Crypto, DeFi e reati informatici
Servizi cripto senza autorizzazione MiCAR: il nuovo reato
In questa guida
- Che cosa punisce l'art. 30 del D.Lgs. 129/2024?
- Quali attività richiedono l'autorizzazione CASP?
- Che differenza c'è tra iscrizione VASP all'OAM e autorizzazione CASP?
- Il regime transitorio mette al riparo i vecchi operatori?
- Un exchange estero che serve clienti italiani commette reato in Italia?
- Chi compra e rivende cripto a terzi su Telegram ha bisogno dell'autorizzazione?
- Cosa fare se la Consob contesta servizi cripto senza autorizzazione?
- Domande frequenti
- Fonti
Chi presta servizi per le cripto-attività senza l'autorizzazione CASP prevista dall'art. 59 del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) commette il delitto dell'art. 30 del D.Lgs. 129/2024: reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 2.066 a 10.329 euro. Dal 1° luglio 2026, chiuso il regime transitorio, la vecchia iscrizione all'OAM non basta più.
In sintesi
- L'art. 30 del D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 punisce quattro condotte abusive con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 2.066 a 10.329 euro.
- La condotta più frequente è la prestazione di servizi per le cripto-attività in violazione dell'art. 59, par. 1, lett. a) MiCAR (lettera b dell'art. 30).
- I VASP iscritti all'OAM al 27 dicembre 2024 hanno potuto operare fino al 30 dicembre 2025, e fino al 30 giugno 2026 solo se avevano chiesto l'autorizzazione.
- Al 30 giugno 2026 Consob e Banca d'Italia hanno indicato 9 soggetti abilitati in Italia: 8 CASP e 1 banca.
- Un CASP autorizzato in un altro Stato UE può operare in Italia con il passaporto europeo; un operatore extra-UE no, salvo la ristretta ipotesi dell'iniziativa esclusiva del cliente.
- Le altre violazioni MiCAR hanno sanzioni amministrative: per le persone fisiche da 5.000 a 700.000 euro (art. 31).
Che cosa punisce l'art. 30 del D.Lgs. 129/2024?
Il D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, adegua l'ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCAR). L'art. 30, intitolato «Abusivismo», è l'unica norma penale del decreto: tutte le altre violazioni sono affidate a sanzioni amministrative di Consob e Banca d'Italia.
La norma costruisce un delitto di pericolo: non serve che un cliente perda denaro. Basta svolgere, senza il titolo richiesto, un'attività che il regolamento europeo riserva a soggetti autorizzati. La struttura ricalca quella dell'abusivismo finanziario dell'art. 166 TUF, ma con pene più basse: il reato «gemello» del TUF prevede la reclusione da 1 a 8 anni (si veda la pagina sull'abusivismo finanziario art. 166 TUF, che resta applicabile quando il token è in realtà uno strumento finanziario).
| Lettera | Condotta punita | Norma MiCAR violata |
|---|---|---|
| a) | Offrire al pubblico token collegati ad attività (ART) o chiederne l'ammissione alla negoziazione | Art. 16, par. 1, lett. a) |
| b) | Prestare servizi per le cripto-attività senza esserne abilitati | Art. 59, par. 1, lett. a) |
| c) | Emettere token di moneta elettronica (EMT) fuori dalla riserva | Art. 48, par. 1, primo comma, lett. a) |
| d) | Offrire al pubblico EMT o chiederne l'ammissione senza il consenso scritto dell'emittente | Art. 48, par. 1, secondo comma |
La norma — art. 30, D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 (testo pubblicato in G.U. n. 215 del 13.9.2024)
«È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329 chiunque: a) offre al pubblico token collegati ad attività ovvero ne chiede e ottiene l'ammissione alla negoziazione, in violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114; b) presta servizi per le cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114, in violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento; c) emette token di moneta elettronica in violazione della riserva di cui all'articolo 48, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114; d) offre al pubblico token di moneta elettronica ovvero ne chiede e ottiene l'ammissione alla negoziazione in assenza del previo consenso scritto dell'emittente di cui all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114.»
Quali attività richiedono l'autorizzazione CASP?
Il MiCAR riserva ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) una serie di servizi resi ai clienti su base professionale: tra i principali, la custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, la gestione di una piattaforma di negoziazione, lo scambio di cripto-attività con fondi o con altre cripto-attività, l'esecuzione e la ricezione e trasmissione di ordini, il collocamento, la consulenza e la gestione di portafoglio, i servizi di trasferimento.
