Reati d'impresa, societari e sicurezza sul lavoro
Scarichi industriali senza autorizzazione: art. 137 TUA
In questa guida
- Cosa prevede l'art. 137 del Testo unico ambientale sugli scarichi industriali?
- Che pena si rischia per uno scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione?
- Scaricare con l'autorizzazione scaduta è reato?
- Superare i limiti tabellari di uno scarico autorizzato è reato o illecito amministrativo?
- Il reato di scarico non autorizzato si può estinguere con le prescrizioni ambientali?
- Che differenza c'è tra scarico di acque reflue e gestione illecita di rifiuti liquidi?
- Chi risponde in azienda di uno scarico industriale illegale?
- Cosa fare dopo un controllo dell'ARPA che contesta uno scarico irregolare?
- Domande frequenti
- Fonti
Chi apre o effettua scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, o li mantiene dopo la sospensione o la revoca, è punito con l'arresto da 2 mesi a 2 anni o l'ammenda da 1.500 a 10.000 euro (art. 137, comma 1, D.Lgs. 152/2006). Se lo scarico contiene sostanze pericolose delle tabelle 5 e 3/A, arresto da 3 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 52.000 euro.
In sintesi
- Scarico industriale senza autorizzazione: arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 a 10.000 euro (comma 1).
- Con sostanze pericolose delle tabelle 5 e 3/A: arresto da 3 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 52.000 euro (comma 2).
- Il superamento dei limiti è reato solo per le sostanze della tabella 5; negli altri casi è un illecito amministrativo da 3.000 a 30.000 euro (art. 133).
- L'autorizzazione dura 4 anni e il rinnovo va chiesto 1 anno prima della scadenza (art. 124, comma 8).
- Le contravvenzioni senza danno o pericolo concreto si estinguono adempiendo alla prescrizione e pagando un quarto del massimo dell'ammenda (artt. 318-bis ss.).
- Negare l'accesso ai controllori è punito con l'arresto fino a 2 anni (comma 8).
Cosa prevede l'art. 137 del Testo unico ambientale sugli scarichi industriali?
L'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 raccoglie le sanzioni penali della disciplina delle acque. Sono tutte contravvenzioni: si puniscono anche per colpa e si prescrivono, salvo interruzioni, nei termini dell'art. 157 c.p. (4 anni come minimo). Il loro presupposto è la nozione di scarico. Per l'art. 74, comma 1, lett. ff), è scarico «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore», che può essere un corpo idrico superficiale, il suolo, il sottosuolo o la rete fognaria.
Il secondo presupposto è la qualità del refluo. Sono acque reflue industriali, secondo la lett. h), quelle scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, «diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento». Per le acque reflue domestiche senza autorizzazione la sanzione è amministrativa, da 6.000 a 60.000 euro (art. 133, comma 2).
| Condotta | Comma | Pena | Oblazione art. 162-bis c.p. |
|---|---|---|---|
| Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o dopo sospensione o revoca | 1 | Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 a 10.000 euro | Ammessa in astratto (pena alternativa) |
| Stesse condotte con sostanze pericolose delle tabelle 5 e 3/A | 2 | Arresto da 3 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 52.000 euro | Non ammessa (pene congiunte) |
| Scarico con sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione | 3 | Arresto fino a 2 anni | Non ammessa |
| Violazione delle prescrizioni sui controlli automatici o sulla conservazione dei risultati | 4 | Arresto fino a 2 anni | Non ammessa |
| Superamento dei limiti per le sostanze della tabella 5 | 5, primo periodo | Arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 a 30.000 euro | Non ammessa |
| Superamento anche dei limiti per le sostanze della tabella 3/A | 5, secondo periodo | Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 6.000 a 120.000 euro | Non ammessa |
| Diniego di accesso agli insediamenti ai soggetti incaricati del controllo | 8 | Arresto fino a 2 anni | Non ammessa |
| Violazione dei divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo (artt. 103 e 104) | 11 | Arresto fino a 3 anni | Non ammessa |
La norma — art. 137, comma 1, D.Lgs. 152/2006 (Brocardi)
«Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.»
Che pena si rischia per uno scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione?
La pena dipende dalla composizione del refluo. Per lo scarico ordinario il comma 1 prevede pene alternative: arresto da 2 mesi a 2 anni oppure ammenda da 1.500 a 10.000 euro. Per lo scarico con sostanze delle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza, il comma 2 prevede pene congiunte: arresto da 3 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 52.000 euro.
