Diritti del detenuto
Trasferimento in un altro carcere: come chiederlo
Questo approfondimento fa parte della guida Diritti del detenuto - arresto all'estero.
In questa guida
- Come si chiede il trasferimento in un carcere più vicino alla famiglia?
- Chi decide sul trasferimento di un detenuto?
- Quanto tempo ci vuole per ottenere il trasferimento?
- Un detenuto in custodia cautelare può chiedere di cambiare carcere?
- Si può fare ricorso contro il rifiuto del trasferimento?
- Il trasferimento può essere chiesto per motivi di salute o di studio?
- Cosa fare se un detenuto viene trasferito lontano dalla famiglia senza preavviso?
- Cos'è il principio di territorialità della pena?
- Domande frequenti
- Fonti
Il trasferimento in un altro carcere si chiede con istanza motivata all'amministrazione penitenziaria. L'art. 42 L. 354/1975 ammette trasferimenti per motivi di sicurezza, esigenze dell'istituto, giustizia, salute, studio e famiglia, e impone di destinare il detenuto all'istituto più vicino alla dimora della famiglia. Sulle richieste per studio, formazione, lavoro, salute o famiglia l'amministrazione deve rispondere con atto motivato entro 60 giorni.
In sintesi
- Detenuti e internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla dimora della famiglia o al proprio centro di riferimento sociale (art. 14, comma 1, L. 354/1975).
- I motivi di trasferimento sono sei: sicurezza, esigenze dell'istituto, giustizia, salute, studio, famiglia (art. 42, comma 1).
- Sulle richieste per studio, formazione, lavoro, salute o famiglia l'amministrazione provvede con atto motivato entro 60 giorni (art. 42, comma 3).
- Se destina il detenuto lontano dalla famiglia, l'amministrazione deve spiegare le ragioni della deroga (art. 42, comma 2).
- Contro un'inosservanza che causa un pregiudizio grave e attuale si propone reclamo al magistrato di sorveglianza; la decisione è reclamabile al tribunale di sorveglianza entro 15 giorni (art. 35-bis).
- Il detenuto va trasferito con il bagaglio personale e almeno parte del peculio (art. 42, comma 4).
Come si chiede il trasferimento in un carcere più vicino alla famiglia?
La domanda è un'istanza scritta del detenuto, che può essere redatta con l'aiuto del difensore e consegnata alla direzione dell'istituto perché la inoltri all'amministrazione penitenziaria. L'istanza deve indicare il motivo tra quelli previsti dalla legge e l'istituto, o gli istituti, di destinazione. Per i motivi familiari servono documenti: residenza dei familiari, stato di famiglia, eventuali certificati sulle condizioni di salute o sull'età dei congiunti che rendono difficili i viaggi, prova dei colloqui mancati per la distanza.
Il detenuto può rivolgere istanze e reclami, anche in busta chiusa, al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al Ministro della giustizia, al magistrato di sorveglianza e ai garanti dei diritti dei detenuti (art. 35 L. 354/1975). Coinvolgere il garante territoriale è spesso utile per sollecitare una risposta.
La norma — art. 42, commi 1-3, L. 354/1975 (Brocardi)
I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.
Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.
Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.
Chi decide sul trasferimento di un detenuto?
Decide l'amministrazione penitenziaria: l'art. 42 attribuisce a essa sia la scelta dell'istituto di destinazione sia la risposta motivata alle richieste dei detenuti. Il magistrato di sorveglianza non dispone i trasferimenti, ma interviene come giudice dei reclami quando l'amministrazione viola le norme dell'ordinamento o del regolamento con un pregiudizio grave e attuale per il detenuto (art. 69, comma 6, lettera b).
| Motivo | Chi lo attiva di solito | Termine di risposta |
|---|---|---|
| Gravi e comprovati motivi di sicurezza | Amministrazione | Nessun termine su istanza |
| Esigenze dell'istituto | Amministrazione | Nessun termine su istanza |
| Motivi di giustizia | Amministrazione, su esigenze del processo | Nessun termine su istanza |
| Salute | Detenuto o amministrazione | 60 giorni se chiesto dal detenuto |
| Studio e formazione | Detenuto | 60 giorni |
| Lavoro | Detenuto | 60 giorni |
| Motivi familiari | Detenuto | 60 giorni |
Quanto tempo ci vuole per ottenere il trasferimento?
