Procedura penale: indagini, processo e impugnazioni
Testimone assistito e imputato di reato connesso
In questa guida
- Chi è il testimone assistito nel processo penale?
- Il testimone assistito ha l'obbligo di dire la verità?
- Un coimputato può rifiutarsi di rispondere quando è chiamato a deporre?
- Che differenza c'è tra testimone semplice e testimone assistito?
- Il testimone assistito ha diritto a un avvocato durante l'esame?
- Le dichiarazioni di un imputato di reato connesso bastano per condannare?
- Cosa fare se si è citati a testimoniare in un processo collegato a un proprio procedimento?
- Domande frequenti
- Fonti
Il testimone assistito è l'imputato di un procedimento connesso o di un reato collegato che depone come testimone, con l'assistenza obbligatoria di un difensore (art. 197-bis c.p.p.). Ha l'obbligo di dire la verità sui fatti altrui, ma non può essere costretto a deporre sulla propria responsabilità, e le sue dichiarazioni valgono contro altri solo se confermate da riscontri (art. 192, comma 3, c.p.p.).
In sintesi
- L'art. 197-bis c.p.p. prevede 2 ipotesi di testimone assistito: dopo una sentenza irrevocabile e dopo l'avvertimento dell'art. 64, comma 3, lett. c).
- Il testimone assistito è sempre accompagnato da un difensore, di fiducia o d'ufficio (art. 197-bis, comma 3).
- Il coimputato del medesimo reato non giudicato in via definitiva non può essere testimone (art. 197, lett. a) ed è esaminato con facoltà di non rispondere (art. 210, comma 4).
- Le dichiarazioni rese non possono essere usate contro chi le ha rese nel suo procedimento (art. 197-bis, comma 5).
- Per fondare una condanna servono altri elementi che ne confermino l'attendibilità (art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.).
- La falsa testimonianza è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (art. 372 c.p.), con le cause di non punibilità dell'art. 384 c.p.
Chi è il testimone assistito nel processo penale?
È una figura intermedia tra il testimone comune e l'imputato, introdotta dalla L. 63/2001 sul giusto processo. Riguarda chi è (o è stato) imputato in un procedimento legato a quello in cui deve deporre. Il legame può essere di due tipi:
- Connessione (art. 12 c.p.p.): concorso nel medesimo reato (lett. a), più reati con un'unica azione o un medesimo disegno criminoso (lett. b), reati commessi per eseguire o occultare altri reati (lett. c).
- Collegamento (art. 371, comma 2, lett. b, c.p.p.): reati commessi in occasione di altri, per conseguirne il profitto o l'impunità, da più persone in danno reciproco, o quando la prova di un reato influisce sulla prova di un altro.
L'art. 197-bis individua due situazioni in cui queste persone assumono l'ufficio di testimone. La prima: nei loro confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di patteggiamento (comma 1). La seconda riguarda solo i connessi ai sensi dell'art. 12, lett. c), e i collegati: hanno reso, dopo l'avvertimento dell'art. 64, comma 3, lett. c), dichiarazioni sulla responsabilità di altri (comma 2).
La norma — art. 197-bis, commi 3 e 4, c.p.p. (Brocardi, aggiornato al 21.8.2026)
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.
Il testimone assistito ha l'obbligo di dire la verità?
Sì, entro i limiti del comma 4. Assumendo l'ufficio di testimone, la persona ha gli obblighi dell'art. 198 c.p.p.: presentarsi al giudice e "rispondere secondo verità". Il mendacio espone al reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.), punito con la reclusione da 2 a 6 anni. L'obbligo non si estende però ai fatti che riguardano la propria responsabilità: su questi il testimone assistito può tacere.
L'art. 384, comma 2, c.p. esclude la punibilità per falsa testimonianza di chi "non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere" o "avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi". Il comma 1 aggiunge la non punibilità di chi ha agito per la necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Il confine tra fatti propri e fatti altrui, nei reati commessi in concorso, è spesso sottile: è il punto su cui l'assistenza del difensore pesa di più.
Un coimputato può rifiutarsi di rispondere quando è chiamato a deporre?
Sì, se non è ancora stato giudicato in via definitiva. I coimputati del medesimo reato e gli imputati connessi per concorso (art. 12, lett. a) sono incompatibili con l'ufficio di testimone (art. 197, lett. a, c.p.p.). Nel dibattimento sono esaminati come "imputati di reato connesso" ai sensi dell'art. 210 c.p.p.: hanno l'obbligo di presentarsi, e il giudice può disporne l'accompagnamento coattivo (comma 2), ma prima dell'esame sono avvertiti che hanno "facoltà di non rispondere" (comma 4).
