Mandato di arresto europeo
Patrocinio a spese dello Stato nel MAE: Direttiva 2016/1919
Questo approfondimento fa parte della guida Arresto Italiani UE - MAE Estradizione Difesa Legale penale.
In questa guida
- Chi è ricercato con un MAE ha diritto all'avvocato gratuito?
- Cosa prevede la Direttiva 2016/1919 per il MAE?
- Si può avere il patrocinio sia nello Stato di esecuzione sia in quello di emissione?
- Quali limiti di reddito servono in Italia?
- Quali documenti servono per l'istanza in una procedura MAE in Italia?
- Uno straniero senza residenza in Italia può chiedere il patrocinio?
- Entro quando va presentata l'istanza dopo l'arresto?
- Domande frequenti
- Fonti
Chi è arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto europeo ha diritto a un difensore dal momento dell'arresto (art. 12 L. 69/2005) e, se non ha mezzi, al patrocinio a spese dello Stato. La Direttiva (UE) 2016/1919 impone di garantirlo nello Stato che esegue il mandato e, per il difensore nominato nello Stato che lo ha emesso, anche in quest'ultimo. In Italia il beneficio segue l'art. 98 c.p.p. e la legge sul patrocinio dei non abbienti.
In sintesi
- All'arresto la polizia giudiziaria consegna un avviso scritto sulla facoltà di nominare un difensore di fiducia e, in mancanza, individua subito un difensore d'ufficio (art. 12 L. 69/2005).
- La persona va informata anche della facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione (art. 9, comma 5-bis, L. 69/2005).
- La Direttiva 2016/1919 prevede il patrocinio a spese dello Stato in entrambi gli Stati coinvolti nella procedura MAE.
- In Italia è non abbiente chi ha un reddito imponibile IRPEF non superiore al limite fissato dalla legge e aggiornato con decreto ministeriale, sommando i familiari conviventi.
- Il beneficio spetta anche agli stranieri, anche non residenti in Italia.
- La procedura è rapida: la decisione quadro 2002/584/GAI fissa 10 giorni con consenso e 60 (prorogabili di 30) senza consenso, quindi l'istanza va presentata subito.
Chi è ricercato con un MAE ha diritto all'avvocato gratuito?
Il diritto al difensore spetta sempre; la gratuità dipende dalle condizioni economiche. Nella procedura passiva italiana, l'ufficiale di polizia giudiziaria che arresta la persona deve informarla, in una lingua che comprende, del mandato e del suo contenuto, e consegnarle una comunicazione scritta sulla facoltà di nominare un difensore di fiducia e sul diritto all'interprete. Se la persona non nomina nessuno, la polizia giudiziaria individua immediatamente un difensore d'ufficio (art. 12 L. 69/2005).
Il difensore d'ufficio garantisce la presenza tecnica, ma la sua attività non è per questo gratuita: il costo resta a carico dell'assistito, salvo che questi sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Per chi non può permettersi un avvocato, quindi, il passaggio decisivo è l'istanza di ammissione.
La regola vale in modo speculare quando l'Italia è lo Stato di emissione: l'italiano arrestato in un altro Paese UE su mandato italiano ha diritto a un difensore nello Stato di esecuzione, secondo le norme di quel Paese, e può nominare un difensore in Italia. Il funzionamento generale della procedura è spiegato nella guida sul mandato di arresto europeo.
Cosa prevede la Direttiva 2016/1919 per il MAE?
La Direttiva (UE) 2016/1919 del 26 ottobre 2016 stabilisce norme minime comuni sul patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nei procedimenti penali e per le persone ricercate con un mandato d'arresto europeo. Completa la Direttiva 2013/48/UE, che ha introdotto il diritto della persona ricercata ad avere un difensore sia nello Stato di esecuzione sia in quello di emissione.
Per il MAE la Direttiva prevede due obblighi distinti. Lo Stato di esecuzione deve assicurare il patrocinio dal momento dell'arresto fino alla consegna o alla decisione definitiva di non consegnare. Lo Stato di emissione deve assicurarlo per il difensore che la persona nomina in quel Paese per assistere il collega dello Stato di esecuzione, nella misura necessaria a un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati possono subordinare il beneficio a una verifica delle risorse economiche, con criteri oggettivi.
| Aspetto | Stato di esecuzione | Stato di emissione |
|---|---|---|
| Chi è il difensore | Avvocato che assiste la persona nell'udienza sulla consegna | Avvocato che assiste il collega con informazioni e atti sul procedimento d'origine |
| Da quando | Dall'arresto | Dalla nomina del difensore in quello Stato |
| Fino a quando | Fino alla consegna o alla decisione definitiva di non consegna | Per il tempo necessario a sostenere la difesa nella procedura di consegna |
| Legge che fissa i requisiti | Quella dello Stato di esecuzione | Quella dello Stato di emissione |
| In Italia | MAE passivo: art. 12 L. 69/2005 e art. 98 c.p.p. | MAE attivo: difensore nel procedimento italiano, art. 98 c.p.p. |
La norma — art. 98 c.p.p., patrocinio dei non abbienti (testo vigente, Brocardi aggiornato al 21.8.2026)
L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intenda costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.