La legge fissa un termine per la risposta, non per il trasferimento. Sulle richieste per studio, formazione, lavoro, salute o famiglia l'amministrazione deve provvedere con atto motivato entro 60 giorni (art. 42, comma 3, introdotto dal D.Lgs. 123/2018). L'esecuzione di un trasferimento accolto dipende poi dalla disponibilità di posti nell'istituto richiesto.
Il silenzio oltre i 60 giorni o un diniego privo di motivazione sono inosservanze della legge: il detenuto può sollecitare l'amministrazione e, se ne deriva un pregiudizio grave e attuale (per esempio l'impossibilità prolungata di vedere figli minori), proporre reclamo al magistrato di sorveglianza.
Tempi
- Istanza motivata e documentata alla direzione, per l'inoltro all'amministrazione penitenziaria.
- Risposta con atto motivato entro 60 giorni per studio, formazione, lavoro, salute o famiglia (art. 42, comma 3).
- In caso di silenzio o diniego lesivo, reclamo al magistrato di sorveglianza (artt. 69, comma 6, lettera b, e 35-bis).
- Reclamo al tribunale di sorveglianza entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito (art. 35-bis, comma 4).
- Ricorso per cassazione entro 15 giorni (art. 35-bis, comma 4-bis); se la decisione non è eseguita, giudizio di ottemperanza (comma 5).
Un detenuto in custodia cautelare può chiedere di cambiare carcere?
Sì. L'art. 42 si riferisce ai "detenuti e internati" e quindi riguarda anche chi è in custodia cautelare. Per l'imputato, però, contano anche i motivi di giustizia: la vicinanza al luogo del processo, la partecipazione alle udienze e i colloqui con il difensore. La legge impone inoltre di separare gli imputati dai condannati (art. 14, comma 4), il che riduce gli istituti disponibili. È opportuno che il difensore informi l'autorità giudiziaria procedente dell'istanza, in modo che le esigenze del processo siano rappresentate prima della decisione.
Si può fare ricorso contro il rifiuto del trasferimento?
Sì, con il reclamo giurisdizionale. L'art. 69, comma 6, lettera b, L. 354/1975 consente al detenuto di rivolgersi al magistrato di sorveglianza contro l'inosservanza, da parte dell'amministrazione, di disposizioni della legge o del regolamento da cui derivi un pregiudizio attuale e grave. Il procedimento si svolge secondo gli artt. 666 e 678 c.p.p., con udienza fissata dal magistrato e avviso al detenuto e all'amministrazione interessata (art. 35-bis, comma 1).
Se il reclamo è accolto, il magistrato ordina all'amministrazione di porre rimedio entro un termine (comma 3). Contro la decisione è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza entro 15 giorni e, contro la decisione del tribunale, ricorso per cassazione entro 15 giorni (commi 4 e 4-bis). Il reclamo è più solido quando il diniego non spiega perché l'istituto vicino alla famiglia non sia praticabile: la motivazione della deroga è un obbligo di legge (art. 42, comma 2).
| Strumento | A chi | Termine | Norma |
|---|---|---|---|
| Istanza o reclamo non giurisdizionale | Direttore, provveditore, capo del dipartimento, Ministro, garanti | Nessuno | Art. 35 |
| Reclamo giurisdizionale | Magistrato di sorveglianza | Non fissato per la lettera b | Artt. 69, comma 6, e 35-bis |
| Reclamo contro la decisione | Tribunale di sorveglianza | 15 giorni | Art. 35-bis, comma 4 |
| Ricorso | Corte di cassazione | 15 giorni | Art. 35-bis, comma 4-bis |
| Ottemperanza | Magistrato di sorveglianza | Dopo la mancata esecuzione | Art. 35-bis, comma 5 |
Il trasferimento può essere chiesto per motivi di salute o di studio?
