Reati e difesa in Italia
Rifiuto dell'alcoltest: pene e patente
In questa guida
- Cosa succede se si rifiuta l'alcoltest durante un controllo stradale?
- Quali sono le pene per il rifiuto dell'alcoltest?
- Per quanto tempo viene sospesa la patente in caso di rifiuto dell'alcoltest?
- Il rifiuto dell'alcoltest comporta la confisca dell'auto?
- L'alcoltest è valido se la polizia non avvisa della facoltà di farsi assistere da un avvocato?
- Che differenza c'è tra rifiuto dell'alcoltest e guida in stato di ebbrezza?
- Rifiutare il prelievo del sangue in ospedale equivale al rifiuto dell'alcoltest?
- Per il rifiuto dell'accertamento etilometrico si può chiedere il lavoro di pubblica utilità?
- Domande frequenti
- Fonti
Chi rifiuta l'alcoltest commette il reato dell'art. 186, comma 7, del Codice della strada ed è punito con le pene della guida con tasso superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 6 mesi a 1 anno. Si aggiungono la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione.
In sintesi
- Il rifiuto degli accertamenti dei commi 3, 4 o 5 dell'art. 186 C.d.S. è un reato autonomo rispetto alla guida in stato di ebbrezza.
- Pene: quelle del comma 2, lettera c), cioè ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 6 mesi a 1 anno.
- Sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e confisca del veicolo, salvo che sia di persona estranea.
- Revoca della patente se il conducente è già stato condannato per lo stesso reato nei due anni precedenti.
- Anche il rifiuto dell'accertamento in ospedale richiesto dalla polizia dopo un incidente (comma 5) rientra nel comma 7.
- Il comma 9-bis consente il lavoro di pubblica utilità per il "reato di cui al presente articolo", con esclusione dei casi di incidente del comma 2-bis.
Cosa succede se si rifiuta l'alcoltest durante un controllo stradale?
Il rifiuto fa scattare immediatamente una denuncia penale. L'art. 186, comma 7, C.d.S. si apre con le parole "in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito" e rinvia alle pene previste per l'ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza. Chi rifiuta, quindi, viene trattato come se avesse un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, anche se in realtà era sobrio o poco oltre il limite.
La norma — art. 186, comma 7, Codice della strada (sintesi dal testo vigente su Brocardi, aggiornato alla L. 177/2024)
Il conducente che rifiuta l'accertamento è punito con le pene del comma 2, lettera c). La condanna comporta la "sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni" e la "confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c)", "salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione". Se il fatto è commesso da chi è "già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato", è sempre disposta la revoca della patente. Con l'ordinanza di sospensione il prefetto dispone la visita medica del conducente.
Gli accertamenti richiamati sono tre: gli accertamenti qualitativi non invasivi e le prove con apparecchi portatili (comma 3), l'accertamento con etilometro (comma 4) e l'accertamento su conducenti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure mediche, effettuato dalle strutture sanitarie su richiesta degli organi di polizia stradale (comma 5). Secondo la Cassazione (Sez. IV, n. 51173/2014), il reato si configura anche quando il rifiuto segue accertamenti preliminari già positivi.
Quali sono le pene per il rifiuto dell'alcoltest?
| Ipotesi | Sanzione principale | Patente | Veicolo |
|---|---|---|---|
| Tasso da 0,5 a 0,8 g/l (comma 2, lett. a) | Sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro | Sospensione da 3 a 6 mesi | — |
| Tasso da 0,8 a 1,5 g/l (comma 2, lett. b) | Ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi | Sospensione da 6 mesi a 1 anno | — |
| Tasso oltre 1,5 g/l (comma 2, lett. c) | Ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 6 mesi a 1 anno | Sospensione da 1 a 2 anni, raddoppiata se il veicolo è di persona estranea al reato; revoca in caso di recidiva nel biennio | Confisca, salvo veicolo di persona estranea |
| Rifiuto dell'accertamento (comma 7) | Pene del comma 2, lett. c) | Sospensione da 6 mesi a 2 anni; revoca se già condannato nei due anni precedenti per lo stesso reato | Confisca, salvo veicolo di persona estranea |
La confisca è una conseguenza che molti conducenti sottovalutano. La giurisprudenza riportata nel commento all'art. 186 ha ritenuto confiscabile anche il veicolo in comproprietà fra l'imputato e una persona estranea (Cass. pen., Sez. IV, n. 40957/2015). Il rifiuto è contravvenzione punita con pene congiunte, quindi non ammette l'oblazione.