In concreto, sono esposti all'art. 30 l'exchange che cambia euro in bitcoin, il servizio che custodisce le chiavi dei clienti, la piattaforma che abbina ordini di acquisto e vendita, chi gestisce portafogli di token per conto terzi. Restano fuori, di regola, chi compra e vende cripto-attività per sé, chi usa un wallet non custodial, lo sviluppatore di software che non presta servizi ai clienti. Casi di confine come le piattaforme decentralizzate o le DAO e la responsabilità penale dei loro partecipanti richiedono un'analisi del ruolo effettivo.
Anche i servizi di segnali e copy trading possono rientrare nella consulenza o nella gestione di portafoglio: il tema è trattato nella pagina su segnali, copy trading e abusivismo finanziario.
Che differenza c'è tra iscrizione VASP all'OAM e autorizzazione CASP?
Fino al 2024 in Italia gli operatori in valute virtuali (VASP) dovevano solo iscriversi in una sezione speciale del registro tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), sulla base del D.Lgs. 141/2010. Era un'iscrizione a fini antiriciclaggio: nessun controllo sul capitale, sull'organizzazione o sulla tutela dei clienti. L'autorizzazione MiCAR è un'altra cosa: è rilasciata dall'autorità competente dopo un'istruttoria su governo societario, requisiti prudenziali, custodia separata delle attività dei clienti, e vale in tutta l'Unione.
| Aspetto | Iscrizione VASP all'OAM | Autorizzazione CASP MiCAR |
|---|---|---|
| Base normativa | D.Lgs. 141/2010 (sezione speciale) | Art. 59 e ss. Reg. (UE) 2023/1114; D.Lgs. 129/2024 |
| Natura | Registrazione antiriciclaggio | Autorizzazione di vigilanza |
| Autorità di riferimento | OAM | Consob e Banca d'Italia |
| Validità | Solo Italia; regime cessato il 30.6.2026 | Tutta l'UE (passaporto europeo) |
| Operare senza titolo | Prima del MiCAR: sanzioni del regime OAM | Reato art. 30: reclusione 6 mesi-4 anni |
Il regime transitorio mette al riparo i vecchi operatori?
Solo per il periodo in cui è rimasto in vigore, e solo alle sue condizioni. Secondo la comunicazione Consob n. 16/25 del 4 dicembre 2025, i VASP iscritti all'OAM alla data del 27 dicembre 2024 potevano continuare a operare fino al 30 dicembre 2025. Per proseguire oltre dovevano presentare istanza di autorizzazione, in Italia o in un altro Stato membro, entro il 30 dicembre 2025 (o appartenere a un gruppo in cui una società l'avesse presentata): in quel caso potevano restare attivi fino alla decisione e comunque non oltre il 30 giugno 2026. La proroga di sei mesi è stata introdotta dal D.L. 95/2025.
Chi non ha presentato istanza doveva cessare l'attività e restituire ai clienti cripto-attività e fondi secondo le loro istruzioni. Dal 1° luglio 2026 il periodo transitorio è terminato: il comunicato congiunto Consob-Banca d'Italia del 30 giugno 2026 ricorda che chi non ha l'autorizzazione MiCAR in almeno uno Stato UE deve cessare l'attività, salvo le operazioni necessarie alla chiusura dei rapporti. Un operatore che dopo quella data continua ad aprire posizioni o a eseguire scambi per clienti italiani è esposto all'art. 30.
Tempi
- 13 settembre 2024: pubblicazione del D.Lgs. 129/2024 in Gazzetta Ufficiale.
- 27 dicembre 2024: data di iscrizione all'OAM rilevante per accedere al regime transitorio.
- 30 dicembre 2025: termine per operare senza istanza e ultimo giorno per presentare domanda di autorizzazione.
- 30 giugno 2026: fine di ogni proroga, anche per chi aveva un'istanza pendente.
- 1° luglio 2026: senza autorizzazione MiCAR resta consentita solo la chiusura ordinata dei rapporti.
Un exchange estero che serve clienti italiani commette reato in Italia?
Dipende da dove è autorizzato. Un CASP autorizzato in un altro Stato UE può offrire i propri servizi in Italia grazie al passaporto europeo: il comunicato del 30 giugno 2026 invita però a controllare nel registro ESMA l'entità giuridica effettivamente autorizzata, perché spesso i gruppi operano anche con società extra-UE non abilitate.
