Reati d'impresa, societari e sicurezza sul lavoro
Misure interdittive cautelari contro la società (231)
In questa guida
- Quali misure interdittive cautelari si possono applicare alla società?
- Una società può essere interdetta dall'attività prima della condanna?
- Che differenza c'è tra misure cautelari e sanzioni interdittive definitive?
- Come si evita il divieto di contrattare con la PA durante le indagini?
- Il modello adottato dopo il reato può far revocare la misura?
- Cosa succede ai dipendenti se la società è interdetta?
- Che cos'è il commissariamento giudiziale?
- Come si impugna una misura interdittiva cautelare?
- Domande frequenti
- Fonti
Durante le indagini il pubblico ministero può chiedere al giudice di applicare alla società, come misura cautelare, una delle sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001: interdizione dall'attività, sospensione di licenze, divieto di contrattare con la PA, esclusione da finanziamenti, divieto di pubblicità. Servono gravi indizi e un pericolo concreto di reiterazione (art. 45); la misura dura al massimo un anno (art. 51).
In sintesi
- L'art. 45 richiede gravi indizi di responsabilità dell'ente e «fondati e specifici elementi» che rendano concreto il pericolo di illeciti della stessa indole.
- Le misure applicabili sono le 5 sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2; l'interdizione dall'attività è l'ultima risorsa (art. 46, comma 3).
- Se la richiesta arriva fuori udienza, il giudice fissa un'udienza con l'ente entro 15 giorni dal deposito (art. 47, comma 3).
- La misura dura al massimo 1 anno; dopo la condanna di primo grado non può superare 1 anno e 4 mesi (art. 51).
- In luogo della misura il giudice può nominare un commissario giudiziale per lo stesso periodo (art. 45, comma 3, e art. 15).
- Risarcimento, modello organizzativo idoneo e messa a disposizione del profitto consentono sospensione e revoca della misura (artt. 17, 49 e 50).
Quali misure interdittive cautelari si possono applicare alla società?
Il D.Lgs. 231/2001 non crea misure cautelari autonome per l'ente: consente di anticipare, durante il procedimento, le sanzioni interdittive previste per la condanna. L'art. 45, comma 1, rinvia infatti alle sanzioni dell'art. 9, comma 2.
| Misura | Effetto pratico | Limiti previsti |
|---|---|---|
| Interdizione dall'esercizio dell'attività | Blocco dell'attività cui si riferisce l'illecito | Solo quando ogni altra misura è inadeguata (art. 46, comma 3); comporta sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze (art. 14, comma 2) |
| Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni | Perdita dei titoli funzionali alla commissione dell'illecito | Limitata ai titoli collegati all'illecito |
| Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione | Esclusione da gare e contratti pubblici | Salvo che per ottenere un pubblico servizio; può essere limitato a tipi di contratto o ad amministrazioni determinate (art. 14, comma 2) |
| Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi | Blocco dei nuovi benefici ed eventuale revoca di quelli concessi | Proporzionata al fatto (art. 46, comma 2) |
| Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Stop alle campagne pubblicitarie | Proporzionata al fatto (art. 46, comma 2) |
Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente (art. 46, comma 4): il giudice ne sceglie una. È una differenza rispetto alle sanzioni definitive, che l'art. 14, comma 3, consente di applicare insieme «se necessario».
La norma — art. 45, comma 1, D.Lgs. 231/2001 (testo vigente, Brocardi)
«Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.»
Una società può essere interdetta dall'attività prima della condanna?
Sì, alle condizioni dell'art. 45 e con i limiti dell'art. 46. I presupposti sono due e devono coesistere:
- gravi indizi della responsabilità dell'ente per l'illecito dipendente da reato: non basta il reato della persona fisica, occorrono indizi sui criteri di imputazione all'ente (interesse o vantaggio, posizione dell'autore, carenze del modello);
- pericolo concreto di reiterazione, fondato su elementi specifici: non è sufficiente la gravità del fatto passato.
Poiché la misura anticipa una sanzione interdittiva, occorre che per quel reato le sanzioni interdittive siano previste e che ricorrano le condizioni dell'art. 13: profitto di rilevante entità con reato dell'apicale, o del sottoposto agevolato da gravi carenze organizzative, oppure reiterazione degli illeciti. L'interdizione dall'attività, la più grave, è ammessa solo quando ogni altra misura risulta inadeguata (art. 46, comma 3).
