Difesa penale internazionale
Violazione delle sanzioni UE: embargo e dual use
In questa guida
- Che cosa punisce il nuovo art. 275-bis del codice penale?
- Che pene si rischiano per la violazione delle sanzioni UE?
- Cosa sono i beni dual use e quando serve l'autorizzazione?
- Esportare verso la Russia tramite un Paese terzo è violazione dell'embargo?
- Un'azienda può essere indagata per aver venduto componenti sotto embargo senza saperlo?
- Cosa fare se la Guardia di Finanza sequestra una spedizione?
- Che differenza c'è con il contrabbando doganale?
- Quali documenti deve conservare l'esportatore?
- Domande frequenti
- Fonti
Dal 24 gennaio 2026 violare un embargo o un congelamento di beni deciso dall'Unione europea è reato previsto dall'art. 275-bis del codice penale, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211: reclusione da 2 a 6 anni e multa da 25.000 a 250.000 euro. Sotto i 10.000 euro di valore scatta, di regola, solo una sanzione amministrativa. L'export di beni dual use senza autorizzazione resta punito dall'art. 18 del D.Lgs. 221/2017.
In sintesi
- L'art. 275-bis c.p. punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro chi viola divieti imposti da una misura restrittiva UE.
- Se il valore di fondi, beni o servizi è inferiore a 10.000 euro si applica una sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro, salvo per armamenti e prodotti a duplice uso.
- L'esportazione di prodotti dual use senza autorizzazione è punita con la reclusione fino a 6 anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro (art. 18 D.Lgs. 221/2017).
- Per armamenti e dual use è punita anche la colpa grave: reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 275-quinquies c.p.).
- La società risponde ai sensi dell'art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001 con una sanzione fino al 5% del fatturato globale.
- Gli esportatori devono conservare i registri delle operazioni dual use per almeno 5 anni (art. 27 Reg. UE 2021/821).
Che cosa punisce il nuovo art. 275-bis del codice penale?
Le "misure restrittive" (comunemente chiamate sanzioni UE) sono decisioni del Consiglio dell'Unione, attuate con regolamenti direttamente applicabili, che vietano scambi commerciali, servizi o trasferimenti di denaro verso un Paese o verso persone ed enti inseriti in liste. L'esempio più esteso è il Regolamento (UE) n. 833/2014 sulla Russia, modificato da numerosi pacchetti successivi.
Fino al 2025 in Italia la violazione era punita dall'art. 20 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221. Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 e in vigore dal 24 gennaio 2026, ha recepito la Direttiva (UE) 2024/1226, ha abrogato i commi 1-3 del vecchio art. 20 e ha inserito nel codice penale gli artt. da 275-bis a 275-decies, tra i delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione.
Il primo comma dell'art. 275-bis elenca cinque condotte, tutte commesse in violazione di un divieto, un obbligo o una restrizione imposti da una misura UE:
- lettera a): mettere fondi o risorse economiche, anche indirettamente, a disposizione di una persona o entità designata;
- lettera b): omettere il congelamento di fondi appartenenti a soggetti designati;
- lettera c): concludere operazioni economiche, commerciali o finanziarie vietate, compresi gli appalti pubblici;
- lettera d): importare, esportare, vendere, trasferire, far transitare o trasportare beni, anche in forma intangibile, o prestare servizi di intermediazione;
- lettera e): prestare servizi vietati, compresi quelli finanziari.
Il secondo comma estende la stessa pena a chi elude la misura, per esempio usando fondi congelati o presentando documenti falsi. Il quinto comma riguarda chi opera con un'autorizzazione ottenuta tramite dichiarazioni false. L'art. 275-quater punisce invece chi viola le condizioni di un'autorizzazione regolarmente rilasciata.
La norma — art. 275-bis, primo comma, c.p., inserito dal D.Lgs. 211/2025 (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9.1.2026)
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea: a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche […]
Che pene si rischiano per la violazione delle sanzioni UE?
La struttura del D.Lgs. 211/2025 distingue in base alla condotta e al valore. La soglia di 10.000 euro separa il reato dall'illecito amministrativo, ma non vale quando l'operazione riguarda prodotti dell'elenco comune delle attrezzature militari o beni a duplice uso: per questi il fatto resta penale qualunque sia il valore.
