Reati contro la pubblica amministrazione e la giustizia
Traffico di influenze illecite art. 346-bis
In questa guida
- Cos'è il traffico di influenze illecite dell'art. 346-bis?
- Che differenza c'è tra traffico di influenze illecite e corruzione?
- Chi paga un mediatore per ottenere un favore da un pubblico ufficiale commette reato?
- Che pena si rischia per traffico di influenze illecite?
- L'attività di lobbying può essere considerata traffico di influenze illecite?
- Vantare conoscenze con politici in cambio di denaro è reato?
- Come ci si difende da un'accusa di mediazione illecita verso un pubblico ufficiale?
- Un'azienda può rispondere ai sensi della 231 per il traffico di influenze commesso da un dirigente?
- Domande frequenti
- Fonti
Il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi chi, sfruttando intenzionalmente relazioni realmente esistenti con un pubblico ufficiale, si fa dare denaro o altra utilità economica per remunerarlo o per una mediazione diretta a fargli commettere un reato. La stessa pena si applica a chi paga.
In sintesi
- Il testo vigente è quello riscritto dalla L. 114/2024, in vigore dal 25 agosto 2024: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi.
- Le relazioni con il pubblico ufficiale devono esistere davvero ed essere usate intenzionalmente: le relazioni solo vantate non bastano più.
- Il prezzo della mediazione deve essere denaro o altra utilità economica; favori non patrimoniali sono esclusi.
- La «mediazione illecita» è solo quella diretta a far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio che costituisce reato.
- Chi paga il mediatore è punito con la stessa pena (comma 3); la pena aumenta se il mediatore è pubblico ufficiale o se il fatto riguarda attività giudiziarie.
- La società risponde ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 con una sanzione pecuniaria fino a 200 quote.
Cos'è il traffico di influenze illecite dell'art. 346-bis?
È il reato del mediatore che «vende» il proprio accesso a un pubblico ufficiale. Punisce una fase che precede la corruzione: il contatto tra chi vuole ottenere qualcosa dalla pubblica amministrazione e chi promette di intercedere presso il funzionario. Introdotto dalla L. 190/2012, ampliato dalla L. 3/2019 (che vi aveva fatto confluire il vecchio millantato credito dell'art. 346), è stato riscritto e ristretto dalla L. 9 agosto 2024, n. 114 (riforma Nordio).
Dopo la riforma il reato richiede cinque elementi:
- relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti dell'art. 322-bis (funzionari UE, internazionali, esteri);
- l'utilizzo intenzionale di quelle relazioni allo scopo;
- la dazione o promessa indebita, al mediatore o ad altri;
- un prezzo consistente in denaro o altra utilità economica;
- la destinazione del prezzo: remunerare il pubblico agente per l'esercizio delle sue funzioni, oppure realizzare un'altra mediazione illecita.
La norma — art. 346-bis, commi 1 e 2, c.p. (testo sostituito dalla L. 114/2024, Brocardi)
«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.»
Che differenza c'è tra traffico di influenze illecite e corruzione?
La differenza sta nel rapporto con il pubblico ufficiale. Nella corruzione il funzionario riceve o accetta la promessa: l'accordo illecito è concluso. Nel traffico di influenze il funzionario può essere del tutto ignaro; l'accordo punito è quello tra il privato e il mediatore. L'art. 346-bis si apre infatti con una clausola di riserva: si applica «fuori dei casi di concorso» nella corruzione. Se il denaro arriva al funzionario e questi lo accetta, mediatore e privato rispondono di corruzione in concorso.
| Situazione | Reato | Pena |
|---|---|---|
| Il mediatore usa relazioni reali e si fa pagare per remunerare il funzionario, che non ha ancora accettato nulla | Traffico di influenze (art. 346-bis, comma 1) | Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi, per mediatore e cliente |
| Il funzionario riceve o accetta la promessa per l'esercizio delle funzioni | Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321) | Reclusione da 3 a 8 anni |
| Il funzionario riceve denaro per un atto contrario ai doveri d'ufficio | Corruzione propria (artt. 319 e 321) | Reclusione da 6 a 10 anni |
| Il mediatore millanta relazioni inesistenti e si fa pagare | Non più art. 346-bis; possibile truffa (art. 640) se ne ricorrono gli elementi | Dipende dalla contestazione |
| Il mediatore offre denaro al funzionario, che rifiuta | Istigazione alla corruzione (art. 322) | Pena della corruzione ridotta di un terzo |
Il confine con l'offerta rifiutata è trattato nella pagina sull'istigazione alla corruzione; quello con la pressione del funzionario sul privato nella pagina sull'induzione indebita.