Che differenza c'è tra misure cautelari e sanzioni interdittive definitive?
| Elemento | Misura cautelare | Sanzione definitiva |
|---|---|---|
| Quando si applica | Durante indagini e processo | Con la sentenza di condanna |
| Presupposti | Gravi indizi e pericolo concreto di reiterazione (art. 45) | Accertamento della responsabilità e condizioni dell'art. 13 |
| Durata | Massimo 1 anno; dopo la condanna di primo grado massimo 1 anno e 4 mesi (art. 51) | Da 3 mesi a 2 anni, salvo le eccezioni richiamate dall'art. 13, comma 2 |
| Cumulo di più misure | Escluso (art. 46, comma 4) | Ammesso se necessario (art. 14, comma 3) |
| Rapporto fra le due | La durata sofferta si computa nella sanzione definitiva (art. 51, comma 4) | Tiene conto del periodo cautelare già scontato |
La durata decorre dalla notifica dell'ordinanza all'ente (art. 51, comma 3), che è eseguita a cura del pubblico ministero (art. 48).
Come si evita il divieto di contrattare con la PA durante le indagini?
La difesa si muove su due piani, spesso in parallelo.
Sul piano dei presupposti, si contesta il pericolo di reiterazione: cambio degli amministratori coinvolti, interruzione dei rapporti con i soggetti del reato, sospensione dei dipendenti indagati, nuove procedure sulle gare. Sono fatti che il giudice deve valutare, perché l'art. 45 richiede elementi «fondati e specifici» di pericolo attuale. Si può chiedere anche la limitazione del divieto a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni, come consente l'art. 14, comma 2.
Sul piano riparatorio, l'ente può chiedere la sospensione della misura per realizzare gli adempimenti dell'art. 17 (art. 49): risarcimento integrale del danno ed eliminazione delle conseguenze del reato, adozione e attuazione di un modello organizzativo idoneo, messa a disposizione del profitto per la confisca. Il giudice, sentito il pubblico ministero, fissa una cauzione non inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito e un termine per gli adempimenti. Se l'ente non adempie, la misura viene ripristinata e la cauzione è devoluta alla Cassa delle ammende.
Tempi
- Richiesta del pubblico ministero fuori udienza: il giudice fissa l'udienza e ne dà avviso a PM, ente e difensori; l'ente può esaminare in cancelleria la richiesta e gli atti (art. 47, comma 2).
- Udienza camerale con le forme dell'art. 127 c.p.p. e termini di avviso ridotti a 5 e 3 giorni; tra deposito della richiesta e udienza non più di 15 giorni (art. 47, comma 3).
- Ordinanza del giudice, con le modalità applicative (art. 45, comma 2), notificata all'ente dal PM (art. 48); la durata decorre dalla notifica (art. 51, comma 3).
- Appello al tribunale in composizione collegiale, con i motivi contestuali (art. 52, comma 1, e art. 322-bis c.p.p.).
- Ricorso per cassazione per violazione di legge contro la decisione sull'appello (art. 52, comma 2).
- Durata massima: 1 anno, o 1 anno e 4 mesi dopo la condanna di primo grado (art. 51).
Il modello adottato dopo il reato può far revocare la misura?
Sì, se è accompagnato dagli altri adempimenti dell'art. 17. L'art. 50, comma 1, prevede la revoca, anche d'ufficio, quando ricorrono le ipotesi dell'art. 17; l'art. 49, comma 4, prevede la revoca quando l'ente ha realizzato gli adempimenti durante la sospensione. Il modello «riparatore» deve eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato ed essere idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi: un documento generico o copiato non basta.
Gli adempimenti dell'art. 17 escludono le sanzioni interdittive se realizzati prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il ruolo dell'organismo che dovrà vigilare sul nuovo modello è descritto nella pagina sull'Organismo di Vigilanza 231.
L'art. 50, comma 2, consente inoltre di chiedere la sostituzione con una misura meno grave, o modalità e durata meno gravose, quando le esigenze cautelari si attenuano o la misura non appare più proporzionata.
Cosa succede ai dipendenti se la società è interdetta?
