Reati d'impresa, societari e sicurezza sul lavoro
Ostacolo alla vigilanza art. 2638 c.c.
In questa guida
- Che cosa punisce l'art. 2638 c.c.?
- Chi può essere accusato di ostacolo alla vigilanza?
- Che pena prevede l'art. 2638 del codice civile?
- Nascondere documenti durante un'ispezione Consob o Banca d'Italia è reato?
- Che differenza c'è con le false comunicazioni sociali?
- La società risponde ai sensi del decreto 231?
- Un sindaco o un revisore può essere indagato?
- Cosa fare se un'ispezione porta a una denuncia?
- Domande frequenti
- Fonti
L'art. 2638 c.c. punisce con la reclusione da 1 a 4 anni amministratori, direttori generali, dirigenti preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori di società vigilate che, nelle comunicazioni dovute a Banca d'Italia, Consob o altre autorità pubbliche di vigilanza, espongono fatti falsi od occultano fatti con mezzi fraudolenti, oppure ne ostacolano consapevolmente le funzioni. Per le società quotate la pena è raddoppiata.
In sintesi
- Il comma 1 punisce il falso o l'occultamento fraudolento nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza, con la reclusione da 1 a 4 anni.
- Il comma 2 punisce, con la stessa pena, chi in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute, ostacola consapevolmente le funzioni di vigilanza.
- Per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o UE, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, la pena è raddoppiata (comma 3).
- Fuori dai casi dell'art. 2638, l'ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia e Consob è punito dall'art. 170-bis TUF con la reclusione fino a 2 anni e la multa da 10.000 a 200.000 euro.
- La società risponde ai sensi dell'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 con una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.
- Secondo la Cassazione (Sez. V, n. 27569/2025) il principio «nemo tenetur se detegere» non giustifica il falso o l'omissione verso l'autorità di vigilanza.
Che cosa punisce l'art. 2638 c.c.?
L'art. 2638 del codice civile, rubricato «Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza», tutela la correttezza del rapporto tra l'ente controllato e l'autorità che lo controlla. Non protegge soci o creditori, come fanno le false comunicazioni sociali: protegge la possibilità stessa, per Banca d'Italia, Consob e le altre autorità pubbliche di vigilanza, di conoscere la situazione reale dei soggetti vigilati.
La norma contiene due reati distinti, puniti con la stessa pena.
- Comma 1 – falso e occultamento nelle comunicazioni. È punito chi, nelle comunicazioni previste dalla legge, al fine di ostacolare la vigilanza, espone fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, anche se oggetto di valutazioni, oppure occulta con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbe dovuto comunicare.
- Comma 2 – ostacolo in qualsiasi forma. È punito chi, «in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute», consapevolmente ostacola le funzioni dell'autorità.
Il comma 3-bis, aggiunto dal D.Lgs. 180/2015 e modificato dal D.Lgs. 224/2023, equipara alle autorità di vigilanza le autorità di risoluzione previste dal D.Lgs. 180/2015 e dal Regolamento (UE) 2021/23.
La norma — art. 2638, commi 1 e 2, codice civile (testo vigente, Brocardi)
«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.»
«Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.»
Chi può essere accusato di ostacolo alla vigilanza?
Il reato è proprio: lo commettono soltanto i soggetti elencati dalla norma. Sono amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti sottoposti per legge alla vigilanza, e gli «altri soggetti» sottoposti alla vigilanza o tenuti ad obblighi verso l'autorità.
L'art. 2639 c.c. estende le qualifiche a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, e a chi esercita «in modo continuativo e significativo» i poteri tipici della qualifica: l'amministratore di fatto risponde come quello di diritto. Il dipendente privo di qualifica può rispondere solo in concorso con uno dei soggetti indicati, se ne ha consapevolmente agevolato la condotta.
La categoria degli «altri soggetti tenuti ad obblighi» nei confronti dell'autorità allarga il perimetro oltre gli organi sociali in senso stretto. La valutazione va fatta caso per caso, partendo dalla fonte normativa dell'obbligo di comunicazione che si assume violato.