| Norma | Condotta | Pena | Sotto 10.000 euro |
|---|---|---|---|
| Art. 275-bis, commi 1 e 2 | Messa a disposizione di fondi, operazioni vietate, export e import, elusione | Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 25.000 a 250.000 euro | Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro |
| Art. 275-ter | Omessa comunicazione di fondi o risorse di soggetti designati | Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 15.000 a 50.000 euro | Sanzione amministrativa da 5.000 a 45.000 euro |
| Art. 275-quater | Violazione delle condizioni dell'autorizzazione | Reclusione da 2 a 5 anni e multa da 25.000 a 150.000 euro | Sanzione amministrativa da 15.000 a 80.000 euro |
| Art. 275-quinquies | Export di armamenti o dual use per colpa grave | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 15.000 a 90.000 euro | Nessuna soglia |
L'art. 275-sexies aumenta la pena da un terzo alla metà in presenza, tra l'altro, di un'organizzazione criminale, di documenti falsi, di un profitto rilevante o di distruzione di prove. L'art. 275-septies la riduce da un terzo a due terzi per chi si adopera per evitare conseguenze ulteriori e aiuta a raccogliere le prove. La confisca delle cose usate per il reato e dei proventi, anche per equivalente, è obbligatoria (art. 275-octies). L'art. 275-decies consente di punire secondo la legge italiana anche il cittadino che commette il fatto all'estero; per i criteri generali di giurisdizione si veda la pagina sul reato commesso all'estero e processato in Italia.
Cosa sono i beni dual use e quando serve l'autorizzazione?
Il Regolamento (UE) 2021/821 definisce prodotti a duplice uso quelli, inclusi software e tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. L'art. 3 stabilisce che l'esportazione dei prodotti elencati nell'allegato I è subordinata ad autorizzazione: macchine utensili a controllo numerico, alcuni componenti elettronici, sensori, software di cifratura e sostanze chimiche possono rientrare nelle liste.
Anche un bene non listato può richiedere l'autorizzazione (clausola catch-all, art. 4): quando l'autorità avverte l'esportatore che il prodotto può essere destinato ad armi di distruzione di massa o a un uso militare in un Paese sotto embargo, oppure quando l'esportatore stesso ne è a conoscenza e deve informare l'autorità. In Italia l'autorità competente è l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) presso il Ministero degli affari esteri.
| Comma | Condotta | Pena |
|---|---|---|
| 1 | Export o servizi di intermediazione e assistenza tecnica senza autorizzazione o con autorizzazione ottenuta con dichiarazioni false | Reclusione fino a 6 anni e multa da 25.000 a 250.000 euro |
| 2 | Operazioni in difformità dagli obblighi dell'autorizzazione | Reclusione fino a 4 anni e multa da 15.000 a 150.000 euro |
| 3 | Mancata comunicazione nei casi di clausola catch-all | Arresto fino a 2 anni e ammenda da 15.000 a 90.000 euro |
| 4 | Altre violazioni degli obblighi di comunicazione e conservazione | Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro |
Esportare verso la Russia tramite un Paese terzo è violazione dell'embargo?
Sì, se il bene è destinato alla Russia e rientra nei divieti del Regolamento 833/2014. La lettera d) dell'art. 275-bis punisce anche chi "fa transitare" o trasferisce beni, e il secondo comma colpisce l'elusione: triangolazioni via Turchia, Caucaso o Asia centrale con destinatario finale russo sono il caso tipico delle indagini doganali.
Dal 20 marzo 2024 l'art. 12-octies del Regolamento 833/2014, introdotto con il dodicesimo pacchetto del dicembre 2023, obbliga chi vende a un Paese terzo beni aeronautici, armi da fuoco e munizioni o beni comuni ad alta priorità a vietare per contratto la riesportazione in Russia (la cosiddetta clausola "No Russia"). L'obbligo non si applica alle esportazioni verso i Paesi partner elencati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Norvegia e Giappone. La mancanza della clausola non prova da sola il dolo, ma rende difficile sostenere la buona fede se la merce arriva in Russia.
Un'azienda può essere indagata per aver venduto componenti sotto embargo senza saperlo?
Può essere indagata, perché l'iscrizione nel registro delle notizie di reato non richiede la prova del dolo. Per la condanna, però, i delitti degli artt. 275-bis, 275-ter e 275-quater richiedono il dolo: la consapevolezza di violare il divieto, anche nella forma del dolo eventuale, cioè dell'accettazione del rischio che il cliente fosse un intermediario verso un Paese sanzionato.
L'eccezione è l'art. 275-quinquies: per armamenti e beni a duplice uso basta la colpa grave. Un esportatore che ignora segnali evidenti (cliente appena costituito, pagamenti da Paesi terzi non collegati, destinazione finale non dichiarata) risponde anche senza intenzione. La difesa si costruisce quindi sui controlli effettivamente svolti: screening delle liste, dichiarazione di uso finale, verifica del destinatario.
La società, a sua volta, risponde se il reato è commesso nel suo interesse o vantaggio. L'art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001 prevede una sanzione pecuniaria dall'1 al 5 per cento del fatturato globale per i fatti degli artt. 275-bis e 275-quater, dallo 0,5 all'1 per cento per l'art. 275-ter (da 3 a 40 milioni di euro, o da 1 a 8 milioni, se il fatturato non è determinabile), oltre alle sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2: da 2 a 6 anni se il reato è commesso da un apicale, da 1 a 3 anni se da un sottoposto. Sulle conseguenze cautelari per l'impresa si veda la pagina sulle misure interdittive contro la società; per l'inquadramento generale dei reati d'impresa si rinvia all'hub dedicato.
