Reati contro la persona
Infanticidio art. 578: pena e attenuanti
In questa guida
- Che cos'è il reato di infanticidio previsto dall'art. 578?
- Qual è la pena in condizioni di abbandono materiale e morale?
- Che differenza c'è tra infanticidio e omicidio volontario di un neonato?
- La depressione post partum può ridurre la pena?
- Quali perizie si fanno in un processo per infanticidio?
- Chi aiuta la madre risponde di infanticidio?
- Il feticidio durante il parto è punito come infanticidio?
- Una madre accusata di infanticidio può ottenere gli arresti domiciliari?
- Domande frequenti
- Fonti
L'infanticidio (art. 578 c.p.) è il reato della madre che cagiona la morte del neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. La pena è la reclusione da 4 a 12 anni, contro il minimo di 21 anni dell'omicidio. Chi concorre con la madre risponde con la reclusione non inferiore a 21 anni.
In sintesi
- Madre: reclusione da 4 a 12 anni (art. 578, comma 1, c.p.).
- Concorrenti: reclusione non inferiore a 21 anni, diminuibile da un terzo a due terzi se hanno agito al solo scopo di favorire la madre.
- Non si applicano le aggravanti comuni dell'art. 61 c.p. (art. 578, comma 3).
- Senza le condizioni di abbandono si ricade nell'omicidio: almeno 21 anni (art. 575), ergastolo se la vittima è il discendente (art. 577, comma 1, n. 1).
- Giudica la corte d'assise, competente per ogni delitto doloso da cui deriva la morte di una persona (art. 5, lett. c, c.p.p.).
- La madre di prole convivente di età non superiore a 6 anni non va in carcere in via cautelare, salvo esigenze di eccezionale rilevanza (art. 275, comma 4, c.p.p.).
Che cos'è il reato di infanticidio previsto dall'art. 578?
È una figura autonoma di omicidio volontario, punita in modo meno grave in ragione della condizione della madre al momento del parto. La formulazione attuale deriva dalla L. 442/1981, che ha eliminato il vecchio riferimento alla «causa d'onore» e ha legato l'attenuazione della pena a una condizione oggettiva: l'abbandono materiale e morale connesso al parto.
Gli elementi sono quattro: autrice è la madre; la vittima è il neonato subito dopo il parto o il feto durante il parto; il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale; queste condizioni sono connesse al parto. Manca uno solo di questi elementi e il fatto torna nell'omicidio degli artt. 575 e 577 c.p.
La norma — art. 578 c.p., «Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale» (testo letto su Brocardi)
La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.
Qual è la pena in condizioni di abbandono materiale e morale?
Per la madre la pena è la reclusione da 4 a 12 anni. Il terzo comma esclude le aggravanti comuni dell'art. 61 c.p. La differenza rispetto all'omicidio è netta, come mostra la tabella.
| Ipotesi | Norma | Pena |
|---|---|---|
| Madre, in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto | Art. 578, comma 1, c.p. | Reclusione da 4 a 12 anni |
| Concorrente nel fatto della madre | Art. 578, comma 2 | Reclusione non inferiore a 21 anni |
| Concorrente che ha agito al solo scopo di favorire la madre | Art. 578, comma 2, secondo periodo | Pena diminuibile da un terzo a due terzi |
| Omicidio senza le condizioni dell'art. 578 | Art. 575 c.p. | Reclusione non inferiore a 21 anni |
| Omicidio del discendente | Art. 577, comma 1, n. 1, c.p. | Ergastolo |
Che differenza c'è tra infanticidio e omicidio volontario di un neonato?
La differenza sta nelle condizioni di abbandono e nel momento del fatto. Secondo le massime riportate da Brocardi, Cass. pen., Sez. V, n. 10284/2022 e Sez. I, n. 28252/2021 hanno affermato che l'infanticidio «non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza»: conta anche la percezione di abbandono totale vissuta dalla donna nel contesto della gravidanza e del parto. Una massima più risalente (Cass. pen. n. 10413/1989) esclude l'infanticidio quando l'abbandono è stato creato artificiosamente per giustificare la morte del neonato.
