Reati contro la persona
Sextortion: estorsione sessuale online, vittime e accusati
In questa guida
- Cos'è la sextortion e quale reato si configura in Italia?
- Cosa fare se qualcuno minaccia di pubblicare foto o video intimi?
- Conviene pagare chi ricatta con video intimi online?
- Come si denuncia la sextortion alla Polizia Postale?
- Che pena rischia chi viene accusato di sextortion?
- Che differenza c'è tra sextortion e revenge porn?
- Cosa rischia un minorenne accusato di sextortion su un coetaneo?
- Si possono far rimuovere dai social le immagini intime usate per una sextortion?
- Domande frequenti
- Fonti
In Italia la sextortion, cioè la richiesta di denaro o di altre utilità con la minaccia di diffondere foto o video intimi, integra l'estorsione (art. 629 c.p.): reclusione da 5 a 10 anni e multa da 1.000 a 4.000 euro. Se la vittima non paga, il reato è tentato (art. 56 c.p.). Se il materiale viene diffuso, può concorrere la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.).
In sintesi
- L'estorsione è punita con la reclusione da 5 a 10 anni e la multa da 1.000 a 4.000 euro (art. 629, comma 1, c.p.).
- Se la vittima non cede, resta la tentata estorsione, con la pena diminuita da un terzo a due terzi (art. 56 c.p.).
- La diffusione effettiva delle immagini è punita con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro (art. 612-ter c.p.).
- Per il 612-ter la querela va presentata entro 6 mesi; l'estorsione si persegue d'ufficio.
- Chi teme la diffusione può segnalare il materiale al Garante privacy, che decide entro 48 ore (art. 144-bis Codice privacy).
- Se le immagini ritraggono un minorenne, entra in gioco la pornografia minorile: la sola diffusione è punita con la reclusione da 1 a 5 anni (art. 600-ter, comma 3, c.p.).
Cos'è la sextortion e quale reato si configura in Italia?
Sextortion è un termine di cronaca, non una figura del codice penale. Descrive tre schemi ricorrenti: il contatto con un profilo falso che, dopo uno scambio di immagini o una videochiamata intima, chiede denaro minacciando di inviare il materiale ai contatti della vittima; l'ex partner che usa foto realizzate durante la relazione per ottenere soldi, un ritorno o un comportamento; l'email che afferma di aver registrato la vittima con la webcam e pretende un pagamento in criptovalute.
In tutti questi casi la norma di riferimento è l'art. 629 c.p. La minaccia di diffondere immagini intime è un male ingiusto prospettato come realizzabile dall'autore; se costringe la vittima a pagare, o anche solo a fare o a non fare qualcosa con un ingiusto profitto per chi minaccia, il reato è consumato. La Cassazione (Sez. II, n. 20992/2025, citata nelle massime Brocardi sull'art. 640 c.p.) distingue l'estorsione dalla truffa proprio così: il male indicato come certo e realizzabile ad opera dell'agente porta all'estorsione; il male prospettato come solo possibile ed eventuale porta alla truffa.
Quando la minaccia riguarda invece un accesso abusivo a un sistema informatico o un danneggiamento di dati (per esempio il blocco dell'account o la cancellazione dei file), si applica il terzo comma dell'art. 629 c.p., introdotto nel 2024: reclusione da 6 a 12 anni e multa da 5.000 a 10.000 euro.
La norma — art. 629, comma 1, c.p. (Brocardi, testo aggiornato al 16.7.2026)
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
| Condotta | Norma | Pena |
|---|---|---|
| Minaccia di diffondere immagini per ottenere denaro, con pagamento | Art. 629, comma 1, c.p. | Reclusione da 5 a 10 anni e multa da 1.000 a 4.000 euro |
| Stessa minaccia, la vittima non paga | Artt. 56 e 629 c.p. | Pena dell'estorsione diminuita da un terzo a due terzi |
| Estorsione con aggravanti dell'art. 628, comma 3 (es. più persone riunite) | Art. 629, comma 2, c.p. | Reclusione da 7 a 20 anni e multa da 5.000 a 15.000 euro |
| Minaccia di accesso abusivo o danneggiamento informatico | Art. 629, comma 3, c.p. | Reclusione da 6 a 12 anni e multa da 5.000 a 10.000 euro |
| Diffusione delle immagini senza consenso | Art. 612-ter c.p. | Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 5.000 a 15.000 euro, con aumenti se il fatto è commesso con strumenti telematici |
| Diffusione di immagini sessuali di un minorenne | Art. 600-ter, comma 3, c.p. | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 2.582 a 51.645 euro |
Cosa fare se qualcuno minaccia di pubblicare foto o video intimi?