Sì, entrambi sono motivi espressi dall'art. 42, comma 1, e rientrano fra quelli per cui scatta il termine di 60 giorni (comma 3). Per la salute occorre documentare che l'istituto attuale non consente le cure necessarie o che la struttura richiesta ha servizi sanitari adeguati; per lo studio, l'iscrizione a un corso scolastico o universitario attivo nell'istituto di destinazione. Anche il lavoro è un motivo valido, per esempio quando nell'istituto richiesto è disponibile un posto o un'ammissione al lavoro all'esterno presso un datore del territorio.
Cosa fare se un detenuto viene trasferito lontano dalla famiglia senza preavviso?
I trasferimenti d'ufficio per sicurezza o esigenze dell'istituto possono avvenire senza preavviso, ma non senza regole: anche in questi casi il detenuto va destinato all'istituto più vicino alla famiglia, e l'amministrazione deve dare conto delle ragioni della deroga (art. 42, comma 2). I motivi di sicurezza, inoltre, devono essere "gravi e comprovati" (comma 1).
La famiglia e il difensore dovrebbero chiedere subito copia o comunicazione dei motivi, presentare istanza di riavvicinamento con i documenti familiari e, se la deroga non è motivata e il pregiudizio è grave (colloqui impossibili, figli minori, familiari anziani), proporre reclamo al magistrato di sorveglianza. Il detenuto deve aver viaggiato con il bagaglio personale e almeno parte del peculio (comma 4). Le regole sui colloqui sono illustrate nella pagina sui diritti del detenuto.
Cos'è il principio di territorialità della pena?
È la regola per cui la pena si sconta, per quanto possibile, vicino ai luoghi di vita del detenuto, perché il mantenimento dei rapporti familiari e sociali è parte del trattamento rieducativo. La legge lo esprime in due norme: l'art. 14, comma 1, riconosce il diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o al centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari; l'art. 42, comma 2, applica lo stesso criterio a ogni trasferimento e obbliga l'amministrazione a motivare le deroghe. Il principio riguarda gli istituti italiani; il rientro in Italia di chi è detenuto all'estero segue le convenzioni internazionali illustrate nella pagina sugli italiani detenuti all'estero.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un condannato con residenza e famiglia in Campania, padre di due figli minori, sconta la pena in un istituto del Nord. La moglie non riesce ad affrontare i viaggi e i colloqui sono cessati da mesi. Il detenuto chiede il trasferimento per motivi familiari, ma dopo 60 giorni non riceve risposta.
La difesa sollecita l'amministrazione e poi propone reclamo al magistrato di sorveglianza, documentando il pregiudizio grave e attuale ai rapporti con i figli e l'assenza di una motivazione della deroga. Un possibile esito è l'ordine all'amministrazione di provvedere con atto motivato entro un termine; l'assegnazione concreta dipende comunque dai posti disponibili.
Errori da evitare
- Presentare un'istanza generica, senza motivo di legge né documenti: la risposta sarà altrettanto generica e difficile da contestare.
- Non conservare la data di presentazione: senza di essa non si può far valere il termine di 60 giorni.
- Indicare un solo istituto di destinazione quando ve ne sono più di uno vicino alla famiglia: si riducono le possibilità.
- Rivolgersi solo al garante quando il pregiudizio è grave: il reclamo al magistrato di sorveglianza è l'unico strumento che porta a un ordine vincolante.
- Lasciar scadere i 15 giorni per il reclamo al tribunale di sorveglianza contro una decisione sfavorevole.
Le domande più frequenti dei familiari su colloqui, pacchi e trasferimenti sono raccolte nelle FAQ sui detenuti.
