Diritti del detenuto
Istituto penale per minorenni: come funziona
Questo approfondimento fa parte della guida Diritti del detenuto - arresto all'estero.
In questa guida
- Cos'è un istituto penale per minorenni e chi ci entra?
- Cosa succede subito dopo l'arresto di un minorenne?
- Quando un minorenne può finire in custodia cautelare in IPM?
- Che differenza c'è tra istituto penale per minorenni e comunità?
- In IPM si studia, si lavora e si ricevono visite?
- Quali strade evitano il carcere minorile?
- Cosa devono fare i genitori nelle prime ore?
- Domande frequenti
- Fonti
L'istituto penale per minorenni (IPM) è il luogo in cui si eseguono la custodia cautelare e la pena detentiva per fatti commessi tra i 14 e i 18 anni. Il carcere è l'ultima risposta: la custodia cautelare è ammessa solo per delitti non colposi puniti con reclusione non inferiore nel massimo a 6 anni (art. 23 D.P.R. 448/1988), e l'esecuzione è regolata dal D.Lgs. 121/2018.
In sintesi
- Sotto i 14 anni non si è mai imputabili (art. 97 c.p.); tra 14 e 18 anni si risponde solo se il giudice accerta la capacità di intendere e di volere, con pena diminuita (art. 98 c.p.).
- Dopo l'arresto il pubblico ministero manda il minorenne in un centro di prima accoglienza, in una comunità o a casa (art. 18, comma 2, D.P.R. 448/1988).
- Le misure cautelari per i minorenni sono 4: prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia cautelare (artt. 20-23).
- La custodia cautelare richiede un delitto non colposo punito con almeno 6 anni nel massimo, salve le eccezioni dell'art. 23, comma 1.
- I termini massimi di custodia cautelare sono ridotti di un terzo per chi ha 16-17 anni e della metà per chi ha meno di 16 anni (art. 23, comma 3).
- Il D.Lgs. 121/2018, in vigore dal 10 novembre 2018, disciplina l'esecuzione della pena e le misure penali di comunità per i minorenni.
Cos'è un istituto penale per minorenni e chi ci entra?
L'IPM è la struttura detentiva del sistema della giustizia minorile. Vi entrano due categorie di persone: chi è sottoposto a custodia cautelare durante il procedimento e chi deve scontare una pena detentiva definitiva per un reato commesso da minorenne. Il criterio decisivo è l'età al momento del fatto, non quella al momento del processo: l'art. 98 c.p. parla di chi «nel momento in cui ha commesso il fatto» aveva compiuto 14 anni ma non ancora 18.
La disciplina dell'esecuzione è contenuta nel D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, il cui Capo IV è intitolato all'intervento educativo e all'organizzazione degli istituti penali per minorenni. Per quanto non previsto dal decreto si applicano il codice di procedura penale, l'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) con il suo regolamento, il D.P.R. 448/1988 e le relative norme di attuazione del D.Lgs. 272/1989.
La norma — art. 1, comma 2, D.Lgs. 121/2018 (Normattiva, testo vigente)
«L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.»
Il comma 1 dello stesso articolo impone di assicurare i diritti riconosciuti dalla Costituzione, dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea e dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati.
Cosa succede subito dopo l'arresto di un minorenne?
L'arresto in flagranza del minorenne è possibile solo per i delitti per cui è ammessa la custodia cautelare, e la polizia giudiziaria deve tenere conto della gravità del fatto, dell'età e della personalità del ragazzo (art. 16 D.P.R. 448/1988). Il passaggio in IPM non è automatico.
L'art. 18 prevede una sequenza precisa. La polizia avvisa immediatamente il pubblico ministero, chi esercita la responsabilità genitoriale e l'eventuale affidatario, e informa i servizi minorili; se l'interesse del minore lo richiede, al posto del genitore viene avvisata un'altra persona maggiorenne idonea. Il pubblico ministero dispone poi che il minorenne sia condotto senza ritardo in un centro di prima accoglienza o in una comunità pubblica o autorizzata. Se lo ritiene opportuno per modalità del fatto, età e situazione familiare, può invece mandarlo a casa, a sua disposizione.