La differenza pesa sugli strumenti difensivi. Solo per le contravvenzioni a pena alternativa è possibile l'oblazione dell'art. 162-bis c.p., con il pagamento della metà del massimo dell'ammenda (5.000 euro per il comma 1). Inoltre il comma 2 rientra tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente: l'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 prevede una sanzione da 200 a 300 quote per i commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, e da 150 a 250 quote per i commi 3, 5 (primo periodo) e 13. Le conseguenze per la società sono approfondite nella pagina sulle misure interdittive cautelari contro l'ente.
Scaricare con l'autorizzazione scaduta è reato?
Dipende da quando è stato chiesto il rinnovo. L'art. 124, comma 8, D.Lgs. 152/2006 stabilisce che l'autorizzazione vale 4 anni dal rilascio e che il rinnovo va chiesto 1 anno prima della scadenza. Se la domanda è tempestiva, lo scarico può proseguire provvisoriamente alle condizioni della vecchia autorizzazione fino alla decisione. Per gli scarichi con le sostanze pericolose dell'art. 108 il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro 6 mesi dalla scadenza; in mancanza, lo scarico deve cessare immediatamente.
Il comma 1 dell'art. 137 menziona espressamente l'autorizzazione «sospesa o revocata». Se il rinnovo non è stato chiesto nei termini, lo scarico prosegue senza un titolo valido ed è esposto alla contestazione del comma 1, o del comma 2 se sono presenti sostanze pericolose. La difesa deve quindi ricostruire con precisione le date: rilascio, deposito della domanda di rinnovo, eventuali richieste di integrazione dell'autorità competente, che deve provvedere entro 90 giorni dalla domanda (art. 124, comma 7).
Superare i limiti tabellari di uno scarico autorizzato è reato o illecito amministrativo?
Di regola è un illecito amministrativo. L'art. 133, comma 1, punisce con una sanzione da 3.000 a 30.000 euro chi, nell'effettuare uno scarico, supera i valori limite di emissione, salvo che il fatto costituisca reato; per gli scarichi nelle aree tutelate indicate dalla norma la sanzione non è inferiore a 20.000 euro. Diventa reato solo quando il superamento riguarda le sostanze della tabella 5 dell'Allegato 5 (comma 5 dell'art. 137).
| Situazione | Norma | Natura | Sanzione |
|---|---|---|---|
| Superamento dei limiti per parametri non compresi nella tabella 5 | Art. 133, comma 1 | Amministrativa | Da 3.000 a 30.000 euro |
| Superamento dei limiti delle tabelle 3 o 4 per sostanze della tabella 5 | Art. 137, comma 5 | Penale | Arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 a 30.000 euro |
| Superamento anche dei limiti della tabella 3/A | Art. 137, comma 5 | Penale | Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 6.000 a 120.000 euro |
| Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione senza sostanze pericolose | Art. 133, comma 3 | Amministrativa | Da 1.500 a 15.000 euro |
| Inosservanza delle prescrizioni con sostanze delle tabelle 5 e 3/A | Art. 137, comma 3 | Penale | Arresto fino a 2 anni |
La prima domanda difensiva è quindi quale parametro è stato superato. Un campione fuori limite per un parametro ordinario non ha lo stesso trattamento di un campione fuori limite per una sostanza compresa nella tabella 5.
Il reato di scarico non autorizzato si può estinguere con le prescrizioni ambientali?
Sì, se la contravvenzione non ha cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali (art. 318-bis D.Lgs. 152/2006). La procedura della parte sesta-bis funziona così: l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione tecnica con un termine per regolarizzare; se il contravventore adempie e paga in sede amministrativa un quarto del massimo dell'ammenda, il reato si estingue e il pubblico ministero chiede l'archiviazione (art. 318-septies). Per il comma 1 dell'art. 137 la somma è di 2.500 euro; per il comma 2 è di 13.000 euro.
Tempi
- Prescrizione dell'organo di vigilanza: termine non superiore al periodo tecnicamente necessario, prorogabile una sola volta fino a 6 mesi per circostanze non imputabili (art. 318-ter, comma 1).
- Verifica dell'adempimento: entro 60 giorni dalla scadenza del termine (art. 318-quater, comma 1).
- Pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda: entro 30 giorni dall'ammissione (art. 318-quater, comma 2).
- Comunicazione al PM dell'adempimento e del pagamento: entro 120 giorni dalla scadenza del termine (art. 318-quater, comma 2).
- In caso di inadempimento, comunicazione al PM e al contravventore entro 90 giorni (art. 318-quater, comma 3).
- Per tutta la procedura il procedimento penale è sospeso, ma restano possibili archiviazione, incidente probatorio, atti urgenti e sequestro preventivo (art. 318-sexies).
Se l'adempimento arriva in ritardo ma in un tempo congruo, o le conseguenze sono eliminate con modalità diverse da quelle prescritte, resta l'oblazione dell'art. 162-bis c.p. con la somma ridotta alla metà del massimo dell'ammenda (art. 318-septies, comma 3). La sospensione non impedisce il sequestro dell'impianto: sui rimedi contro il vincolo si veda la pagina sul sequestro di cantieri e impianti.
