Reati d'impresa, societari e sicurezza sul lavoro
Revisore legale: falsità nelle relazioni, art. 27
In questa guida
- Cosa punisce l'art. 27 sulla falsità nelle relazioni di revisione?
- Cosa rischia un revisore che scrive il falso nella relazione?
- Il revisore risponde se non si accorge del falso in bilancio?
- Il revisore legale può essere accusato di concorso in bancarotta?
- Cosa fare se arriva un avviso di garanzia dopo il fallimento del cliente?
- La società di revisione risponde penalmente per le relazioni del socio?
- Domande frequenti
- Fonti
Il revisore legale che, per un ingiusto profitto e con l'intenzione di ingannare, attesta il falso o occulta informazioni nella relazione di revisione commette il reato dell'art. 27 D.Lgs. 39/2010: arresto fino a 1 anno se non c'è danno patrimoniale, reclusione da 1 a 4 anni se il danno c'è, da 1 a 5 anni se la società revisionata è un ente di interesse pubblico.
In sintesi
- L'art. 27 D.Lgs. 39/2010 ha preso il posto dell'art. 2624 c.c. e dell'art. 174-bis TUF, entrambi abrogati dallo stesso decreto.
- Senza danno patrimoniale il fatto è una contravvenzione: arresto fino a 1 anno (comma 1).
- Con danno ai destinatari delle comunicazioni: reclusione da 1 a 4 anni (comma 2).
- Negli enti di interesse pubblico: reclusione da 1 a 5 anni, aumentata fino alla metà se il fatto è commesso per denaro o in concorso con gli amministratori (commi 3 e 4).
- Serve il dolo: la semplice negligenza nella verifica non integra l'art. 27.
- Per le Sezioni Unite (n. 34476/2011) il reato non rientra nel catalogo 231: la società di revisione non ne risponde come ente.
Cosa punisce l'art. 27 sulla falsità nelle relazioni di revisione?
La norma punisce i "responsabili della revisione legale" che, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società revisionata, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari. È un reato proprio: può commetterlo chi firma e dirige l'incarico di revisione, non chiunque partecipi al lavoro.
L'elemento soggettivo è costruito su tre livelli, tutti necessari: il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; la consapevolezza della falsità; l'intenzione di ingannare i destinatari. Basta che uno manchi perché il fatto esca dall'art. 27. Questo è il primo terreno della difesa, e spesso il più solido.
Prima del 2010 la stessa condotta era punita dall'art. 2624 c.c. e, per le società quotate, dall'art. 174-bis TUF: entrambi sono stati abrogati dal D.Lgs. 39/2010. Chi deve orientarsi fra gli altri reati societari di bilancio e di prospetto trova il quadro nella pagina sui reati d'impresa e societari e in quella sul falso in prospetto dell'art. 173-bis TUF.
La norma — art. 27, commi 1 e 2, D.Lgs. 39/2010 (testo originario letto sulla Gazzetta Ufficiale)
«1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.»
Cosa rischia un revisore che scrive il falso nella relazione?
Le pene cambiano secondo due variabili: la presenza di un danno patrimoniale per i destinatari e la natura della società revisionata. Il comma 5 estende le pene dei commi 3 e 4 a chi dà o promette l'utilità e ai direttori generali e ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente di interesse pubblico che abbiano concorso nel fatto.
| Ipotesi | Pena | Comma |
|---|---|---|
| Falsità senza danno patrimoniale ai destinatari | Arresto fino a 1 anno (contravvenzione) | 1 |
| Falsità che cagiona un danno patrimoniale | Reclusione da 1 a 4 anni | 2 |
| Revisore di un ente di interesse pubblico | Reclusione da 1 a 5 anni | 3 |
| Ente di interesse pubblico, per denaro o altra utilità o in concorso con amministratori, direttori generali o sindaci | Pena del comma 3 aumentata fino alla metà | 4 |
| Chi dà o promette l'utilità; amministratori e sindaci dell'ente di interesse pubblico concorrenti | Stesse pene dei commi 3 e 4 | 5 |
Accanto all'art. 27, l'art. 28 dello stesso decreto punisce con la reclusione fino a 3 anni il revisore che, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compie od omette atti in violazione degli obblighi del suo ufficio cagionando nocumento alla società; la stessa pena si applica a chi dà o promette. Se invece il revisore rivela a terzi notizie apprese nell'incarico, può venire in rilievo la rivelazione di segreti dell'art. 622 c.p., che prevede un aggravamento proprio per chi svolge la revisione contabile della società.
Il revisore risponde se non si accorge del falso in bilancio?
Per l'art. 27 no: il reato richiede che il revisore sappia della falsità e voglia ingannare. Un'omessa rilevazione per negligenza, per un campionamento inadeguato o per documenti falsificati dagli amministratori non integra la fattispecie, pur potendo avere conseguenze civili e disciplinari.
