Diritti del detenuto
Lavoro all'esterno e lavoro in carcere
Questo approfondimento fa parte della guida Diritti del detenuto - arresto all'estero.
In questa guida
- Cos'è il lavoro all'esterno e chi può ottenerlo?
- Come si chiede di lavorare fuori dal carcere?
- Un detenuto che lavora in carcere viene pagato e quanto?
- Che differenza c'è tra lavoro all'esterno e semilibertà?
- Il lavoro in carcere aiuta a ottenere benefici penitenziari?
- Un'azienda che assume detenuti ha agevolazioni?
- Cosa succede se il detenuto non rientra in orario?
- Chi è condannato per reati ostativi può lavorare all'esterno?
- Domande frequenti
- Fonti
Il lavoro all'esterno (art. 21 L. 354/1975) consente al detenuto di lavorare fuori dal carcere durante il giorno, di regola senza scorta, e di rientrare in istituto. Il provvedimento diventa esecutivo con l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Per i reati dell'art. 4-bis serve aver espiato un terzo della pena, e comunque non oltre 5 anni; per l'ergastolo 10 anni. Il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione è pagato due terzi del contratto collettivo (art. 22).
In sintesi
- Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20, comma 2, L. 354/1975).
- Chi lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria riceve due terzi del trattamento economico dei contratti collettivi (art. 22).
- Per i condannati per delitti dell'art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, il lavoro esterno è possibile dopo un terzo della pena e comunque dopo non oltre 5 anni; per gli ergastolani dopo 10 anni (art. 21, comma 1).
- Gli imputati possono essere ammessi solo con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente (art. 21, comma 2).
- Il detenuto ammesso al lavoro esterno che non rientra risponde di evasione, punita con la reclusione da 1 a 3 anni (art. 385 c.p.).
- Il lavoro conta per la liberazione anticipata, 45 giorni di detrazione per semestre, e per le misure alternative (art. 54).
Cos'è il lavoro all'esterno e chi può ottenerlo?
Il lavoro all'esterno è una modalità del trattamento penitenziario, non una misura alternativa: il detenuto resta in esecuzione di pena, esce per lavorare e rientra in istituto. L'art. 21 L. 354/1975 lo prevede per detenuti e internati "in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi" del trattamento, cioè quando il lavoro fuori è coerente con il programma rieducativo. Il detenuto è avviato senza scorta, salvo che la scorta sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza (comma 2).
Il lavoro può essere svolto presso enti pubblici o privati. Presso i privati deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto (comma 3). Le stesse regole valgono per la frequenza di corsi di formazione professionale all'esterno (comma 4-bis). Il detenuto può anche prestare attività volontaria e gratuita a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati commessi (comma 4-ter) o in progetti di pubblica utilità (art. 20-ter).
| Posizione | Condizione | Norma |
|---|---|---|
| Condannato per reati comuni | Nessuna quota minima di pena; idoneità rispetto al trattamento | Art. 21, comma 1 |
| Condannato alla reclusione per delitti dell'art. 4-bis, commi 1, 1-ter, 1-quater | Un terzo della pena espiato e comunque non oltre 5 anni | Art. 21, comma 1 |
| Condannato all'ergastolo | Almeno 10 anni espiati | Art. 21, comma 1 |
| Imputato in custodia cautelare | Autorizzazione della competente autorità giudiziaria | Art. 21, comma 2 |
| Ogni ammissione di condannati e internati | Approvazione del magistrato di sorveglianza | Art. 21, comma 4; art. 69, comma 5 |
La norma — art. 21, commi 1 e 4, L. 354/1975 (Brocardi)
I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4 bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
Come si chiede di lavorare fuori dal carcere?
La richiesta parte dall'istituto. Il detenuto, direttamente o tramite il difensore, chiede alla direzione di essere assegnato al lavoro esterno, indicando se possibile un'offerta concreta: un datore di lavoro disposto ad assumerlo, una cooperativa sociale, un ente pubblico. L'équipe di osservazione valuta la compatibilità con il programma di trattamento. Se la direzione adotta il provvedimento di ammissione, questo diventa esecutivo solo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza, che la dà con decreto (art. 21, comma 4, e art. 69, comma 5, L. 354/1975).
Per l'imputato serve in più l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria che procede (art. 21, comma 2). Contro il diniego che derivi dall'inosservanza di norme dell'ordinamento o del regolamento, con un pregiudizio grave e attuale, è possibile il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza (art. 69, comma 6, lettera b, e art. 35-bis).
Tempi
- Istanza alla direzione dell'istituto con la proposta di lavoro o di formazione.
- Valutazione dell'équipe e inserimento nel programma di trattamento.
- Provvedimento di ammissione della direzione, con le prescrizioni su orari e percorsi.
- Approvazione con decreto del magistrato di sorveglianza: solo da quel momento il provvedimento è esecutivo.
- Contro la decisione del magistrato sul reclamo, reclamo al tribunale di sorveglianza entro 15 giorni (art. 35-bis, comma 4).
Un detenuto che lavora in carcere viene pagato e quanto?
