Mandato di arresto europeo
Processo italiano seguito dall'estero in videoconferenza
Questo approfondimento fa parte della guida Arresto Italiani UE - MAE Estradizione Difesa Legale penale.
In questa guida
- Un imputato che vive all'estero può partecipare in videoconferenza al processo?
- Come si chiede al giudice di seguire un'udienza da remoto?
- Un testimone residente all'estero può deporre in videoconferenza?
- Cosa succede se la connessione salta durante l'udienza?
- Un detenuto in un carcere straniero può collegarsi al processo in Italia?
- L'avvocato può stare in aula mentre l'imputato è collegato dall'estero?
- Domande frequenti
- Fonti
Il codice di procedura penale non riconosce all'imputato libero che vive all'estero un diritto generale a seguire il proprio processo in videoconferenza. Il collegamento è previsto per casi specifici: l'imputato detenuto all'estero partecipa a distanza quando lo consentono gli accordi internazionali (art. 205-ter disp. att. c.p.p.), con difensore presente e colloqui riservati. Quando è disposto, il collegamento deve garantire, a pena di nullità, visibilità e ascolto reciproci (art. 133-ter c.p.p.).
In sintesi
- Le regole generali sul collegamento a distanza sono negli artt. 133-bis e 133-ter c.p.p., introdotti dal D.Lgs. 150/2022 (riforma Cartabia).
- Il giudice dispone la partecipazione a distanza con decreto motivato e l'udienza è sempre registrata in audio e video (art. 133-ter, commi 1 e 3).
- L'imputato detenuto all'estero che non può essere trasferito partecipa in collegamento se previsto da accordi internazionali (art. 205-ter, comma 1, disp. att.).
- Senza la possibilità per il difensore di essere presente accanto all'assistito e di parlargli riservatamente il collegamento con l'estero non si può fare (art. 205-ter, comma 2).
- Il testimone o il perito all'estero depone a distanza secondo gli accordi internazionali (art. 205-ter, comma 5).
- L'imputato libero all'estero può rinunciare a comparire: il processo prosegue in sua assenza (art. 420-bis, comma 1, lett. b).
Un imputato che vive all'estero può partecipare in videoconferenza al processo?
Dipende dalla sua posizione. Gli artt. 133-bis e 133-ter c.p.p., introdotti dall'art. 8 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disciplinano il "come" del collegamento: si applicano "quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza" o che una parte partecipi a distanza. Non attribuiscono all'imputato un diritto a ottenerlo. I casi in cui il collegamento è previsto sono indicati da altre norme.
| Situazione | Norma | Presupposto |
|---|---|---|
| Imputato detenuto all'estero | Art. 205-ter, commi 1-4, disp. att. c.p.p. | Impossibilità di trasferimento in Italia e accordo internazionale che preveda il collegamento |
| Testimone o perito all'estero | Art. 205-ter, comma 5, disp. att. c.p.p. | Modalità e presupposti degli accordi internazionali |
| Udienza in camera di consiglio, interessato detenuto fuori circoscrizione | Art. 127, comma 3, c.p.p. | Consenso dell'interessato, oltre ai casi previsti dalla legge |
| Detenuti per gravi delitti o per ragioni di sicurezza | Art. 146-bis disp. att. c.p.p. | Casi elencati o decreto motivato del giudice |
| Imputato libero residente all'estero | Nessuna norma generale | Può comparire, farsi rappresentare dal difensore o rinunciare a comparire |
Per l'imputato libero, quindi, la scelta concreta è tra venire in Italia per le udienze in cui la presenza è utile (esame, dichiarazioni spontanee, riti alternativi che richiedono la volontà personale) e restare all'estero, lasciando che il difensore lo rappresenti. Un'istanza di collegamento può essere presentata, ma il giudice non è tenuto ad accoglierla fuori dai casi previsti. Per le notifiche e la gestione del procedimento a distanza si veda la pagina sul residente all'estero indagato in Italia.
La norma — art. 205-ter, commi 1 e 2, disp. att. c.p.p. (testo vigente, Brocardi aggiornato al 9.8.2026)
La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'art. 133 ter del c.p.p.
Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.
Come si chiede al giudice di seguire un'udienza da remoto?
La richiesta si presenta tramite il difensore, con un'istanza al giudice che procede. Deve indicare la norma su cui si fonda (per esempio l'art. 205-ter disp. att. per il detenuto all'estero, con l'accordo internazionale applicabile), il luogo da cui la persona si collegherebbe e le ragioni per cui non può essere presente. Se il giudice accoglie, provvede con decreto motivato (art. 133-ter, comma 1).