Che differenza c'è tra scarico di acque reflue e gestione illecita di rifiuti liquidi?
La linea di confine è il sistema di collettamento. Le «acque di scarico» sono escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185, comma 2, lett. a), D.Lgs. 152/2006), ma solo se c'è uno scarico nel senso dell'art. 74: un'immissione diretta, tramite condotta stabile, dal ciclo produttivo al corpo ricettore. Quando il refluo viene raccolto in vasche o cisterne e poi trasportato con autobotte, o smaltito in modo discontinuo, non è più uno scarico ma un rifiuto liquido.
La qualificazione cambia la pena. La gestione di rifiuti senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punita dall'art. 256, comma 1, con l'arresto da 3 mesi a 1 anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro; se i rifiuti sono pericolosi, con la reclusione da 1 a 5 anni, quindi come delitto. Nei casi più gravi, se la condotta abusiva cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, si apre la strada al delitto di inquinamento ambientale dell'art. 452-bis c.p., punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro.
Chi risponde in azienda di uno scarico industriale illegale?
Il destinatario naturale è il titolare dello scarico, cioè chi ha chiesto o avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione e gestisce l'impianto. In una società è il legale rappresentante, salvo che le funzioni ambientali siano state trasferite con una delega effettiva a un dirigente dotato di poteri e mezzi di spesa; i criteri sono analoghi a quelli illustrati per la delega di funzioni in materia di sicurezza. Possono essere coinvolti anche il responsabile dell'impianto di depurazione e, per i commi 2, 3, 5 e 11, la società come ente ai sensi dell'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001.
Il comma 8 dell'art. 137 prevede un reato autonomo: il titolare che non consente l'accesso agli insediamenti al soggetto incaricato del controllo è punito con l'arresto fino a 2 anni. Ritardare o ostacolare un sopralluogo è quindi un errore con conseguenze proprie.
Cosa fare dopo un controllo dell'ARPA che contesta uno scarico irregolare?
- Leggere il verbale di campionamento: punto di prelievo, modalità, conservazione del campione, parametri analizzati. Errori nel prelievo possono incidere sull'attendibilità del dato.
- Individuare la norma applicabile: parametro della tabella 5 (reato) o altro parametro (illecito amministrativo); assenza di autorizzazione o solo violazione di prescrizioni.
- Verificare l'accesso alla procedura estintiva: se non c'è danno o pericolo concreto, chiedere che sia impartita la prescrizione della parte sesta-bis e adempiere nei termini.
- Nominare un consulente tecnico per le controanalisi e per progettare gli interventi sull'impianto di depurazione.
- Regolarizzare il titolo: presentare domanda di autorizzazione o di rinnovo e documentare ogni passaggio con l'autorità competente.
Le emissioni in aria seguono una disciplina parallela, descritta nella pagina sul reato di emissioni in atmosfera dell'art. 279 TUA; il quadro generale è nella sezione sui reati d'impresa.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un'azienda galvanica ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in fognatura solo due mesi prima della scadenza. Durante un controllo l'ARPA preleva un campione con valori superiori ai limiti per un metallo compreso nella tabella 5. La procura ipotizza l'art. 137, commi 2 e 5.
La difesa ricostruisce le date della domanda e verifica se l'autorità abbia rilasciato il rinnovo espresso richiesto per le sostanze pericolose; poi fa ripetere le analisi con un consulente e contesta le modalità di conservazione del campione. In parallelo l'azienda installa un nuovo trattamento di precipitazione dei metalli. Se l'organo di vigilanza ritiene assente un pericolo concreto e impartisce una prescrizione, l'adempimento e il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda estinguono le contravvenzioni; altrimenti il procedimento prosegue e la regolarizzazione pesa nella valutazione del giudice.
Errori da evitare
- Chiedere il rinnovo a ridosso della scadenza: senza domanda tempestiva lo scarico prosegue senza titolo e si espone all'art. 137, comma 1 o 2.
- Considerare ogni superamento dei limiti come reato, o come semplice sanzione: dipende dal parametro e dalla tabella.
- Non adempiere alla prescrizione nel termine: si perde l'estinzione e resta al più l'oblazione a metà del massimo.
- Ritardare l'accesso dei controllori: il comma 8 lo punisce con l'arresto fino a 2 anni.
- Gestire il refluo con autobotti senza titolo pensando che sia uno scarico: diventa rifiuto liquido e scatta l'art. 256.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 137 del Testo unico ambientale sugli scarichi industriali?
