Reati e difesa in Italia
Ubriachezza e reato: l'art. 92 e l'imputabilità
In questa guida
- Cosa dice l'art. 92 del codice penale?
- Quali tipi di ubriachezza distingue il codice?
- Cosa cambia se l'ubriachezza è accidentale o causata da altri?
- Chi si ubriaca apposta o abitualmente cosa rischia?
- Che differenza c'è tra ubriachezza abituale e cronica intossicazione?
- Chi è sotto effetto di droghe al momento del reato è imputabile?
- Come si prova lo stato di ubriachezza al momento del fatto?
- Domande frequenti
- Fonti
Chi commette un reato da ubriaco ne risponde pienamente: per l'art. 92 c.p. l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità. Se era preordinata al reato o a prepararsi una scusa, la pena aumenta fino a un terzo (art. 64 c.p.). Solo l'ubriachezza accidentale (art. 91) o la cronica intossicazione (art. 95) incidono sull'imputabilità.
In sintesi
- Ubriachezza volontaria o colposa: imputabilità piena, nessuna riduzione di pena (art. 92, comma 1, c.p.).
- Ubriachezza preordinata al reato o a crearsi una scusa: pena aumentata fino a un terzo (artt. 92, comma 2, e 64 c.p.).
- Ubriachezza piena da caso fortuito o forza maggiore: non imputabilità; se non piena ma grave, pena diminuita (art. 91 c.p.).
- Ubriachezza abituale: aggravante con aumento fino a un terzo (art. 94 c.p.) e possibile ricovero in casa di cura e custodia per almeno 6 mesi (art. 221 c.p.).
- Cronica intossicazione da alcol o droghe: si applicano le regole del vizio totale o parziale di mente (artt. 95, 88 e 89 c.p.).
- Le stesse regole valgono per chi agisce sotto l'effetto di stupefacenti (art. 93 c.p.).
Cosa dice l'art. 92 del codice penale?
L'art. 92 stabilisce una regola netta: chi si ubriaca volontariamente, o per imprudenza, resta imputabile come se fosse sobrio. La ragione è che la scelta di bere è libera, e la legge non consente di trasformarla in una causa di esonero.
La norma — art. 92 c.p. (Brocardi, testo vigente)
«L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità.
Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.»
Imputabilità e colpevolezza sono però piani distinti. L'art. 92 dice solo che l'ubriaco è capace di rispondere; non dice che abbia agito con dolo. La Cassazione, nelle massime riportate su Brocardi, afferma che la colpevolezza dell'ubriaco va accertata con le regole ordinarie degli artt. 42 e 43 c.p., guardando all'atteggiamento psicologico concreto al momento del fatto (Cass. pen., Sez. I, n. 7157/1990; Sez. VI, n. 38513/2008). Allo stesso tempo, l'alcol assunto volontariamente non impedisce di ritenere il dolo diretto: non serve lucidità analitica, basta la capacità di attivarsi razionalmente verso l'evento voluto (Sez. I, n. 5175/2012).
Quali tipi di ubriachezza distingue il codice?
Il codice costruisce una scala che va dall'ubriachezza incolpevole, che esclude l'imputabilità, a quella preordinata, che aggrava la pena. La classificazione è riassunta anche da una risalente massima della Cassazione (Sez. VI, n. 1265/1969) che distingue ubriachezza accidentale, colposa, dolosa e preordinata.
| Tipo | Articolo | Effetto sull'imputabilità | Effetto sulla pena |
|---|---|---|---|
| Accidentale piena (caso fortuito o forza maggiore) | Art. 91, comma 1 | Esclusa | Nessuna pena |
| Accidentale non piena ma grave | Art. 91, comma 2 | Grandemente scemata | Diminuita |
| Volontaria o colposa | Art. 92, comma 1 | Piena | Nessuna riduzione |
| Preordinata al reato o alla scusa | Art. 92, comma 2 | Piena | Aumentata fino a un terzo (art. 64) |
| Abituale | Art. 94 | Piena | Aumentata fino a un terzo; possibile misura di sicurezza (art. 221) |
| Cronica intossicazione | Art. 95 | Esclusa o grandemente scemata secondo gli artt. 88 e 89 | Nessuna pena o pena diminuita; possibili misure di sicurezza |
Cosa cambia se l'ubriachezza è accidentale o causata da altri?
L'art. 91 esclude l'imputabilità di chi, al momento del fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere per «piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore». Se l'ubriachezza non era piena ma tale da scemare grandemente la capacità, la pena è diminuita. È il caso di chi beve una bevanda alterata a sua insaputa o assume alcol in condizioni che non poteva prevedere né evitare.