Il luogo del collegamento non è libero. Salvo i casi dei detenuti, che si collegano dal luogo in cui si trovano, e le autorizzazioni specifiche del giudice sentite le parti, la persona si collega da un ufficio giudiziario o di polizia giudiziaria individuato dall'autorità, previa verifica delle dotazioni tecniche (art. 133-ter, commi 4, 5 e 6). All'estero questo richiede la collaborazione dell'autorità locale, che si attiva attraverso gli strumenti di cooperazione giudiziaria: rogatoria o, nell'Unione europea, ordine europeo di indagine.
Tempi
- Appena nota la data dell'udienza: verifica con il difensore della base normativa e dell'accordo internazionale applicabile.
- Con anticipo sufficiente a consentire la cooperazione: deposito dell'istanza motivata al giudice che procede.
- Dopo il decreto: attivazione della richiesta di assistenza all'autorità estera per locali, collegamento e presenza dell'ausiliario.
- All'udienza: identificazione e verbale delle operazioni redatto da chi assiste la persona nel luogo remoto (art. 133-ter, comma 8).
Un testimone residente all'estero può deporre in videoconferenza?
Sì, secondo le modalità e i presupposti degli accordi internazionali; per quanto non disciplinato si applica, in quanto compatibile, l'art. 133-ter (art. 205-ter, comma 5, disp. att.). Nell'Unione europea lo strumento è l'ordine europeo di indagine; con gli Stati terzi, la rogatoria fondata su convenzioni bilaterali o multilaterali. L'alternativa è l'esame del testimone davanti all'autorità estera, con verbale trasmesso in Italia, oppure la sua comparizione in aula.
La videoconferenza tutela il contraddittorio meglio della rogatoria "cartacea", perché le parti possono porre domande in diretta. Per questo la difesa ha interesse a chiederla quando il testimone è decisivo e non può o non vuole venire in Italia.
Cosa succede se la connessione salta durante l'udienza?
L'art. 133-ter, comma 3, stabilisce che il collegamento deve essere attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, assicurando la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone e la possibilità per ciascuna di udire le altre. Se il collegamento si interrompe, l'udienza va sospesa fino al ripristino: un atto compiuto mentre la persona collegata non vede o non sente è esposto a nullità.
| Garanzia | Comma | Conseguenza pratica |
|---|---|---|
| Visibilità e ascolto reciproci e contestuali | 3 | Se mancano, l'atto è nullo: va eccepito subito dal difensore |
| Registrazione audiovisiva sempre disposta | 3 | La registrazione documenta interruzioni e disturbi |
| Luogo remoto equiparato all'aula | 2 | Valgono le stesse regole di disciplina dell'udienza |
| Ausiliario o ufficiale di polizia giudiziaria nel luogo remoto | 8 | Attesta l'identità e verbalizza cautele e assenza di condizionamenti |
| Presenza del difensore accanto all'assistito e consultazione riservata | 7 | Il diritto è "sempre assicurato" |
La nullità va fatta valere nei tempi previsti per il tipo di vizio: il difensore deve far verbalizzare immediatamente l'interruzione e chiedere la ripetizione dell'atto, senza attendere l'impugnazione.
Un detenuto in un carcere straniero può collegarsi al processo in Italia?
Sì, se non può essere trasferito in Italia e un accordo internazionale lo prevede (art. 205-ter, comma 1, disp. att.). Il collegamento è escluso se lo Stato estero non consente al difensore o a un sostituto di essere presente nel luogo dell'atto e di parlare riservatamente con l'assistito (comma 2). L'imputato ha diritto all'interprete se non conosce la lingua del luogo o quella delle domande (comma 3).
Il comma 4 ha un effetto rilevante: quando il collegamento è possibile, la detenzione all'estero non comporta la sospensione o il rinvio dell'udienza se l'imputato non presta il consenso o rifiuta di assistere. In altre parole, la detenzione all'estero non è di per sé un legittimo impedimento quando esiste la via del collegamento. Sulla condizione del detenuto e sul trasferimento in Italia si veda la pagina sugli italiani detenuti all'estero.
L'avvocato può stare in aula mentre l'imputato è collegato dall'estero?
Sì. L'art. 133-ter, comma 7, consente ai difensori di collegarsi dal proprio ufficio o da altro luogo idoneo e assicura "comunque" il diritto del difensore o di un sostituto di essere presente nel luogo in cui si trova l'assistito, oltre al diritto di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito con strumenti tecnici idonei. Lo schema più usato è il difensore di fiducia in aula e un sostituto, anche un avvocato del Paese estero, accanto all'imputato. Per il detenuto all'estero la presenza del difensore o del sostituto nel luogo dell'atto è condizione del collegamento (art. 205-ter, comma 2).
