Reati d'impresa, societari e sicurezza sul lavoro
Trattamento illecito di dati personali: art. 167
In questa guida
- Cos'è il reato di trattamento illecito di dati personali?
- Quando una violazione della privacy diventa reato e non solo sanzione del Garante?
- Pubblicare dati personali di altri sui social è trattamento illecito?
- Un dipendente che copia la banca dati clienti rischia un'accusa penale?
- Che differenza c'è con l'accesso abusivo a un sistema informatico?
- Cosa fare se i propri dati personali sono stati diffusi senza consenso?
- Il reato richiede un danno alla persona interessata?
- Domande frequenti
- Fonti
Il trattamento illecito di dati personali (art. 167 D.Lgs. 196/2003) punisce chi, per trarre profitto o danneggiare l'interessato, viola specifiche regole del Codice privacy e gli arreca nocumento: reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi per dati di traffico, ubicazione e comunicazioni indesiderate, da 1 a 3 anni per dati sanitari, giudiziari e trasferimenti illeciti all'estero.
In sintesi
- Il reato richiede tre elementi: la violazione di norme precise del Codice, il fine di profitto o di danno e un nocumento all'interessato.
- Comma 1: reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi (violazione degli artt. 123, 126, 129 e 130).
- Commi 2 e 3: reclusione da 1 a 3 anni (dati degli artt. 9 e 10 GDPR, trasferimenti verso Paesi terzi).
- Diffondere o acquisire fraudolentemente archivi su larga scala: reclusione da 1 a 6 anni (art. 167-bis) o da 1 a 4 anni (art. 167-ter).
- Fuori da queste ipotesi la violazione resta amministrativa: sanzioni del Garante fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato (art. 83 GDPR).
- Se il Garante ha già applicato e riscosso una sanzione per lo stesso fatto, la pena è diminuita (art. 167, comma 6).
Cos'è il reato di trattamento illecito di dati personali?
L'art. 167 del Codice privacy è una norma "di rinvio": non punisce qualunque trattamento contrario al GDPR, ma solo la violazione di disposizioni elencate. Il comma 1 riguarda le comunicazioni elettroniche: dati relativi al traffico (art. 123), dati relativi all'ubicazione (art. 126), elenchi dei contraenti (art. 129) e comunicazioni indesiderate (art. 130), cioè il telemarketing e lo spam non consentiti.
Il comma 2 riguarda le categorie particolari di dati dell'art. 9 GDPR (origine etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, relativi alla salute, alla vita e all'orientamento sessuale) e i dati su condanne penali e reati dell'art. 10 GDPR, quando sono trattati in violazione degli artt. 2-sexies e 2-octies o delle misure di garanzia dell'art. 2-septies. Il comma 3 punisce il trasferimento di dati verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale fuori dai casi consentiti dagli artt. 45, 46 e 49 GDPR.
Il delitto si colloca fra i reati d'impresa più frequenti nelle aziende che gestiscono basi dati di clienti: il quadro generale è nella pagina sui reati d'impresa e societari.
La norma — art. 167, comma 2, D.Lgs. 196/2003 (testo letto su Brocardi)
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.»
Quando una violazione della privacy diventa reato e non solo sanzione del Garante?
La regola è che le violazioni del GDPR sono illeciti amministrativi. L'art. 83 GDPR prevede sanzioni pecuniarie fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale annuo, e fino a 20 milioni o al 4% per le violazioni più gravi (principi del trattamento, diritti degli interessati, trasferimenti, inosservanza degli ordini dell'autorità). L'art. 84 lascia agli Stati membri le "altre sanzioni", e l'Italia ha scelto sanzioni penali mirate.
Si entra nel penale solo se ricorrono insieme: la violazione di una delle norme richiamate; il dolo specifico, cioè il fine di trarre profitto o di arrecare danno all'interessato; un nocumento effettivo per l'interessato. Un trattamento irregolare per disorganizzazione, senza fine di profitto o danno, resta nell'area del Garante.