Cosa fare se la Guardia di Finanza sequestra una spedizione?
Il blocco in dogana può essere un fermo amministrativo o un sequestro penale. Se è penale, la prima cosa è capire se si tratta di sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) o preventivo (art. 321 c.p.p.), perché cambiano presupposti e rimedi. In entrambi i casi il riesame si chiede entro 10 giorni dall'esecuzione e il tribunale decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti (art. 324 c.p.p., richiamato per il probatorio dall'art. 257).
Tempi
- Giorno 0: esecuzione del sequestro e consegna del verbale; conviene non rilasciare dichiarazioni spontanee prima di aver ricostruito la pratica.
- Entro 10 giorni: richiesta di riesame al tribunale del capoluogo di provincia (art. 324, comma 1, c.p.p.).
- Entro 10 giorni dalla ricezione degli atti: decisione del tribunale del riesame (art. 324, comma 5).
- In parallelo: raccolta della classificazione doganale, delle dichiarazioni di uso finale e dell'eventuale parere dell'UAMA.
La linea difensiva tipica contesta la classificazione del bene (codice doganale e voce dell'allegato), la riconducibilità del destinatario a un soggetto designato, la destinazione finale e la soglia di 10.000 euro. Un'indagine interna aziendale condotta con metodo, prima di depositare documenti, evita di consegnare alla procura ricostruzioni incomplete.
Che differenza c'è con il contrabbando doganale?
Il contrabbando tutela i diritti di confine (dazi e IVA all'importazione); la violazione delle misure restrittive tutela la politica estera e di sicurezza dell'Unione. Una merce può essere dichiarata correttamente in dogana, con tutti i dazi pagati, ed essere comunque vietata perché diretta in Russia.
| Aspetto | Misure restrittive UE | Contrabbando |
|---|---|---|
| Norma | Artt. 275-bis ss. c.p. | Artt. 78 ss. D.Lgs. 141/2024 |
| Bene tutelato | Politica estera e sicurezza comune UE | Diritti di confine |
| Pena base | Reclusione da 2 a 6 anni e multa | Multa dal 100 al 200 per cento dei diritti evasi (art. 78) |
| Ipotesi più gravi | Aumento da un terzo alla metà (art. 275-sexies) | Reclusione da 3 a 5 anni con aggravanti o diritti oltre 100.000 euro (art. 88) |
| Responsabilità dell'ente | Art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001 | Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 |
I due reati possono concorrere quando, per aggirare l'embargo, la merce viene sottratta ai controlli o dichiarata con una destinazione falsa.
Quali documenti deve conservare l'esportatore?
L'art. 27 del Regolamento 2021/821 impone di tenere registri con descrizione dei prodotti, quantità, dati del destinatario, uso e utilizzatore finale, e di conservarli per almeno 5 anni dalla fine dell'anno civile dell'esportazione. L'art. 19 del D.Lgs. 221/2017 prevede lo stesso termine minimo per la documentazione conservata presso la sede legale. In pratica un fascicolo difendibile contiene: screening delle liste dei soggetti designati con data, dichiarazione di uso finale firmata, contratto con clausola "No Russia" quando dovuta, classificazione tecnica del bene, autorizzazioni UAMA e prove di consegna. Il modello organizzativo 231 e l'Organismo di Vigilanza dovrebbero prevedere questi controlli in modo tracciabile.
Esempio (caso ricostruito a fini illustrativi)
Un'azienda meccanica vende a un distributore del Kazakistan dieci centri di lavoro a controllo numerico. Due mesi dopo la Guardia di Finanza sequestra la terza spedizione: secondo l'accusa le macchine erano destinate a un'impresa russa. La difesa documenta lo screening del distributore, la dichiarazione di uso finale e la clausola contrattuale di divieto di riesportazione, e contesta che l'azienda potesse conoscere la destinazione reale. Sulle prime due spedizioni l'esito possibile è l'archiviazione per mancanza di dolo; sulla terza pesa un'e-mail del distributore che citava il cliente russo, e lì la partita si gioca sulla colpa grave dell'art. 275-quinquies, se il bene è a duplice uso.
Errori da evitare
- Considerare la triangolazione un problema del cliente estero: la lettera d) dell'art. 275-bis punisce anche chi fa transitare o trasferisce il bene.
- Omettere la clausola "No Russia" quando è obbligatoria: il fatto diventa un indizio di consapevolezza del rischio.
- Conservare i documenti per meno di 5 anni: si perde la prova dei controlli e si incorre nella sanzione da 15.000 a 90.000 euro.
