Difesa penale internazionale
Reato commesso all'estero: quando si è processati in Italia
In questa guida
- Quando la legge italiana si applica a un reato commesso all'estero?
- Che differenza c'è tra cittadino italiano e straniero?
- Quando serve la richiesta del Ministro della giustizia?
- Chi è già stato condannato all'estero può essere processato di nuovo in Italia?
- La pena scontata all'estero viene detratta da quella italiana?
- Cosa succede se il fatto non è reato nel Paese in cui è avvenuto?
- Quale tribunale italiano è competente per un reato commesso all'estero?
- Domande frequenti
- Fonti
Sì, in molti casi. L'italiano che commette all'estero un delitto punito dalla legge italiana con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni è punito secondo la legge italiana se si trova nel territorio dello Stato (art. 9 c.p.). Per i delitti meno gravi serve la richiesta del Ministro della giustizia o la querela della persona offesa; per i reati dell'art. 7 c.p. la punibilità è incondizionata.
In sintesi
- Il reato è commesso in Italia, e quindi giudicato qui, se anche solo una parte della condotta o l'evento si verifica nel territorio dello Stato (art. 6 c.p.).
- Per i 5 gruppi di reati dell'art. 7 c.p., tra cui i delitti contro la personalità dello Stato, la legge italiana si applica senza condizioni.
- Il cittadino è punito per i delitti con minimo edittale di almeno 3 anni se si trova in Italia; sotto questa soglia serve richiesta del Ministro o querela (art. 9 c.p.).
- Lo straniero è punibile per delitti contro lo Stato o un cittadino con minimo di almeno 1 anno, sempre con richiesta del Ministro o querela (art. 10 c.p.).
- Nei casi degli artt. 7-10 c.p. chi è già stato giudicato all'estero è giudicato di nuovo solo su richiesta del Ministro (art. 11, comma 2).
- La pena scontata all'estero è sempre computata in quella italiana (art. 138 c.p.; art. 56 Convenzione di Schengen).
Quando la legge italiana si applica a un reato commesso all'estero?
Il primo passaggio è verificare se il reato sia davvero "estero". L'art. 6, comma 2, c.p. considera commesso in Italia il reato quando l'azione o l'omissione è avvenuta nel territorio dello Stato "in tutto o in parte", oppure quando qui si è verificato l'evento. Una truffa organizzata all'estero con vittime in Italia, o un traffico pianificato in Italia ed eseguito oltre confine, può quindi essere un reato commesso in Italia, con giurisdizione piena e senza condizioni.
Solo quando l'intera condotta e l'evento sono all'estero entrano in gioco gli artt. 7-10 c.p. L'art. 7 elenca i reati punibili sempre, commessi da chiunque: delitti contro la personalità dello Stato italiano, contraffazione del sigillo dello Stato, falsità in monete aventi corso legale in Italia o in valori di bollo e carte di pubblico credito italiano, delitti dei pubblici ufficiali a servizio dello Stato commessi abusando dei poteri, e ogni altro reato per cui leggi speciali o convenzioni internazionali prevedono l'applicazione della legge italiana.
Fuori da questi casi valgono l'art. 9 per il cittadino e l'art. 10 per lo straniero, con condizioni di procedibilità diverse. Per il quadro dei procedimenti che coinvolgono più Stati si rinvia alla pagina sull'avvocato penale internazionale.
Che differenza c'è tra cittadino italiano e straniero?
La differenza sta nella soglia di pena, nella persona offesa e nelle condizioni per procedere. Il cittadino risponde per qualsiasi delitto con minimo edittale di almeno 3 anni; se la vittima è uno straniero, uno Stato estero o l'Unione europea serve però la richiesta del Ministro. Lo straniero risponde solo per delitti commessi a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano con minimo di almeno 1 anno, e sempre su richiesta del Ministro o istanza o querela della persona offesa.
| Condizione | Cittadino (art. 9 c.p.) | Straniero (art. 10 c.p.) |
|---|---|---|
| Presenza nel territorio dello Stato | Richiesta | Richiesta |
| Pena minima del delitto | Reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni, o ergastolo | Reclusione non inferiore nel minimo a 1 anno, o ergastolo (a danno dello Stato o di un cittadino) |
| Delitti sotto soglia | Punibili su richiesta del Ministro o istanza o querela | Non punibili |
| Vittima straniera, Stato estero o UE | Richiesta del Ministro, se l'estradizione non è stata concessa o accettata | Richiesta del Ministro, minimo di 3 anni, estradizione non concessa o non accettata |
| Corruzione e reati assimilati | Nessuna richiesta per artt. 320, 321, 346-bis, 648 e 648-ter.1 | Nessuna richiesta per artt. 317-322-bis |
La norma — art. 9, commi 1 e 2, codice penale (Brocardi)
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce […] l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.
Quando serve la richiesta del Ministro della giustizia?