Che pena prevede l'art. 2638 del codice civile?
| Ipotesi | Norma | Pena |
|---|---|---|
| Falso od occultamento fraudolento nelle comunicazioni all'autorità | Art. 2638, comma 1, c.c. | Reclusione da 1 a 4 anni |
| Ostacolo consapevole in qualsiasi forma, anche per omissione | Art. 2638, comma 2, c.c. | Reclusione da 1 a 4 anni |
| Le stesse condotte in società quotate o con titoli diffusi tra il pubblico | Art. 2638, comma 3, c.c. | Pena raddoppiata |
| Ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia e Consob fuori dai casi dell'art. 2638 | Art. 170-bis TUF | Reclusione fino a 2 anni e multa da 10.000 a 200.000 euro |
| Mancata ottemperanza nei termini alle richieste, mancata cooperazione, ritardo | Art. 187-quinquiesdecies TUF | Sanzione amministrativa da 10.000 euro a 5 milioni per la persona fisica |
L'art. 170-bis TUF e l'art. 187-quinquiesdecies TUF si aprono entrambi con la clausola «fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile»: quando il fatto integra l'art. 2638, si applica solo quest'ultimo. Per le società e gli enti, l'art. 187-quinquiesdecies prevede una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 5 milioni, o fino al 10% del fatturato quando superiore; se il vantaggio ottenuto è maggiore, la sanzione può arrivare al doppio del vantaggio.
Nascondere documenti durante un'ispezione Consob o Banca d'Italia è reato?
Sì, può esserlo. Occultare documenti richiesti dagli ispettori, predisporre carte di comodo o fornire risposte scritte non veritiere sono condotte che rientrano nel comma 2 («in qualsiasi forma») e, se riguardano la situazione economica, patrimoniale o finanziaria e sono realizzate con mezzi fraudolenti, anche nel comma 1.
La Cassazione distingue le due ipotesi. Il reato del comma 1 è stato qualificato come reato di mera condotta, che si consuma quando viene attuata una delle condotte di falso od occultamento (Cass. pen., Sez. V, n. 20174/2025; Sez. V, n. 6884/2016). Il reato del comma 2 è invece un delitto di evento: occorre un effettivo ostacolo alla funzione di vigilanza, e il dolo deve essere diretto, con esclusione del dolo eventuale per l'uso dell'avverbio «consapevolmente» (Cass. pen., Sez. V, n. 21878/2023; Sez. I, n. 16800/2022).
Rileva anche ciò che accade dopo l'ispezione. È stata ritenuta integrare il reato la nota di controdeduzioni al verbale ispettivo, inviata alla Banca d'Italia dal presidente di un istituto di credito, contenente fatti materiali non veri (Cass. pen. n. 17290/2006, come massimata su Brocardi). Non basta invece il mero silenzio: per l'occultamento del comma 1 serve il ricorso a mezzi fraudolenti (Cass. pen. n. 40164/2010).
Chi teme di esporsi a un altro reato non può rifugiarsi nel diritto al silenzio. Secondo Cass. pen., Sez. V, n. 27569/2025, il principio «nemo tenetur se detegere» non scrimina chi, per impedire la scoperta di un diverso reato, espone fatti falsi o omette le comunicazioni dovute. Nel procedimento penale l'indagato conserva il diritto di non rispondere; nel rapporto con l'autorità di vigilanza gli obblighi di comunicazione restano.
Che differenza c'è con le false comunicazioni sociali?
| Elemento | Ostacolo alla vigilanza (art. 2638) | False comunicazioni sociali (art. 2621) |
|---|---|---|
| Destinatario del falso | Autorità pubblica di vigilanza | Soci o pubblico (bilanci, relazioni, comunicazioni sociali) |
| Scopo richiesto | Ostacolare le funzioni di vigilanza (comma 1) | Ingiusto profitto per sé o per altri |
| Rilevanza dei fatti | Fatti materiali, anche oggetto di valutazioni | Fatti materiali rilevanti, in modo concretamente idoneo a indurre in errore |
| Pena | Reclusione da 1 a 4 anni (raddoppiata per le quotate) | Reclusione da 1 a 5 anni |
| Responsabilità dell'ente | Art. 25-ter, lett. s): da 200 a 400 quote | Art. 25-ter, lett. a): da 200 a 400 quote |
I due reati possono concorrere quando lo stesso dato falso compare nel bilancio e nelle segnalazioni all'autorità, perché le norme tutelano interessi diversi. La contestazione simultanea è frequente nelle crisi bancarie. Quando la crisi sfocia nell'insolvenza entrano in gioco anche i reati societari a danno dei creditori, che hanno presupposti propri.