Sì. L'art. 20, comma 2, L. 354/1975 stabilisce che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. Per chi lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria la remunerazione è pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi, in relazione alla quantità e qualità del lavoro (art. 22). Chi lavora all'esterno per un datore privato o una cooperativa è invece retribuito secondo il rapporto di lavoro instaurato.
La durata delle prestazioni rispetta i limiti delle leggi sul lavoro e sono assicurati il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale (art. 20, comma 13). In ogni istituto una commissione forma gli elenchi per l'assegnazione ai posti di lavoro interni tenendo conto dell'anzianità di disoccupazione, dei carichi familiari e delle abilità (commi 4 e 5).
| Aspetto | Lavoro interno | Lavoro all'esterno | Semilibertà |
|---|---|---|---|
| Natura | Elemento del trattamento | Modalità del trattamento (art. 21) | Misura alternativa (artt. 48 e 50) |
| Dove | Dentro l'istituto | Fuori, con rientro in istituto | Fuori per parte del giorno, con rientro |
| Attività ammesse | Lavoro alle dipendenze dell'amministrazione o di terzi | Lavoro e formazione professionale | Attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento |
| Quota di pena | Nessuna | Solo per reati dell'art. 4-bis ed ergastolo | Metà della pena; due terzi per i reati dell'art. 4-bis |
| Remunerazione | Due terzi del contratto collettivo se per l'amministrazione | Secondo il rapporto di lavoro | Secondo il rapporto di lavoro |
Che differenza c'è tra lavoro all'esterno e semilibertà?
La semilibertà è una misura alternativa alla detenzione: consiste nel trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento (art. 48, comma 1). Fuori dei casi di arresto e reclusione fino a 6 mesi, richiede l'espiazione di almeno metà della pena, o di due terzi per i delitti dell'art. 4-bis (art. 50, commi 1 e 2).
Il lavoro all'esterno ha un ambito più ristretto (lavoro e formazione) ma soglie più basse: per i reati comuni non c'è una quota minima di pena. Per questo spesso precede la semilibertà nel percorso di un condannato: dimostra affidabilità fuori dal carcere e costruisce il rapporto di lavoro che servirà per la misura alternativa.
Il lavoro in carcere aiuta a ottenere benefici penitenziari?
Sì, in modo indiretto ma concreto. Il lavoro è uno degli elementi principali del trattamento e, salvo casi di impossibilità, è assicurato al condannato (art. 15, commi 1 e 2). La partecipazione all'opera di rieducazione fonda la liberazione anticipata, pari a 45 giorni di detrazione per ogni semestre di pena scontata (art. 54, comma 1), che si considera pena espiata ai fini di permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale (comma 4). Nella valutazione del sicuro ravvedimento e delle misure alternative, un lavoro stabile e un'offerta per il dopo sono tra gli elementi più documentabili.
Un'azienda che assume detenuti ha agevolazioni?
La legge sull'ordinamento penitenziario favorisce l'inserimento lavorativo con convenzioni tra l'amministrazione e soggetti pubblici, privati o cooperative sociali, che possono regolare anche la disciplina retributiva e la formazione (art. 20, comma 8). Per costituire rapporti di lavoro e per diventare soci di cooperative sociali non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili (comma 14). Le agevolazioni fiscali e contributive per le imprese non sono disciplinate dalla L. 354/1975: importi e requisiti vanno verificati sulla normativa speciale vigente al momento dell'assunzione.
Cosa succede se il detenuto non rientra in orario?
Il detenuto ammesso al lavoro esterno resta in esecuzione di pena. L'art. 385, comma 3, c.p. estende il reato di evasione al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale: la pena è la reclusione da 1 a 3 anni, da 2 a 5 anni con violenza, minaccia o effrazione (commi 1 e 2), ed è diminuita se l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna (comma 4).
La Cassazione ha ritenuto che il condannato ammesso al lavoro esterno senza scorta che non si presenti al lavoro sia punibile per evasione solo se non rientra in istituto entro 12 ore (Cass. pen., Sez. VI, n. 7508/1994). Anche un ritardo più breve, però, ha conseguenze: rilievo disciplinare, possibile revoca dell'ammissione e pesante valutazione negativa nelle future istanze di benefici.
Chi è condannato per reati ostativi può lavorare all'esterno?
Sì, ma con due limiti che si sommano. Il primo è temporale: un terzo della pena espiato, e comunque non oltre 5 anni, oppure 10 anni per l'ergastolo (art. 21, comma 1). Il secondo è quello dell'art. 4-bis: l'assegnazione al lavoro all'esterno è uno dei benefici che, per i delitti del comma 1, richiedono la collaborazione con la giustizia o, dopo il D.L. 162/2022, la prova dell'adempimento delle obbligazioni civili ed elementi specifici che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata (art. 4-bis, comma 1-bis). I condannati per il delitto dell'art. 416-bis c.p. sono esclusi dall'attività volontaria a sostegno delle famiglie delle vittime (art. 21, comma 4-ter).
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un condannato a 6 anni per reati contro il patrimonio lavora da un anno nella cucina dell'istituto. Una cooperativa sociale del territorio offre un inserimento in un laboratorio artigianale con orario diurno.