Si può avere il patrocinio sia nello Stato di esecuzione sia in quello di emissione?
Sì. La doppia tutela è lo scopo della disciplina europea: la procedura di consegna si decide nello Stato di esecuzione, ma molte difese (identità, prescrizione, contenuto del provvedimento cautelare, possibilità di revoca del mandato) richiedono atti che si trovano solo nello Stato di emissione. Per questo l'art. 9, comma 5-bis, L. 69/2005 impone di informare la persona arrestata in Italia della facoltà di nominare un difensore anche nello Stato che ha emesso il mandato.
Le due istanze sono autonome: ciascuna segue le regole e i limiti di reddito dello Stato in cui viene presentata. Per i documenti da far circolare tra i due difensori, comprese traduzioni e apostille, si veda la pagina sui documenti per l'avvocato estero.
Quali limiti di reddito servono in Italia?
È considerato non abbiente chi ha un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF non superiore all'importo fissato dalla legge sul patrocinio dei non abbienti, aggiornato periodicamente con decreto ministeriale. Nel calcolo si somma il reddito dei familiari conviventi. L'importo va verificato alla data dell'istanza, perché cambia con gli aggiornamenti.
Il giudice può disporre verifiche tramite la Guardia di finanza sulla veridicità di quanto dichiarato. Una dichiarazione non veritiera espone alla revoca del beneficio e a conseguenze penali, per cui l'autocertificazione va compilata con dati controllati, compresi i redditi esteri.
Quali documenti servono per l'istanza in una procedura MAE in Italia?
L'istanza si basa su un'autocertificazione delle condizioni di reddito della persona e del suo nucleo familiare convivente. Nella procedura MAE la persona è spesso detenuta e senza accesso ai propri documenti: il difensore raccoglie i dati essenziali durante il primo colloquio e integra la documentazione nei giorni successivi.
| Elemento | Contenuto | Nota pratica |
|---|---|---|
| Richiesta di ammissione | Domanda sottoscritta dall'interessato, con indicazione del procedimento davanti alla corte d'appello | La firma della persona detenuta si raccoglie durante il colloquio in istituto |
| Dati anagrafici | Generalità dell'interessato e dei familiari conviventi | Per lo straniero, documento d'identità o dati del passaporto |
| Autocertificazione del reddito | Reddito imponibile dell'ultimo anno della persona e dei conviventi | Vanno indicati anche i redditi prodotti all'estero |
| Nomina del difensore | Difensore di fiducia o conferma del difensore d'ufficio | La nomina e l'istanza possono essere depositate insieme |
La cancelleria o il difensore indicano le modalità di documentazione dei redditi esteri richieste in concreto; in caso di dubbio conviene depositare subito l'istanza e integrarla, piuttosto che attendere.
Uno straniero senza residenza in Italia può chiedere il patrocinio?
Sì. Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale spetta ai cittadini italiani, agli stranieri, anche se sottoposti a espulsione amministrativa o non residenti in Italia, e agli apolidi residenti. È la situazione più frequente nel MAE passivo, dove la persona ricercata è spesso cittadina di un altro Stato membro arrestata durante un viaggio o un soggiorno di lavoro.
Il limite di reddito è lo stesso previsto per i cittadini italiani; la differenza pratica riguarda la prova dei redditi prodotti all'estero, che richiede documenti del Paese d'origine. Il consolato dello Stato di cittadinanza può aiutare a reperirli, come avviene per l'assistenza consolare in caso di arresto all'estero.
Entro quando va presentata l'istanza dopo l'arresto?
La legge non fissa un termine di decadenza: l'istanza può essere presentata in ogni fase del procedimento e l'ammissione vale per ogni grado e fase, comprese le procedure incidentali e connesse. Nel MAE, però, conviene presentarla subito, perché la procedura si chiude in pochi giorni o poche settimane.
Tempi
- Al momento dell'arresto: avviso scritto sulla facoltà di nominare un difensore e individuazione immediata del difensore d'ufficio (art. 12 L. 69/2005).
- Al primo colloquio: raccolta dei dati di reddito e firma dell'istanza di patrocinio e della nomina.
- Con il consenso alla consegna: decisione definitiva entro 10 giorni dal consenso (art. 17 decisione quadro 2002/584/GAI).
- Senza consenso: decisione definitiva entro 60 giorni dall'arresto, prorogabili di 30 (art. 17 decisione quadro 2002/584/GAI).