Chi paga un mediatore per ottenere un favore da un pubblico ufficiale commette reato?
Sì. Il terzo comma dell'art. 346-bis stabilisce che «la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica». Il cliente del mediatore risponde quindi con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi, anche se il favore non arriva e anche se il funzionario non viene mai contattato: basta la dazione o la promessa.
Servono però tutti gli elementi del comma 1. Se le relazioni del mediatore erano inventate, il cliente non è punibile per traffico di influenze: è piuttosto la possibile vittima di un raggiro. Se il pagamento serviva a una mediazione lecita (ad esempio un'attività di consulenza per presentare correttamente un'istanza), manca il requisito dell'indebito.
Che pena si rischia per traffico di influenze illecite?
La pena base è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi, identica per il mediatore e per chi paga. Il quadro completo delle conseguenze è il seguente.
| Ipotesi o istituto | Norma | Effetto |
|---|---|---|
| Ipotesi base (mediatore e cliente) | Art. 346-bis, commi 1 e 3 | Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi |
| Mediatore pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio | Art. 346-bis, comma 4 | Pena aumentata |
| Fatti relativi ad attività giudiziarie o per remunerare un atto contrario ai doveri, un'omissione o un ritardo | Art. 346-bis, comma 5 | Pena aumentata |
| Pene accessorie | Art. 317-bis c.p. | Interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la PA; temporanee se la pena non supera 2 anni |
| Particolare tenuità o collaborazione | Art. 323-bis c.p. | Pena diminuita; da un terzo a due terzi per chi collabora |
| Denuncia spontanea entro 4 mesi | Art. 323-ter c.p. | Non punibilità, con messa a disposizione dell'utilità percepita |
Il massimo edittale di 4 anni e 6 mesi esclude la messa alla prova (art. 168-bis c.p., limite di 4 anni). Il patteggiamento è possibile e l'imputato può subordinarlo all'esenzione dalle pene accessorie (art. 444, comma 3-bis, c.p.p.). La particolare tenuità del fatto dell'art. 131-bis c.p. non è esclusa per questo reato, che non compare nell'elenco del comma 3 e ha un minimo inferiore a 2 anni.
L'attività di lobbying può essere considerata traffico di influenze illecite?
No, se la rappresentanza di interessi punta a ottenere atti leciti. Dopo la L. 114/2024 la mediazione onerosa è punibile solo in due casi: quando il denaro serve a remunerare il funzionario per l'esercizio delle funzioni, oppure quando la mediazione mira a fargli compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio che costituisce reato. Il professionista pagato per illustrare a un ente le ragioni di un'impresa, preparare documenti tecnici o partecipare a consultazioni pubbliche non rientra nella norma.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 185/2025, ha ritenuto legittima la riforma, riconoscendo al legislatore ampi margini nel definire l'influenza illecita, e ha invitato il Parlamento a dotarsi di una disciplina organica del lobbying che separi l'intermediazione lecita da quella illecita. Nel 2025 la stessa Corte (sentenza n. 95/2025) aveva dichiarato infondate le questioni sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio disposta dalla medesima legge.
Vantare conoscenze con politici in cambio di denaro è reato?
Dipende da due fattori: se le conoscenze sono reali e se il politico, nel caso concreto, esercita una funzione pubblica. Chi usa davvero la relazione con un amministratore o un parlamentare per farsi pagare allo scopo di remunerarlo, o per ottenere da lui un atto che costituisce reato, commette traffico di influenze. Chi invece millanta relazioni che non ha non commette più questo reato: dal 25 agosto 2024 l'art. 346-bis richiede relazioni «esistenti».
