Reati contro la persona
Mutilazioni genitali femminili art. 583-bis
In questa guida
- Che cosa punisce l'art. 583-bis del codice penale?
- Quali pene sono previste per le mutilazioni genitali femminili?
- Il consenso della donna esclude il reato?
- I genitori che portano la figlia all'estero commettono reato in Italia?
- Che differenza c'è tra mutilazione e lesione degli organi genitali?
- Che cosa rischia il medico che pratica una mutilazione?
- Chi deve segnalare un caso sospetto?
- Che cosa succede alla responsabilità genitoriale dopo la condanna?
- Domande frequenti
- Fonti
L'art. 583-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chi, senza esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione, infibulazione o pratiche con effetti dello stesso tipo). Le lesioni diverse, commesse per menomare le funzioni sessuali, sono punite con la reclusione da 3 a 7 anni. Il reato si persegue anche se commesso all'estero.
In sintesi
- La mutilazione genitale femminile è punita con la reclusione da 4 a 12 anni (art. 583-bis, comma 1, c.p.).
- Le lesioni genitali diverse dalla mutilazione, commesse per menomare le funzioni sessuali e da cui deriva una malattia, sono punite con la reclusione da 3 a 7 anni (comma 2).
- La pena aumenta di 1/3 se la vittima è minorenne o se il fatto è commesso per fini di lucro (comma 3).
- Il genitore o il tutore condannato, anche con patteggiamento, decade dalla responsabilità genitoriale ed è interdetto in perpetuo dagli uffici di tutela (comma 4).
- Il medico o l'esercente una professione sanitaria condannato subisce l'interdizione dalla professione da 3 a 10 anni (art. 583-ter c.p.).
- Il fatto commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia è punito su richiesta del Ministro della giustizia (comma 5).
Che cosa punisce l'art. 583-bis del codice penale?
L'art. 583-bis è stato inserito nel codice penale dall'art. 6 della L. 9 gennaio 2006, n. 7, che ha dato alle pratiche di mutilazione genitale femminile una disciplina autonoma, separata dalle lesioni personali comuni. Il bene tutelato è la salute e l'integrità fisica delle donne, maggiorenni e minorenni.
La norma contiene due fattispecie distinte. Il primo comma punisce chi cagiona una mutilazione e definisce le pratiche rilevanti: clitoridectomia, escissione, infibulazione e "qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo". Secondo il commento di Brocardi, rientrano in quest'ultima formula le pratiche che producono comunque una menomazione concreta dell'organo genitale. Il secondo comma punisce le lesioni diverse dalla mutilazione, a condizione che siano commesse al fine specifico di menomare le funzioni sessuali e che ne derivi una malattia nel corpo o nella mente.
In entrambe le ipotesi il fatto deve avvenire "in assenza di esigenze terapeutiche": un intervento chirurgico giustificato da ragioni mediche non integra il reato. Il delitto non richiede querela e si procede d'ufficio: la rinuncia o il ripensamento della persona offesa non ferma il procedimento.
La norma — art. 583-bis, commi 1 e 2, c.p. (Brocardi, testo aggiornato al 16.7.2026)
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
Quali pene sono previste per le mutilazioni genitali femminili?
Le pene dipendono dalla fattispecie, dalla vittima e dalla qualità dell'autore. Alle pene principali si aggiungono pene accessorie che incidono sulla famiglia e sulla professione.
| Ipotesi | Norma | Conseguenza |
|---|---|---|
| Mutilazione degli organi genitali femminili | Art. 583-bis, comma 1 | Reclusione da 4 a 12 anni |
| Lesioni diverse, al fine di menomare le funzioni sessuali, con malattia | Art. 583-bis, comma 2 | Reclusione da 3 a 7 anni |
| Lesione di lieve entità (comma 2) | Art. 583-bis, comma 2 | Pena diminuita fino a 2/3 |
| Vittima minorenne o fine di lucro | Art. 583-bis, comma 3 | Pena aumentata di 1/3 |
| Fatto commesso dal genitore o dal tutore | Art. 583-bis, comma 4 | Decadenza dalla responsabilità genitoriale; interdizione perpetua da tutela, curatela e amministrazione di sostegno |
| Condanna di un esercente una professione sanitaria | Art. 583-ter | Interdizione dalla professione da 3 a 10 anni; comunicazione all'Ordine dei medici |
Per la mutilazione commessa su una minore, l'aumento di un terzo porta il massimo edittale da 12 a 16 anni di reclusione.
Il consenso della donna esclude il reato?
No. L'art. 50 c.p. esclude la punibilità di chi lede un diritto "col consenso della persona che può validamente disporne", ma l'integrità fisica è un bene solo relativamente disponibile: l'art. 5 c.c. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionano una diminuzione permanente dell'integrità fisica o sono contrari alla legge. Il commento di Brocardi all'art. 583-bis lo dice in modo esplicito: il consenso dell'avente diritto non gioca alcun ruolo, trattandosi di un diritto indisponibile.
