Reati contro la persona
Violazione del divieto di avvicinamento art. 387-bis
In questa guida
- Cosa si rischia a violare il divieto di avvicinamento?
- Si rischia anche l'aggravamento della misura fino al carcere?
- Si può essere arrestati in flagranza?
- Se è la persona offesa a cercare il contatto si viola comunque il divieto?
- Un messaggio su WhatsApp viola il divieto?
- Cosa fare se si incontra per caso la persona protetta?
- Che differenza c'è tra divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare?
- Come funziona il braccialetto elettronico?
- Domande frequenti
- Fonti
Chi viola il divieto di avvicinamento alla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis) o l'allontanamento urgente disposto dalla polizia (art. 384-bis) commette il reato dell'art. 387-bis c.p., punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e 6 mesi. L'arresto in flagranza è obbligatorio e la violazione può portare alla sostituzione della misura con il carcere.
In sintesi
- Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni e 6 mesi (art. 387-bis, comma 1, c.p.).
- Arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p.) e flagranza differita entro 48 ore sulla base di video o foto (art. 382-bis c.p.p.).
- Il consenso della persona offesa all'avvicinamento non esclude il reato (Cass. pen., Sez. VI, n. 18329/2025).
- Il divieto di avvicinamento impone una distanza non inferiore a 1.000 metri e il controllo elettronico (art. 282-ter c.p.p., testo modificato dalla L. 181/2025).
- La manomissione del braccialetto comporta di regola la custodia in carcere, salvo lieve entità (art. 276, comma 1-ter, c.p.p.).
- Per l'art. 387-bis non opera il limite dei 3 anni di pena prevista per la custodia in carcere (art. 275, comma 2-bis, c.p.p.).
Cosa si rischia a violare il divieto di avvicinamento?
L'art. 387-bis c.p., introdotto dal Codice rosso (L. 69/2019), punisce chi, «essendovi legalmente sottoposto», viola gli obblighi o i divieti del provvedimento che applica le misure cautelari degli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. o dell'ordine di allontanamento urgente dell'art. 384-bis c.p.p. La pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e 6 mesi. Il secondo comma, modificato dalla L. 168/2023 e dal D.Lgs. 164/2024, estende la stessa pena a chi elude l'ordine di protezione del giudice civile (art. 473-bis.70 c.p.c.) o un provvedimento di uguale contenuto emesso nella separazione o nel divorzio.
Il reato si procede d'ufficio. Basta il dolo generico: secondo la spiegazione di Brocardi è sufficiente «la consapevolezza di essere legalmente sottoposto alla misura e alle specifiche prescrizioni impartite dal giudice e la volontà di violarne i precetti». Il reato resta configurabile anche se l'imputato viene poi assolto dal reato per cui la misura era stata disposta (Cass. pen., Sez. VI, n. 19442/2023, massima Brocardi).
La norma — art. 387-bis, comma 1, c.p. (testo vigente letto su Brocardi)
Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.
Si rischia anche l'aggravamento della misura fino al carcere?
Sì. La violazione ha due conseguenze distinte: un nuovo procedimento per l'art. 387-bis e, nel procedimento originario, l'aggravamento della misura cautelare. L'art. 276, comma 1, c.p.p. consente al giudice di sostituire la misura violata o di cumularla con una più grave, tenendo conto di entità, motivi e circostanze della violazione. Il comma 1-ter, modificato dalla L. 168/2023 e dal D.L. 178/2024, prevede che in caso di manomissione o di condotte gravi o reiterate che ostacolano il funzionamento dei mezzi elettronici di controllo, anche quando applicati con gli artt. 282-bis e 282-ter, il giudice revochi la misura e disponga la custodia in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.
Il carcere è possibile anche per la sola violazione: l'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. esclude la custodia in carcere quando la pena prevedibile non supera 3 anni, ma questa regola non si applica ai procedimenti per l'art. 387-bis. Sulla soglia probatoria delle misure si veda la pagina sui gravi indizi di colpevolezza.
| Conseguenza | Norma | Contenuto |
|---|---|---|
| Nuovo reato | Art. 387-bis c.p. | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e 6 mesi |
| Arresto in flagranza | Art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p. | Obbligatorio |
| Flagranza differita | Art. 382-bis c.p.p. | Arresto entro 48 ore sulla base di documentazione video o fotografica |
| Aggravamento della misura | Art. 276, comma 1, c.p.p. | Sostituzione o cumulo con misura più grave |
| Manomissione del dispositivo | Art. 276, comma 1-ter, c.p.p. | Custodia in carcere, salvo lieve entità |
Si può essere arrestati in flagranza?