Il decreto non disciplina direttamente i rapporti di lavoro. Tiene però conto dell'occupazione attraverso il commissario giudiziale: fra le condizioni che consentono di sostituire l'interdizione con la prosecuzione dell'attività sotto un commissario, l'art. 15, comma 1, lett. b), indica il caso in cui l'interruzione possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio. La difesa deve documentare questi elementi (organico, indotto, contesto locale) già nell'udienza dell'art. 47.
Le misure diverse dall'interdizione, come il divieto di contrattare con la PA, non fermano l'attività ma possono ridurre il lavoro disponibile. Quando i beni aziendali sono anche sotto sequestro, l'art. 53, comma 1-bis, prevede che il custode ne consenta l'utilizzo e la gestione agli organi societari per garantire la continuità dell'attività.
Che cos'è il commissariamento giudiziale?
È l'alternativa all'interdizione. L'art. 45, comma 3, consente al giudice di nominare, in luogo della misura interdittiva, un commissario giudiziale a norma dell'art. 15, per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. Le condizioni dell'art. 15 sono:
- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- l'attività si svolge in stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale o in imprese ammesse all'amministrazione straordinaria secondo le norme richiamate dall'art. 15, lett. b-bis).
Per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale la nomina del commissario è sempre disposta in luogo della misura, quando questa possa pregiudicarne la continuità (art. 45, comma 3, come modificato dal D.L. 2/2023). Il commissario cura l'adozione e l'attuazione di modelli idonei, non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice, e il profitto della prosecuzione dell'attività viene confiscato (art. 15, commi 3 e 4). Le misure di prevenzione patrimoniale sull'impresa sono un istituto diverso, illustrato nella pagina su controllo giudiziario e amministrazione giudiziaria.
Come si impugna una misura interdittiva cautelare?
L'art. 52, comma 1, consente al pubblico ministero e all'ente, per mezzo del difensore, di proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicando contestualmente i motivi. Si osservano le regole dell'art. 322-bis c.p.p.: decide il tribunale in composizione collegiale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, e l'appello non sospende l'esecuzione. Il rinvio dell'art. 322-bis all'art. 310 c.p.p., e da questo all'art. 309, comma 1, porta il termine per l'appello a 10 giorni.
Contro la decisione del tribunale è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge (art. 52, comma 2, e art. 325 c.p.p.). Nell'appello si fanno valere difetto di gravi indizi, mancanza di concretezza del pericolo, sproporzione della misura, mancata valutazione del commissariamento. Il quadro dei reati che fondano la responsabilità dell'ente è nella sezione reati d'impresa e responsabilità 231; per le misure che colpiscono la persona fisica si veda la pagina sulle misure interdittive personali.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Una società di servizi di pulizia che lavora quasi solo con enti pubblici è indagata per corruzione di un funzionario, commessa dal direttore commerciale. Il PM chiede il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. All'udienza la difesa documenta la revoca delle deleghe al direttore, l'adozione di un nuovo modello con procedura per le gare e la nomina di un nuovo OdV; propone inoltre il risarcimento all'ente pubblico danneggiato.
Il giudice può limitare il divieto all'amministrazione coinvolta, oppure sospendere la misura con cauzione per consentire il completamento degli adempimenti dell'art. 17. Se questi vengono realizzati, la misura va revocata. L'esito dipende dalla concretezza delle misure riparatorie, non dal loro semplice annuncio.
Errori da evitare
- Presentarsi all'udienza dell'art. 47 senza documenti: è la sede in cui il giudice valuta il pericolo di reiterazione, e le misure già attuate vanno provate.
- Adottare un modello «di facciata» dopo il reato: l'art. 17 richiede l'eliminazione delle carenze che hanno determinato il reato, e la cauzione versata ai sensi dell'art. 49 è persa se gli adempimenti sono inefficaci.
- Non chiedere il commissario giudiziale quando ne ricorrono le condizioni: l'art. 15 tutela servizio pubblico e occupazione, ma il giudice deve disporre degli elementi per applicarlo.
- Lasciar decorrere il termine per l'appello: è breve e l'appello non sospende l'esecuzione della misura.
- Rinviare gli adempimenti riparatori oltre l'apertura del dibattimento di primo grado: dopo quel momento l'art. 17 non esclude più le sanzioni interdittive.
