Diritti del detenuto
Non menzione della condanna nel certificato
Questo approfondimento fa parte della guida Diritti del detenuto - arresto all'estero.
In questa guida
- Che cosa prevede l'art. 175 c.p. sulla non menzione della condanna?
- Chi può vedere una condanna con la non menzione?
- Il datore di lavoro privato può sapere della condanna?
- Si può chiedere la non menzione dopo la sentenza definitiva?
- Che differenza c'è tra non menzione, patteggiamento e riabilitazione?
- Cosa succede se il condannato commette un nuovo reato?
- Cosa fare se una condanna con non menzione compare nel certificato?
- Domande frequenti
- Fonti
La non menzione è l'ordine, dato dal giudice nella sentenza di condanna, di non riportare quella condanna nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta di privati (art. 175 c.p.). Spetta per una prima condanna a pena detentiva fino a 2 anni o a pena pecuniaria fino a 516 euro, ed è revocata se il condannato commette in seguito un delitto.
In sintesi
- Il beneficio riguarda una prima condanna a reclusione o arresto non superiore a 2 anni, oppure a pena pecuniaria non superiore a 516 euro (art. 175, comma 1, c.p.).
- Con pene congiunte il limite è di 30 mesi complessivi, calcolati ragguagliando la pena pecuniaria secondo l'art. 135 c.p. (comma 2).
- Dopo la riforma del D.Lgs. 150/2022 la non menzione è concedibile anche con una pena sostitutiva, negli stessi limiti (comma 3).
- La concessione è discrezionale e si fonda soltanto sui criteri dell'art. 133 c.p. (Cass. pen., Sez. V, n. 46826/2024).
- La condanna resta visibile all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni: scompare solo dal certificato chiesto dai privati.
- Un delitto commesso dopo la condanna comporta la revoca dell'ordine di non menzione (comma 4).
Che cosa prevede l'art. 175 c.p. sulla non menzione della condanna?
L'art. 175 c.p. consente al giudice di ordinare, nella stessa sentenza di condanna, che la condanna non sia menzionata nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, esclusi i fini di diritto elettorale. È un beneficio collocato fra le cause di estinzione della pena, ma non estingue nulla: la pena si esegue (o resta sospesa, se è stata concessa anche la sospensione condizionale) e la condanna rimane iscritta. Cambia soltanto ciò che compare nel certificato che il condannato può essere chiamato a esibire.
La Cassazione descrive l'istituto come fondato sul principio dell'emenda: serve a favorire il recupero morale e sociale del condannato, evitando che una condanna di modesta entità gli chiuda porte nel lavoro e nei rapporti privati (Cass. pen., Sez. IV, n. 12326/2024). Per questo la concessione è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che deve motivare con riferimento alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere, cioè agli indici dell'art. 133 c.p.
La Sez. V, con la sentenza n. 46826/2024, ha precisato che contano esclusivamente i parametri dell'art. 133 c.p.: il giudice non può negare il beneficio solo in ragione della natura del reato. Può invece tenere conto di precedenti archiviazioni o declaratorie di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che sono elementi valutabili come indice della personalità (Cass. pen., Sez. V, n. 22356/2025).
| Ipotesi | Limite | Fonte |
|---|---|---|
| Sola pena detentiva | Non superiore a 2 anni | Comma 1 |
| Sola pena pecuniaria | Non superiore a 516 euro | Comma 1 |
| Pena detentiva e pecuniaria congiunte | Detentiva fino a 2 anni e totale ragguagliato fino a 30 mesi | Comma 2 e art. 135 c.p. |
| Pena sostitutiva di una pena detentiva | Stessi limiti dei commi 1 e 2 | Comma 3 (D.Lgs. 150/2022) |
| Delitto commesso dopo la condanna | Revoca dell'ordine | Comma 4 |
Il testo parla di "prima condanna", ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 155 del 1984, ha dichiarato illegittima l'esclusione di ulteriori non menzioni: più condanne possono beneficiarne se, cumulate, restano nei limiti di legge. Con la sentenza n. 304 del 1988 la Corte ha poi rivisto il limite della pena pecuniaria. Le Sezioni Unite (n. 31/2001) hanno applicato lo stesso criterio del cumulo quando la condanna segue una o più sentenze di patteggiamento per reati commessi prima.