Il millantatore può rispondere di truffa (art. 640 c.p.) se ne ricorrono tutti gli elementi: artifizi o raggiri, induzione in errore, ingiusto profitto con danno altrui. Le Sezioni Unite (sentenza n. 19357/2024) hanno però escluso che la truffa scatti in automatico per i fatti di millantato credito non più punibili: tutti i suoi elementi devono essere stati contestati e accertati nel processo. Per i profili che riguardano gli amministratori locali si veda la pagina su sindaci e amministratori locali.
Come ci si difende da un'accusa di mediazione illecita verso un pubblico ufficiale?
La difesa verifica, uno per uno, gli elementi che la riforma del 2024 ha reso necessari:
- Esistenza della relazione: l'accusa deve provare un rapporto reale con il funzionario, non la sola affermazione del mediatore.
- Uso intenzionale: la relazione deve essere stata sfruttata proprio per quello scopo.
- Natura economica dell'utilità: vantaggi non patrimoniali (sostegno politico, visibilità) restano fuori.
- Finalità: senza remunerazione del funzionario, occorre individuare l'atto contrario ai doveri che costituisce reato; un atto solo inopportuno o discrezionale non basta.
- Data del fatto: per i fatti anteriori al 25 agosto 2024 che non rientrano nel nuovo testo opera l'art. 2, secondo comma, c.p.: «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato» e, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali.
Un'azienda può rispondere ai sensi della 231 per il traffico di influenze commesso da un dirigente?
Sì. L'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 include l'art. 346-bis tra i reati presupposto e prevede per l'ente una sanzione pecuniaria fino a 200 quote. A differenza della corruzione propria e dell'induzione indebita, per questo reato l'art. 25 non richiama le sanzioni interdittive. L'ente risponde se il dirigente ha agito nel suo interesse o vantaggio e può andare esente se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo; il ruolo dell'organismo di controllo è trattato nella pagina sull'Organismo di Vigilanza 231.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
L'amministratore di una società di servizi versa 30.000 euro a un consulente che si presenta come amico di lunga data del dirigente regionale competente per un accreditamento sanitario. Il consulente promette di «parlarci». L'accreditamento viene negato e la Procura, partendo da una segnalazione, contesta a entrambi l'art. 346-bis.
La difesa dell'amministratore verifica se la relazione con il dirigente esisteva davvero, se il compenso era destinato al dirigente o a un'attività di consulenza documentata, e se l'atto sperato sarebbe stato contrario ai doveri e penalmente rilevante. Se la relazione risulta inventata, l'amministratore è persona offesa di una possibile truffa; se il compenso remunerava una consulenza reale su un'istanza regolare, manca l'indebito. Esiti possibili: archiviazione, riqualificazione o definizione con un rito alternativo.
Errori da evitare
- Pagare «a forfait» un intermediario senza contratto né descrizione dell'attività: l'assenza di causa lecita rende difficile dimostrare che il compenso non fosse destinato al funzionario.
- Applicare ai fatti del 2023 o del 2024 il vecchio testo senza verificare l'abolizione parziale del 25 agosto 2024.
- Confondere relazioni vantate e relazioni esistenti: sono l'elemento su cui la riforma ha inciso di più.
- Trascurare il termine di 4 mesi per la denuncia spontanea dell'art. 323-ter c.p.
Gli altri reati contro la pubblica amministrazione sono raccolti nella sezione sui reati contro la pubblica amministrazione e la giustizia.
Domande frequenti
Cos'è il traffico di influenze illecite dell'art. 346-bis del codice penale?
È il reato di chi, usando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità economica per remunerarlo o per indurlo a un atto contrario ai doveri che costituisce reato. Dopo la L. 114/2024 la pena è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi.
Che differenza c'è tra traffico di influenze illecite e corruzione?