La prima mossa è conservare la prova, non cancellarla. Prima di bloccare il profilo servono le schermate delle conversazioni con data e ora, il nome utente e l'identificativo del profilo, l'indirizzo della pagina, le email con le intestazioni complete, gli estremi di eventuali pagamenti richiesti (IBAN, indirizzo del portafoglio di criptovalute, codici di carte prepagate). Queste informazioni sono documenti acquisibili nel processo e sono spesso l'unico aggancio per identificare l'autore, che di regola opera con account creati per l'occasione.
Subito dopo conviene interrompere il dialogo: rispondere, trattare sull'importo o supplicare offre all'estorsore la conferma che la minaccia funziona. Se si teme che il materiale venga pubblicato, la persona interessata può chiedere l'intervento preventivo del Garante per la protezione dei dati personali (vedi l'ultima sezione). Infine va presentata denuncia, anche quando l'autore sembra trovarsi all'estero.
Tempi
- Subito: salvataggio di conversazioni, profili, indirizzi e dati di pagamento.
- Entro poche ore: segnalazione al Garante privacy se si teme la diffusione; il Garante decide entro 48 ore dal ricevimento (art. 144-bis D.Lgs. 196/2003).
- Entro 6 mesi dal fatto: querela per la diffusione illecita di immagini (art. 612-ter, sesto comma, c.p.); la remissione è solo processuale.
- Senza termine di querela: l'estorsione e la tentata estorsione sono perseguibili d'ufficio, ma la denuncia tempestiva aumenta le possibilità di recuperare i dati presso le piattaforme.
Conviene pagare chi ricatta con video intimi online?
Dal punto di vista giuridico il pagamento non offre alcuna tutela. Nessuna norma e nessun accordo con l'estorsore obbligano quest'ultimo a cancellare il materiale; il pagamento, anzi, sposta il fatto dal tentativo all'estorsione consumata e dimostra all'autore che la vittima è disposta a cedere, con il rischio di nuove richieste. Il denaro inviato su conti esteri, carte prepagate o portafogli di criptovalute è inoltre difficile da recuperare anche quando l'autore viene identificato.
Chi ha già pagato non ha commesso alcun illecito e non perde il diritto di denunciare. Le ricevute dei versamenti diventano anzi elementi utili per seguire il flusso del denaro e, nel processo, per chiedere le restituzioni e il risarcimento previsti dall'art. 185 c.p.
Come si denuncia la sextortion alla Polizia Postale?
La denuncia può essere presentata presso gli uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni, presso qualsiasi ufficio di polizia o stazione dei Carabinieri, oppure con atto scritto depositato in Procura. Conviene portare le prove già raccolte su un supporto (chiavetta o stampa) e un elenco ordinato dei fatti: data del primo contatto, piattaforma usata, importi richiesti, eventuali pagamenti, persone a cui l'autore ha minacciato di inviare il materiale.
Per la diffusione illecita di immagini (art. 612-ter c.p.) serve una querela espressa: nella denuncia va quindi scritta chiaramente la volontà di procedere contro l'autore per tutti i reati ravvisabili. Il testo non deve contenere le immagini intime: basta descriverle e indicare dove sono conservate.
Che pena rischia chi viene accusato di sextortion?
La cornice base dell'estorsione è la reclusione da 5 a 10 anni, con multa da 1.000 a 4.000 euro. Se concorre una delle aggravanti dell'art. 628, comma 3, c.p. (più persone riunite, persona travisata, appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, vittima ultrasessantacinquenne), la pena sale alla reclusione da 7 a 20 anni. Quando alla richiesta segue la pubblicazione delle immagini, il reato di cui all'art. 612-ter c.p. concorre con l'estorsione.
La difesa lavora anzitutto sulla qualificazione giuridica. Occorre verificare se ci sia stata davvero una richiesta di utilità: la minaccia di pubblicare foto per rabbia, senza alcuna pretesa, può ricadere nella minaccia (art. 612 c.p., multa fino a 1.032 euro o reclusione fino a un anno se grave) e non nell'estorsione. Occorre poi accertare chi abbia materialmente gestito l'account: profili condivisi, credenziali sottratte e numeri intestati ad altri sono frequenti nelle indagini sui reati commessi online. Infine va controllata la catena di acquisizione delle prove informatiche, a partire dalle copie delle chat. Quando gli autori operano da un altro Stato, la cooperazione giudiziaria segue le regole illustrate nella pagina sulla truffa romantica online, che condivide con la sextortion molti schemi di contatto.