La giurisprudenza la considera un'ipotesi eccezionale. L'ubriachezza è accidentale solo se involontaria nella causa, senza alcuna partecipazione dolosa o colposa della volontà (Cass. pen., Sez. VI, n. 35543/2012), e la prova del caso fortuito o della forza maggiore deve essere certa (Sez. VI, n. 14610/1986). Quando qualcuno somministra alcol o droghe a un'altra persona per privarla della capacità, chi lo fa può rispondere del reato di stato di incapacità procurato mediante violenza.
Chi si ubriaca apposta o abitualmente cosa rischia?
L'ubriachezza preordinata è quella cercata per trovare il coraggio di commettere il reato o per costruirsi una giustificazione. L'art. 92, comma 2, prevede un aumento di pena che, non essendo determinato dalla legge, arriva fino a un terzo secondo la regola generale dell'art. 64 c.p.
L'ubriachezza abituale è l'aggravante dell'art. 94: si considera ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza. L'aumento si applica anche a chi commette il reato sotto l'effetto di stupefacenti di cui fa uso abituale (art. 94, comma 3). Alla pena può aggiungersi una misura di sicurezza: l'art. 221 c.p. prevede il ricovero in una casa di cura e di custodia, per almeno 6 mesi, dei condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza abituale, sostituibile con la libertà vigilata quando la reclusione inflitta è inferiore a 3 anni.
Che differenza c'è tra ubriachezza abituale e cronica intossicazione?
La differenza è clinica prima che giuridica, e cambia radicalmente l'esito. L'ubriachezza abituale aggrava la pena; la cronica intossicazione, per l'art. 95, si tratta come un'infermità di mente: esclude l'imputabilità se annulla la capacità (art. 88) o la riduce se la scema grandemente (art. 89).
Secondo le massime riportate su Brocardi, la cronica intossicazione è un processo patologico permanente, non legato necessariamente a un'assunzione eccessiva (Cass. pen., Sez. I, n. 902/1982), con carattere ineliminabile e alterazioni patologiche permanenti (Sez. VI, n. 7523/1990). Nell'ubriachezza abituale gli effetti tossici scompaiono nei periodi di astinenza. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 114 del 1998, ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 94 e 95 c.p., rilevando che la giurisprudenza di legittimità ha consolidato da decenni la nozione di cronica intossicazione come alterazione non transitoria dell'equilibrio biochimico che determina uno stato patologico. La distinzione richiede un accertamento caso per caso, eventualmente medico-legale (Sez. IV, n. 841/1989).
Chi è prosciolto per cronica intossicazione e ritenuto socialmente pericoloso può essere sottoposto a una misura di sicurezza, oggi eseguita secondo le regole descritte nella scheda su REMS e misure di sicurezza psichiatriche.
Chi è sotto effetto di droghe al momento del reato è imputabile?
Sì, alle stesse condizioni dell'alcol. L'art. 93 c.p. estende agli stupefacenti le regole degli artt. 91 e 92: l'assunzione volontaria non esclude né diminuisce l'imputabilità (Cass. pen., Sez. V, n. 13865/2025), mentre l'intossicazione accidentale segue la regola del caso fortuito. Per incidere sull'imputabilità, la condizione legata alle sostanze deve avere carattere di permanenza e irreversibilità (massima n. 44337/2013 riportata su Brocardi); l'intossicazione acuta da assunzione consapevole è irrilevante. Per le questioni di detenzione e cessione delle sostanze si rinvia alla scheda sulla droga di lieve entità.
Come si prova lo stato di ubriachezza al momento del fatto?
Il problema probatorio è opposto a seconda di chi lo solleva. L'accusa ha interesse a provare l'ubriachezza abituale o preordinata; la difesa quella accidentale o la cronica intossicazione. Gli strumenti sono gli stessi:
- accertamenti tecnici immediati: etilometro e, per chi è ricoverato dopo un incidente, accertamenti presso strutture sanitarie, come prevede l'art. 186 del codice della strada; per i profili sul rifiuto si veda la scheda sul rifiuto dell'alcoltest;
- referti di pronto soccorso ed esami ematici eseguiti nelle ore successive;
- testimonianze su quantità, tempi e modalità dell'assunzione, decisive per l'ubriachezza accidentale;
- perizia psichiatrica o medico-legale, ammessa quando servono competenze tecniche (art. 220, comma 1, c.p.p.).
Il limite è l'art. 220, comma 2, c.p.p.: nel giudizio non sono ammesse perizie su carattere, personalità e «qualità psichiche indipendenti da cause patologiche». La perizia è quindi ammessa per accertare una cronica intossicazione, che è uno stato patologico, ma non per descrivere la personalità di un bevitore occasionale.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Durante una festa un uomo colpisce un altro invitato con una bottiglia. Sostiene di non ricordare nulla perché qualcuno aveva aggiunto un superalcolico al suo analcolico. La difesa raccoglie testimonianze su cosa aveva ordinato, sul barista e sugli scambi di bicchieri, e chiede una consulenza tossicologica sui tempi di assorbimento. Se la prova del caso fortuito è certa e l'ubriachezza era piena, l'esito possibile è il proscioglimento per non imputabilità (art. 91); se l'ubriachezza risulta volontaria, la difesa lavora sull'elemento psicologico, per esempio sulla qualificazione del fatto.