Sì. L'art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per i delitti degli artt. 387-bis, 572 e 612-bis c.p. L'art. 382-bis c.p.p., introdotto dalla L. 168/2023, considera in stato di flagranza anche chi risulta autore del fatto sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi informatici o telematici, dalla quale il fatto emerga inequivocabilmente, purché l'arresto avvenga entro il tempo necessario all'identificazione e comunque entro 48 ore. Il meccanismo è descritto nella pagina sull'arresto in flagranza differita.
Se è la persona offesa a cercare il contatto si viola comunque il divieto?
Sì, secondo la giurisprudenza più recente. Le massime riportate da Brocardi indicano che il consenso della persona offesa al vietato avvicinamento non scrimina la condotta (Cass. pen., Sez. VI, n. 18329/2025) e che integra il reato anche la condotta di chi consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini (Cass. pen., Sez. VI, n. 4936/2025). La misura è un ordine del giudice rivolto all'indagato: solo il giudice può revocarla o modificarla. Se la persona offesa desidera riprendere i rapporti, la strada corretta è un'istanza di revoca o modifica tramite il difensore.
Un messaggio su WhatsApp viola il divieto?
Dipende dal contenuto dell'ordinanza. L'art. 282-ter, comma 3, c.p.p. consente al giudice di vietare all'indagato di comunicare «attraverso qualsiasi mezzo» con la persona offesa e con le altre persone protette. Se il divieto di comunicazione è stato imposto, un messaggio WhatsApp, una chiamata, un'email o un contatto tramite social viola la misura e integra l'art. 387-bis. Se l'ordinanza riguarda solo luoghi e distanza, il messaggio non viola quella prescrizione, ma può essere valutato come nuova condotta persecutoria (si veda la pagina sul cyberstalking) e giustificare l'aggravamento. Contano anche i contatti indiretti, tramite amici o parenti, quando sono strumentali a raggiungere la persona.
Cosa fare se si incontra per caso la persona protetta?
Allontanarsi subito e mantenere la distanza prescritta. Secondo Cass. pen., Sez. VI, n. 12442/2025 (massima Brocardi), integra il reato chi si avvicina volontariamente alla persona offesa anche in occasione di un incontro casuale in un locale aperto al pubblico. L'incontro fortuito in sé non è punibile; lo diventa la scelta di restare o di avvicinarsi.
- Lasciare il luogo senza rivolgere la parola alla persona.
- Annotare ora e luogo e riferirlo al difensore, che valuterà se segnalarlo all'autorità.
- Se il braccialetto segnala la prossimità, non tentare di disattivarlo: la manomissione porta alla custodia in carcere secondo l'art. 276, comma 1-ter.
Che differenza c'è tra divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare?
| Elemento | Allontanamento (art. 282-bis c.p.p.) | Divieto di avvicinamento (art. 282-ter c.p.p.) |
|---|---|---|
| Contenuto | Lasciare subito la casa familiare o non rientrarvi, senza accedervi senza autorizzazione del giudice | Non avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dalla persona offesa o mantenere una distanza da luoghi e persona |
| Distanza | Non inferiore a 1.000 metri nei casi del comma 6 | Non inferiore a 1.000 metri |
| Controllo elettronico | Con le modalità dell'art. 275-bis nei casi del comma 6 | Con le modalità dell'art. 275-bis |
| Misure economiche | Possibile assegno periodico per i conviventi privi di mezzi (comma 3) | Non previste |
Le Sezioni Unite (n. 39005/2021, massima Brocardi) si sono occupate della necessità di indicare in modo specifico i luoghi quando il divieto è riferito a luoghi determinati. Fuori dai casi di flagranza, l'art. 384-bis, comma 2-bis, c.p.p. (aggiunto dalla L. 168/2023) permette al pubblico ministero di disporre con decreto motivato l'allontanamento urgente della persona gravemente indiziata, fra l'altro, dei delitti degli artt. 387-bis e 572 c.p.
Come funziona il braccialetto elettronico?
Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice applica le particolari modalità di controllo dell'art. 275-bis c.p.p. (dispositivo elettronico). Il testo vigente dell'art. 282-ter, comma 1, stabilisce che, se l'imputato nega il consenso al controllo, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave; se la polizia accerta la non fattibilità tecnica, anche operativa, del controllo, il giudice impone ulteriori misure, anche più gravi. La distanza minima è stata portata da 500 a 1.000 metri dalla L. 181/2025. Per il quadro generale delle misure cautelari si rinvia all'hub sulla procedura penale.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un uomo sottoposto al divieto di avvicinamento verso l'ex compagna viene fermato mentre si trova nello stesso supermercato. Il dispositivo aveva segnalato la prossimità per pochi minuti. La difesa acquisisce le immagini interne: l'uomo era entrato per primo e, visto l'ingresso della donna, si era diretto alle casse senza avvicinarsi. Se le immagini confermano che si è allontanato subito, manca un avvicinamento volontario e l'esito possibile è l'archiviazione per l'art. 387-bis, senza aggravamento della misura. Se invece fosse rimasto o l'avesse seguita, la giurisprudenza citata porterebbe al reato.