La società risponde ai sensi del decreto 231?
Sì. L'art. 25-ter, comma 1, lett. s), D.Lgs. 231/2001 inserisce l'art. 2638 c.c. fra i reati societari che fondano la responsabilità dell'ente, con una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Il comma 3 dell'art. 25-ter aumenta la sanzione di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
Il testo dell'art. 25-ter letto per questa pagina non prevede sanzioni interdittive per i reati societari. Resta ferma la confisca del profitto. L'ente si difende dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo con protocolli sui flussi informativi verso le autorità, con una doppia verifica dei dati trasmessi e la tracciabilità di chi li ha predisposti. Il quadro delle misure applicabili durante le indagini è descritto nella pagina sulle misure interdittive cautelari contro la società.
Un sindaco o un revisore può essere indagato?
Il sindaco è indicato espressamente dall'art. 2638 fra i possibili autori. Risponde se partecipa alla formazione della comunicazione falsa, se la avalla consapevolmente o se ostacola in prima persona l'attività ispettiva. Il ruolo di controllo non trasforma però ogni mancata scoperta in reato: il comma 2 richiede la consapevolezza di ostacolare e il comma 1 il fine di ostacolare.
Il revisore legale non compare nell'elenco nominativo. Può rientrare fra gli «altri soggetti tenuti ad obblighi» verso l'autorità quando una norma gli impone comunicazioni dirette a essa; per le falsità nelle relazioni di revisione esiste una norma autonoma, trattata nella pagina sul revisore legale e le falsità nelle relazioni. La Cassazione ha ritenuto integrato il comma 2 nella condotta dell'amministratore di una cooperativa che ometteva le comunicazioni dovute al revisore incaricato dall'autorità (Cass. pen., Sez. V, n. 40738/2024).
Cosa fare se un'ispezione porta a una denuncia?
La trasmissione degli atti alla procura avviene di regola dopo la chiusura degli accertamenti ispettivi. La difesa lavora su tre piani.
- Ricostruzione documentale. Raccogliere il verbale ispettivo, le richieste dell'autorità con i termini assegnati, le risposte inviate, le e-mail interne con cui i dati sono stati preparati e approvati. Serve a individuare chi ha redatto ogni comunicazione e con quali informazioni.
- Qualificazione del fatto. Verificare se la condotta rientra nel comma 1, nel comma 2, nell'art. 170-bis TUF o solo nell'illecito amministrativo dell'art. 187-quinquiesdecies TUF, che ha sanzioni diverse e un diverso procedimento.
- Coordinamento con il procedimento amministrativo. Quello che si scrive nelle controdeduzioni all'autorità può diventare prova nel processo penale: le difese vanno impostate insieme.
Quando la società avvia un audit sui fatti contestati, le regole su interviste, documenti e riservatezza sono illustrate nella pagina sulle indagini interne aziendali. Il quadro complessivo dei reati di impresa è nella sezione reati d'impresa e societari.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Una banca locale riceve un'ispezione della Banca d'Italia sul credito deteriorato. Durante gli accertamenti il direttore generale trasmette un prospetto che classifica in bonis alcune posizioni già scadute da mesi. Il presidente del consiglio di amministrazione firma poi le controdeduzioni al verbale ispettivo, che riprendono il prospetto.
La procura contesta a entrambi l'art. 2638, comma 1. La difesa del presidente ricostruisce la catena di formazione del prospetto e dimostra che i dati gli erano stati forniti dalle funzioni interne con relazioni firmate, senza elementi di allarme. Il tema del processo diventa il dolo specifico: il fine di ostacolare la vigilanza va provato per ciascun imputato, non dedotto dalla carica. L'esito possibile è diverso per i due imputati, secondo ciò che ciascuno sapeva.
Errori da evitare
- Rispondere alle richieste degli ispettori con dati «provvisori» non segnalati come tali: l'esposizione di fatti non veri, anche valutativi, integra il comma 1.
- Rinviare la consegna di documenti oltre i termini senza motivazione scritta: il ritardo è sanzionato dall'art. 187-quinquiesdecies TUF e, se ostacola consapevolmente la vigilanza, dall'art. 2638, comma 2.
