).
Quando è stato fatto l'ultimo indulto in Italia?
Il provvedimento di indulto generale su cui si è formata la giurisprudenza più recente è la L. 241/2006, in vigore dal 1° agosto 2006. La Cassazione (Sez. I, n. 11344/2020) ha chiarito che il termine di 5 anni per la sua revoca decorre da quella data. Le fonti consultate non riportano indulti generali successivi.
Chi decide un'amnistia o un indulto e con quale maggioranza in Parlamento?
Li decide il Parlamento con legge approvata dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sia sui singoli articoli sia nel voto finale (art. 79 Cost., testo della L. cost. 1/1992). La legge fissa il termine di applicazione e non può riguardare reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge.
L'indulto cancella anche la condanna dal casellario giudiziale?
No. L'art. 174 c.p. stabilisce che l'indulto non estingue gli effetti penali della condanna, che resta e conta per recidiva e benefici futuri. Per estinguere pene accessorie ed effetti penali serve la riabilitazione (art. 178 c.p.), chiedibile di regola dopo 3 anni dall'esecuzione o estinzione della pena.
L'amnistia estingue il reato anche per chi ha già una sentenza definitiva?
Sì. Per l'art. 151 c.p. l'amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione e le pene accessorie. Quando interviene dopo il giudicato si parla di amnistia impropria, che secondo Cass. Sez. I n. 198/1993 non elimina gli altri effetti penali della condanna.
Un indulto può essere revocato se si commette un nuovo reato?
Sì, se la legge di clemenza lo prevede. L'indulto del 2006 (L. 241/2006) prevedeva la revoca in caso di nuovo delitto commesso entro 5 anni, termine che la Cassazione (Sez. I, n. 11344/2020) fa decorrere dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore della legge.
Cosa fare per chiedere l'applicazione dell'indulto a una pena già inflitta?
Si presenta istanza al giudice dell'esecuzione, personalmente o tramite difensore. Il giudice decide senza formalità con ordinanza (artt. 672 e 667, comma 4, c.p.p.); contro la decisione si può fare opposizione entro 15 giorni. L'indulto va applicato su richiesta anche se la pena è già stata scontata.
È previsto un nuovo indulto nel 2026 per il sovraffollamento delle carceri?
Al 23 settembre 2026 le fonti consultate non riportano leggi di indulto successive alla L. 241/2006. Le proposte non hanno effetti finché non sono approvate dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera (art. 79 Cost.) e non potrebbero coprire reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge.
Fonti
- Costituzione, art. 79 (Brocardi)
- Codice penale, art. 151 – Amnistia (Brocardi, massime Sez. I 198/1993, Sez. I 432/1995, Sez. Un. 10893/1990)
- Codice penale, art. 174 – Indulto e grazia (Brocardi, massime Sez. I 11344/2020, 8316/2010, 43037/2008, 38325/2008 sulla L. 241/2006)
- Codice di procedura penale, art. 672 – Applicazione dell'amnistia e dell'indulto (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 667 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 666 – Procedimento di esecuzione (Brocardi)
- Codice penale, art. 178 – Riabilitazione (Brocardi)
- Codice penale, art. 179 – Condizioni per la riabilitazione (Brocardi)
- Costituzione, art. 87 (Brocardi)
Approfondimenti
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