I termini italiani della procedura passiva (audizione davanti alla corte d'appello, decisione, ricorso per cassazione) sono illustrati nella pagina sul MAE passivo e la consegna dall'Italia.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un cittadino rumeno, lavoratore stagionale in Italia senza residenza anagrafica, viene arrestato su mandato emesso in Romania per un furto. Al primo colloquio in carcere il difensore d'ufficio raccoglie i dati sul reddito, modesto e prodotto in parte all'estero, e deposita istanza di patrocinio a spese dello Stato insieme alla nomina. Contestualmente la persona nomina un difensore in Romania, che chiede lì il beneficio secondo la legge rumena e verifica se il mandato si riferisce a una condanna già eseguita. L'esito possibile è una difesa in entrambi gli Stati senza oneri per l'assistito, con la possibilità di opporre alla consegna elementi raccolti nello Stato di emissione.
Errori da evitare
- Rinviare l'istanza "a dopo l'udienza": nel MAE la decisione può diventare definitiva in 10 giorni se la persona presta il consenso.
- Dimenticare i redditi dei familiari conviventi o quelli esteri: la dichiarazione incompleta espone alla revoca del beneficio e a conseguenze penali.
- Trascurare il difensore nello Stato di emissione: senza gli atti del procedimento d'origine molte difese sulla consegna non si possono sostenere.
- Presumere che il difensore d'ufficio sia gratuito: senza ammissione al patrocinio il suo compenso resta a carico dell'assistito.
Altre risposte sulla procedura sono raccolte nelle FAQ sul mandato d'arresto europeo.
Domande frequenti
Chi è ricercato con un mandato di arresto europeo ha diritto all'avvocato gratuito?
Ha sempre diritto a un difensore: all'arresto la polizia giudiziaria lo informa per iscritto e, se non nomina un legale di fiducia, individua subito un difensore d'ufficio (art. 12 L. 69/2005). L'assistenza è gratuita solo se la persona è ammessa al patrocinio a spese dello Stato per insufficienza di reddito (art. 98 c.p.p.).
Cosa prevede la Direttiva 2016/1919 sul patrocinio a spese dello Stato nel MAE?
La Direttiva (UE) 2016/1919 obbliga lo Stato di esecuzione a garantire il patrocinio alla persona ricercata dall'arresto fino alla consegna o alla decisione di non consegnarla. Lo Stato di emissione deve garantirlo per il difensore nominato in quel Paese, nella misura necessaria a un accesso effettivo alla giustizia.
Si può avere il gratuito patrocinio sia nello Stato che esegue il MAE sia in quello che lo ha emesso?
Sì. La Direttiva 2016/1919 prevede il patrocinio in entrambi gli Stati e l'art. 9, comma 5-bis, L. 69/2005 impone di informare l'arrestato in Italia della facoltà di nominare un difensore anche nello Stato di emissione. Le due istanze sono autonome e seguono le regole di ciascun Paese.
Quali limiti di reddito servono per il patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mandato di arresto europeo?
In Italia è ammesso chi ha un reddito imponibile IRPEF non superiore al limite fissato dalla legge sul patrocinio dei non abbienti e aggiornato periodicamente con decreto ministeriale. Si somma il reddito dei familiari conviventi. L'importo vigente va controllato alla data dell'istanza; il giudice può disporre verifiche della Guardia di finanza.
Quali documenti servono per chiedere il gratuito patrocinio in una procedura MAE in Italia?
Serve un'istanza firmata dall'interessato con i dati anagrafici suoi e dei familiari conviventi e un'autocertificazione del reddito, comprensiva dei redditi prodotti all'estero, come previsto dalla disciplina richiamata dall'art. 98 c.p.p. Se la persona è detenuta, il difensore raccoglie firma e dati durante il colloquio in carcere.
Uno straniero senza residenza in Italia può chiedere il patrocinio a spese dello Stato per un MAE?
Sì. Nel processo penale il patrocinio a spese dello Stato spetta anche agli stranieri non residenti in Italia o sottoposti a espulsione, con lo stesso limite di reddito dei cittadini italiani. La difficoltà pratica è documentare i redditi esteri, per cui può essere utile il consolato del Paese di cittadinanza.
Entro quando va presentata l'istanza di gratuito patrocinio dopo un arresto per mandato europeo?
Non c'è un termine di decadenza e l'ammissione vale per ogni grado e fase del procedimento. Conviene però depositarla subito, già al primo colloquio con il difensore, perché secondo l'art. 17 della decisione quadro 2002/584/GAI la decisione definitiva arriva entro 10 giorni con il consenso ed entro 60 senza.
Fonti
Approfondimenti
- Guida completa: Arresto Italiani UE - MAE Estradizione Difesa Legale penale
- MAE passivo: consegna dall'Italia a un altro Stato UE
- Avvocato Roma mandato di arresto europeo immigrazione clandestina
- Avvocato esperto in mandato di arresto europeo ed estradizione
- Arresto in Bulgaria: MAE verso l'Italia e difesa
- Arresto in Slovenia: fermo al confine e MAE
- Tutte le guide: Mandato di arresto europeo