Il consenso di una donna maggiorenne, quindi, non rende lecita la pratica. Tanto meno rileva il consenso dei genitori per la figlia minore, che anzi aggrava la loro posizione. L'unica causa che esclude il fatto tipico è l'esigenza terapeutica, da accertare sul piano medico-legale.
Anche il motivo culturale o tradizionale non esclude la colpevolezza. La Cassazione (Sez. V, n. 37422/2021) ha negato l'ignoranza inevitabile della legge penale a genitori stranieri che avevano sottoposto le figlie a mutilazione, ritenendo irrilevanti la scarsa integrazione culturale e linguistica.
I genitori che portano la figlia all'estero commettono reato in Italia?
Sì. Il quinto comma dell'art. 583-bis estende la legge italiana al fatto commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, oppure in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In questi casi il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
La regola copre il caso tipico della bambina residente in Italia portata nel Paese d'origine della famiglia durante le vacanze. Non serve che il reato sia punito anche nello Stato in cui è commesso, e il criterio della residenza rende perseguibili anche genitori privi di cittadinanza italiana. I principi generali sul reato commesso fuori dai confini sono trattati nella pagina sul reato commesso all'estero e il processo in Italia.
Sul piano probatorio, i processi per fatti avvenuti all'estero possono fondarsi in larga parte su accertamenti medici eseguiti in Italia al rientro: la datazione della lesione e la sua compatibilità con un intervento terapeutico diventano i punti centrali, sia per l'accusa sia per la difesa.
Che differenza c'è tra mutilazione e lesione degli organi genitali?
La distinzione incide sulla pena e sull'elemento soggettivo. La mutilazione del primo comma è un reato a dolo generico: basta la volontà di compiere la pratica. Le lesioni del secondo comma richiedono invece il dolo specifico, cioè il fine di menomare le funzioni sessuali, e un evento ulteriore, la malattia nel corpo o nella mente.
| Elemento | Mutilazione (583-bis, c. 1) | Lesione genitale (583-bis, c. 2) | Lesione gravissima (583, c. 2) |
|---|---|---|---|
| Condotta | Clitoridectomia, escissione, infibulazione o pratiche equivalenti | Lesioni diverse dalla mutilazione | Qualsiasi lesione |
| Fine richiesto | Nessuno | Menomare le funzioni sessuali | Nessuno |
| Evento | Mutilazione | Malattia nel corpo o nella mente | Ad es. perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare |
| Pena | Reclusione da 4 a 12 anni | Reclusione da 3 a 7 anni | Reclusione da 6 a 12 anni |
Se manca il fine di menomare le funzioni sessuali, una lesione ai genitali resta punibile come lesione personale comune o aggravata ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p. Per un'altra ipotesi autonoma di lesione con conseguenze permanenti si veda la pagina sulla deformazione del viso ex art. 583-quinquies.
Che cosa rischia il medico che pratica una mutilazione?
Oltre alla pena principale, l'art. 583-ter prevede che la condanna dell'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti dell'art. 583-bis comporti la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da 3 a 10 anni. Della sentenza è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che può avviare anche il procedimento disciplinare.
La richiesta della paziente adulta o dei genitori non protegge il sanitario, per le ragioni viste sul consenso. Se l'intervento ha finalità mediche, la difesa deve documentare l'indicazione terapeutica con cartella clinica, diagnosi e consenso informato. Durante le indagini il giudice può disporre misure interdittive cautelari: il meccanismo è descritto nella pagina sulle misure interdittive e la sospensione dalla professione.
Chi deve segnalare un caso sospetto?
Poiché il reato è procedibile d'ufficio, scattano gli obblighi di legge. L'art. 331 c.p.p. impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle funzioni, hanno notizia di un reato procedibile d'ufficio di farne denuncia per iscritto, senza ritardo, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, anche se l'autore non è individuato. Possono rivestire queste qualifiche, a seconda del ruolo, il personale sanitario pubblico, gli operatori dei servizi sociali e il personale scolastico pubblico.
L'art. 365 c.p. punisce con la multa fino a 516 euro chi, esercitando una professione sanitaria, presta assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio e omette o ritarda il referto. L'obbligo non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale: la donna mutilata è vittima, quindi il referto va fatto. I dettagli sono nella pagina sull'omissione di referto ex art. 365.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Una coppia straniera residente in Italia rientra da un soggiorno nel Paese d'origine. Durante una visita pediatrica il medico rileva una lesione genitale sulla figlia minorenne e trasmette il referto. La Procura contesta a entrambi i genitori l'art. 583-bis, commi 1 e 3, e il Ministro della giustizia formula la richiesta prevista dal quinto comma.