La norma — art. 175, commi 1 e 4, c.p. (Brocardi)
Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.
Chi può vedere una condanna con la non menzione?
La non menzione opera su un solo documento: il certificato rilasciato a richiesta di privati, quindi anzitutto quello che l'interessato chiede per sé. La Cassazione, ricostruendo la disciplina del testo unico sul casellario (D.P.R. 313/2002), ha ricordato che l'autorità giudiziaria può acquisire il certificato di tutte le iscrizioni, mentre nei certificati chiesti dall'interessato non compaiono le condanne per cui è stata ordinata la non menzione, quelle per cui è intervenuta la riabilitazione non revocata e le sentenze di patteggiamento fino a 2 anni (Cass. pen., Sez. V, n. 38152/2023).
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, invece, ricevono certificati in cui la condanna compare. Il beneficio, quindi, protegge nei rapporti privati (lavoro dipendente presso privati, locazioni, contratti), non nei confronti dello Stato.
| Chi consulta | La condanna compare? | Nota |
|---|---|---|
| Autorità giudiziaria (processo penale, esecuzione) | Sì | Acquisisce tutte le iscrizioni |
| Pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi | Sì | Rileva per concorsi, autorizzazioni, appalti |
| Interessato che chiede il proprio certificato | No | Art. 175, comma 1, c.p. |
| Datore di lavoro privato che riceve il certificato dal lavoratore | No | Vede il certificato rilasciato a richiesta di privati |
Il datore di lavoro privato può sapere della condanna?
Di regola no. Il datore di lavoro privato non accede al casellario: ottiene il certificato che il lavoratore chiede e gli consegna, e in quel certificato la condanna con non menzione non figura. Il beneficio nasce proprio per evitare che una condanna di modesta entità pesi sulla ricerca di lavoro.
Il discorso cambia quando il datore di lavoro è una pubblica amministrazione o un gestore di pubblici servizi, che ricevono certificati in cui la condanna compare. Resta inoltre possibile che il fatto sia noto per altre vie, per esempio per la pubblicità del processo o per notizie di stampa: la non menzione limita il contenuto del certificato, non cancella la storia processuale.
Si può chiedere la non menzione dopo la sentenza definitiva?
La regola è che la non menzione si ottiene nel giudizio di cognizione: l'art. 175 c.p. dice che il giudice la ordina "in sentenza". Se il giudice di primo grado la nega o non si pronuncia, la difesa deve chiederla con l'appello; una volta che la sentenza è irrevocabile, non esiste un'istanza autonoma per ottenerla.
C'è un'eccezione. Quando più sentenze irrevocabili riguardano reati uniti dal vincolo della continuazione o dal concorso formale, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione di ricalcolare la pena (art. 671 c.p.p.). Se il ricalcolo riporta la pena complessiva entro i limiti, il giudice dell'esecuzione può concedere anche la sospensione condizionale e la non menzione (art. 671, comma 3, c.p.p.). La procedura segue le regole dell'incidente di esecuzione.
Che differenza c'è tra non menzione, patteggiamento e riabilitazione?
Sono tre strumenti diversi che producono effetti in parte simili sul certificato. La sentenza di patteggiamento con pena fino a 2 anni non compare nei certificati chiesti dall'interessato per effetto della disciplina del casellario, senza bisogno di un ordine del giudice; inoltre il reato si estingue se nei 5 anni successivi (2 per le contravvenzioni) l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole (art. 445, comma 2, c.p.p.).