I due binari comunicano. Il pubblico ministero che ha notizia dei reati dei commi 1-3 ne informa senza ritardo il Garante; il Garante trasmette al pubblico ministero, con relazione motivata, la documentazione raccolta quando emergono elementi di reato, al più tardi al termine dell'accertamento (commi 4 e 5). Se la sanzione amministrativa per lo stesso fatto è stata applicata e riscossa, la pena è diminuita (comma 6).
| Articolo | Condotta | Pena |
|---|---|---|
| 167, c. 1 | Violazione degli artt. 123, 126, 130 o del provvedimento dell'art. 129 con nocumento | Reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi |
| 167, c. 2 | Trattamento di dati degli artt. 9 e 10 GDPR in violazione degli artt. 2-sexies, 2-octies o delle misure dell'art. 2-septies | Reclusione da 1 a 3 anni |
| 167, c. 3 | Trasferimento illecito verso Paesi terzi con nocumento | Reclusione da 1 a 3 anni |
| 167-bis | Comunicazione o diffusione di un archivio automatizzato su larga scala | Reclusione da 1 a 6 anni |
| 167-ter | Acquisizione fraudolenta di un archivio su larga scala | Reclusione da 1 a 4 anni |
| 168 | Falsità nelle dichiarazioni al Garante / interruzione dei suoi accertamenti | Reclusione da 6 mesi a 3 anni / fino a 1 anno |
| 170 | Inosservanza di provvedimenti del Garante con concreto nocumento | Reclusione da 3 mesi a 2 anni, a querela |
| 171 | Violazione degli artt. 4, comma 1, e 8 dello Statuto dei lavoratori | Sanzioni dell'art. 38 della L. 300/1970 |
Pubblicare dati personali di altri sui social è trattamento illecito?
Dipende dal tipo di dato e dalla norma violata. Nome, fotografia o indirizzo di una persona, pubblicati da un privato, non rientrano nei commi 1 e 3 dell'art. 167, che riguardano comunicazioni elettroniche e trasferimenti all'estero. Il comma 2 richiede dati sanitari, sulla vita sessuale, sulle convinzioni o su condanne e reati, trattati in violazione degli artt. 2-sexies, 2-septies o 2-octies: se una pubblicazione privata vi rientri va valutato sul caso concreto, insieme al fine di profitto o di danno e al nocumento.
Più spesso la condotta integra altri reati. La diffamazione (art. 595 c.p.) punisce chi offende l'altrui reputazione comunicando con più persone: se l'offesa passa da un mezzo di pubblicità, come un social network, la pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro. Sulla diffusione nelle chat si veda la pagina sulla diffamazione su WhatsApp e nei gruppi. Per immagini o video sessualmente espliciti c'è la procedura d'urgenza davanti al Garante descritta più sotto.
Un dipendente che copia la banca dati clienti rischia un'accusa penale?
Sì, e le norme possibili sono più d'una. Se il dipendente accede al gestionale oltre i limiti delle sue autorizzazioni, rischia l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p., reclusione fino a 3 anni, da 2 a 10 anni se dal fatto deriva la sottrazione di dati anche mediante riproduzione). Le Sezioni Unite (sentenza n. 4694 del 2012) hanno affermato che commette il reato anche chi, pur autorizzato, viola le condizioni e i limiti fissati dal titolare del sistema.
Se l'archivio riguarda un trattamento su larga scala, si aggiungono i reati del Codice privacy: acquisire con mezzi fraudolenti l'archivio, o una sua parte sostanziale, per profitto o per danneggiare è punito con la reclusione da 1 a 4 anni (art. 167-ter); comunicarlo o diffonderlo, per esempio a un concorrente, da 1 a 6 anni (art. 167-bis). Sul confine fra raccolta legittima e illecita di dati si veda anche la pagina sul web scraping.
Che differenza c'è con l'accesso abusivo a un sistema informatico?
I beni protetti sono diversi. L'art. 615-ter tutela il "domicilio informatico": punisce l'ingresso o la permanenza non autorizzata nel sistema protetto, anche senza copiare nulla e senza fine di profitto. L'art. 167 tutela la persona a cui i dati si riferiscono: punisce l'uso illecito dei dati, anche da parte di chi vi ha accesso legittimo, ma solo con dolo specifico e nocumento. Le due norme possono concorrere. Per le altre ipotesi di intrusione si veda la pagina sull'accesso abusivo e il bug bounty.