- Lasciar scadere i 10 giorni per il riesame: il sequestro della merce resta in piedi per tutta la durata delle indagini.
- Ignorare la posizione della società: senza un modello 231 adeguato la sanzione può arrivare al 5% del fatturato globale.
Per la difesa in procedimenti con elementi transnazionali (rogatorie, sequestri in altri Stati, coordinamento con autorità estere) si veda la pagina dell'avvocato penale internazionale.
Domande frequenti
Cosa si rischia penalmente in Italia a violare le sanzioni economiche dell'Unione europea contro un Paese?
Si rischia la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro, prevista dall'art. 275-bis del codice penale introdotto dal D.Lgs. 211/2025 e in vigore dal 24 gennaio 2026. Sotto i 10.000 euro di valore si applica di regola una sanzione amministrativa, salvo per armamenti e beni a duplice uso.
Cosa sono i beni dual use e quando serve un'autorizzazione per esportarli?
Sono beni, software e tecnologie utilizzabili sia per scopi civili sia militari. Secondo l'art. 3 del Regolamento UE 2021/821 serve l'autorizzazione per esportare i prodotti dell'allegato I; per quelli non listati serve quando l'autorità avverte l'esportatore o questi conosce un possibile uso militare o per armi di distruzione di massa (art. 4).
Esportare merci verso la Russia tramite un Paese terzo può configurare una violazione dell'embargo UE?
Sì. L'art. 275-bis c.p. punisce anche chi trasferisce o fa transitare beni vietati e chi elude la misura restrittiva. Dal 20 marzo 2024 l'art. 12-octies del Regolamento 833/2014 impone inoltre, per alcuni beni venduti a Paesi terzi, una clausola contrattuale che vieta la riesportazione in Russia.
Un'azienda italiana può essere indagata per aver venduto componenti soggetti a embargo senza saperlo?
Può essere indagata, ma per la condanna i delitti degli artt. 275-bis, 275-ter e 275-quater c.p. richiedono il dolo, anche eventuale. Per armamenti e beni a duplice uso l'art. 275-quinquies punisce però anche la colpa grave, con reclusione da 6 mesi a 3 anni: contano i controlli documentati sul cliente.
Cosa fare se la Guardia di Finanza sequestra una spedizione per sospetta violazione delle sanzioni UE?
Occorre verificare se il sequestro è probatorio o preventivo e presentare richiesta di riesame entro 10 giorni dall'esecuzione, come prevede l'art. 324 c.p.p.; il tribunale decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti. Nel frattempo vanno raccolti classificazione del bene, dichiarazioni di uso finale e autorizzazioni.
Che differenza c'è tra violazione delle misure restrittive UE e contrabbando doganale?
Il contrabbando (artt. 78 ss. D.Lgs. 141/2024) punisce la sottrazione di merci ai diritti di confine, con multa dal 100 al 200 per cento dei diritti. La violazione delle misure restrittive (art. 275-bis c.p.) punisce l'operazione vietata in sé, anche con dazi pagati. I due reati possono concorrere.
Quali documenti deve conservare un esportatore per dimostrare di aver rispettato le sanzioni UE e le regole sul dual use?
Registri con descrizione dei beni, quantità, destinatario, uso e utilizzatore finale, da conservare almeno 5 anni dalla fine dell'anno dell'esportazione (art. 27 Regolamento UE 2021/821). Utili anche screening delle liste datati, dichiarazioni di uso finale, contratti con clausola No Russia e autorizzazioni UAMA.
Le violazioni delle sanzioni UE possono comportare la responsabilità dell'ente prevista dalla normativa 231?
Sì. L'art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001, inserito dal D.Lgs. 211/2025, prevede per l'ente una sanzione pecuniaria dall'1 al 5 per cento del fatturato globale per i fatti più gravi e sanzioni interdittive da 2 a 6 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale.
Fonti
- D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 6 del 9.1.2026)
- D.Lgs. 211/2025, testo pubblicato in Gazzetta (PDF, Procura generale di Perugia)
- D.Lgs. 211/2025, GU n. 6/2026 (PDF, Giurisprudenza Penale)
- Sistema Penale, scheda sul D.Lgs. 211/2025
- Regolamento (UE) 2021/821 sui prodotti a duplice uso, testo consolidato (EUR-Lex)
- Studio Padovan, modifiche al D.Lgs. 221/2017 del D.L. 69/2023 (artt. 18 e 20)
- ZPC, sanzioni dual use e conservazione documentale (artt. 18-19 D.Lgs. 221/2017)
- Clausola No Russia, art. 12-octies Reg. 833/2014 (CAD Bagnara)
- D.Lgs. 141/2024, contrabbando: artt. 78, 88, 94 (Diritto.it)
- Art. 324 c.p.p., procedimento di riesame (Filodiritto)