Il requisito «immediatamente dopo il parto» si legge insieme alla condizione di abbandono: più il fatto si allontana dal parto, più diventa difficile collegarlo a quella condizione. In mancanza, si applica l'art. 575 con l'aggravante del rapporto di discendenza, che porta all'ergastolo. Il giudizio si svolge comunque davanti alla corte d'assise: l'art. 5, lett. c, c.p.p. le attribuisce ogni delitto doloso da cui sia derivata la morte di una o più persone.
La depressione post partum può ridurre la pena?
La condizione psichica della madre opera su un piano diverso dall'abbandono. Se una perizia accerta un'infermità che, nel momento del fatto, ha escluso la capacità d'intendere o di volere, l'imputata non è imputabile (art. 88 c.p.); se l'infermità l'ha scemata grandemente senza escluderla, risponde del reato ma «la pena è diminuita» (art. 89 c.p.). Una diagnosi di depressione post partum non produce effetti automatici: il giudice valuta se il disturbo abbia raggiunto quella intensità al momento del fatto.
Il vizio di mente e l'art. 578 possono convivere: l'uno riguarda l'imputabilità, l'altro la qualificazione del fatto. In caso di vizio totale o parziale e di pericolosità sociale possono essere disposte misure di sicurezza, di cui si parla nella pagina su REMS e misure di sicurezza psichiatriche.
Quali perizie si fanno in un processo per infanticidio?
L'art. 220 c.p.p. ammette la perizia quando servono competenze tecniche o scientifiche, ma il comma 2 vieta, salvo che ai fini dell'esecuzione, le perizie su carattere, personalità e «qualità psichiche indipendenti da cause patologiche». In pratica il processo può accertare una patologia psichiatrica, non il carattere della donna.
| Accertamento | Oggetto | Rilievo processuale |
|---|---|---|
| Autopsia e accertamenti medico-legali | Nascita in vita, causa ed epoca della morte | Distinguere il neonato dal feto e collocare il fatto rispetto al parto |
| Perizia psichiatrica | Capacità d'intendere e di volere al momento del fatto | Artt. 88 e 89 c.p.: non imputabilità o diminuzione di pena |
| Accertamenti sulla condizione sociale e familiare | Isolamento, assenza di assistenza, relazioni con partner e famiglia | Prova delle condizioni di abbandono materiale e morale |
Quando gli accertamenti su persone o cose soggette a modificazione sono disposti dal pubblico ministero, l'art. 360 c.p.p. impone di avvisare l'indagata, che può nominare un proprio consulente o riservarsi di chiedere l'incidente probatorio.
Chi aiuta la madre risponde di infanticidio?
Il concorrente risponde nell'ambito dell'art. 578, ma con una pena molto più alta: reclusione non inferiore a 21 anni. La pena può scendere da un terzo a due terzi solo se il concorrente ha agito «al solo scopo di favorire la madre». Se invece persegue un interesse proprio (per esempio evitare conseguenze personali o patrimoniali), la diminuzione non spetta. Il partner o il familiare che ha contribuito a creare la situazione di abbandono rischia di vedersi contestare l'omicidio, con le relative aggravanti.
Il feticidio durante il parto è punito come infanticidio?
Sì. L'art. 578 comprende espressamente la morte «del feto durante il parto». Prima dell'inizio del parto il fatto esce dall'art. 578 e rientra nella disciplina dell'interruzione di gravidanza: per quella senza consenso della donna si veda la pagina sull'interruzione di gravidanza non consensuale. Secondo la massima di Cass. pen. n. 46945/2004 riportata da Brocardi, il confine fra le due discipline è di tipo temporale.
Una madre accusata di infanticidio può ottenere gli arresti domiciliari?
Le misure cautelari richiedono gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari (sul primo requisito si veda la pagina sui gravi indizi di colpevolezza). L'art. 275, comma 4, c.p.p. vieta di disporre o mantenere la custodia in carcere per la donna incinta o la madre di prole di età non superiore a 6 anni con lei convivente, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Anche fuori da questa ipotesi, il giudice sceglie la misura meno afflittiva adeguata al caso; gli arresti domiciliari sono spesso valutati insieme a un percorso sanitario. Per il quadro delle misure si rinvia all'hub sulla procedura penale.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Una donna partorisce da sola in casa, dopo aver nascosto la gravidanza a tutti; il neonato muore poco dopo. La procura contesta l'omicidio aggravato dal rapporto di discendenza. La difesa documenta l'isolamento della donna, l'assenza di qualsiasi sostegno del partner e della famiglia e chiede una perizia psichiatrica sullo stato mentale al momento del parto. L'esito possibile è la riqualificazione del fatto nell'art. 578, con pena da 4 a 12 anni e, se la perizia accerta un vizio parziale di mente, un'ulteriore diminuzione ai sensi dell'art. 89 c.p.