La richiesta del Ministro è una condizione di procedibilità: senza di essa, o senza istanza o querela della persona offesa, il pubblico ministero non può esercitare l'azione penale. Per il cittadino serve in tre situazioni: delitto punito con pena inferiore a 3 anni nel minimo (art. 9, comma 2); delitto commesso a danno dell'Unione europea, di uno Stato estero o di uno straniero, sempre che l'estradizione non sia stata concessa o accettata dallo Stato del luogo del fatto (art. 9, comma 3); nuovo giudizio dopo una sentenza straniera (art. 11, comma 2).
La richiesta non è necessaria per i delitti indicati dall'art. 9, comma 4: corruzione di incaricato di pubblico servizio e del corruttore (artt. 320 e 321), traffico di influenze illecite (art. 346-bis, riformulato dalla L. 114/2024), ricettazione (art. 648) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Per lo straniero, l'art. 10, comma 3, esclude la richiesta per i delitti di concussione e corruzione degli artt. 317-322-bis.
La presenza nel territorio dello Stato resta una condizione anche in questi casi. Chi vive all'estero ed è indagato in Italia deve fare i conti con le regole su notifiche e processo in assenza, descritte nella pagina sul residente all'estero indagato in Italia.
Chi è già stato condannato all'estero può essere processato di nuovo in Italia?
Dipende dal tipo di giurisdizione e dal Paese della prima sentenza. L'art. 11 c.p. distingue due casi. Se il reato si considera commesso in Italia (art. 6), il cittadino o lo straniero "è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero" (comma 1). Nei casi degli artt. 7, 8, 9 e 10, chi è stato giudicato all'estero è giudicato nuovamente in Italia solo se il Ministro della giustizia ne fa richiesta (comma 2).
Nell'area Schengen questa regola è limitata dall'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen: chi è stato giudicato con sentenza definitiva in uno Stato contraente non può essere perseguito per i medesimi fatti in un altro, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita, sia in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita. L'art. 55 consente però agli Stati di dichiararsi non vincolati, tra l'altro, quando i fatti sono avvenuti in tutto o in parte sul loro territorio.
| Situazione | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Reato commesso anche in parte in Italia | Giudizio in Italia anche dopo sentenza straniera | Art. 11, comma 1, c.p. |
| Reato interamente estero (artt. 7-10 c.p.) | Nuovo giudizio solo su richiesta del Ministro | Art. 11, comma 2, c.p. |
| Sentenza definitiva in uno Stato Schengen con pena eseguita o in esecuzione | Divieto di nuovo procedimento per i medesimi fatti, salvo le deroghe dichiarate | Artt. 54-55 CAAS |
| Nuovo giudizio comunque celebrato | Detrazione della pena e della custodia subite all'estero | Art. 138 c.p.; art. 56 CAAS |
La pena scontata all'estero viene detratta da quella italiana?
Sì. Quando il giudizio svolto all'estero viene rinnovato in Italia, "la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa"; se all'estero c'è stata custodia cautelare, si applicano le regole sul computo della custodia (art. 138 c.p.). La stessa regola vale tra gli Stati Schengen: ogni periodo di privazione della libertà scontato nell'altro Stato per quei fatti va detratto, e si tiene conto, nei limiti della legge nazionale, anche delle pene non detentive eseguite (art. 56 CAAS).
Per ottenere il computo servono documenti ufficiali dello Stato estero: sentenza, certificato di detenzione con date di ingresso e uscita, eventuali provvedimenti di liberazione anticipata, con traduzione. Se la persona è ancora detenuta all'estero, la strada per rientrare è il trasferimento del condannato, descritto nella pagina sugli italiani detenuti all'estero.
Cosa succede se il fatto non è reato nel Paese in cui è avvenuto?
Gli artt. 9 e 10 c.p. non indicano, tra le condizioni di punibilità, che il fatto sia previsto come reato anche dalla legge del luogo in cui è stato commesso: le condizioni espresse sono la gravità secondo la legge italiana, la presenza nel territorio dello Stato e, nei casi indicati, la richiesta del Ministro o la querela. La legge applicabile è quella italiana ("è punito secondo la legge medesima").
La liceità del fatto nel luogo di commissione non è però irrilevante in concreto: incide sulla valutazione del Ministro quando la sua richiesta è necessaria, sulla prova dell'elemento soggettivo e sull'eventuale estradizione, che di regola richiede la doppia incriminazione. È un profilo da valutare caso per caso, con attenzione alle convenzioni internazionali che regolano specifiche materie.
Quale tribunale italiano è competente per un reato commesso all'estero?
La competenza per territorio segue l'art. 10 c.p.p. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, è competente in ordine successivo il giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato; con più imputati procede il giudice competente per il maggior numero di essi (comma 1).
Se il reato è commesso a danno di un cittadino e non è possibile applicare questi criteri, è competente il tribunale o la corte d'assise di Roma (comma 1-bis, introdotto dal D.L. 67/2016). Negli altri casi residuali decide il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato (comma 2). Se il reato è commesso solo in parte all'estero, si applicano le regole ordinarie degli artt. 8 e 9 c.p.p. (comma 3).
