Reati contro la persona
Matrimonio forzato art. 558-bis: il reato e le pene
In questa guida
- Cos'è il reato di costrizione o induzione al matrimonio?
- Che pena prevede l'art. 558-bis?
- Il reato è più grave se la vittima è minorenne?
- Il matrimonio forzato è reato anche se celebrato all'estero?
- I genitori che organizzano il matrimonio di una figlia contro la sua volontà commettono reato?
- Cosa fare se si teme un matrimonio forzato?
- Chi è accusato di matrimonio forzato come può difendersi?
- Domande frequenti
- Fonti
L'art. 558-bis c.p., introdotto dal Codice rosso (L. 69/2019), punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi costringe una persona a sposarsi o a costituire un'unione civile con violenza o minaccia, oppure ve la induce abusando della sua vulnerabilità o delle relazioni familiari. La pena aumenta se la vittima è minorenne e va da 2 a 7 anni se ha meno di 14 anni. Il reato è punito anche se commesso all'estero.
In sintesi
- Costrizione con violenza o minaccia: reclusione da 1 a 5 anni (art. 558-bis, comma 1, c.p.).
- Induzione con abuso di vulnerabilità, necessità, relazioni familiari o di autorità: stessa pena (comma 2).
- Vittima minore di 18 anni: pena aumentata; minore di 14 anni: reclusione da 2 a 7 anni.
- Si procede anche per fatti commessi all'estero da o in danno di cittadini italiani o stranieri residenti in Italia (comma 5).
- La norma è in vigore dal 2019 (art. 7 L. 69/2019) e si applica sia al matrimonio sia all'unione civile.
- Se la persona è ceduta in cambio di denaro e ridotta in soggezione si passa alla riduzione in servitù, punita da 8 a 20 anni.
Cos'è il reato di costrizione o induzione al matrimonio?
L'art. 558-bis c.p. è collocato fra i delitti contro il matrimonio e tutela la libertà di scegliere se, quando e chi sposare. La norma è stata inserita dall'art. 7 della L. 69/2019 e ha dato a queste condotte una fattispecie autonoma, con pene e regole di giurisdizione proprie.
La norma prevede due condotte. La costrizione richiede violenza o minaccia. L'induzione non richiede violenza: basta approfittare delle condizioni di vulnerabilità, di inferiorità psichica o di necessità della persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità che deriva dall'affidamento per cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia. Il testo non prevede la querela: il reato è quindi perseguibile d'ufficio.
La norma — art. 558-bis c.p., «Costrizione o induzione al matrimonio» (testo letto su Brocardi)
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
Che pena prevede l'art. 558-bis?
| Ipotesi | Comma | Pena |
|---|---|---|
| Costrizione al matrimonio o all'unione civile con violenza o minaccia | 1 | Reclusione da 1 a 5 anni |
| Induzione con abuso di vulnerabilità, necessità o relazioni | 2 | Reclusione da 1 a 5 anni |
| Vittima minore di 18 anni | 3 | Pena aumentata |
| Vittima minore di 14 anni | 4 | Reclusione da 2 a 7 anni |
Se oltre al matrimonio la persona subisce violenze abituali, minacce o limitazioni della libertà, possono concorrere altri reati, fra cui i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). Quando la vicenda comprende pratiche lesive dell'integrità fisica si veda anche la pagina sulle mutilazioni genitali femminili.
Il reato è più grave se la vittima è minorenne?
Sì. Il terzo comma aumenta la pena quando la vittima ha meno di 18 anni; il quarto porta la cornice a 2-7 anni se ha meno di 14 anni. Sul piano civile, l'art. 84 c.c. stabilisce che i minori di età non possono contrarre matrimonio; il tribunale può autorizzare chi ha compiuto 16 anni solo dopo aver accertato la maturità psico-fisica e la presenza di gravi motivi. Un'unione imposta a un minore di 16 anni non ha quindi alcun titolo legittimo in Italia.
Il matrimonio forzato è reato anche se celebrato all'estero?