Per quanto tempo viene sospesa la patente in caso di rifiuto dell'alcoltest?
Il comma 7 prevede la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni. Si tratta di una sanzione amministrativa accessoria: la applica il giudice con la sentenza, ma già nella fase iniziale il prefetto adotta un'ordinanza di sospensione, con la quale dispone anche che il conducente si sottoponga a visita medica. Se nei due anni precedenti il conducente era già stato condannato per lo stesso reato, la sospensione lascia il posto alla revoca.
La L. 177/2024 ha aggiunto all'art. 186 i commi 9-ter e 9-quater. Il comma 9-ter prevede, per chi è condannato per guida con tasso superiore a 0,8 g/l (comma 2, lettere b e c), i codici unionali sulla patente "68. Niente alcool" e "69. Limitata alla guida di veicoli dotati di dispositivo alcolock", per almeno 2 o 3 anni a seconda dell'ipotesi. Il comma 9-quater aumenta di un terzo le sanzioni per chi guida in violazione di queste limitazioni e le raddoppia in caso di manomissione del dispositivo.
Il rifiuto dell'alcoltest comporta la confisca dell'auto?
Sì. Il comma 7 prevede la confisca del veicolo con le stesse modalità della guida con tasso superiore a 1,5 g/l. L'unica eccezione espressa è il veicolo che appartiene a una persona estranea alla violazione: l'auto aziendale, quella del genitore o del coniuge intestatario che non era alla guida.
La confisca può essere evitata attraverso il lavoro di pubblica utilità: il comma 9-bis prevede che, in caso di svolgimento positivo, il giudice disponga la "revoca della confisca del veicolo sequestrato".
L'alcoltest è valido se la polizia non avvisa della facoltà di farsi assistere da un avvocato?
L'art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale impone alla polizia giudiziaria, quando compie accertamenti urgenti come l'alcoltest, di avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il difensore non deve essere avvisato preventivamente e la polizia non è tenuta ad attenderne l'arrivo.
Le Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Un., n. 5396/2015) hanno qualificato l'omesso avvertimento come nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.), che invalida l'esito dell'accertamento se eccepita nei tempi previsti. La questione riguarda però l'esito di un accertamento eseguito: nel rifiuto l'accertamento non viene compiuto, e il peso dell'omesso avviso va valutato sul caso concreto, esaminando il verbale e le dichiarazioni degli agenti.
Che differenza c'è tra rifiuto dell'alcoltest e guida in stato di ebbrezza?
La Cassazione ha definito il rifiuto una "distinta e autonoma fattispecie incriminatrice" rispetto alla guida in stato di ebbrezza (Sez. IV, n. 43845/2014). Nella guida in stato di ebbrezza la pena dipende dal tasso misurato: fino a 0,8 g/l l'illecito è soltanto amministrativo. Nel rifiuto la legge applica sempre la fascia più alta, a prescindere da quanto il conducente avesse bevuto.
| Elemento | Guida in stato di ebbrezza | Rifiuto dell'accertamento |
|---|---|---|
| Norma | Art. 186, comma 2, C.d.S. | Art. 186, comma 7, C.d.S. |
| Cosa si deve provare | Il tasso alcolemico, di regola con etilometro o analisi | Il rifiuto dell'accertamento legittimamente richiesto |
| Pena | Graduata in tre fasce, la prima solo amministrativa | Sempre quella della fascia più alta (lett. c) |
| Sospensione della patente | Da 3 mesi a 2 anni secondo la fascia | Da 6 mesi a 2 anni |
| Aggravante per incidente (comma 2-bis) | Sanzioni raddoppiate | Il comma 7 non vi rinvia |
Chi rifiuta dopo un tasso già accertato in una prima prova può rispondere di entrambi i fatti se ne ricorrono i presupposti. Il rapporto fra alcol e responsabilità penale in generale è trattato nella pagina su ubriachezza e imputabilità.