Diverso è il discorso sul falso in bilancio degli amministratori. L'art. 2621 c.c. (reclusione da 1 a 5 anni) indica come autori amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori: il revisore non compare. Può rispondere solo come concorrente ai sensi dell'art. 110 c.p., se ha dato un contributo consapevole al falso degli amministratori. L'ipotesi di un concorso per omissione passa invece dall'art. 40, comma 2, c.p., secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo: se gli obblighi di verifica del revisore bastino a fondare quella posizione è una questione da esaminare sul caso concreto, non una conseguenza automatica.
| Aspetto | Errore di revisione | Falsità (art. 27 D.Lgs. 39/2010) |
|---|---|---|
| Stato soggettivo | Negligenza, imperizia, errore di valutazione | Consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare |
| Finalità | Irrilevante | Ingiusto profitto per sé o per altri |
| Conseguenze | Responsabilità civile e disciplinare | Arresto o reclusione secondo i commi 1-4 |
| Prova tipica | Scostamento dai principi di revisione | Conoscenza documentata del falso, vantaggi ricevuti, accordi con gli amministratori |
| Linea difensiva | Adeguatezza delle procedure seguite | Assenza del dolo specifico e del fine di profitto |
Il revisore legale può essere accusato di concorso in bancarotta?
Può accadere, ma non come autore "diretto". L'art. 329 del Codice della crisi estende le pene della bancarotta fraudolenta (art. 322: reclusione da 3 a 10 anni) ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società in liquidazione giudiziale. Il revisore non è in questo elenco: la contestazione, quando c'è, è di concorso dell'estraneo ex art. 110 c.p.
La lettera a) del comma 2 dell'art. 329 punisce chi ha cagionato o concorso a cagionare il dissesto commettendo alcuni reati societari (fra cui gli artt. 2621 e 2622 c.c.). L'accusa tipica al revisore è di aver coperto con relazioni compiacenti bilanci falsi che hanno aggravato il dissesto. La difesa deve dimostrare che il revisore ignorava il falso o che il suo contributo non ha inciso sul dissesto. Per il quadro dei reati fallimentari si veda la pagina sull'avvocato per bancarotta fraudolenta; per i reati societari verso i creditori quella sugli artt. 2626-2632 c.c.
Cosa fare se arriva un avviso di garanzia dopo il fallimento del cliente?
Il primo passo è nominare un difensore e ricostruire, prima di qualsiasi dichiarazione, il fascicolo di revisione: carte di lavoro, lettere di attestazione degli amministratori, comunicazioni con il collegio sindacale, verbali delle riunioni. Sono i documenti che mostrano cosa il revisore sapeva e quando.
Dal conferimento dell'incarico il difensore può svolgere investigazioni difensive (art. 327-bis c.p.p.): colloqui con ex collaboratori del team, dichiarazioni scritte, consulenze tecniche sui principi di revisione applicati (art. 391-bis). Una consulenza contabile indipendente è spesso il cuore della difesa, perché separa l'errore di metodo dalla falsità.
Attenzione al segreto: l'art. 200, comma 1, lett. b), c.p.p. elenca avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e notai, non i revisori. Il revisore sentito come testimone su fatti di un cliente non può quindi contare su quella facoltà di astensione nei termini riservati a quelle professioni.
Tempi
- Ricezione dell'informazione di garanzia: nomina immediata del difensore.
- Entro le prime settimane: messa in sicurezza del fascicolo di revisione, senza modifiche successive.
- Consulenza tecnica di parte sulle procedure di revisione seguite.
- Valutazione dell'opportunità di un interrogatorio o di una memoria al pubblico ministero.
La società di revisione risponde penalmente per le relazioni del socio?
La responsabilità penale è personale: risponde il responsabile della revisione che ha firmato e gli eventuali concorrenti. Quanto alla responsabilità dell'ente, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 34476 del 22 settembre 2011) hanno affermato che il delitto di falsità nelle relazioni delle società di revisione, oggi previsto dall'art. 27 D.Lgs. 39/2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 e quindi non può fondare la responsabilità da reato della società.
Questo non esclude che la società di revisione sia coinvolta per altri reati che invece rientrano nel catalogo 231, né la sua responsabilità civile. Sul ruolo dei presidi interni e dell'organismo di vigilanza negli enti si veda la pagina sull'Organismo di Vigilanza 231.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Dopo la liquidazione giudiziale di una società manifatturiera, la procura indaga il socio della società di revisione che aveva firmato le relazioni degli ultimi due esercizi senza rilievi su crediti inesigibili. La difesa produce le carte di lavoro: le circolarizzazioni dei clienti erano state falsificate dagli amministratori con conferme apparentemente regolari. Una consulenza tecnica dimostra che le procedure seguite erano conformi ai principi di revisione. Manca la consapevolezza della falsità: l'art. 27 non è configurabile e il concorso in bancarotta perde il suo presupposto soggettivo; resta aperto il profilo civilistico.