Sì. Il quinto comma estende la punibilità ai fatti commessi all'estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia, oppure in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia. È il caso tipico della ragazza residente in Italia portata nel Paese d'origine della famiglia per le nozze. La regola deroga ai limiti ordinari per i reati commessi fuori dal territorio, descritti nella pagina sul reato commesso all'estero e processato in Italia.
| Autore | Vittima | Punibile in Italia ex art. 558-bis, comma 5 |
|---|---|---|
| Cittadino italiano | Qualsiasi persona | Sì |
| Straniero residente in Italia | Qualsiasi persona | Sì |
| Straniero non residente | Cittadino italiano o straniero residente in Italia | Sì |
| Straniero non residente | Straniero non residente | Non in base al comma 5 |
I genitori che organizzano il matrimonio di una figlia contro la sua volontà commettono reato?
Sì, se ricorrono i mezzi previsti dalla norma. La legge penale non vieta il matrimonio combinato in sé, cioè l'unione proposta o organizzata dalle famiglie e accettata liberamente dagli sposi. Il reato nasce quando il consenso è ottenuto con violenza o minaccia (anche di esclusione dalla famiglia, di ritorsioni o di privazione di mezzi) oppure con l'abuso della relazione familiare verso una persona vulnerabile o in stato di necessità. Proprio l'abuso delle «relazioni familiari» è menzionato nel secondo comma: i genitori sono tra i possibili autori tipici.
Il confine con la riduzione in servitù è tracciato dalla giurisprudenza. Secondo Cass. pen., Sez. V, n. 30538/2021 (massima riportata da Brocardi), la cessione della figlia minore dietro il cosiddetto «prezzo della sposa» integra l'esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà e rientra nell'art. 600 c.p., non nell'art. 558-bis. Dal 2026 l'art. 600 menziona espressamente il matrimonio forzato fra le forme di sfruttamento: si veda la pagina sulla riduzione in schiavitù.
Cosa fare se si teme un matrimonio forzato?
Chi teme di essere costretto a sposarsi può presentare denuncia a polizia, carabinieri o procura, anche prima della cerimonia: la minaccia o i preparativi imposti possono già integrare reati (per esempio il tentativo o la violenza privata). Il procedimento è d'ufficio, quindi non serve una querela e la persona non ha l'onere di «ritirarla» per chiudere il caso.
- Conservare messaggi, audio e documenti (biglietti aerei, inviti, contratti di nozze) che provino la pressione.
- Custodire il passaporto in un luogo sicuro o segnalarne la sottrazione.
- Indicare alle forze dell'ordine eventuali date di partenza verso l'estero, per consentire interventi tempestivi.
- Rivolgersi a un centro antiviolenza o ai servizi sociali per una soluzione abitativa, se la convivenza con la famiglia è a rischio.
Il giudice può applicare le misure cautelari ordinarie, compreso il divieto di avvicinamento dell'art. 282-ter c.p.p. Il percorso del procedimento è descritto nell'hub sulla procedura penale.
Tempi
- Denuncia: nessun termine di querela, perché si procede d'ufficio.
- Dopo l'iscrizione: indagini e, se necessario, richiesta di misure cautelari al giudice per le indagini preliminari.
- Prima di atti a cui il difensore ha diritto di assistere: informazione di garanzia all'indagato e alla persona offesa (art. 369 c.p.p.).
Chi è accusato di matrimonio forzato come può difendersi?
La difesa lavora sul consenso effettivo e sui mezzi. Occorre verificare se vi siano state violenza o minaccia, o se l'accusa si fondi solo su pressioni familiari che, da sole, non integrano la costrizione. Nell'ipotesi di induzione, l'accusa deve provare sia la condizione di vulnerabilità o necessità della persona sia l'abuso della relazione. Rilevano la cronologia della relazione, l'età e l'autonomia della persona, i contatti con terzi, le dichiarazioni rese nel tempo e la coerenza con i documenti di viaggio. Per i fatti commessi all'estero va controllato che ricorra uno dei collegamenti con l'Italia previsti dal quinto comma.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un padre residente in Italia è indagato perché la figlia maggiorenne riferisce di aver accettato un matrimonio nel Paese d'origine della famiglia dopo mesi di pressioni. Dalle chat emerge che la giovane aveva inizialmente rifiutato, poi incontrato più volte il fidanzato e scelto la data. La difesa sostiene che si trattava di un matrimonio proposto dalla famiglia ma liberamente accettato. L'accusa valorizza invece messaggi in cui il padre minacciava di interrompere il mantenimento degli studi. L'esito dipende dalla prova della minaccia o dell'abuso di una situazione di necessità: in mancanza, la richiesta di archiviazione è un esito possibile.