Rifiutare il prelievo del sangue in ospedale equivale al rifiuto dell'alcoltest?
Sì, quando il prelievo è l'accertamento previsto dal comma 5: per i conducenti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico è effettuato dalle strutture sanitarie su richiesta degli organi di polizia stradale. Il comma 7 punisce il rifiuto degli accertamenti dei commi 3, 4 "o 5", quindi anche questo.
Diverso è il prelievo eseguito per ragioni terapeutiche. La Cassazione ha ritenuto utilizzabili, anche senza il consenso dell'interessato, i risultati dei prelievi effettuati nell'ambito delle cure d'urgenza dopo un incidente, distinguendoli da quelli richiesti solo a fini di accertamento (Sez. IV, n. 6755/2013). Quando l'incidente provoca vittime, la posizione cambia radicalmente: si veda la pagina su omicidio stradale e cellulare alla guida.
Per il rifiuto dell'accertamento etilometrico si può chiedere il lavoro di pubblica utilità?
Il comma 9-bis stabilisce che, "al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis", la pena detentiva e pecuniaria per il "reato di cui al presente articolo" può essere sostituita, anche con decreto penale, con il lavoro di pubblica utilità. La durata corrisponde alla pena detentiva irrogata più la conversione della pena pecuniaria, calcolata ragguagliando 250 euro a un giorno. Il testo non esclude il comma 7: l'unica esclusione espressa riguarda i casi di incidente.
Lo svolgimento positivo del lavoro comporta la riduzione alla metà della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato; per il comma 9-bis il reato si estingue. Il commento all'art. 186 riporta una decisione secondo cui il giudice che dichiara l'estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro "non può disporre la revoca della patente" (Sez. IV, n. 1907/2014). Resta inoltre disponibile il sistema generale delle pene sostitutive introdotto dal D.Lgs. 150/2022: l'art. 20-bis c.p. consente il lavoro di pubblica utilità sostitutivo per pene detentive fino a 3 anni.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un conducente fermato di notte a un posto di controllo esegue la prova preliminare, che risulta positiva, e poi si rifiuta di soffiare nell'etilometro. Viene denunciato per il reato dell'art. 186, comma 7; l'auto, intestata a lui, viene sequestrata.
La difesa verifica il verbale: l'etilometro era disponibile e il rifiuto è documentato. Non ci sono margini sul fatto, quindi l'attività si concentra sulle conseguenze: richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis, individuazione di un ente convenzionato e calcolo della durata.
Esito possibile: sostituzione della pena, dimezzamento della sospensione della patente e revoca della confisca all'esito positivo del lavoro. Il giudice valuta la richiesta alla luce dei precedenti del conducente.
Errori da evitare
- Rifiutare pensando di evitare una pena più alta: il rifiuto è punito sempre come la fascia oltre 1,5 g/l, con arresto da 6 mesi a 1 anno e confisca.
- Firmare il verbale senza leggerlo: le annotazioni sull'avvertimento della facoltà di farsi assistere dal difensore sono il punto di partenza per ogni eccezione.
- Lasciar passare la fase in cui la nullità per omesso avviso deve essere eccepita: la nullità a regime intermedio si sana se non viene fatta valere nei tempi.
- Non chiedere il lavoro di pubblica utilità: è l'unico strumento previsto dall'art. 186 per ottenere la revoca della confisca del veicolo.