Domande frequenti
Come si chiede il trasferimento di un detenuto in un carcere più vicino alla famiglia?
Con un'istanza scritta del detenuto, consegnata alla direzione per l'amministrazione penitenziaria, che indichi il motivo familiare e gli istituti richiesti, con documenti su residenza e condizioni dei familiari. L'art. 42 L. 354/1975 impone di destinare il detenuto all'istituto più vicino alla famiglia e di rispondere con atto motivato entro 60 giorni.
Chi decide sul trasferimento di un detenuto in un altro istituto penitenziario?
Decide l'amministrazione penitenziaria, che sceglie l'istituto di destinazione e risponde alle istanze dei detenuti (art. 42 L. 354/1975). Il magistrato di sorveglianza non dispone i trasferimenti, ma decide sui reclami contro le inosservanze dell'amministrazione che causano al detenuto un pregiudizio grave e attuale (art. 69, comma 6, lettera b).
Quanto tempo ci vuole per ottenere il trasferimento in un altro carcere?
La legge fissa il termine per la risposta, non per il trasferimento: sulle richieste per studio, formazione, lavoro, salute o famiglia l'amministrazione provvede con atto motivato entro 60 giorni (art. 42, comma 3, L. 354/1975). L'esecuzione dipende poi dai posti disponibili; il silenzio oltre il termine può essere contestato con reclamo.
Un detenuto in custodia cautelare può chiedere di cambiare carcere?
Sì. L'art. 42 L. 354/1975 riguarda tutti i detenuti, compresi gli imputati. Per chi è in custodia cautelare pesano però i motivi di giustizia, come la partecipazione alle udienze, e l'obbligo di separare imputati e condannati (art. 14, comma 4). Conviene che il difensore informi anche l'autorità giudiziaria che procede.
Si può fare ricorso contro il rifiuto del trasferimento in un altro carcere?
Sì: se il diniego viola la legge e causa un pregiudizio grave e attuale, si propone reclamo al magistrato di sorveglianza (artt. 69, comma 6, e 35-bis L. 354/1975). La decisione è reclamabile al tribunale di sorveglianza entro 15 giorni e poi ricorribile in cassazione entro 15 giorni. Pesa l'assenza di motivazione della deroga.
Il trasferimento può essere chiesto per motivi di salute o di studio?
Sì. Salute e studio sono motivi espressi dall'art. 42, comma 1, L. 354/1975, e per queste richieste l'amministrazione deve rispondere con atto motivato entro 60 giorni (comma 3). Occorre documentare l'inadeguatezza delle cure nell'istituto attuale o l'iscrizione a un corso attivo nell'istituto richiesto.
Cosa fare se un detenuto viene trasferito lontano dalla famiglia senza preavviso?
Chiedere i motivi, presentare istanza di riavvicinamento con documenti familiari e, se la deroga non è motivata e il pregiudizio è grave, proporre reclamo al magistrato di sorveglianza. L'art. 42, comma 2, L. 354/1975 obbliga l'amministrazione a destinare il detenuto vicino alla famiglia o a spiegare perché non lo fa.
Cos'è il principio di territorialità della pena?
È la regola per cui la pena si sconta il più vicino possibile ai luoghi di vita del detenuto. L'art. 14, comma 1, L. 354/1975 riconosce il diritto all'assegnazione a un istituto vicino alla dimora della famiglia o al centro di riferimento sociale; l'art. 42, comma 2, estende il criterio ai trasferimenti e impone di motivare le deroghe.
Fonti
Approfondimenti
- Guida completa: Diritti del detenuto - arresto all'estero
- Lavoro all'esterno e lavoro in carcere
- 41-bis: regime, colloqui e reclamo
- Ordine di esecuzione sospeso: i 30 giorni dell'art. 656
- MAE passivo: consegna dall'Italia a un altro Stato UE
- Detenuto all'estero malato: cure e rimpatrio
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