Reati contro la pubblica amministrazione e la giustizia
Intralcio alla giustizia art. 377
In questa guida
- Che cos'è il reato di intralcio alla giustizia dell'art. 377?
- Quali pene si rischiano per intralcio alla giustizia?
- Offrire soldi a un testimone per non testimoniare è intralcio alla giustizia?
- Minacciare un testimone per fargli ritrattare è intralcio alla giustizia?
- L'intralcio riguarda anche consulenti tecnici e interpreti?
- Che differenza c'è con il favoreggiamento e con l'art. 377-bis?
- Conta se il testimone accetta o no l'offerta?
- Cosa fare se si è accusati di pressioni su un testimone?
- Domande frequenti
- Fonti
L'intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) punisce chi offre o promette denaro o altra utilità a un testimone, a chi deve rendere dichiarazioni al pubblico ministero o al difensore, a un perito, a un consulente tecnico o a un interprete per indurli al falso, quando l'offerta è rifiutata. La pena è quella del reato di falso cui si mirava, ridotta dalla metà ai due terzi; con violenza o minaccia la riduzione non supera un terzo.
In sintesi
- L'offerta rifiutata è punita con le pene degli artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373 ridotte dalla metà ai due terzi (art. 377, comma 1, c.p.).
- Stessa pena se l'offerta è accettata ma la falsità non viene commessa (comma 2).
- Con violenza o minaccia, se il fine non è raggiunto, la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo (comma 3).
- Le pene aumentano se ricorrono le circostanze dell'art. 339 c.p., come armi, più persone riunite o scritto anonimo (comma 4).
- La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici (comma 5).
- Se la persona ha facoltà di non rispondere, si applica l'art. 377-bis c.p., con reclusione da 2 a 6 anni.
Che cos'è il reato di intralcio alla giustizia dell'art. 377?
È un delitto contro l'attività giudiziaria che anticipa la tutela: non aspetta che il testimone menta, ma punisce già il tentativo di convincerlo o costringerlo a farlo. Per questo la massima Cass. pen., Sez. VI, n. 2713/1997 lo definisce un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice offerta o promessa, e la massima Sez. Un. n. 37503/2002 esclude che sia configurabile il tentativo.
La norma — art. 377, commi 1 e 2, c.p. (Brocardi, testo vigente)
«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi.
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.»
I destinatari sono quattro categorie: chi è chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria (testimone, persona informata sui fatti sentita dal pubblico ministero), chi è richiesto di rilasciare dichiarazioni al difensore nelle indagini difensive, il perito, il consulente tecnico e l'interprete. La qualità di testimone si assume, secondo la massima Sez. Un. n. 37503/2002, con l'autorizzazione alla citazione e dura, secondo la Sez. VI n. 45002/2018, fino all'esaurimento definitivo del processo.
Quali pene si rischiano per intralcio alla giustizia?
La pena non è fissa: dipende dal reato di falso a cui si voleva indurre la persona e dal mezzo usato. Il calcolo parte dalle pene dei reati-fine.
| Reato-fine | Chi mente | Pena del reato-fine |
|---|---|---|
| False informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis) | Persona informata sui fatti | Reclusione fino a 4 anni |
| False dichiarazioni al difensore (art. 371-ter) | Persona sentita nelle indagini difensive | Reclusione fino a 4 anni |
| Falsa testimonianza (art. 372) | Testimone | Reclusione da 2 a 6 anni |
| Falsa perizia o interpretazione (art. 373) | Perito o interprete | Pene dell'art. 372, più interdizione dalla professione |
| Ipotesi | Comma | Pena |
|---|---|---|
| Offerta o promessa non accettata | 1 | Pena del reato-fine ridotta dalla metà ai due terzi; per la falsa testimonianza il risultato va da 8 mesi a 3 anni |
| Offerta accettata, falsità non commessa | 2 | Come il comma 1 |
| Violenza o minaccia, fine non conseguito | 3 | Pena del reato-fine diminuita non oltre un terzo; per la falsa testimonianza il minimo possibile è 1 anno e 4 mesi |
| Commi 1 e 3 con circostanze dell'art. 339 (armi, più persone riunite, persona travisata, scritto anonimo) | 4 | Pena aumentata |
| Ogni condanna | 5 | Interdizione dai pubblici uffici |
Offrire soldi a un testimone per non testimoniare è intralcio alla giustizia?
Sì, se lo scopo è indurlo a una delle condotte dei reati-fine. La falsa testimonianza (art. 372 c.p.) comprende sia l'affermare il falso o negare il vero sia il tacere, in tutto o in parte, ciò che si sa: pagare un testimone perché «non ricordi» o non riferisca un fatto rientra quindi nella norma. La promessa può riguardare qualsiasi utilità, non solo denaro: un posto di lavoro, la rinuncia a un credito, un favore. La massima Sez. VI, n. 15789/2005 ravvisa il reato anche nella prospettiva di un vantaggio altrimenti difficile da ottenere.