Un operatore extra-UE senza autorizzazione può servire clienti residenti nell'Unione solo quando il rapporto nasce su iniziativa esclusiva del cliente (art. 61 MiCAR). Gli orientamenti ESMA del 26 febbraio 2025 chiedono di leggere questa eccezione in modo restrittivo: la sollecitazione comprende banner, e-mail, app, social media e campagne di affiliazione, e un influencer remunerato che promuove la piattaforma agisce per conto di questa. Una clausola contrattuale in cui il cliente «dichiara» di essersi attivato da solo non prevale sui fatti.
Sul piano penale, per l'art. 6 c.p. il reato si considera commesso in Italia se l'azione o l'evento vi si sono verificati anche solo in parte: la promozione rivolta al pubblico italiano e la raccolta di clienti in Italia sono elementi che la procura valuta per radicare la giurisdizione. Sulle regole generali si veda la pagina sul reato commesso all'estero e processo in Italia.
Chi compra e rivende cripto a terzi su Telegram ha bisogno dell'autorizzazione?
Se l'attività è abituale e rivolta a clienti, sì: scambiare cripto-attività contro euro o contro altre cripto-attività per conto di terzi, o custodirle in attesa della consegna, sono servizi riservati ai CASP. Il canale usato (chat Telegram, gruppi WhatsApp, incontri di persona) non cambia la qualificazione. Il singolo privato che vende una volta i propri bitcoin a un conoscente non presta invece un servizio professionale.
Gli indici che le indagini valorizzano sono la continuità delle operazioni, la pubblicità in canali aperti, il ricarico applicato sul prezzo, la gestione di fondi altrui. Il cambio «OTC» di contanti in cripto-attività espone anche a contestazioni antiriciclaggio: si veda la pagina sui crypto ATM e il riciclaggio, che affronta lo stesso rischio per chi gestisce sportelli automatici.
Cosa fare se la Consob contesta servizi cripto senza autorizzazione?
La Consob dispone dei poteri dell'art. 94 MiCAR. L'art. 4, comma 11, del D.Lgs. 129/2024 precisa che le misure possono essere richieste anche a gestori di registri di dominio, fornitori di connettività, servizi cloud, motori di ricerca, social network e negozi di applicazioni: in pratica l'oscuramento del sito e la rimozione dell'app. Se emergono elementi di reato, gli atti vengono trasmessi alla procura.
La difesa parte da una ricostruzione tecnica di cosa faceva davvero la piattaforma: quali servizi, per quali clienti, da quando, con quale titolo in quale Stato. Contano le date del regime transitorio, l'eventuale istanza pendente, la localizzazione dei clienti, la natura dei token (se sono strumenti finanziari si applica il TUF, non il MiCAR). Parallelamente va pianificata la chiusura ordinata dei rapporti con restituzione dei fondi: proseguire l'operatività dopo la contestazione aggrava la posizione. Per il quadro dei reati collegati si rinvia all'hub crypto, DeFi e reati informatici.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Una società italiana iscritta all'OAM nel 2023 gestisce un servizio di acquisto di bitcoin con bonifico. Non presenta istanza di autorizzazione entro il 30 dicembre 2025 e continua a operare fino a settembre 2026, quando riceve una richiesta di informazioni dalla Consob e poi un avviso di garanzia per l'art. 30, lett. b).
La linea difensiva verifica anzitutto il periodo: le operazioni fino al 30 dicembre 2025 rientrano nel regime transitorio e non sono penalmente rilevanti. Per il periodo successivo si distingue fra nuove operazioni e attività di sola restituzione di fondi ai clienti, consentita per chiudere i rapporti. Un esito possibile è la limitazione dell'imputazione ai soli mesi di operatività piena, con accesso a riti alternativi o alla messa alla prova, dato il massimo edittale di 4 anni.
Errori da evitare
- Considerare l'iscrizione OAM un titolo ancora valido: dal 1° luglio 2026 non autorizza più alcun servizio e ogni nuova operazione può integrare l'art. 30.
- Affidarsi a una clausola di «reverse solicitation» mentre si fa pubblicità in Italia: gli orientamenti ESMA ne escludono l'efficacia se i fatti mostrano una sollecitazione.
- Controllare solo il marchio dell'exchange nel registro ESMA e non la società con cui si firma il contratto: la società extra-UE del gruppo può non essere autorizzata.
- Rispondere alle richieste della Consob senza valutare le implicazioni penali: le dichiarazioni rese in sede di vigilanza possono confluire negli atti di un procedimento penale.
- Continuare a raccogliere clienti dopo una contestazione: l'attività successiva fa crescere il periodo contestato e pesa sulla valutazione del giudice.