La riabilitazione è invece un provvedimento del tribunale di sorveglianza che estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna (art. 178 c.p.). Si chiede dopo almeno 3 anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena principale (8 per i recidivi dell'art. 99, commi 2 e seguenti), con prove effettive e costanti di buona condotta e adempimento delle obbligazioni civili (art. 179 c.p.).
| Aspetto | Non menzione | Patteggiamento fino a 2 anni | Riabilitazione |
|---|---|---|---|
| Chi decide | Giudice della condanna | Effetto della sentenza ex art. 444 c.p.p. | Tribunale di sorveglianza |
| Quando | Nella sentenza | Con la sentenza | Almeno 3 anni dopo l'esecuzione o l'estinzione della pena |
| Effetti penali | Restano | Estinzione del reato dopo 5 o 2 anni | Estinti, salvo eccezioni di legge |
| Condizione | Valutazione dei criteri dell'art. 133 c.p.; revoca per un delitto successivo | Nessun reato della stessa indole nel termine di 5 o 2 anni | Prove effettive e costanti di buona condotta |
Con il patteggiamento, quindi, la non menzione è di fatto già assicurata dalla disciplina del casellario, se la pena non supera i 2 anni. Chi ha già subito patteggiamenti e riporta una condanna successiva deve fare attenzione al cumulo: secondo le Sezioni Unite (n. 31/2001) il beneficio è concedibile solo se le pene, sommate, restano entro i limiti dell'art. 175 c.p.
Cosa succede se il condannato commette un nuovo reato?
L'art. 175, comma 4, c.p. prevede la revoca dell'ordine di non menzione se il condannato commette successivamente un delitto. La norma parla di delitto: una contravvenzione successiva non produce la revoca. Dopo la revoca, la condanna ricompare anche nel certificato chiesto dai privati, insieme alla nuova. Per le condanne da cui dipendono anche l'esecuzione e l'eventuale estinzione della pena si veda la pagina sull'estinzione della pena per decorso del tempo.
Cosa fare se una condanna con non menzione compare nel certificato?
Il primo controllo riguarda il tipo di certificato. Se è stato chiesto da una pubblica amministrazione o acquisito dall'autorità giudiziaria, la presenza della condanna è corretta. Il secondo controllo riguarda l'eventuale revoca: un delitto commesso dopo la prima condanna fa venire meno il beneficio.
Se nessuna delle due ipotesi ricorre e la condanna compare nel certificato rilasciato all'interessato, si tratta di un errore di iscrizione. Occorre procurarsi copia della sentenza con l'ordine di non menzione e segnalarlo all'ufficio del casellario; se l'errore non viene corretto, la questione può essere portata davanti al giudice dell'esecuzione, che procede su richiesta dell'interessato o del difensore (art. 666, comma 1, c.p.p.). Le regole generali sull'esecuzione e sugli altri benefici sono raccolte nella pagina sui diritti del detenuto e le misure alternative.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un impiegato incensurato è condannato in primo grado a 8 mesi di reclusione per un furto in un esercizio commerciale. Il giudice concede la sospensione condizionale ma nega la non menzione, senza motivare sui criteri dell'art. 133 c.p. e richiamando solo il tipo di reato.
La difesa propone appello sul punto, sottolineando che il diniego fondato sulla sola natura del reato contrasta con l'orientamento della Cassazione (Sez. V, n. 46826/2024) e documentando il risarcimento del danno e l'attività lavorativa. Un possibile esito è la concessione del beneficio in appello; resta comunque una valutazione discrezionale del giudice di merito.
Errori da evitare
- Non chiedere la non menzione nelle conclusioni del giudizio: dopo l'irrevocabilità non si può più ottenere, salvo il caso dell'art. 671 c.p.p.
- Non impugnare il diniego immotivato: il punto passa in giudicato con la sentenza.
- Presentarsi a un concorso pubblico pensando che la condanna sia invisibile: la pubblica amministrazione la vede.
- Dichiarare "nessuna condanna" in un'autocertificazione verso la pubblica amministrazione: la dichiarazione falsa espone a nuove conseguenze penali.