| Aspetto | Art. 167 D.Lgs. 196/2003 | Art. 615-ter c.p. |
|---|---|---|
| Bene tutelato | Riservatezza e diritti dell'interessato | Riservatezza del sistema informatico |
| Condotta | Trattamento in violazione di norme specifiche | Introduzione o permanenza abusiva in un sistema protetto |
| Elemento soggettivo | Fine di profitto o di danno | Dolo generico |
| Evento | Nocumento all'interessato | Non richiesto nell'ipotesi base |
| Pena base | 6 mesi - 1 anno e 6 mesi (c. 1); 1-3 anni (cc. 2-3) | Fino a 3 anni; da 2 a 10 anni nelle ipotesi aggravate |
| Procedibilità | Il testo non prevede la querela | A querela nell'ipotesi base, d'ufficio negli altri casi |
Cosa fare se i propri dati personali sono stati diffusi senza consenso?
Le strade sono tre e si possono combinare con attenzione. La prima è il reclamo al Garante (art. 141): il Garante decide entro 9 mesi dalla presentazione e, in ogni caso, entro 3 mesi informa sullo stato del procedimento (art. 143, comma 3). Reclamo e ricorso al giudice civile sono alternativi: il reclamo non si può proporre se per lo stesso oggetto e fra le stesse parti è già stata adita l'autorità giudiziaria (art. 140-bis).
La seconda è la denuncia penale, quando ricorrono gli elementi dell'art. 167 o di altri reati (diffamazione, accesso abusivo). La terza è la richiesta di risarcimento del danno materiale o immateriale prevista dall'art. 82 GDPR. Per immagini o video sessualmente espliciti che rischiano di essere diffusi, l'art. 144-bis consente a chiunque, anche al minore ultraquattordicenne, di rivolgersi al Garante, che provvede entro 48 ore.
Tempi
- Subito: conservare prove della diffusione (schermate con data, link, testimoni).
- Rischio di diffusione di immagini intime: segnalazione al Garante, che decide entro 48 ore.
- Reclamo al Garante: decisione entro 9 mesi, aggiornamento entro 3 mesi.
- Denuncia-querela: entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto per i reati procedibili a querela, come la diffamazione (art. 124 c.p.).
Il reato richiede un danno alla persona interessata?
Sì: tutti i commi dell'art. 167 richiedono che l'autore "arreca nocumento all'interessato". Non basta la violazione formale delle regole sul trattamento, né il solo scopo di danneggiare. Il nocumento può essere patrimoniale o non patrimoniale, ma deve essere provato dall'accusa. Lo stesso vale per l'art. 170, che richiede un "concreto nocumento". Gli artt. 167-bis e 167-ter, invece, non menzionano il nocumento: è sufficiente la comunicazione, la diffusione o l'acquisizione fraudolenta dell'archivio con il fine di profitto o di danno.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un addetto commerciale, prima di dimettersi, esporta dal CRM aziendale l'elenco di migliaia di clienti con recapiti e storico degli acquisti e lo porta al nuovo datore di lavoro. L'azienda denuncia. L'accusa ipotizza l'accesso abusivo (art. 615-ter) e la diffusione di archivio su larga scala (art. 167-bis). La difesa verifica i profili di abilitazione del dipendente, le policy interne sull'estrazione dei dati e il reale utilizzo dell'elenco: se l'esportazione rientrava nelle mansioni autorizzate e l'elenco non è mai stato comunicato a terzi, le due contestazioni perdono i loro presupposti.
Errori da evitare
- Denunciare ogni violazione privacy come reato: senza fine di profitto o danno e senza nocumento la denuncia porta all'archiviazione.
- Proporre reclamo al Garante dopo aver già agito davanti al giudice per lo stesso oggetto: il reclamo è precluso (art. 140-bis).
- Rendere al Garante dichiarazioni non veritiere per difendere l'azienda: è un reato autonomo, reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 168).
- Ignorare un provvedimento del Garante: se ne deriva un concreto nocumento, si risponde dell'art. 170.
- Trascurare le policy interne sugli accessi: sono il documento su cui si decide se l'accesso del dipendente era autorizzato.
Domande frequenti
Cos'è il reato di trattamento illecito di dati personali previsto dall'art. 167?
È il delitto dell'art. 167 del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003): punisce chi, per trarre profitto o danneggiare l'interessato, viola norme specifiche sul trattamento e gli arreca nocumento. Riguarda dati di traffico e ubicazione, comunicazioni indesiderate, dati sanitari e giudiziari trattati illecitamente e trasferimenti non consentiti verso Paesi extra UE.