- Invocare il diritto al silenzio davanti all'autorità di vigilanza per non far emergere altri illeciti: la Cassazione (Sez. V, n. 27569/2025) lo esclude.
- Redigere le controdeduzioni al verbale ispettivo senza valutarne l'impatto penale: sono comunicazioni all'autorità e possono esse stesse integrare il reato.
- Trascurare la posizione della società: l'art. 25-ter espone l'ente a una sanzione pecuniaria autonoma, da difendere con il modello organizzativo.
Domande frequenti
Cos'è il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza previsto dall'art. 2638 c.c.?
È il delitto commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti contabili, sindaci e liquidatori di enti vigilati che, nelle comunicazioni dovute all'autorità di vigilanza, espongono fatti falsi od occultano fatti con mezzi fraudolenti, oppure ne ostacolano consapevolmente le funzioni in qualsiasi forma, anche omettendo comunicazioni. È punito con la reclusione da 1 a 4 anni.
Chi può essere accusato di ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia o Consob?
Possono esserlo amministratori, direttori generali, dirigenti preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori delle società vigilate, e gli altri soggetti tenuti a obblighi verso l'autorità, come prevede l'art. 2638 c.c. L'art. 2639 c.c. estende la responsabilità a chi esercita di fatto, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici della qualifica.
Che pena prevede l'art. 2638 del codice civile?
L'art. 2638 c.c. prevede la reclusione da 1 a 4 anni sia per il falso od occultamento nelle comunicazioni all'autorità sia per l'ostacolo consapevole in qualsiasi forma. La pena è raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
Nascondere documenti durante un'ispezione della Consob è reato?
Sì, può integrare l'art. 2638, comma 2, c.c., che punisce chi ostacola consapevolmente la vigilanza in qualsiasi forma, con la reclusione da 1 a 4 anni. Secondo la Cassazione il comma 2 richiede un effettivo ostacolo e il dolo diretto. Fuori da questi casi può applicarsi l'art. 170-bis TUF, con la reclusione fino a 2 anni.
Che differenza c'è tra ostacolo alla vigilanza e false comunicazioni sociali?
L'art. 2638 c.c. riguarda comunicazioni dirette all'autorità di vigilanza, con il fine di ostacolarne le funzioni, ed è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. L'art. 2621 c.c. riguarda bilanci e comunicazioni dirette a soci o pubblico, richiede il fine di ingiusto profitto e prevede la reclusione da 1 a 5 anni.
La società risponde ai sensi del decreto 231 per l'ostacolo alle funzioni di vigilanza?
Sì. L'art. 25-ter, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 231/2001 prevede per la società una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. L'ente può difendersi dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo.
Cosa fare se un'ispezione della Banca d'Italia porta a una denuncia per ostacolo alla vigilanza?
Conviene raccogliere subito verbale ispettivo, richieste dell'autorità, risposte inviate e corrispondenza interna, per ricostruire chi ha predisposto ogni dato. Occorre poi qualificare il fatto fra art. 2638 c.c., art. 170-bis TUF e illecito amministrativo dell'art. 187-quinquiesdecies TUF, coordinando le controdeduzioni all'autorità con la difesa penale.
Un sindaco o un revisore può essere indagato per ostacolo alle autorità di vigilanza?
Il sindaco sì: l'art. 2638 c.c. lo indica espressamente fra gli autori, ma risponde solo se agisce con il fine o la consapevolezza di ostacolare la vigilanza. Il revisore legale non è nominato e può rientrare fra gli altri soggetti tenuti a obblighi verso l'autorità; per le falsità nelle relazioni di revisione esiste una norma autonoma di legge speciale.
Fonti
- Codice civile, art. 2638 – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Brocardi, con massime)
- Codice civile, art. 2639 – Estensione delle qualifiche soggettive (Brocardi)
- Codice civile, art. 2621 – False comunicazioni sociali (Brocardi)
- D.Lgs. 58/1998 (TUF), art. 170-bis – Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob (Brocardi)
- D.Lgs. 58/1998 (TUF), art. 187-quinquiesdecies – Tutela dell'attività di vigilanza (Brocardi)
- D.Lgs. 231/2001, art. 25-ter – Reati societari (Brocardi)