Il criterio della "consegna" collega la competenza alle procedure di cooperazione: chi rientra in Italia tramite mandato di arresto europeo o estradizione è giudicato dal giudice del luogo in cui è stato consegnato, se mancano residenza, dimora e domicilio.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un cittadino italiano residente in Italia viene condannato in un Paese Schengen per lesioni commesse durante una vacanza e sconta interamente la pena. Rientrato in Italia, riceve un avviso di conclusione delle indagini per lo stesso episodio, avviato dopo la querela della vittima.
La linea difensiva produce la sentenza straniera definitiva e il certificato di esecuzione della pena, tradotti, e invoca l'art. 54 CAAS. Esito possibile: il giudice dichiara di non doversi procedere per il divieto di doppio giudizio; in subordine, se il procedimento prosegue, la pena già scontata viene computata ai sensi dell'art. 138 c.p.
Errori da evitare
- Dare per scontato che un fatto avvenuto all'estero sia estraneo alla giurisdizione italiana: se una parte della condotta o l'evento è in Italia, si applica l'art. 6 c.p. senza condizioni.
- Non verificare la presenza della richiesta del Ministro o della querela quando è necessaria: la sua mancanza determina l'improcedibilità, da eccepire subito.
- Non produrre la sentenza straniera e la prova della sua esecuzione: senza documenti il divieto di doppio giudizio dell'art. 54 CAAS non può essere applicato.
- Trascurare le deroghe dell'art. 55 CAAS: se i fatti sono avvenuti in parte in Italia, il ne bis in idem europeo può non operare.
- Omettere la richiesta di computo della pena e della custodia subite all'estero: si rischia di scontare due volte lo stesso periodo.
Domande frequenti
Un italiano che commette un reato all'estero può essere processato in Italia?
Sì. Se il delitto è punito in Italia con l'ergastolo o con reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni e l'autore si trova nel territorio dello Stato, si procede secondo la legge italiana (art. 9 c.p.). Per i delitti meno gravi servono la richiesta del Ministro della giustizia o la querela della persona offesa.
Quando serve la richiesta del ministro della Giustizia per processare in Italia un reato commesso all'estero?
Per il cittadino serve per i delitti con pena minima inferiore a 3 anni, in alternativa alla querela, per i delitti a danno di uno Stato estero, di uno straniero o dell'Unione europea (art. 9 c.p.) e per rinnovare un giudizio già celebrato all'estero (art. 11 c.p.). Non serve per corruzione, traffico di influenze, ricettazione e autoriciclaggio.
Se sono già stato condannato all'estero posso essere processato di nuovo in Italia per lo stesso fatto?
Dipende. Se il reato è commesso anche in parte in Italia il nuovo giudizio è possibile; se è interamente estero serve la richiesta del Ministro (art. 11 c.p.). Tra Stati Schengen l'art. 54 della Convenzione di applicazione vieta un nuovo procedimento se la pena è stata eseguita, è in esecuzione o non è più eseguibile.
Che differenza c'è tra reato commesso all'estero da un cittadino italiano e da uno straniero ai fini della giurisdizione italiana?
Il cittadino è punibile per qualsiasi delitto con minimo di 3 anni se si trova in Italia (art. 9 c.p.). Lo straniero solo per delitti contro lo Stato o un cittadino italiano con minimo di 1 anno, su richiesta del Ministro o querela (art. 10 c.p.); con vittime straniere il minimo sale a 3 anni.
Cosa succede se il fatto commesso all'estero da un italiano non è reato nel Paese in cui è avvenuto?
L'art. 9 c.p. non richiede espressamente che il fatto sia reato anche nel luogo di commissione: prevede l'applicazione della legge italiana, la presenza in Italia e, per i delitti meno gravi, la richiesta del Ministro o la querela. La liceità locale pesa però sulla richiesta ministeriale, sull'elemento soggettivo e su un'eventuale estradizione.
La pena scontata all'estero viene detratta da quella inflitta in Italia per lo stesso reato?
Sì. Quando il giudizio svolto all'estero è rinnovato in Italia, la pena scontata all'estero è sempre computata e si tiene conto della custodia cautelare subita (art. 138 c.p.). Tra Stati Schengen l'art. 56 della Convenzione di applicazione impone di detrarre ogni periodo di privazione della libertà scontato nell'altro Stato.
Quale tribunale italiano è competente a giudicare un reato commesso all'estero?
Secondo l'art. 10 c.p.p. è competente, in ordine successivo, il giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato. Se il reato è a danno di un cittadino e questi criteri non bastano, è competente Roma; negli altri casi il giudice del luogo del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato.
Fonti
- Codice penale, art. 6 (Brocardi)
- Codice penale, art. 7 (Brocardi)
- Codice penale, art. 9 (Brocardi, aggiornato al 16.7.2026)
- Codice penale, art. 10 (Brocardi)
- Codice penale, art. 11 (Brocardi)
- Codice penale, art. 138 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 10 (Brocardi)
- Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, artt. 54-56 (EUR-Lex)