Che differenza c'è tra sextortion e revenge porn?
La sextortion è un ricatto: il cuore del reato è la minaccia usata per ottenere qualcosa. Il revenge porn, cioè la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.), punisce l'invio, la pubblicazione o la cessione del materiale senza il consenso della persona ritratta, anche senza alcuna richiesta. Le due condotte possono sommarsi quando il ricattatore, non ottenendo il pagamento, pubblica davvero le immagini.
| Aspetto | Sextortion (art. 629 c.p.) | Revenge porn (art. 612-ter c.p.) |
|---|---|---|
| Condotta | Minaccia di diffondere per ottenere un'utilità | Diffusione effettiva senza consenso |
| Pena base | Reclusione da 5 a 10 anni, multa da 1.000 a 4.000 euro | Reclusione da 1 a 6 anni, multa da 5.000 a 15.000 euro |
| Procedibilità | D'ufficio | A querela entro 6 mesi, d'ufficio in alcuni casi (es. vittima in condizione di inferiorità, connessione con reato procedibile d'ufficio) |
| Serve un profitto | Sì, ingiusto profitto con altrui danno | No; nel secondo comma serve il fine di recare nocumento |
Cosa rischia un minorenne accusato di sextortion su un coetaneo?
Sotto i 14 anni il ragazzo non è imputabile (art. 97 c.p.). Tra i 14 e i 18 anni è imputabile se aveva capacità di intendere e di volere, con pena diminuita (art. 98 c.p.), e il processo si svolge davanti al tribunale per i minorenni secondo il D.P.R. 448/1988. Il pubblico ministero può chiedere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando il fatto è tenue e occasionale (art. 27), mentre il giudice può sospendere il processo con messa alla prova, fino a 1 anno per l'estorsione semplice e fino a 3 anni per le ipotesi punite con un massimo di almeno 12 anni (art. 28). L'esito positivo della prova estingue il reato (art. 29).
Il rischio maggiore riguarda il materiale: se le immagini ritraggono un minorenne, la diffusione o la cessione può integrare la pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), punita più severamente del 612-ter. Per le fasi successive a un eventuale arresto si veda la pagina sull'istituto penale per minorenni; per i contatti online con finalità sessuali, quella sull'adescamento di minorenni.
Si possono far rimuovere dai social le immagini intime usate per una sextortion?
Sì. L'art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal D.L. 139/2021 convertito dalla L. 205/2021, consente a chi ha fondato motivo di ritenere che immagini o video sessualmente espliciti che lo riguardano possano essere diffusi senza consenso di segnalarlo al Garante. Possono farlo anche i minori con almeno 14 anni e i genitori per i figli. Il Garante decide entro 48 ore e ordina alle piattaforme di impedire la diffusione; le piattaforme conservano il materiale per 12 mesi a soli fini probatori. La segnalazione si presenta solo tramite il modulo online del Garante.
Per le vittime minorenni esiste anche la procedura della legge sul cyberbullismo (istanza al gestore, poi al Garante), descritta nella pagina sulla responsabilità penale per cyberbullismo. Il quadro dei reati contro la persona è raccolto nell'area dedicata ai reati contro la persona.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un uomo accetta una videochiamata da un profilo conosciuto su un social. Pochi minuti dopo riceve un montaggio del video e la richiesta di 2.000 euro, con la lista dei suoi contatti professionali. Paga una prima volta, poi riceve una seconda richiesta. Salva chat, profilo e ricevute, segnala il caso al Garante e presenta denuncia-querela.
La linea da seguire, per la persona offesa, è documentare la continuità delle richieste (estorsione consumata per il primo pagamento, tentata per il secondo) e i flussi di denaro. Esito possibile: identificazione del titolare del conto che ha ricevuto il bonifico e contestazione, a suo carico, del concorso nell'estorsione o di reati sul denaro, da valutare in base alla sua consapevolezza.
Errori da evitare
- Cancellare la chat per vergogna: si perdono gli identificativi dell'autore e la prova della richiesta.