Il pubblico ministero ordina l'immediata liberazione, con decreto motivato, quando non intende chiedere una misura cautelare (art. 18, comma 3). Restano ferme la richiesta di convalida e l'udienza previste dagli artt. 390 e 391 c.p.p. Il centro di prima accoglienza non è quindi un carcere: è la struttura che ospita il ragazzo fino all'udienza di convalida.
Tempi
- Arresto o fermo: avviso immediato al pubblico ministero, ai genitori e ai servizi minorili (art. 18, comma 1).
- Accompagnamento senza ritardo in centro di prima accoglienza, comunità o abitazione familiare (art. 18, comma 2).
- Richiesta di convalida e udienza secondo gli artt. 390 e 391 c.p.p., richiamati dall'art. 18, comma 5.
- All'udienza il giudice decide se applicare una delle quattro misure degli artt. 20-23 o nessuna.
Quando un minorenne può finire in custodia cautelare in IPM?
Nei confronti del minorenne non si possono applicare misure cautelari diverse da quelle del Capo II del D.P.R. 448/1988 (art. 19, comma 1). Il giudice deve considerare anche l'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto e affida il ragazzo ai servizi minorili, che svolgono attività di sostegno e controllo.
| Misura | Articolo | Contenuto | Soglia di pena |
|---|---|---|---|
| Prescrizioni | Art. 20 | Obblighi su studio, lavoro o altre attività educative, per 2 mesi rinnovabili una volta (art. 20, comma 2) | Reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni (art. 19, comma 4) |
| Permanenza in casa | Art. 21 | Obbligo di restare nell'abitazione familiare, con uscite autorizzabili per studio o lavoro | Reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni |
| Collocamento in comunità | Art. 22 | Affidamento a una comunità pubblica o autorizzata, con eventuali prescrizioni | Reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni |
| Custodia cautelare | Art. 23 | Detenzione in istituto penale per minorenni | Delitto non colposo con reclusione non inferiore nel massimo a 6 anni, o ipotesi elencate nel comma 1 |
L'art. 23, comma 1, ammette la custodia anche per alcuni delitti sotto soglia: le ipotesi dell'art. 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), c.p.p., la violenza o minaccia e la resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.) e i fatti dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990. Le soglie sono state modificate dal D.L. 123/2023, convertito dalla L. 159/2023, per le misure eseguite dopo la sua entrata in vigore.
Servono inoltre esigenze cautelari specifiche: gravi esigenze relative alle indagini, fuga o concreto pericolo di fuga, oppure concreto pericolo di reati gravi con violenza o di criminalità organizzata desunto dalle circostanze del fatto e dalla personalità.
Quanto dura la custodia cautelare di un minorenne?
I termini massimi dell'art. 303 c.p.p. sono ridotti di un terzo per i reati commessi da chi ha 16 o 17 anni e della metà per chi ne ha meno di 16, con decorrenza dall'arresto, dal fermo o dall'accompagnamento (art. 23, comma 3). Il tempo trascorso in permanenza in casa si considera custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima (art. 21, comma 4).
Che differenza c'è tra istituto penale per minorenni e comunità?
La comunità è una struttura educativa pubblica o autorizzata in cui il minorenne vive con obblighi di studio, lavoro o altre attività, sotto la responsabilità di chi la gestisce, che collabora con i servizi minorili (art. 22). L'IPM è un istituto detentivo. La differenza pesa anche in caso di violazioni: la comunità può diventare custodia cautelare, con effetti immediati sulla libertà del ragazzo.
| Aspetto | Comunità | Istituto penale per minorenni |
|---|---|---|
| Natura | Struttura educativa pubblica o autorizzata | Istituto penitenziario minorile |
| Base normativa | Art. 22 D.P.R. 448/1988 | Art. 23 D.P.R. 448/1988; D.Lgs. 121/2018 per l'esecuzione |
| Soglia di pena | Almeno 4 anni nel massimo | Almeno 6 anni nel massimo, salve eccezioni |
| Conseguenza delle violazioni | Custodia cautelare per gravi e ripetute violazioni o allontanamento, se il delitto ha pena massima di almeno 4 anni (art. 22, comma 4) | Possibili provvedimenti disciplinari e valutazioni negative sul percorso |
| Misura di sicurezza | Il riformatorio giudiziario si esegue nelle forme della comunità (art. 36, comma 2) | Non è il luogo di esecuzione del riformatorio giudiziario |
Il comma 4-bis dell'art. 22, introdotto nel 2023, consente inoltre al giudice, su richiesta del pubblico ministero, di sostituire il collocamento con la custodia cautelare quando le esigenze cautelari si aggravano, nei casi consentiti dall'art. 23.