Errori da evitare
- Integrare o riordinare le carte di lavoro dopo l'avvio delle indagini: l'alterazione può far nascere un'accusa autonoma e distrugge la credibilità del fascicolo.
- Rendere dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria senza difensore: diventano il primo atto di accusa sul dolo.
- Trattare la contestazione come un problema di responsabilità civile: senza consulenza tecnica la differenza fra errore e falso resta affidata all'accusa.
- Invocare il segreto come un avvocato: il revisore non rientra nell'art. 200, comma 1, lett. b), c.p.p.
- Sottovalutare l'ente di interesse pubblico: la pena sale a 1-5 anni e fino alla metà in più con l'aggravante del comma 4.
Domande frequenti
Cosa rischia un revisore legale che scrive il falso nella relazione di revisione?
Per l'art. 27 D.Lgs. 39/2010 rischia l'arresto fino a un anno se non c'è danno patrimoniale per i destinatari, la reclusione da uno a quattro anni se il danno c'è e da uno a cinque anni se la società revisionata è un ente di interesse pubblico, con aumento fino alla metà in caso di corruzione o accordo con gli amministratori.
Cosa punisce l'art. 27 sulla falsità nelle relazioni dei responsabili della revisione legale?
Punisce il responsabile della revisione che, per un ingiusto profitto, con consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare, attesta il falso o occulta informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società revisionata, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari. Ha sostituito l'art. 2624 c.c., abrogato dal D.Lgs. 39/2010.
Il revisore dei conti risponde penalmente se non si accorge del falso in bilancio?
Non per l'art. 27 D.Lgs. 39/2010, che richiede consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare: la negligenza non basta. Può rispondere di falso in bilancio (art. 2621 c.c., reclusione da uno a cinque anni) solo come concorrente ex art. 110 c.p., se ha contribuito consapevolmente al falso degli amministratori.
Il revisore legale può essere accusato di concorso in bancarotta?
Sì, ma solo come concorrente estraneo ai sensi dell'art. 110 c.p. L'art. 329 del Codice della crisi elenca amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, non i revisori. L'accusa deve provare un contributo consapevole, per esempio relazioni compiacenti su bilanci falsi; la pena della bancarotta fraudolenta va da tre a dieci anni.
Cosa fare se un revisore legale riceve un avviso di garanzia dopo il fallimento di un cliente?
Nominare subito un difensore, mettere in sicurezza il fascicolo di revisione senza modificarlo e non rendere dichiarazioni prima di averlo ricostruito. Il difensore può svolgere investigazioni difensive (art. 327-bis c.p.p.) e affidare una consulenza tecnica sulle procedure seguite, per distinguere l'errore tecnico dalla falsità dell'art. 27 D.Lgs. 39/2010.
Che differenza c'è tra errore tecnico del revisore e falsità nella relazione di revisione?
L'errore tecnico del revisore nasce da negligenza o imperizia e comporta responsabilità civile e disciplinare. La falsità dell'art. 27 D.Lgs. 39/2010 richiede il fine di ingiusto profitto, la consapevolezza del falso e l'intenzione di ingannare i destinatari. La prova del dolo passa da documenti, vantaggi ricevuti o accordi con gli amministratori.
La società di revisione risponde penalmente per le relazioni firmate dal suo socio?
No come ente per questo reato. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 34476 del 2011) hanno affermato che la falsità nelle relazioni di revisione, oggi art. 27 D.Lgs. 39/2010, non è nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. Risponde personalmente il revisore firmatario, insieme agli eventuali concorrenti.
Fonti
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, artt. 27 e 28 - Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 58 alla G.U. n. 68 del 23.3.2010 (PDF)
- Codice civile, art. 2624 (abrogato) e massima Cass. Sez. Un. n. 34476/2011 (Brocardi)
- TUF, art. 174-bis (abrogato dal D.Lgs. 39/2010) (Brocardi)
- Codice civile, art. 2621 - False comunicazioni sociali (Brocardi)
- Codice della crisi d'impresa, art. 329 (Brocardi)
- Codice della crisi d'impresa, art. 322 (Brocardi)
- Codice penale, art. 110 (Brocardi)
- Codice penale, art. 40 (Brocardi)
- Codice penale, art. 622 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 200 (Brocardi)
Approfondimenti
- Falso in prospetto: art. 173-bis TUF
- Ostacolo alla vigilanza art. 2638 c.c.
- Organismo di Vigilanza 231: quando risponde penalmente
- Traffico di influenze illecite art. 346-bis
- Avvocato penale Bologna reati pubblica amministrazione bancarotta fraudolenta
- Tutte le guide: Reati d'impresa, societari e sicurezza sul lavoro