Domande frequenti
Che cos'è il nuovo reato di prestazione di servizi per le cripto-attività senza autorizzazione MiCAR?
È il delitto dell'art. 30 del D.Lgs. 129/2024, che punisce chi presta servizi per le cripto-attività senza l'autorizzazione richiesta dall'art. 59 del Regolamento (UE) 2023/1114. Si applicano la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 2.066 a 10.329 euro, anche se nessun cliente ha subito perdite.
Chi gestisce un exchange di criptovalute in Italia senza autorizzazione rischia una condanna penale?
Sì. Gestire una piattaforma di negoziazione o cambiare cripto-attività contro euro per i clienti senza autorizzazione CASP integra l'art. 30, lett. b), del D.Lgs. 129/2024. Dal 1° luglio 2026 il regime transitorio per gli iscritti all'OAM è chiuso: resta consentita soltanto l'attività necessaria alla chiusura ordinata dei rapporti con i clienti.
Quali pene sono previste per chi presta servizi cripto senza autorizzazione MiCAR?
L'art. 30 del D.Lgs. 129/2024 prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 2.066 a 10.329 euro. Le altre violazioni del MiCAR sono illeciti amministrativi: per le persone fisiche l'art. 31 prevede sanzioni da 5.000 a 700.000 euro, per le società importi più alti o percentuali del fatturato.
Che differenza c'è tra iscrizione come VASP all'OAM e autorizzazione CASP secondo MiCAR?
L'iscrizione all'OAM, prevista dal D.Lgs. 141/2010, era una registrazione a fini antiriciclaggio valida solo in Italia. L'autorizzazione CASP dell'art. 59 MiCAR è un titolo di vigilanza, rilasciato dopo un'istruttoria su organizzazione e tutela dei clienti, valido in tutta l'Unione. Dal 1° luglio 2026 conta solo l'autorizzazione.
Un exchange estero che accetta clienti italiani senza autorizzazione MiCAR commette reato in Italia?
Può commetterlo. Un CASP autorizzato in un altro Stato UE opera lecitamente con il passaporto europeo; un operatore extra-UE non autorizzato può servire clienti italiani solo su loro iniziativa esclusiva (art. 61 MiCAR). Se promuove i servizi in Italia, l'art. 6 c.p. consente di ritenere il reato commesso nel territorio italiano.
Chi compra e rivende criptovalute a terzi tramite Telegram ha bisogno dell'autorizzazione MiCAR?
Sì, se lo fa in modo abituale per clienti: lo scambio di cripto-attività contro euro o altre cripto-attività è un servizio riservato ai CASP e l'esercizio senza autorizzazione integra l'art. 30 del D.Lgs. 129/2024. La vendita occasionale dei propri bitcoin a un conoscente non è invece un servizio prestato su base professionale.
Cosa fare se la Consob contesta l'offerta di servizi cripto senza autorizzazione?
Occorre ricostruire subito servizi, clienti, periodi e titoli posseduti, prima di rispondere. La Consob può ordinare l'oscuramento del sito e la rimozione delle app (art. 94 MiCAR e art. 4, comma 11, D.Lgs. 129/2024) e trasmettere gli atti alla procura per l'art. 30. Proseguire l'attività dopo la contestazione aggrava la posizione.
Il regime transitorio MiCAR mette al riparo i vecchi operatori cripto dal nuovo reato?
Solo per il periodo coperto. Gli iscritti all'OAM al 27 dicembre 2024 hanno potuto operare fino al 30 dicembre 2025 e, se avevano chiesto l'autorizzazione entro quella data, fino alla decisione e non oltre il 30 giugno 2026. Le operazioni svolte dopo, senza autorizzazione, possono integrare l'art. 30.
Fonti
- D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129, testo degli artt. 4, 30, 31, 33 e 34 (Edizioni Europee, da G.U. n. 215 del 13.9.2024)
- Consob, Comunicazione n. 16/25 del 4 dicembre 2025 sul regime transitorio dei VASP
- Consob-Banca d'Italia, comunicato congiunto del 30 giugno 2026: termina il periodo transitorio MiCA, 9 soggetti abilitati
- Banca d'Italia, FAQ sui prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) e D.L. 95/2025
- ESMA, Orientamenti sulla sollecitazione inversa ai sensi del MiCA (ESMA35-1872330276-2030, 26.2.2025)
- Diritto.it, Il nuovo reato di abusivismo all'art. 30 del d.lgs. n. 129/2024 (19.9.2024)
- Codice penale, art. 6 (Brocardi)
- TUF, art. 166 - Abusivismo (Brocardi)