- Confondere non menzione e riabilitazione: gli effetti penali della condanna restano finché non interviene la riabilitazione.
Per l'impugnazione del capo sulla non menzione valgono le regole generali descritte nella sezione sulla procedura penale; le domande più frequenti sul processo sono raccolte nelle FAQ di procedura penale.
Domande frequenti
Cos'è il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario?
È l'ordine con cui il giudice, nella sentenza, dispone che la condanna non compaia nel certificato del casellario rilasciato a richiesta di privati (art. 175 c.p.). Riguarda una prima condanna fino a 2 anni di pena detentiva o fino a 516 euro di pena pecuniaria. La condanna resta iscritta e visibile all'autorità giudiziaria.
Chi può vedere una condanna con la non menzione?
La vedono l'autorità giudiziaria, che acquisisce tutte le iscrizioni, e le pubbliche amministrazioni con i gestori di pubblici servizi. Non compare invece nel certificato chiesto dall'interessato o da altri privati, secondo l'art. 175 c.p. e la ricostruzione della Cassazione (Sez. V, n. 38152/2023) sul testo unico del casellario, D.P.R. 313/2002.
Il datore di lavoro può sapere di una condanna con beneficio della non menzione?
Il datore di lavoro privato, di regola, no: riceve il certificato chiesto dal lavoratore, nel quale la condanna con non menzione non figura (art. 175 c.p.). Un datore pubblico o un gestore di pubblici servizi riceve invece certificati in cui la condanna compare. Il fatto può comunque essere noto per altre vie, come la stampa.
Si può chiedere la non menzione dopo che la sentenza è diventata definitiva?
Di regola no: l'art. 175 c.p. prevede che il giudice la ordini nella sentenza, quindi va chiesta nel giudizio o con l'appello. Fa eccezione il caso dell'art. 671, comma 3, c.p.p.: se il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione tra più condanne e la pena rientra nei limiti, può concederla.
Che differenza c'è tra non menzione e riabilitazione?
La non menzione toglie la condanna solo dal certificato chiesto dai privati e lascia intatti gli effetti penali. La riabilitazione, concessa dal tribunale di sorveglianza dopo almeno 3 anni dall'esecuzione o estinzione della pena (art. 179 c.p.), estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna (art. 178 c.p.).
La non menzione vale anche per i concorsi pubblici?
No. La non menzione riguarda solo il certificato rilasciato a richiesta di privati (art. 175 c.p.): le pubbliche amministrazioni ricevono certificati in cui la condanna compare. Nei concorsi pubblici la condanna va quindi dichiarata quando il bando lo richiede, perché un'autocertificazione non veritiera espone a ulteriori conseguenze penali.
Si può avere la non menzione anche con il patteggiamento?
Con un patteggiamento fino a 2 anni la sentenza già non compare nei certificati chiesti dall'interessato, per effetto della disciplina del casellario richiamata da Cass. Sez. V n. 38152/2023. Per una condanna successiva a patteggiamenti, le Sezioni Unite (n. 31/2001) ammettono la non menzione solo se le pene cumulate restano nei limiti dell'art. 175 c.p.
Cosa fare se una condanna con non menzione compare comunque nel certificato penale?
Prima va verificato il tipo di certificato e l'eventuale revoca per un delitto successivo (art. 175, comma 4, c.p.). Se si tratta di un errore, occorre segnalarlo all'ufficio del casellario con copia della sentenza e, se non corretto, rivolgersi al giudice dell'esecuzione, che procede su richiesta dell'interessato o del difensore (art. 666 c.p.p.).
Fonti
- Codice penale, art. 175 - Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (Brocardi)
- Codice penale, art. 178 - Riabilitazione (Brocardi)
- Codice penale, art. 179 - Condizioni per la riabilitazione (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 445, con massima Cass. Sez. V n. 38152/2023 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 671 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 666 (Brocardi)
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