L'art. 137 D.Lgs. 152/2006 punisce come contravvenzioni gli scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, la violazione delle prescrizioni con sostanze pericolose, il superamento dei limiti per le sostanze della tabella 5 e il diniego di accesso ai controllori. La pena base è l'arresto da 2 mesi a 2 anni o l'ammenda da 1.500 a 10.000 euro.
Che pena si rischia per uno scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione?
Si rischia l'arresto da 2 mesi a 2 anni o l'ammenda da 1.500 a 10.000 euro (art. 137, comma 1, D.Lgs. 152/2006). Se lo scarico contiene sostanze pericolose delle tabelle 5 e 3/A le pene sono congiunte: arresto da 3 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 52.000 euro, e può rispondere anche la società.
Scaricare con l'autorizzazione scaduta è reato?
Può esserlo. L'autorizzazione vale 4 anni e il rinnovo va chiesto 1 anno prima della scadenza (art. 124, comma 8, D.Lgs. 152/2006): con domanda tempestiva lo scarico prosegue provvisoriamente. Senza domanda nei termini lo scarico continua senza titolo e si espone all'art. 137; con sostanze pericolose serve il rinnovo espresso entro 6 mesi.
Superare i limiti tabellari di uno scarico autorizzato è reato o illecito amministrativo?
Di regola è un illecito amministrativo punito con una sanzione da 3.000 a 30.000 euro (art. 133 D.Lgs. 152/2006). È reato solo se il superamento riguarda le sostanze della tabella 5: arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 a 30.000 euro, che salgono se sono superati anche i limiti della tabella 3/A (art. 137, comma 5).
Cosa fare dopo un controllo dell'ARPA che contesta uno scarico irregolare?
Occorre esaminare il verbale di campionamento, capire se il parametro superato è della tabella 5, nominare un consulente per le controanalisi e verificare l'accesso alla procedura estintiva degli artt. 318-bis ss. D.Lgs. 152/2006. Se viene impartita una prescrizione, va adempiuta nel termine fissato per poter estinguere la contravvenzione.
Il reato di scarico non autorizzato si può estinguere con le prescrizioni ambientali?
Sì, se il fatto non ha causato danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali (art. 318-bis D.Lgs. 152/2006). Il contravventore deve adempiere alla prescrizione nel termine e pagare entro 30 giorni un quarto del massimo dell'ammenda: 2.500 euro per lo scarico senza autorizzazione del comma 1 dell'art. 137.
Che differenza c'è tra scarico di acque reflue e gestione illecita di rifiuti liquidi?
Lo scarico presuppone un sistema stabile di collettamento dal ciclo produttivo al corpo ricettore (art. 74 D.Lgs. 152/2006) ed è escluso dalla disciplina dei rifiuti. Se il refluo è stoccato e trasportato con autobotte è un rifiuto liquido: la gestione senza titolo è punita dall'art. 256 con l'arresto da 3 mesi a 1 anno o l'ammenda.
Chi risponde in azienda di uno scarico industriale illegale?
Risponde il titolare dello scarico, in una società di regola il legale rappresentante, salvo delega effettiva delle funzioni ambientali a un dirigente con poteri e mezzi di spesa. Per i reati dei commi 2, 3, 5 e 11 dell'art. 137 D.Lgs. 152/2006 risponde anche l'ente, ai sensi dell'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001.
Fonti
- D.Lgs. 152/2006, art. 137 – Sanzioni penali (Brocardi)
- D.Lgs. 152/2006, art. 133 – Sanzioni amministrative (Brocardi)
- D.Lgs. 152/2006, art. 124 – Criteri generali (autorizzazione agli scarichi) (Brocardi)
- D.Lgs. 152/2006, art. 74 – Definizioni (Brocardi)
- D.Lgs. 152/2006, art. 185 – Esclusioni dall'ambito di applicazione (Brocardi)
- D.Lgs. 152/2006, art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Brocardi)
- D.Lgs. 152/2006, artt. 318-bis – 318-septies, parte sesta-bis (Brocardi)
- D.Lgs. 152/2006, art. 318-quater – Verifica dell'adempimento (Brocardi)
- D.Lgs. 152/2006, art. 318-septies – Estinzione del reato (Brocardi)
- D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies – Reati ambientali (Brocardi)
- Codice penale, art. 452-bis – Inquinamento ambientale (Brocardi)
- Codice penale, art. 162-bis – Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative (Brocardi)
Approfondimenti
- Emissioni in atmosfera: il reato dell'art. 279 TUA
- Lavoratori stranieri irregolari: il reato del datore
- Appalto illecito e somministrazione irregolare di manodopera
- Violazione delle sanzioni UE: embargo e dual use
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- Tutte le guide: Reati d'impresa, societari e sicurezza sul lavoro