Errori da evitare
- Per la famiglia indagata: cercare di convincere la persona offesa a ritrattare; la pressione può integrare altri reati e giustificare misure cautelari.
- Per la persona offesa: partire per l'estero senza aver segnalato il rischio; dopo la partenza gli strumenti di tutela sono più lenti.
- Credere che la celebrazione all'estero escluda il processo in Italia: il comma 5 dice il contrario.
- Ritenere che il consenso formale alla cerimonia chiuda la questione: conta come quel consenso è stato ottenuto.
Per gli altri reati contro la persona e la famiglia si rinvia all'hub dei reati contro la persona.
Domande frequenti
Cos'è il reato di costrizione o induzione al matrimonio previsto dall'art. 558-bis?
È il reato, introdotto dalla L. 69/2019 (Codice rosso), di chi costringe una persona a sposarsi o a costituire un'unione civile con violenza o minaccia, o ve la induce abusando della sua vulnerabilità o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o di affidamento. L'art. 558-bis c.p. prevede la reclusione da 1 a 5 anni.
Che pena prevede l'art. 558-bis per chi costringe qualcuno a sposarsi?
La pena è la reclusione da 1 a 5 anni, sia per la costrizione con violenza o minaccia sia per l'induzione con abuso della vulnerabilità. È aumentata se la vittima ha meno di 18 anni e va da 2 a 7 anni se ha meno di 14 anni, secondo i commi 3 e 4 dell'art. 558-bis c.p.
Il matrimonio forzato è reato in Italia anche se celebrato all'estero?
Sì. Il comma 5 dell'art. 558-bis c.p. punisce il fatto commesso all'estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia, oppure in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia. Il processo si svolge quindi in Italia anche se le nozze sono state celebrate fuori dal territorio.
I genitori che organizzano il matrimonio di una figlia contro la sua volontà commettono un reato?
Sì, se ottengono il consenso con violenza o minaccia, o abusando della relazione familiare verso una figlia vulnerabile o in stato di necessità: la pena è da 1 a 5 anni per l'art. 558-bis c.p. Se la figlia è ceduta in cambio di denaro, la Cassazione (Sez. V, n. 30538/2021) ha ravvisato la riduzione in schiavitù.
Cosa fare se si teme di essere costretti a un matrimonio forzato?
Si può denunciare subito a polizia, carabinieri o procura, anche prima della cerimonia, conservando messaggi e documenti e mettendo al sicuro il passaporto. Il reato dell'art. 558-bis c.p. è procedibile d'ufficio e il giudice può disporre misure cautelari come il divieto di avvicinamento. Un centro antiviolenza può aiutare sul piano abitativo.
Che differenza c'è tra matrimonio forzato e matrimonio combinato per la legge penale?
Il matrimonio combinato, proposto dalle famiglie e accettato liberamente dagli sposi, non è reato. Diventa matrimonio forzato ai sensi dell'art. 558-bis c.p. quando il consenso è ottenuto con violenza o minaccia, oppure abusando di vulnerabilità, necessità o relazioni familiari. In quel caso la pena è la reclusione da 1 a 5 anni.
Il reato di matrimonio forzato è più grave se la vittima è minorenne?
Sì. Se la vittima ha meno di 18 anni la pena dell'art. 558-bis c.p. è aumentata; se ha meno di 14 anni la reclusione va da 2 a 7 anni. Sul piano civile l'art. 84 c.c. vieta il matrimonio dei minori, salvo autorizzazione del tribunale per chi ha compiuto 16 anni e per gravi motivi.
Chi è accusato di matrimonio forzato come può difendersi?
La difesa verifica se vi siano stati violenza, minaccia o abuso di una situazione di vulnerabilità, perché le sole pressioni familiari non bastano per l'art. 558-bis c.p. Contano chat, cronologia della relazione, autonomia della persona e documenti di viaggio. Per i fatti all'estero va controllato il collegamento con l'Italia richiesto dal comma 5.
Fonti
Approfondimenti
- Mutilazioni genitali femminili art. 583-bis
- Riduzione in schiavitù art. 600: accusa e difesa
- Violenza sessuale con abuso di autorità: quando ricorre
- Reato commesso all'estero: quando si è processati in Italia
- Concorrenza sleale con violenza o minaccia: art. 513-bis
- Tutte le guide: Reati contro la persona