Errori da evitare
- Invocare l'ubriachezza come attenuante: se è volontaria non riduce la pena (art. 92) e, se abituale, la aumenta (art. 94).
- Dichiarare di essersi ubriacati «per farsi coraggio»: è la descrizione dell'ubriachezza preordinata, che comporta un aumento fino a un terzo.
- Non documentare subito l'eventuale somministrazione occulta: senza prove certe e tempestive l'ubriachezza accidentale non viene riconosciuta.
- Confondere dipendenza e cronica intossicazione: solo quest'ultima, se accertata come stato patologico permanente, incide sull'imputabilità (art. 95).
Per una valutazione della posizione processuale nel singolo caso si può consultare la sezione di consulenza legale penale.
Domande frequenti
Chi commette un reato da ubriaco è responsabile secondo l'art. 92 del codice penale?
Sì. L'art. 92 c.p. stabilisce che l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità. Il dolo o la colpa vanno comunque accertati con le regole ordinarie, guardando all'atteggiamento psicologico concreto al momento del fatto, come afferma Cass. Sez. VI n. 38513/2008.
Cosa cambia se l'ubriachezza è accidentale o causata da altri?
Se l'ubriachezza piena deriva da caso fortuito o forza maggiore, per esempio una bevanda alterata a propria insaputa, l'autore non è imputabile (art. 91 c.p.); se non era piena ma scemava grandemente la capacità, la pena è diminuita. La Cassazione richiede una prova certa dell'accidentalità (Sez. VI n. 14610/1986).
L'ubriachezza abituale aumenta la pena?
Sì. L'art. 94 c.p. prevede un aumento di pena, fino a un terzo secondo l'art. 64, per chi commette il reato in stato di ubriachezza abituale, cioè chi è dedito all'alcol e frequentemente ubriaco. L'art. 221 c.p. consente inoltre il ricovero in casa di cura e di custodia per almeno 6 mesi.
Chi si ubriaca apposta per commettere un reato cosa rischia?
Rischia un aumento della pena. L'art. 92, comma 2, c.p. prevede l'aggravamento quando l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa. Poiché la misura non è fissata, si applica la regola generale dell'art. 64 c.p.: aumento fino a un terzo.
Chi è sotto effetto di droghe al momento del reato è imputabile?
Sì, se l'assunzione è volontaria. L'art. 93 c.p. applica agli stupefacenti le regole degli artt. 91 e 92 sull'ubriachezza, e Cass. Sez. V n. 13865/2025 ribadisce che l'assunzione volontaria non esclude la responsabilità. Solo l'intossicazione accidentale o cronica può escludere o ridurre l'imputabilità.
Che differenza c'è tra ubriachezza volontaria e cronica intossicazione da alcol ai fini dell'imputabilità?
L'ubriachezza volontaria lascia piena l'imputabilità (art. 92 c.p.). La cronica intossicazione è uno stato patologico permanente e si tratta come vizio di mente: esclude o riduce l'imputabilità secondo gli artt. 88 e 89 (art. 95 c.p.). La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la distinzione con la sentenza n. 114/1998.
Come si prova lo stato di ubriachezza al momento del fatto in un processo penale?
Con accertamenti tecnici immediati come etilometro ed esami ematici, referti di pronto soccorso, testimonianze su quantità e modalità di assunzione e, per gli stati patologici, perizia. L'art. 220, comma 2, c.p.p. vieta però nel giudizio le perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
Fonti
- Codice penale, art. 92 – Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata (Brocardi, massime Sez. I 7157/1990, Sez. I 5175/2012, Sez. VI 38513/2008, Sez. V 13865/2025)
- Codice penale, art. 91 – Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore (Brocardi, massime Sez. VI 35543/2012, 14610/1986, 1265/1969)
- Codice penale, art. 93 – Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti (Brocardi)
- Codice penale, art. 94 – Ubriachezza abituale (Brocardi, massima Sez. IV 841/1989)
- Codice penale, art. 95 – Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti (Brocardi, massime Sez. I 902/1982, Sez. VI 7523/1990)
- Corte costituzionale, sentenza n. 114/1998 (artt. 94 e 95 c.p.)
- Codice penale, art. 64 – Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante (Brocardi)
- Codice penale, artt. 88 e 89 – Vizio totale e parziale di mente (Brocardi)
- Codice penale, art. 221 – Ubriachi abituali (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 220 – Oggetto della perizia (Brocardi)
- Codice della strada, art. 186 – Guida sotto l'influenza dell'alcool (Brocardi)