- Pagare per chiudere la vicenda: non esiste alcun obbligo di cancellazione e la richiesta può ripetersi.
- Lasciare scadere i 6 mesi per la querela sul 612-ter se le immagini sono già state diffuse.
- Per l'accusato, rispondere agli investigatori senza difensore: le dichiarazioni sui propri account possono diventare la prova della gestione del profilo.
- Inoltrare le immagini ad amici o conoscenti per chiedere consiglio: ogni invio è una nuova diffusione.
Domande frequenti
Cos'è la sextortion e quale reato si configura in Italia?
La sextortion è la richiesta di denaro o di altre utilità con la minaccia di diffondere immagini intime. In Italia integra l'estorsione dell'art. 629 c.p., punita con la reclusione da 5 a 10 anni e la multa da 1.000 a 4.000 euro; se la vittima non paga, si contesta la tentata estorsione.
Cosa fare se qualcuno minaccia di pubblicare foto o video intimi se non si paga?
Conviene salvare subito chat, profilo, indirizzi web e dati di pagamento richiesti, poi interrompere il dialogo senza trattare. Se si teme la diffusione, si può segnalare il materiale al Garante privacy, che decide entro 48 ore (art. 144-bis Codice privacy), e presentare denuncia alla Polizia Postale o a qualsiasi ufficio di polizia.
Conviene pagare chi ricatta con video intimi online?
No: il pagamento non obbliga il ricattatore a cancellare nulla e può provocare nuove richieste. Sul piano penale trasforma la tentata estorsione in estorsione consumata (art. 629 c.p.). Chi ha già pagato può comunque denunciare: le ricevute servono a seguire il denaro e a chiedere restituzioni e risarcimento (art. 185 c.p.).
Come si denuncia la sextortion alla Polizia Postale?
La denuncia si presenta alla Polizia Postale, a qualsiasi ufficio di polizia o ai Carabinieri, oppure in Procura. Vanno portate schermate, identificativi del profilo, indirizzi web e dati di pagamento. Per la diffusione delle immagini (art. 612-ter c.p.) serve una querela espressa entro 6 mesi; l'estorsione si persegue d'ufficio.
Che pena rischia chi viene accusato di sextortion?
L'estorsione è punita con la reclusione da 5 a 10 anni e la multa da 1.000 a 4.000 euro (art. 629 c.p.), da 7 a 20 anni con le aggravanti dell'art. 628, comma 3. Se le immagini vengono pubblicate, concorre l'art. 612-ter c.p., punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
Che differenza c'è tra sextortion e revenge porn?
La sextortion è un ricatto: si minaccia di diffondere immagini per ottenere un'utilità (art. 629 c.p., reclusione da 5 a 10 anni). Il revenge porn è la diffusione effettiva di immagini sessualmente esplicite senza consenso (art. 612-ter c.p., reclusione da 1 a 6 anni). Le due condotte possono concorrere.
Cosa rischia un ragazzo minorenne accusato di sextortion su un coetaneo?
Sotto i 14 anni non è imputabile (art. 97 c.p.); dai 14 ai 18 risponde, se capace di intendere e di volere, con pena diminuita (art. 98 c.p.), davanti al tribunale per i minorenni. Sono possibili irrilevanza del fatto e messa alla prova (D.P.R. 448/1988); diffondere immagini di minori può integrare l'art. 600-ter c.p.
Si possono far rimuovere dai social le immagini intime usate per una sextortion?
Sì. Con l'art. 144-bis del Codice privacy chi teme la diffusione di immagini sessualmente esplicite può segnalarlo al Garante, anche se minore con almeno 14 anni o tramite i genitori. Il Garante decide entro 48 ore e ordina alle piattaforme di bloccare il materiale, che resta conservato 12 mesi a fini probatori.
Fonti
- Codice penale, art. 629 e massime (Brocardi, aggiornato al 16.7.2026)
- Codice penale, art. 612-ter (Brocardi, aggiornato al 16.7.2026)
- Codice penale, art. 640 e massime, tra cui Cass. Sez. II n. 20992/2025 (Brocardi)
- Codice penale, art. 600-ter (Brocardi)
- Codice penale, art. 628 (Brocardi)
- Codice penale, art. 56 (Brocardi)
- Codice penale, artt. 97 e 98 (Brocardi)
- D.P.R. 448/1988, art. 28 (Brocardi)
- Garante privacy, Revenge porn: art. 144-bis Codice privacy e segnalazione