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un imputato di truffa aggravata è detenuto in Spagna per un altro procedimento e non può essere trasferito in Italia prima della fine di quella detenzione. Il difensore chiede che partecipi al dibattimento italiano in collegamento dal carcere spagnolo, sulla base degli strumenti di cooperazione tra i due Stati, indicando un avvocato spagnolo come sostituto presente accanto all'assistito. All'udienza il collegamento si interrompe durante l'esame di un testimone d'accusa; il difensore fa verbalizzare l'interruzione e ottiene la ripetizione della parte di esame non seguita dall'imputato. L'esito possibile è un processo che prosegue senza rinvii, con le garanzie del contraddittorio preservate.
Errori da evitare
- Dare per scontato il diritto al collegamento per l'imputato libero all'estero: se l'istanza viene respinta a ridosso dell'udienza, il processo prosegue senza di lui.
- Presentare l'istanza tardi: la cooperazione con l'autorità estera richiede tempo e, senza locali e ausiliario, il collegamento non si attiva.
- Non eccepire subito l'interruzione del collegamento: la nullità dell'atto va fatta valere tempestivamente.
- Rinunciare al sostituto nel luogo remoto: per il detenuto all'estero senza difensore accanto il collegamento non si può tenere e l'assistito perde il colloquio riservato.
- Trascurare l'interprete: il diritto dell'art. 205-ter, comma 3, va chiesto espressamente se l'imputato non conosce la lingua.
Chi ha scoperto a processo concluso di essere stato giudicato in assenza senza saperlo può valutare la rescissione del giudicato. Le regole della cooperazione con gli Stati UE, a partire dal mandato di arresto europeo, sono spiegate nella guida dedicata; per il quadro complessivo del processo si veda l'hub sulla procedura penale.
Domande frequenti
Un imputato che vive all'estero può partecipare in videoconferenza al proprio processo penale in Italia?
Non esiste un diritto generale per l'imputato libero: gli artt. 133-bis e 133-ter c.p.p. regolano il collegamento solo quando il giudice lo dispone nei casi previsti dalla legge. È invece previsto per l'imputato detenuto all'estero, se un accordo internazionale lo consente (art. 205-ter disp. att. c.p.p.). L'imputato libero può anche rinunciare a comparire.
Come si chiede al giudice italiano di seguire un'udienza penale da remoto dall'estero?
Il difensore deposita un'istanza motivata al giudice che procede, indicando la norma applicabile, il luogo del collegamento e le ragioni dell'assenza. Se accoglie, il giudice provvede con decreto motivato (art. 133-ter, comma 1, c.p.p.). Il collegamento dall'estero richiede la cooperazione dell'autorità locale, attivata con rogatoria o ordine europeo di indagine.
Un testimone residente all'estero può deporre in videoconferenza in un processo penale italiano?
Sì. L'art. 205-ter, comma 5, disp. att. c.p.p. consente la partecipazione a distanza del testimone o del perito secondo gli accordi internazionali, applicando per il resto l'art. 133-ter c.p.p. Nell'Unione europea si usa l'ordine europeo di indagine; con gli altri Stati la rogatoria internazionale.
Cosa succede se la connessione salta durante un'udienza penale in videoconferenza?
L'udienza va sospesa fino al ripristino. L'art. 133-ter, comma 3, c.p.p. impone a pena di nullità un collegamento che assicuri visibilità e ascolto reciproci e contestuali, e dispone sempre la registrazione audiovisiva. Il difensore deve far verbalizzare subito l'interruzione e chiedere la ripetizione dell'atto.
Un detenuto in un carcere straniero può collegarsi a distanza a un processo penale in Italia?
Sì, se non può essere trasferito in Italia e un accordo internazionale lo prevede (art. 205-ter, comma 1, disp. att. c.p.p.). Il collegamento è escluso se lo Stato estero non consente al difensore di essere presente e di parlare riservatamente con l'assistito; l'imputato ha diritto all'interprete.
L'avvocato difensore può stare in aula mentre l'imputato segue il processo italiano in collegamento dall'estero?
Sì. L'art. 133-ter, comma 7, c.p.p. consente al difensore di stare in aula o in altro luogo idoneo e assicura sempre il diritto suo o di un sostituto di essere presente accanto all'assistito e di consultarsi riservatamente con lui. Per il detenuto all'estero la presenza del sostituto è condizione del collegamento.
Fonti
- Codice di procedura penale, art. 133-bis (Brocardi, aggiornato al 21.8.2026)
- Codice di procedura penale, art. 133-ter (Brocardi, aggiornato al 21.8.2026)
- Disp. att. c.p.p., art. 205-ter (Brocardi, aggiornato al 9.8.2026)
- Disp. att. c.p.p., art. 146-bis (Brocardi, aggiornato al 9.8.2026)
- Disp. att. c.p.p., art. 45-bis (Brocardi, aggiornato al 9.8.2026)
- Codice di procedura penale, art. 127 (Brocardi, aggiornato al 21.8.2026)
- Codice di procedura penale, art. 420-bis (Brocardi, aggiornato al 21.8.2026)
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