Quando una violazione della privacy diventa reato e non solo una sanzione del Garante?
Quando si viola una delle norme richiamate dall'art. 167 D.Lgs. 196/2003, con il fine di trarre profitto o di arrecare danno, e ne deriva un nocumento all'interessato. Negli altri casi restano le sanzioni amministrative dell'art. 83 GDPR, che arrivano fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo.
Pubblicare dati personali di altri sui social può essere trattamento illecito di dati?
Può esserlo solo se si tratta di dati sanitari, sessuali, sulle convinzioni o giudiziari, trattati in violazione degli artt. 2-sexies, 2-septies o 2-octies, per profitto o danno e con nocumento (art. 167, comma 2, D.Lgs. 196/2003). Più spesso la pubblicazione integra la diffamazione aggravata dell'art. 595, comma 3, c.p.
Che pena prevede l'art. 167 per il trattamento illecito di dati personali?
L'art. 167 D.Lgs. 196/2003 prevede la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi per le violazioni in materia di comunicazioni elettroniche (comma 1) e da uno a tre anni per i dati sanitari, giudiziari e i trasferimenti illeciti all'estero (commi 2 e 3). La pena è diminuita se la sanzione del Garante è già stata riscossa.
Un dipendente che copia la banca dati clienti dell'azienda rischia un'accusa penale?
Sì. Può rispondere di accesso abusivo (art. 615-ter c.p.) se supera i limiti delle sue autorizzazioni e, per archivi su larga scala, di acquisizione fraudolenta (art. 167-ter D.Lgs. 196/2003, reclusione da uno a quattro anni) o di diffusione (art. 167-bis, reclusione da uno a sei anni), se agisce per profitto o per danneggiare.
Che differenza c'è tra trattamento illecito di dati e accesso abusivo a un sistema informatico?
L'accesso abusivo (art. 615-ter c.p.) punisce l'ingresso o la permanenza non autorizzata in un sistema protetto, anche senza copiare dati. Il trattamento illecito (art. 167 D.Lgs. 196/2003) punisce l'uso dei dati in violazione di norme specifiche, con fine di profitto o danno e nocumento per l'interessato. I due reati possono concorrere.
Cosa fare se i propri dati personali sono stati diffusi senza consenso?
Conservare le prove e scegliere fra reclamo al Garante (art. 141 D.Lgs. 196/2003, decisione entro nove mesi) e ricorso al giudice, che sono alternativi per lo stesso oggetto. Se ricorrono reati si presenta denuncia; il danno si chiede con l'art. 82 GDPR. Per immagini intime il Garante interviene entro 48 ore (art. 144-bis).
Il reato di trattamento illecito di dati richiede un danno alla persona interessata?
Sì. Tutte le ipotesi dell'art. 167 D.Lgs. 196/2003 richiedono che l'autore arrechi un nocumento all'interessato, patrimoniale o non patrimoniale, che l'accusa deve provare. Non richiedono invece il nocumento gli artt. 167-bis e 167-ter, sulla diffusione e sull'acquisizione fraudolenta di archivi di dati trattati su larga scala.
Fonti
- D.Lgs. 196/2003, art. 167 - Trattamento illecito di dati (Brocardi)
- D.Lgs. 196/2003, art. 167-bis (Brocardi)
- D.Lgs. 196/2003, art. 167-ter (Brocardi)
- D.Lgs. 196/2003, art. 168 (Brocardi)
- D.Lgs. 196/2003, art. 170 (Brocardi)
- D.Lgs. 196/2003, art. 171 (Brocardi)
- D.Lgs. 196/2003, Parte II, Titolo X - Comunicazioni elettroniche, artt. 121-132 (Brocardi)
- D.Lgs. 196/2003, artt. 140-bis, 143 e 144-bis (Brocardi)
- Regolamento (UE) 2016/679, art. 83 - Sanzioni amministrative pecuniarie (Brocardi)
- Regolamento (UE) 2016/679, art. 9 (Brocardi)
- Codice penale, art. 615-ter e massima Cass. Sez. Un. n. 4694/2012 (Brocardi)
- Codice penale, art. 124 - Termine per proporre la querela (Brocardi)
- Codice penale, art. 595 (Brocardi)