Errori da evitare
- Accettare un incontro proposto dalla persona offesa: il suo consenso non esclude il reato.
- Mandare messaggi tramite amici o parenti per aggirare il divieto di comunicazione.
- Rifiutare il braccialetto o manometterlo: si passa a una misura più grave, fino al carcere.
- Non chiedere al difensore una modifica della misura quando serve per lavoro o per esigenze abitative: l'art. 282-ter, comma 4, consente al giudice di disciplinare la frequentazione necessaria dei luoghi.
Per le altre misure a tutela delle vittime e i reati collegati si rinvia all'hub dei reati contro la persona.
Domande frequenti
Cosa si rischia a violare il divieto di avvicinamento alla persona offesa previsto dall'art. 387-bis?
Si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni e 6 mesi per il reato dell'art. 387-bis c.p., con arresto obbligatorio in flagranza. Nel procedimento originario il giudice può inoltre sostituire la misura con una più grave, fino alla custodia in carcere, ai sensi dell'art. 276 c.p.p.
Se è la persona offesa a cercare il contatto, si viola comunque il divieto di avvicinamento?
Sì. La Cassazione, Sez. VI, n. 18329/2025 ha escluso che il consenso della persona offesa renda lecito l'avvicinamento, e la sentenza n. 4936/2025 ha ritenuto il reato anche quando si lascia che la vittima si avvicini. Solo il giudice può revocare o modificare la misura, su istanza del difensore.
Un messaggio su WhatsApp alla vittima viola il divieto di avvicinamento?
Sì, se l'ordinanza contiene anche il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo previsto dall'art. 282-ter, comma 3, c.p.p.: in tal caso il messaggio integra l'art. 387-bis c.p. Se il divieto riguarda solo luoghi e distanza, il messaggio può comunque essere valutato come condotta persecutoria e portare all'aggravamento della misura.
Si può essere arrestati in flagranza per violazione del divieto di avvicinamento?
Sì. L'art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per l'art. 387-bis c.p. L'art. 382-bis c.p.p. consente anche l'arresto in flagranza differita, entro 48 ore dal fatto, quando video, foto o dati informatici dimostrano in modo inequivocabile chi ha violato il divieto.
Violare il divieto di avvicinamento può portare all'aggravamento della misura cautelare fino al carcere?
Sì. L'art. 276 c.p.p. consente di sostituire o cumulare la misura violata con una più grave; in caso di manomissione del braccialetto elettronico il giudice dispone la custodia in carcere, salvo lieve entità. Per l'art. 387-bis non vale il limite dei 3 anni previsto dall'art. 275, comma 2-bis, c.p.p.
Cosa fare se si incontra per caso la persona protetta dal divieto di avvicinamento?
Occorre allontanarsi subito, senza rivolgerle la parola, e riferire l'episodio al difensore. La Cassazione, Sez. VI, n. 12442/2025 ha ritenuto il reato dell'art. 387-bis c.p. quando, dopo un incontro casuale in un locale pubblico, l'imputato si avvicina volontariamente. L'incontro fortuito da solo non basta.
Che differenza c'è tra divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare?
L'allontanamento (art. 282-bis c.p.p.) obbliga a lasciare la casa familiare e a non rientrarvi senza autorizzazione del giudice; il divieto di avvicinamento (art. 282-ter) vieta di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa o a lei stessa, con distanza minima di 1.000 metri. La violazione di entrambi integra l'art. 387-bis c.p.
Come funziona il braccialetto elettronico abbinato al divieto di avvicinamento?
Il giudice applica il controllo elettronico dell'art. 275-bis c.p.p. insieme al divieto, con distanza minima di 1.000 metri secondo l'art. 282-ter. Se l'indagato nega il consenso al dispositivo, si applica anche una misura più grave; se il controllo non è tecnicamente fattibile, il giudice impone altre misure, anche più gravi.
Fonti
- Codice penale, art. 387-bis, con massime (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 282-ter (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 282-bis (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 276 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 275 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 380 (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 382-bis (Brocardi)
- Codice di procedura penale, art. 384-bis (Brocardi)