La massima Sez. VI, n. 12016/1977 richiede però una citazione formale e ritiene non punibili le sollecitazioni rivolte a persone non ancora designate come testimoni; la massima Sez. VI, n. 26255/2024 include chi ha già reso dichiarazioni nelle indagini preliminari, e la Sez. VI, n. 15657/2024 anche chi ha già deposto.
Minacciare un testimone per fargli ritrattare è intralcio alla giustizia?
Sì. Il comma 3 punisce chi usa violenza o minaccia agli stessi fini del comma 1, se il fine non è conseguito. Le massime più recenti riportate su Brocardi ravvisano il reato nelle pressioni o minacce per indurre una ritrattazione in dibattimento (Cass. Sez. VI n. 41449/2024), nelle pressioni sul denunciante perché ritratti in indagini o in dibattimento (Sez. II n. 27382/2023) e nelle intimidazioni verso la persona offesa già qualificata come testimone (Sez. V n. 3812/2024). Se la minaccia è fatta con armi, da più persone riunite, da persona travisata o con scritto anonimo, la pena aumenta per il richiamo all'art. 339 c.p.
Le pressioni sulla persona offesa si intrecciano spesso con i procedimenti per maltrattamenti o atti persecutori; per questi reati si veda la guida sui reati contro la persona.
L'intralcio riguarda anche consulenti tecnici e interpreti?
Sì, il testo li nomina espressamente insieme al perito. La massima Sez. VI, n. 51824/2014 ha ravvisato il reato nelle pressioni sul consulente tecnico del pubblico ministero per influire sulla consulenza; la Sez. VI, n. 4062/1999 ritiene l'art. 377 speciale rispetto alla corruzione propria quando l'offerta è diretta al consulente del pubblico ministero. Per il perito o l'interprete che accetta e rende un parere o una traduzione mendace, il reato-fine è la falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.), che comporta anche l'interdizione dalla professione.
Che differenza c'è con il favoreggiamento e con l'art. 377-bis?
| Reato | Chi è il destinatario | Condotta | Pena |
|---|---|---|---|
| Intralcio alla giustizia (art. 377) | Testimone, dichiarante, perito, consulente, interprete | Offerta, promessa, violenza o minaccia per indurre al falso | Pena del reato-fine ridotta |
| Induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377-bis) | Persona che ha facoltà di non rispondere | Induce a tacere o a mentire con violenza, minaccia, offerta o promessa | Reclusione da 2 a 6 anni |
| Favoreggiamento personale (art. 378) | Chiunque | Aiuta taluno a eludere le indagini o le ricerche | Reclusione fino a 4 anni |
| Frode processuale (art. 374) | Giudice o perito | Altera luoghi, cose o persone | Reclusione da 1 a 5 anni |
Il favoreggiamento aiuta direttamente un'altra persona a sottrarsi alle indagini; l'intralcio agisce sulla fonte di prova, cioè sul dichiarante. L'art. 377-bis riguarda chi, come l'imputato di reato connesso, può legittimamente tacere: sulla sua posizione si veda la pagina sul testimone assistito e imputato di reato connesso. Per l'alterazione di cose e luoghi si veda la frode processuale.
Conta se il testimone accetta o no l'offerta?
Conta per la qualificazione, non per l'esistenza del reato. Se l'offerta è rifiutata si applica il comma 1; se è accettata ma il testimone poi non mente, il comma 2 prevede la stessa pena. Se invece il testimone accetta e depone il falso, la falsità è commessa: il fatto esce dall'ipotesi dell'art. 377 e chi ha pagato viene valutato come partecipe della falsa testimonianza. Lo stesso vale per la violenza o minaccia: il comma 3 si applica «qualora il fine non sia conseguito».
Cosa fare se si è accusati di pressioni su un testimone?
L'accusa porta spesso con sé una richiesta cautelare, perché il pericolo di inquinamento probatorio è una delle esigenze dell'art. 274 c.p.p. La difesa verifica anzitutto la qualità del destinatario (era già testimone o persona chiamata a dichiarare?), il contenuto delle frasi contestate (richiesta di dire il vero o di dire il falso?), la serietà dell'offerta e l'esistenza di rapporti preesistenti che spieghino i contatti. Le regole sulle misure cautelari sono nella guida alla procedura penale; il quadro dei delitti contro l'attività giudiziaria è nella pagina sui reati contro la pubblica amministrazione e la giustizia.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Durante un processo per lesioni, l'imputato incontra il vicino di casa citato come testimone e gli propone di cancellare un debito se in aula dirà di non aver visto nulla. Il testimone rifiuta e lo riferisce al pubblico ministero. L'imputato è indagato per intralcio alla giustizia. La difesa esamina il messaggio audio acquisito: la frase è ambigua e può essere letta come invito a riferire solo ciò che il testimone ha visto davvero. Se il giudice ritiene seria la proposta, la pena parte da quella della falsa testimonianza ridotta dalla metà ai due terzi; il processo principale resta separato.