Nella corruzione (artt. 318-319 c.p.) il pubblico ufficiale riceve o accetta la promessa. Nel traffico di influenze l'accordo punito è tra privato e mediatore, e il funzionario può esserne ignaro. L'art. 346-bis si applica solo fuori dai casi di concorso in corruzione: se il funzionario accetta, tutti rispondono di corruzione.
Chi paga un mediatore per ottenere un favore da un pubblico ufficiale commette reato?
Sì. L'art. 346-bis, comma 3, c.p. punisce chi dà o promette indebitamente denaro o altra utilità economica con la stessa pena del mediatore, la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi. Occorre però che le relazioni del mediatore esistano davvero; se sono inventate, chi paga è piuttosto vittima di un raggiro.
Che pena si rischia per traffico di influenze illecite?
La reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi (art. 346-bis c.p., testo della L. 114/2024). La pena aumenta se il mediatore è pubblico ufficiale o se i fatti riguardano attività giudiziarie o un atto contrario ai doveri; si aggiungono le pene accessorie dell'art. 317-bis c.p.
L'attività di lobbying può essere considerata traffico di influenze illecite?
No, se mira a ottenere atti leciti. Dopo la L. 114/2024 la mediazione pagata è punibile solo se serve a remunerare il funzionario o a fargli compiere un atto contrario ai doveri che costituisce reato. La Corte costituzionale (sentenza n. 185/2025) ha ritenuto legittima la riforma e sollecitato una legge sul lobbying.
Vantare conoscenze con politici in cambio di denaro è reato?
Vantare relazioni inesistenti non è più traffico di influenze: dal 25 agosto 2024 l'art. 346-bis c.p. richiede relazioni esistenti. Può configurarsi truffa (art. 640 c.p.) se ricorrono raggiri, errore e ingiusto profitto. Chi usa relazioni reali con un politico che esercita funzioni pubbliche, per remunerarlo, commette invece il reato.
Come ci si difende da un'accusa di mediazione illecita verso un pubblico ufficiale?
Verificando gli elementi introdotti dalla L. 114/2024: esistenza reale della relazione, suo uso intenzionale, natura economica dell'utilità e, se il funzionario non va remunerato, un atto contrario ai doveri che sia reato. Per i fatti anteriori al 25 agosto 2024 non più previsti opera l'art. 2, secondo comma, c.p.
Un'azienda può rispondere ai sensi della 231 per il traffico di influenze illecite commesso da un dirigente?
Sì. L'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 prevede per l'art. 346-bis c.p. una sanzione pecuniaria fino a 200 quote, senza richiamare le sanzioni interdittive. L'ente risponde se il dirigente ha agito nel suo interesse o vantaggio e può andare esente dimostrando di aver adottato e attuato un modello organizzativo idoneo.
Fonti
- Codice penale, art. 346-bis – Traffico di influenze illecite (Brocardi, testo sostituito dalla L. 114/2024)
- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Gazzetta Ufficiale, entrata in vigore 25.8.2024)
- Corte costituzionale, sentenza n. 185/2025 sull'art. 346-bis (commento Diritto.it)
- Corte costituzionale, sentenza n. 95/2025 sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio (Sistema Penale)
- Cass. Sez. Un., 29.2.2024 (dep. 15.5.2024), n. 19357 – millantato credito e truffa (De Iustitia)
- Codice penale, art. 323-ter – Causa di non punibilità (Brocardi)
- Codice penale, art. 317-bis – Pene accessorie (Brocardi)
- D.Lgs. 231/2001, art. 25 (Brocardi)
- Codice penale, art. 2 – Successione di leggi penali (Brocardi)
- Codice penale, art. 131-bis – Particolare tenuità del fatto (Brocardi)
Approfondimenti
- Istigazione alla corruzione art. 322
- Induzione indebita art. 319-quater: il reato di mezzo
- Indebita destinazione di denaro pubblico art. 314-bis
- Avvocato penale Bologna reati pubblica amministrazione bancarotta fraudolenta
- Ostacolo alla vigilanza art. 2638 c.c.
- Tutte le guide: Reati contro la pubblica amministrazione e la giustizia