La difesa verifica anzitutto le condizioni di procedibilità (residenza, richiesta del Ministro), poi chiede una consulenza medico-legale per stabilire la natura della lesione, l'epoca della sua produzione e se rientri nel primo o nel secondo comma. Esamina inoltre il ruolo concreto di ciascun genitore: la presenza al momento del fatto non basta, da sola, a provare il concorso. Un esito possibile è la condanna del genitore che ha organizzato la pratica, con la pena accessoria del comma 4, e l'assoluzione dell'altro per mancata prova del contributo.
Errori da evitare
- Ritenere che il fatto commesso nel Paese d'origine non sia perseguibile in Italia: il comma 5 lo rende punibile se l'autore o la vittima è cittadino o residente.
- Invocare il consenso della donna o della famiglia come causa di giustificazione: l'integrità fisica non è disponibile ai sensi dell'art. 5 c.c.
- Rinviare la consulenza medico-legale: il tempo altera i segni della lesione e rende difficile distinguere tra primo e secondo comma.
- Per il sanitario, ritardare il referto: l'art. 365 c.p. punisce anche il semplice ritardo.
- Sottovalutare il patteggiamento: anche l'applicazione della pena su richiesta comporta la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Che cosa succede alla responsabilità genitoriale dopo la condanna?
Il quarto comma dell'art. 583-bis, inserito dalla L. 1 ottobre 2012, n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote e aggiornato dal D.Lgs. 154/2013, stabilisce che la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, comporta la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
La decadenza è una conseguenza automatica della sentenza penale e non richiede una valutazione del giudice sull'opportunità. Per il quadro degli altri reati contro la famiglia e la persona si rinvia all'hub sui reati contro la persona e alla pagina sul matrimonio forzato ex art. 558-bis, spesso collegato agli stessi contesti familiari.
Domande frequenti
Che cosa punisce il reato di mutilazioni genitali femminili dell'art. 583-bis?
Punisce chi, senza esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, come clitoridectomia, escissione o infibulazione, con la reclusione da 4 a 12 anni. Il secondo comma punisce con la reclusione da 3 a 7 anni le lesioni genitali diverse commesse per menomare le funzioni sessuali, se ne deriva una malattia.
Quali pene sono previste in Italia per le mutilazioni genitali femminili?
La mutilazione è punita con la reclusione da 4 a 12 anni, le lesioni genitali diverse con la reclusione da 3 a 7 anni (art. 583-bis c.p.). La pena aumenta di un terzo se la vittima è minorenne o se il fatto è commesso per lucro. Seguono pene accessorie per genitori, tutori e sanitari.
Il consenso della donna esclude il reato di mutilazioni genitali femminili?
No. L'art. 50 c.p. vale solo per i diritti disponibili, mentre l'art. 5 c.c. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che causano una diminuzione permanente dell'integrità fisica. Il consenso della donna adulta o dei genitori non rende lecita la pratica; la esclude solo un'effettiva esigenza terapeutica.
I genitori che portano la figlia all'estero per l'infibulazione commettono reato in Italia?
Sì. L'art. 583-bis, comma 5, c.p. si applica al fatto commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, oppure in danno di uno di loro. Il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, anche se il fatto non è reato nel Paese in cui è avvenuto.
Un medico che pratica una mutilazione genitale femminile rischia anche l'interdizione dalla professione?
Sì. L'art. 583-ter c.p. prevede che la condanna dell'esercente una professione sanitaria per i delitti dell'art. 583-bis comporti l'interdizione dalla professione da 3 a 10 anni. La sentenza è comunicata all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che può valutare anche sanzioni disciplinari.
Che differenza c'è tra mutilazione e lesione degli organi genitali femminili nell'art. 583-bis?
La mutilazione (comma 1) comprende clitoridectomia, escissione, infibulazione e pratiche con effetti analoghi ed è punita da 4 a 12 anni. La lesione (comma 2) è diversa dalla mutilazione, richiede il fine di menomare le funzioni sessuali e una malattia conseguente, ed è punita da 3 a 7 anni.
Chi deve segnalare un caso sospetto di mutilazione genitale femminile?
Il reato è procedibile d'ufficio. Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che ne hanno notizia per le loro funzioni devono denunciarlo per iscritto (art. 331 c.p.p.). I sanitari che prestano assistenza devono fare referto: l'omissione o il ritardo è punito con la multa fino a 516 euro (art. 365 c.p.).
Cosa rischiano sulla responsabilità genitoriale i genitori condannati per mutilazioni genitali sulla figlia?
La condanna o il patteggiamento per il reato dell'art. 583-bis, se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, comporta la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e l'interdizione perpetua da ogni ufficio di tutela, curatela e amministrazione di sostegno (comma 4, introdotto dalla L. 172/2012).
Fonti
Approfondimenti
- Interruzione di gravidanza non consensuale art. 593-ter
- Matrimonio forzato art. 558-bis: il reato e le pene
- Deformazione del viso art. 583-quinquies: pene e difesa
- Omissione di referto art. 365: il medico e l'obbligo
- Omessa denuncia del pubblico ufficiale art. 361
- Tutte le guide: Reati contro la persona