Errori da evitare
- Contattare i testimoni dell'accusa durante il procedimento, anche per chiarimenti: il contatto può fondare il reato e una misura cautelare.
- Delegare a un familiare o a un amico il messaggio al testimone: chi porta la proposta risponde come chi l'ha ideata.
- Credere che il rifiuto del testimone chiuda la questione: il comma 1 punisce proprio l'offerta rifiutata.
- Ignorare le indagini difensive regolari: il difensore può sentire le persone informate con le forme previste, invece di contatti informali.
- Sottovalutare la pena accessoria: la condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici.
Domande frequenti
Che cos'è il reato di intralcio alla giustizia dell'art. 377?
È il delitto di chi offre o promette denaro o altra utilità, oppure usa violenza o minaccia, verso un testimone, un dichiarante, un perito, un consulente tecnico o un interprete per indurlo al falso, quando il falso non viene commesso. L'art. 377 c.p. applica le pene dei reati-fine ridotte e l'interdizione dai pubblici uffici.
Offrire soldi a un testimone per non testimoniare è intralcio alla giustizia?
Sì, se lo scopo è farlo mentire o tacere ciò che sa: la falsa testimonianza dell'art. 372 c.p. comprende anche la reticenza. Se l'offerta è rifiutata, o accettata senza che il testimone menta, la pena è quella della falsa testimonianza (da 2 a 6 anni) ridotta dalla metà ai due terzi.
Quali pene si rischiano per intralcio alla giustizia?
Dipende dal reato-fine e dal mezzo. Con offerta o promessa si applica la pena degli artt. 371-bis, 371-ter, 372 o 373 ridotta dalla metà ai due terzi; con violenza o minaccia la riduzione non supera un terzo. Le pene aumentano nei casi dell'art. 339 c.p. e la condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici.
Che differenza c'è tra intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale?
L'intralcio (art. 377 c.p.) agisce su una fonte di prova, cercando di indurre un testimone, un perito o un consulente al falso. Il favoreggiamento personale (art. 378 c.p., reclusione fino a 4 anni) consiste nell'aiutare direttamente una persona a eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche.
Minacciare un testimone per fargli ritrattare è intralcio alla giustizia?
Sì. L'art. 377, comma 3, c.p. punisce chi usa violenza o minaccia per indurre al falso, se il fine non è raggiunto, con la pena del reato-fine diminuita non oltre un terzo. La massima Cass. Sez. VI n. 41449/2024 ravvisa il reato nelle pressioni per ottenere una ritrattazione in dibattimento.
L'intralcio alla giustizia riguarda anche pressioni su un consulente tecnico o un interprete?
Sì, l'art. 377 c.p. nomina espressamente perito, consulente tecnico e interprete. La massima Cass. Sez. VI n. 51824/2014 ha applicato la norma alle pressioni sul consulente tecnico del pubblico ministero per influire sulla consulenza. Il reato-fine è la falsa perizia o interpretazione dell'art. 373 c.p.
Cosa fare se si è accusati di aver fatto pressioni su un testimone?
Occorre evitare ogni nuovo contatto con il testimone e ricostruire con il difensore il contenuto esatto delle frasi, la qualità del destinatario e i rapporti preesistenti. Il pericolo di inquinamento delle prove è un'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 c.p.p., quindi l'accusa può portare a una richiesta di misura.
Per il reato di intralcio alla giustizia conta se il testimone accetta o no l'offerta?
Non per l'esistenza del reato. L'art. 377 c.p. punisce allo stesso modo l'offerta rifiutata (comma 1) e quella accettata senza che la falsità sia commessa (comma 2). Se il testimone accetta e mente davvero, il fatto esce dall'art. 377 e si valuta la partecipazione alla falsa testimonianza.
Fonti
- Codice penale, art. 377 – Intralcio alla giustizia (Brocardi, massime Sez. Un. 37503/2002; Sez. VI 41449/2024, 26255/2024, 15657/2024, 45002/2018, 51824/2014, 15789/2005, 4062/1999, 2713/1997, 12016/1977; Sez. V 3812/2024; Sez. II 27382/2023)
- Codice penale, art. 377-bis (Brocardi)
- Codice penale, art. 371-bis – False informazioni al pubblico ministero (Brocardi)
- Codice penale, art. 371-ter – False dichiarazioni al difensore (Brocardi)
- Codice penale, art. 372 – Falsa testimonianza (Brocardi)
- Codice penale, art. 373 – Falsa perizia o interpretazione (Brocardi)
- Codice penale, art. 339 – Circostanze aggravanti (Brocardi)
- Codice penale, art. 378 – Favoreggiamento personale (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 274 – Esigenze cautelari (Brocardi)