Errori da evitare
- Rinunciare a nominare un consulente all'avviso dell'art. 360 c.p.p.: l'autopsia non si può ripetere e fissa l'epoca della morte.
- Confondere il vizio di mente con l'abbandono: sono prove diverse e vanno costruite separatamente.
- Rendere dichiarazioni nei giorni successivi al parto senza difensore e senza valutazione sanitaria delle condizioni della donna.
- Trascurare la posizione dei familiari: il concorso nell'art. 578 comporta almeno 21 anni, salvo lo scopo esclusivo di favorire la madre.
Per gli altri delitti contro la vita e l'incolumità si rinvia all'hub dei reati contro la persona.
Domande frequenti
Che cos'è il reato di infanticidio previsto dall'art. 578 del codice penale?
È il reato della madre che cagiona la morte del neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. L'art. 578 c.p. lo punisce con la reclusione da 4 a 12 anni, molto meno dell'omicidio volontario.
Qual è la pena per l'infanticidio commesso in condizioni di abbandono materiale e morale?
Per la madre la pena è la reclusione da 4 a 12 anni e non si applicano le aggravanti comuni dell'art. 61 c.p. Chi concorre nel fatto risponde con almeno 21 anni di reclusione, diminuibili da un terzo a due terzi se ha agito al solo scopo di favorire la madre (art. 578 c.p.).
Che differenza c'è tra infanticidio e omicidio volontario di un neonato?
L'infanticidio richiede condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto e un fatto commesso subito dopo il parto o durante il parto. Senza questi elementi si applica l'omicidio (art. 575 c.p., minimo 21 anni), con l'ergastolo se la vittima è il discendente (art. 577, comma 1, n. 1).
La depressione post partum può ridurre la pena per infanticidio?
Può ridurla solo se una perizia accerta un'infermità che, al momento del fatto, ha scemato grandemente la capacità d'intendere o di volere: in tal caso l'art. 89 c.p. prevede la diminuzione della pena. Se la capacità era esclusa, l'art. 88 c.p. esclude l'imputabilità. La diagnosi da sola non basta.
Chi aiuta la madre a uccidere il neonato risponde anche lui di infanticidio?
Risponde nell'ambito dell'art. 578 c.p., ma con la reclusione non inferiore a 21 anni. Il giudice può diminuire la pena da un terzo a due terzi solo se il concorrente ha agito al solo scopo di favorire la madre; un interesse personale esclude la riduzione e può portare a una contestazione di omicidio.
Quali perizie psichiatriche si fanno in un processo per infanticidio?
Si dispone di regola una perizia sulla capacità d'intendere e di volere della madre al momento del fatto, rilevante per gli artt. 88 e 89 c.p. L'art. 220, comma 2, c.p.p. vieta invece perizie su carattere e personalità non legati a patologie. Si aggiungono autopsia e accertamenti medico-legali sulla nascita in vita.
Il feticidio durante il parto è punito come infanticidio?
Sì: l'art. 578 c.p. comprende espressamente la morte del feto durante il parto, con la stessa pena da 4 a 12 anni se ricorrono le condizioni di abbandono. Prima dell'inizio del parto il fatto rientra invece nella disciplina dell'interruzione di gravidanza, secondo un criterio temporale confermato dalla giurisprudenza.
Una madre accusata di infanticidio può ottenere gli arresti domiciliari?
Sì, se il giudice ritiene la misura adeguata. Per l'art. 275, comma 4, c.p.p. la custodia in carcere non può essere disposta né mantenuta per la donna incinta o la madre di figli conviventi fino a 6 anni, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Restano necessari gravi indizi ed esigenze cautelari.
Fonti
- Codice penale, art. 578, con massime (Brocardi)
- Codice penale, art. 575 (Brocardi)
- Codice penale, art. 577 (Brocardi)
- Codice penale, art. 88 (Brocardi)
- Codice penale, art. 89 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 5 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 220 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 275 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 360 (Brocardi)