In IPM si studia, si lavora e si ricevono visite?
La finalità educativa è scritta nella legge: l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 121/2018 indica percorsi di istruzione, formazione al lavoro, educazione alla cittadinanza, attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero. Il Capo IV del decreto organizza l'intervento educativo all'interno degli istituti. Scuola e formazione sono quindi parte ordinaria della giornata detentiva, non un premio.
I colloqui con i familiari sono ammessi. Per quanto il D.Lgs. 121/2018 non disciplina, vale l'ordinamento penitenziario: l'art. 18 della L. 354/1975 accorda «particolare favore» ai colloqui con i familiari, che si svolgono in locali appositi sotto il controllo a vista e non auditivo del personale; il numero mensile non è fissato dalla legge ma dal regolamento di esecuzione. Per i diritti del detenuto in generale, colloqui e reclami compresi, si rinvia alla guida sui diritti del detenuto e le misure alternative e alle domande frequenti sui detenuti.
Quali strade evitano il carcere minorile?
Il processo minorile offre uscite che nel processo agli adulti non esistono o sono più limitate. La più usata è la sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/1988): il giudice sospende il processo fino a 3 anni per i reati puniti con ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni, fino a 1 anno negli altri casi, e affida il ragazzo ai servizi minorili per un progetto di osservazione, trattamento e sostegno. Se la prova ha esito positivo, il reato si estingue (art. 29).
Dal 2023 la messa alla prova è esclusa per alcuni delitti: omicidio aggravato, violenza sessuale aggravata e rapina aggravata nelle ipotesi indicate dall'art. 28, comma 5-bis. Altre vie sono la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27) e l'obbligo di dichiarare subito la non imputabilità (art. 26). Per i ragazzi coinvolti in reati commessi online, il quadro è approfondito nella scheda sul cyberbullismo e la responsabilità penale dei minori.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un sedicenne viene arrestato in flagranza per una rapina in concorso. Il pubblico ministero lo fa condurre in un centro di prima accoglienza e chiede la custodia cautelare. La difesa documenta la frequenza scolastica, la disponibilità della famiglia e di una comunità del territorio, e fa leva sull'art. 19, comma 2: la custodia interromperebbe un percorso educativo in atto. Un esito possibile è il collocamento in comunità con prescrizioni di studio; nel merito, la difesa valuta la messa alla prova dopo aver verificato che il fatto non rientri nelle esclusioni dell'art. 28, comma 5-bis.
Errori da evitare
- Considerare la comunità una misura blanda: le violazioni gravi e ripetute o l'allontanamento possono portare alla custodia cautelare in IPM (art. 22, comma 4).
- Non presentarsi all'udienza di convalida con documenti su scuola, lavoro e famiglia: il giudice deve valutare l'esigenza di non interrompere i processi educativi, e senza elementi concreti la valutazione è sbilanciata.
- Rinunciare in partenza alla messa alla prova senza verificare le esclusioni dell'art. 28, comma 5-bis: si perde l'unica via che porta all'estinzione del reato.
- Far rilasciare al ragazzo dichiarazioni senza difensore nelle prime ore: le regole generali sulla prova e sugli indizi valgono anche nel processo minorile, come spiegato nella scheda sui gravi indizi di colpevolezza.
Cosa devono fare i genitori nelle prime ore?
I genitori sono i primi destinatari dell'avviso di arresto (art. 18, comma 1) e il loro ruolo pesa nella decisione del pubblico ministero sul luogo di accompagnamento. Le mosse utili sono concrete: nominare subito un difensore di fiducia, raccogliere certificati di frequenza scolastica, eventuali contratti di lavoro o attività sportive, e comunicare ai servizi minorili la disponibilità ad accogliere il figlio o a seguirlo in comunità. La misura della permanenza in casa affida proprio ai genitori il compito di vigilare sul comportamento del ragazzo (art. 21, comma 3). Sul funzionamento delle udienze e dei riti si può consultare la sezione sulla procedura penale.