- Contare sul lavoro di pubblica utilità dopo un incidente: il comma 9-bis lo esclude nei casi del comma 2-bis, quindi la strategia va impostata diversamente.
Le domande più frequenti sui reati della strada sono raccolte nelle FAQ sui reati stradali; per gli incidenti con conseguenze penali è disponibile la pagina sull'assistenza legale negli incidenti stradali, mentre il quadro generale delle accuse è nella pagina di consulenza legale penale.
Domande frequenti
Cosa succede se si rifiuta l'alcoltest durante un controllo stradale?
Si commette il reato dell'art. 186, comma 7, del Codice della strada, punito con le pene della guida con tasso superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 6 mesi a 1 anno. Si aggiungono sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e confisca del veicolo.
Quali sono le pene per il rifiuto dell'alcoltest?
L'art. 186, comma 7, C.d.S. rinvia alle pene del comma 2, lettera c): ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 6 mesi a 1 anno. Sono previste anche la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, la confisca del veicolo e la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.
Per quanto tempo viene sospesa la patente in caso di rifiuto dell'alcoltest?
Da 6 mesi a 2 anni, secondo l'art. 186, comma 7, C.d.S. Con l'ordinanza di sospensione il prefetto dispone anche la visita medica. Se il conducente era già stato condannato per lo stesso reato nei due anni precedenti, la sospensione è sostituita dalla revoca della patente.
Il rifiuto dell'alcoltest comporta la confisca dell'auto?
Sì. L'art. 186, comma 7, C.d.S. prevede la confisca del veicolo con le modalità del comma 2, lettera c), salvo che appartenga a persona estranea alla violazione. La Cassazione (Sez. IV, n. 40957/2015) ha ritenuto confiscabile anche l'auto in comproprietà. Il lavoro di pubblica utilità positivo comporta la revoca della confisca.
L'alcoltest è valido se la polizia non avvisa della facoltà di farsi assistere da un avvocato?
L'art. 114 disp. att. c.p.p. impone di avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore. Le Sezioni Unite (n. 5396/2015) considerano l'omissione una nullità a regime intermedio che, eccepita nei tempi, colpisce l'esito dell'accertamento. Nel rifiuto l'accertamento non è eseguito, quindi l'incidenza va valutata caso per caso.
Che differenza c'è tra rifiuto dell'alcoltest e guida in stato di ebbrezza?
La guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, C.d.S.) è punita secondo il tasso misurato, e fino a 0,8 g/l è solo illecito amministrativo. Il rifiuto (comma 7) è un reato autonomo, come affermato da Cass. Sez. IV n. 43845/2014, punito sempre con le pene della fascia oltre 1,5 g/l.
Rifiutare il prelievo del sangue in ospedale equivale al rifiuto dell'alcoltest?
Sì, se si tratta dell'accertamento del comma 5 dell'art. 186 C.d.S., chiesto dalla polizia stradale alle strutture sanitarie per conducenti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure. Il comma 7 punisce il rifiuto degli accertamenti dei commi 3, 4 o 5. I prelievi fatti per terapia sono utilizzabili anche senza consenso.
Per il rifiuto dell'accertamento etilometrico si può chiedere il lavoro di pubblica utilità?
Il comma 9-bis dell'art. 186 C.d.S. consente di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità per il reato previsto dall'articolo, escludendo solo i casi di incidente del comma 2-bis. L'esito positivo dimezza la sospensione della patente, revoca la confisca del veicolo ed estingue il reato.
Fonti
- Codice della strada, art. 186 – Guida sotto l'influenza dell'alcool (Brocardi, testo aggiornato alla L. 177/2024)
- L. 25 novembre 2024, n. 177 – Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2024 (PDF)
- Codice di procedura penale, art. 356, con art. 114 disp. att. e massima Cass. Sez. Un. n. 5396/2015 (Brocardi)
- Codice penale, art. 20-bis – Pene sostitutive (Brocardi)
- Codice penale, art. 162-bis – Oblazione (Brocardi)