La difesa presenta l'istanza con la lettera della cooperativa e il parere dell'educatore; la direzione adotta il provvedimento con orari e percorso prestabiliti e lo trasmette al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. Un possibile esito è l'ammissione, con prescrizioni sul tragitto; l'esperienza documentata potrà poi sostenere una futura domanda di semilibertà.
Errori da evitare
- Iniziare a lavorare prima dell'approvazione del magistrato di sorveglianza: il provvedimento non è esecutivo.
- Deviare dal percorso o dall'orario autorizzato: espone alla revoca dell'ammissione e, nei casi più gravi, alla contestazione dell'evasione (art. 385, comma 3, c.p.).
- Presentare l'istanza senza un'offerta di lavoro concreta: la valutazione di idoneità resta astratta.
- Per l'imputato, dimenticare l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
- Per i reati dell'art. 4-bis, chiedere il lavoro esterno prima di un terzo della pena o senza gli elementi del comma 1-bis.
Il lavoro può incidere anche su una domanda di trasferimento in un altro carcere per ragioni di lavoro. Il quadro generale dei diritti in esecuzione è nella pagina sui diritti del detenuto; le domande dei familiari sono raccolte nelle FAQ sui detenuti.
Domande frequenti
Cos'è il lavoro all'esterno per i detenuti e chi può ottenerlo?
È l'assegnazione del detenuto a un lavoro fuori dal carcere, con rientro in istituto e di regola senza scorta (art. 21 L. 354/1975). Possono ottenerlo condannati, internati e, con autorizzazione dell'autorità giudiziaria, imputati. Per i reati dell'art. 4-bis serve un terzo della pena, e comunque non oltre 5 anni; per l'ergastolo 10 anni.
Come si chiede di lavorare fuori dal carcere durante la detenzione?
Si presenta istanza alla direzione dell'istituto, possibilmente con un'offerta concreta di lavoro. Se la direzione ammette il detenuto, il provvedimento diventa esecutivo solo dopo l'approvazione con decreto del magistrato di sorveglianza (art. 21, comma 4, e art. 69, comma 5, L. 354/1975). Per l'imputato serve anche l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Un detenuto che lavora in carcere viene pagato e quanto?
Sì: il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20, comma 2, L. 354/1975). Chi lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria riceve due terzi del trattamento economico dei contratti collettivi (art. 22). Sono assicurati riposo festivo, ferie retribuite e tutela assicurativa e previdenziale.
Che differenza c'è tra lavoro all'esterno e semilibertà?
Il lavoro all'esterno (art. 21 L. 354/1975) è una modalità del trattamento e, per i reati comuni, non richiede una quota di pena. La semilibertà (artt. 48 e 50) è una misura alternativa che permette attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento, e richiede di regola metà della pena espiata, due terzi per i reati ostativi.
Il lavoro in carcere aiuta a ottenere benefici penitenziari?
Sì. Il lavoro è un elemento principale del trattamento (art. 15 L. 354/1975) e la partecipazione alla rieducazione fonda la liberazione anticipata di 45 giorni per semestre (art. 54), computata come pena espiata per permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale. Un lavoro stabile è anche un elemento documentabile del ravvedimento.
Un'azienda che assume detenuti ha agevolazioni fiscali?
La L. 354/1975 prevede convenzioni tra amministrazione penitenziaria, imprese e cooperative sociali (art. 20, comma 8) ed esclude le incapacità da condanna per i rapporti di lavoro (comma 14). Le agevolazioni fiscali e contributive sono disciplinate da normativa speciale: importi e requisiti vanno verificati sul testo vigente prima dell'assunzione.
Cosa succede se un detenuto ammesso al lavoro esterno non rientra in orario?
Risponde di evasione, punita con la reclusione da 1 a 3 anni: l'art. 385, comma 3, c.p. si applica al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento. Secondo Cass. Sez. VI n. 7508/1994 il reato scatta se non rientra entro 12 ore; ritardi minori hanno rilievo disciplinare e possono portare alla revoca.
Chi è condannato per reati ostativi può accedere al lavoro all'esterno?
Sì, dopo aver espiato un terzo della pena e comunque non oltre 5 anni, oppure 10 anni se condannato all'ergastolo (art. 21 L. 354/1975). Occorre inoltre la collaborazione con la giustizia o, in alternativa, gli elementi dell'art. 4-bis, comma 1-bis: obbligazioni civili adempiute ed esclusione di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
Fonti
- L. 354/1975, art. 21 - Lavoro all'esterno (Brocardi)
- L. 354/1975, art. 20 - Lavoro (Brocardi)
- L. 354/1975, art. 22 (Brocardi)
- L. 354/1975, art. 50 - Ammissione alla semilibertà (Brocardi)
- L. 354/1975, art. 48 - Regime di semilibertà (Brocardi)
- L. 354/1975, art. 4-bis (Brocardi)
- L. 354/1975, art. 69 - Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza (Brocardi)
- Codice penale, art. 385 - Evasione, con massima Cass. Sez. VI n. 7508/1994 (Brocardi)
- L. 354/1975, art. 54 - Liberazione anticipata (Brocardi)
Approfondimenti
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