Domande frequenti
Quali misure interdittive cautelari possono essere applicate a una società secondo la 231?
Sono le cinque sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, richiamate dall'art. 45: interdizione dall'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Non si possono applicare congiuntamente, come prevede l'art. 46.
Una società può essere interdetta dall'attività prima della condanna?
Sì, in via cautelare, se ci sono gravi indizi della sua responsabilità e fondati e specifici elementi di pericolo concreto di reiterazione, come richiede l'art. 45 del D.Lgs. 231/2001. L'interdizione dall'attività è però ammessa solo quando ogni altra misura risulta inadeguata (art. 46, comma 3) e dura al massimo un anno.
Che differenza c'è tra misure interdittive cautelari e sanzioni interdittive definitive per l'ente?
Le misure cautelari si applicano durante il procedimento, richiedono gravi indizi e pericolo di reiterazione e durano al massimo un anno, o un anno e quattro mesi dopo la condanna di primo grado (art. 51). Le sanzioni definitive seguono la condanna e durano da 3 mesi a 2 anni (art. 13); il periodo cautelare si computa nella sanzione.
Come si evita il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione durante le indagini sulla società?
Occorre contestare il pericolo concreto di reiterazione richiesto dall'art. 45 del D.Lgs. 231/2001, documentando le misure già adottate, e chiedere se necessario la limitazione del divieto a certi contratti o amministrazioni (art. 14, comma 2). L'ente può inoltre ottenere la sospensione con cauzione per realizzare risarcimento, nuovo modello e messa a disposizione del profitto (art. 49).
Il modello organizzativo adottato dopo il reato può far revocare una misura interdittiva?
Sì, se accompagnato dal risarcimento integrale del danno e dalla messa a disposizione del profitto. L'art. 50 del D.Lgs. 231/2001 prevede la revoca, anche d'ufficio, quando ricorrono le condizioni dell'art. 17. Il modello deve eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato; un documento generico non è sufficiente.
Cosa succede ai dipendenti se la società viene sottoposta a una misura interdittiva?
Il D.Lgs. 231/2001 non disciplina direttamente i rapporti di lavoro, ma l'art. 15, comma 1, lettera b), consente di sostituire l'interdizione con un commissario giudiziale quando l'interruzione dell'attività può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione. La difesa deve documentare organico, indotto e condizioni economiche del territorio già in udienza.
Che cos'è il commissariamento giudiziale in alternativa all'interdizione della società?
È la prosecuzione dell'attività sotto un commissario nominato dal giudice, per un periodo pari alla durata della misura, prevista dagli artt. 45, comma 3, e 15 del D.Lgs. 231/2001. Si applica per servizi pubblici essenziali, rilevanti ricadute occupazionali o stabilimenti strategici; il profitto della prosecuzione dell'attività viene confiscato.
Come si impugna una misura interdittiva cautelare applicata a una società?
Con l'appello previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 231/2001, proposto dal difensore dell'ente con i motivi contestuali davanti al tribunale collegiale indicato dall'art. 322-bis c.p.p.; l'appello non sospende la misura. Contro la decisione del tribunale è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, secondo l'art. 325 c.p.p.
Fonti
- D.Lgs. 231/2001, art. 45 – Applicazione delle misure cautelari (Brocardi)
- D.Lgs. 231/2001, art. 46 – Criteri di scelta delle misure (Brocardi)
- D.Lgs. 231/2001, art. 47 – Giudice competente e procedimento (Brocardi)
- D.Lgs. 231/2001, art. 49 – Sospensione delle misure cautelari (Brocardi)
- D.Lgs. 231/2001, art. 50 – Revoca e sostituzione (Brocardi)
- D.Lgs. 231/2001, art. 51 – Durata massima delle misure cautelari (Brocardi)
- D.Lgs. 231/2001, art. 52 – Impugnazioni dei provvedimenti cautelari (Brocardi)
- D.Lgs. 231/2001, artt. 9, 13, 14, 15, 17 (Brocardi)
- D.Lgs. 231/2001, art. 53 – Sequestro preventivo (Brocardi)
- Codice di procedura penale, artt. 322-bis, 310 e 309 (Brocardi)
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