Domande frequenti
Come funziona un istituto penale per minorenni in Italia?
L'istituto penale per minorenni ospita chi è in custodia cautelare o sconta una pena per fatti commessi tra 14 e 18 anni. L'esecuzione è regolata dal D.Lgs. 121/2018, che punta su istruzione, formazione al lavoro e attività educative, e per quanto non previsto rinvia all'ordinamento penitenziario e al D.P.R. 448/1988.
Fino a che età si può restare in un carcere minorile?
Conta l'età al momento del fatto, non quella del processo: chi ha commesso il reato da minorenne resta nel sistema minorile anche dopo i 18 anni. Il limite di permanenza è fissato dalle norme di attuazione del D.Lgs. 272/1989, richiamate dall'art. 1 del D.Lgs. 121/2018; va verificato sul caso concreto con il difensore.
Un ragazzo minorenne arrestato finisce subito in un istituto penale per minorenni?
No. Dopo l'arresto il pubblico ministero lo fa condurre in un centro di prima accoglienza, in una comunità o a casa (art. 18 D.P.R. 448/1988). L'ingresso in istituto richiede la custodia cautelare disposta dal giudice, ammessa di regola per delitti non colposi puniti con almeno 6 anni nel massimo (art. 23).
I genitori possono visitare un figlio detenuto in un carcere minorile?
Sì. I colloqui con i familiari sono ammessi e l'art. 18 della L. 354/1975, applicabile per quanto non previsto dal D.Lgs. 121/2018, accorda loro particolare favore. Si svolgono in locali appositi sotto controllo a vista ma non auditivo; il numero mensile è fissato dal regolamento di esecuzione, non dalla legge.
In un istituto penale per minorenni si può andare a scuola o lavorare?
Sì. L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 121/2018 indica tra le finalità dell'esecuzione i percorsi di istruzione, la formazione al lavoro, l'educazione alla cittadinanza e le attività sociali, culturali e sportive. Il Capo IV del decreto organizza l'intervento educativo all'interno degli istituti penali per minorenni.
Cosa fare se un figlio minorenne viene portato in un centro di prima accoglienza dopo l'arresto?
Occorre nominare subito un difensore e raccogliere documenti su scuola, lavoro e famiglia da portare all'udienza di convalida. Il giudice deve valutare l'esigenza di non interrompere i processi educativi (art. 19 D.P.R. 448/1988) e può scegliere misure meno afflittive, come la permanenza in casa o la comunità.
Che differenza c'è tra istituto penale per minorenni e comunità per minori?
La comunità è una struttura educativa pubblica o autorizzata (art. 22 D.P.R. 448/1988), applicabile per delitti con pena massima di almeno 4 anni. L'istituto penale è detentivo e richiede la custodia cautelare (art. 23). Gravi e ripetute violazioni in comunità possono portare alla custodia in istituto.
Fonti
- D.P.R. 448/1988, art. 16 – Arresto in flagranza (Brocardi)
- D.P.R. 448/1988, art. 18 – Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne (Brocardi)
- D.P.R. 448/1988, art. 19 – Misure cautelari per i minorenni (Brocardi)
- D.P.R. 448/1988, art. 21 – Permanenza in casa (Brocardi)
- D.P.R. 448/1988, art. 22 – Collocamento in comunità (Brocardi)
- D.P.R. 448/1988, art. 23 – Custodia cautelare (Brocardi)
- D.P.R. 448/1988, art. 28 – Sospensione del processo e messa alla prova (Brocardi)
- D.P.R. 448/1988, art. 36 – Misure di sicurezza per i minorenni (Brocardi)
- D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 – testo consolidato, art. 1 (Normattiva)
- D.Lgs. 121/2018 – scheda Gazzetta Ufficiale (GU n. 250 del 26.10.2018, in vigore dal 10.11.2018)
- Codice penale, artt. 97 e 98 (Brocardi)
- L. 354/1975, art. 18 – Colloqui (Brocardi)
Approfondimenti
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