Il silenzio del coimputato non è un indizio contro nessuno: semplicemente la sua versione non entra nel processo attraverso l'esame. Dopo la sentenza irrevocabile, invece, la stessa persona diventa testimone assistito e il diritto al silenzio si restringe ai soli fatti indicati dall'art. 197-bis, comma 4.
Che differenza c'è tra testimone semplice e testimone assistito?
| Aspetto | Testimone semplice | Testimone assistito | Imputato ex art. 210 |
|---|---|---|---|
| Norma | Artt. 194 ss. e 198 c.p.p. | Art. 197-bis c.p.p. | Art. 210 c.p.p. |
| Obbligo di presentarsi | Sì | Sì | Sì, con possibile accompagnamento |
| Obbligo di verità | Sì, su tutto | Sì, salvo fatti sulla propria responsabilità (comma 4) | No, facoltà di non rispondere |
| Difensore | Non previsto | Obbligatorio, anche d'ufficio | Obbligatorio, anche d'ufficio |
| Uso contro il dichiarante | Limite dell'art. 198, comma 2 | Mai nel suo procedimento (comma 5) | Secondo le regole dell'esame dell'imputato |
| Valutazione | Libera, senza riscontri obbligatori | Servono riscontri (art. 192, comma 3) | Servono riscontri (art. 192, comma 3) |
Il testimone semplice, comunque, "non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale" (art. 198, comma 2). La differenza sta nella posizione processuale di partenza: il testimone assistito è già coinvolto in un procedimento legato.
Il testimone assistito ha diritto a un avvocato durante l'esame?
Sì, ed è obbligatorio: l'art. 197-bis, comma 3, dispone che "il testimone è assistito da un difensore" e che, in mancanza di un difensore di fiducia, ne è designato uno d'ufficio. Il difensore è presente all'esame e può intervenire per far valere i limiti del comma 4. Lo stesso vale per l'imputato di reato connesso esaminato ai sensi dell'art. 210, comma 3.
Secondo le note riportate da Brocardi, la Corte costituzionale (sentenze n. 381/2006 e n. 21/2017) ha escluso l'assistenza del difensore e l'applicazione dell'art. 192, comma 3, per chi è stato assolto con sentenza irrevocabile "per non aver commesso il fatto" o "perché il fatto non sussiste": in quei casi la persona depone come testimone comune.
Le dichiarazioni di un imputato di reato connesso bastano per condannare?
No, da sole no. L'art. 192, comma 3, c.p.p. stabilisce che le dichiarazioni del coimputato o dell'imputato in un procedimento connesso "sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"; il comma 4 estende la regola all'imputato di reato collegato. L'art. 197-bis, comma 6, applica lo stesso criterio al testimone assistito. La ragione è il possibile interesse del dichiarante ad accusare altri per alleggerire la propria posizione.
La stessa regola opera nella fase cautelare, dove l'art. 273, comma 1-bis, la richiama per valutare i gravi indizi di colpevolezza. La difesa dell'accusato lavora quindi su due fronti: l'attendibilità intrinseca del dichiarante e l'esistenza di riscontri esterni, indipendenti dalla sua versione.
Cosa fare se si è citati a testimoniare in un processo collegato a un proprio procedimento?
La prima verifica riguarda la posizione processuale: se si è indagati o imputati per lo stesso reato in concorso, si è incompatibili con l'ufficio di testimone e l'esame si svolge secondo l'art. 210, con facoltà di non rispondere. Se la connessione o il collegamento sono di altro tipo, occorre capire se si sono già rese dichiarazioni su fatti altrui dopo l'avvertimento dell'art. 64, comma 3, lett. c): in quel caso si depone come testimone assistito.
Tempi
- Ricevuta la citazione: comunicarla subito al proprio difensore, che assisterà anche all'esame.
- Prima dell'udienza: ricostruire le dichiarazioni già rese e individuare i fatti coperti dal comma 4.
- In caso di impedimento: documentarlo prima dell'udienza per evitare accompagnamento e sanzione (art. 133 c.p.p.).
- All'esame: il giudice rivolge gli avvertimenti; il difensore interviene sulle domande relative alla propria responsabilità.
Chi non può presentarsi deve farlo valere per tempo: i criteri sull'impossibilità a comparire sono descritti nella pagina sul legittimo impedimento in udienza.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Una persona ha patteggiato per ricettazione di merce rubata e viene citata nel processo contro l'autore del furto, reato collegato. Con la sentenza irrevocabile di patteggiamento depone come testimone assistito, con il proprio difensore. Il pubblico ministero le chiede da chi abbia acquistato la merce: la risposta riguarda la responsabilità altrui e va resa secondo verità. Il difensore dell'imputato del furto, in controesame, contesta l'assenza di riscontri esterni. Esito possibile: il giudice valuta la deposizione solo insieme ad altri elementi, come i tabulati telefonici, secondo l'art. 192, comma 3.
Errori da evitare
- Presentarsi all'esame senza il proprio difensore: l'assistenza è obbligatoria e protegge dai rischi di autoincriminazione.
- Rispondere liberamente anche sui fatti della propria responsabilità, credendo di dover dire tutto: il comma 4 consente di tacere.
- Mentire sui fatti altrui confidando nella qualità di imputato: il testimone assistito risponde di falsa testimonianza, da 2 a 6 anni.
- Ignorare la citazione come imputato ex art. 210: l'obbligo di presentarsi c'è, anche se si potrà non rispondere.
Le regole sugli altri mezzi di prova e sulle fasi del processo sono raccolte nella guida alla procedura penale italiana.
Domande frequenti
Chi è il testimone assistito nel processo penale?
È l'imputato di un procedimento connesso o di un reato collegato che depone come testimone, con l'assistenza obbligatoria di un difensore. L'art. 197-bis c.p.p. lo prevede dopo una sentenza irrevocabile nei suoi confronti, oppure quando ha reso dichiarazioni su fatti altrui dopo l'avvertimento dell'art. 64, comma 3, lett. c).
Il testimone assistito ha l'obbligo di dire la verità?
Sì, sui fatti che riguardano la responsabilità di altri: se mente risponde di falsa testimonianza, punita con la reclusione da 2 a 6 anni (art. 372 c.p.). Non può però essere obbligato a deporre sui fatti che concernono la propria responsabilità, nei limiti fissati dall'art. 197-bis, comma 4, c.p.p.
Un coimputato può rifiutarsi di rispondere quando è chiamato a testimoniare?
Sì, finché non è giudicato in via definitiva. Il coimputato del medesimo reato è incompatibile con l'ufficio di testimone (art. 197 c.p.p.) ed è esaminato ai sensi dell'art. 210: deve presentarsi, ma il giudice lo avverte che ha facoltà di non rispondere. Il difensore partecipa all'esame.
Il testimone assistito ha diritto a un avvocato durante l'esame?
Sì, l'assistenza è obbligatoria: l'art. 197-bis, comma 3, c.p.p. prevede un difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio. Secondo la Corte costituzionale non spetta a chi è stato assolto in via definitiva perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che depone come testimone comune.
Le dichiarazioni di un imputato di reato connesso bastano per condannare qualcuno?
No. L'art. 192, comma 3, c.p.p. richiede che siano valutate insieme ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità; il comma 4 estende la regola ai reati collegati e l'art. 197-bis, comma 6, al testimone assistito. Servono quindi riscontri esterni e indipendenti dalla sua versione.
Che differenza c'è tra testimone semplice e testimone assistito?
Il testimone semplice deve rispondere secondo verità su tutto, salvo i fatti da cui emerga una sua responsabilità (art. 198 c.p.p.), e non ha un difensore. Il testimone assistito ha un difensore obbligatorio, limiti più ampi sul silenzio e le sue dichiarazioni richiedono riscontri (art. 197-bis c.p.p.).
Cosa fare se si è citati a testimoniare in un processo collegato a un procedimento in cui si è indagati?
Occorre informare subito il proprio difensore per stabilire se si depone come imputato connesso ex art. 210 c.p.p., con facoltà di non rispondere, o come testimone assistito ex art. 197-bis. In entrambi i casi bisogna presentarsi e il difensore assiste all'esame per tutelare la propria posizione.
Fonti
- Codice di procedura penale, art. 197-bis (Brocardi, aggiornato al 21.8.2026)
- Codice di procedura penale, art. 197 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 198 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 210 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 192 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 64 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 12 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 371 (Brocardi)
- Codice penale, art. 372 (Brocardi)
- Codice penale, art. 384 (Brocardi)
